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Sistemi zootecnici e pastorali alpini Prof. Michele Corti ... - Ruralpini

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pascolo, particolarmente quello caprino, rappresenti se correttamente attuato un mezzo di<br />

prevenzione degli incendi boschivi e , più in generale, del degrado delle superfici boscate. Anche<br />

per quanto riguarda la definizione di “bosco” è opportuno rilevare che nell’ambito di una<br />

considerazione della gestione silvopastorale che tenga conto delle più recenti acquisizioni<br />

scientifiche e dei pronunciamenti di autorevoli organi politici (Commissione europea) 29 si tratta di<br />

operare indispensabili aggiornamenti legislativi. Attualmente la normativa in materia forestale<br />

(Regolamento di massima e prescizioni di Polizia Forestale) classifica come “bosco” ogni superfice<br />

dove a seguito della cessazione dell’attività di sfalcio o di pascolamento da almento tre anni e per<br />

opera della disseminazione spontanea le essenze arboree ed arbustive abbiano superato il 20% della<br />

copertura del suolo.<br />

Il recente D.L. 18 maggio 2001, n. 227 all’ art. 2, comma 6 si preoccupa di stabilire (in attesa che le<br />

Regioni procedano entro 12 mesi ad emanare nuove norme regionali di definizione del “bosco”)<br />

che: “ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da<br />

vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in<br />

qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i<br />

giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli<br />

impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni<br />

vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati<br />

e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento con misurazione<br />

effettuata alla base esterna dei fusti ...” Come si vede una definizione molto “larga” che deve<br />

preoccuparsi di precisare che non sono bosco .... i giardini pubblici e privati.<br />

Non distinguendo tra bosco e neoformazioni (spesso come visto rappresentative di una successione<br />

vegetazionale che non conduce ad una stabile formazione boschiva in grado di rinnovarsi<br />

naturalmente) ed applicando i vincoli previsti per i boschi veri e propri si tende a favorire in modo<br />

irragionevole la perdita dei pascoli. E’ ovvio che ci si trova di fronte ad un vero e proprio<br />

anacronismo legislativo che si rispecchia anche in altri articoli del sopracitato regolamento. I criteri<br />

attuali di classificazione del bosco potevano essere idonei 50 anni orsono quando, dopo le<br />

distruzioni dei boschi avvenute nel periodo bellico, vi era l’esigenza di favorire l’estensione delle<br />

aree boscate.<br />

Il legislatore italiano pare non accorgersi di tutto questo influenzato da vecchi “dogmi forestali” e<br />

da nuove “pulsioni verdi”. La sopracitata Legge del maggio 2001 (una di quelle del “paniere” di<br />

fine legislatura) si preoccupa di ribadire all’art 4, comma 1 che “Costituisce trasformazione del<br />

bosco in altra destinazione d’uso del suolo, ogni intervento che comporti l’eliminazione della<br />

vegetazione esistente finalizzata ad un’utilizzazione del terreno diversa da quella forestale” e<br />

(comma 2) che “La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle<br />

regioni in conformità con l’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490,<br />

compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime<br />

delle acque, con la difesa dalle valenghe e dalla caduta di massi, con la tutela del paesaggio, con<br />

l’azione frangivento e di igiene ambientale locale”. In ogni caso la trasformazione del bosco deve<br />

essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale,<br />

su terreni non boscati a spese del destinatario alla trasformazione di coltura nell’ambito del<br />

medesimo bacino idrografico.<br />

C’è da chiedersi in quale mondo vivano i legislatori ed i loro consulenti scientifici. Oggi i villaggi<br />

di montagna sono stretti d’assedio dal bosco; gli scarsi (ed anziani) abitanti rimasti non sono in<br />

grado di fronteggiarne l’avanzata. Rispetto ad una situazione di sovrapopolamento umano della<br />

montagna, dove il bosco era sotto pressione a causa della’elevata utilizzazione di legna, foglia,<br />

foraggio da parte della popolazione oggi la situazione è ribaltata; la pressione dell’uomo e degli<br />

animali domestici sul bosco ha lasciato il posto ad una pressione crescente del bosco, degli ungulati<br />

selvatici e, in prospettiva anche dei grandi carnivori, sull’uomo, gli animali domestici e le risorse<br />

29 Documento “Biodiversità”<br />

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