illuminazione e microclima - Istituto Tecnico per Geometri "Guarino ...

illuminazione e microclima - Istituto Tecnico per Geometri "Guarino ... illuminazione e microclima - Istituto Tecnico per Geometri "Guarino ...

istitutoguarini.it
from istitutoguarini.it More from this publisher
08.06.2013 Views

È opportuno installare degli apparecchi di illuminazione di emergenza per illuminare le seguenti aree: Figura 12 : posizionamento di apparecchio di illuminazione di emergenza in aree a rischio (fonte tuttonormel: impianti a norme CEI – cantieri edili) - le vie di esodo che conducono a luoghi sicuri o all’aperto; - le aree a rischio di caduta dall’alto; - i punti o locali di pronto soccorso e le aree dove sono presenti dispositivi antincendio (estintore, manichette, ecc….); - locale dove è installato il quadro elettrico principale sul quale potrebbe essere necessario operare in caso di emergenza, Nei cantieri l’illuminazione di sicurezza è in genere assicurata da apparecchi di illuminazione autonomi; l’autonomia minima dovrà essere di 1 ora, salvo durate maggiori previste da specifiche norme di settore. Figura 13 : apparecchi di illuminazione di emergenza autonomi per cantiere La luce proveniente dagli apparecchi dovrà illuminare ogni ostacolo fino a 2 m di altezza al di sopra del suolo. Nel posizionamento dell’apparecchio illuminante bisognerà prendere in considerazione anche il problema dell’abbagliamento che si manifesta quando si ha una sorgente luminosa molto intensa con alle spalle una superficie buia, cioè un elevato contrasto. Un’intensità luminosa troppo elevata da parte degli apparecchi di illuminazione può provocare un effetto disturbante a livello visivo sulle persone in cerca della via di fuga. Si esamina di seguito i requisiti imposti, per gli impianti di illuminazione di emergenza, dalla legislazione nazionale nelle attività previste dal previste per nel macrosettore ATECO 3. 16

• Cantieri L’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) contiene le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere; in particolare viene imposto che “i posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Per i cantieri di costruzione e di demolizione, il commento all’art. 704.3 della norma CEI 64- 8/7 riporta: “si raccomanda di prevedere illuminazione di sicurezza nelle zone particolarmente scure dei cantieri, come per es. nelle parti interne di edifici molto alti o nelle zone destinate a parcheggio sotterraneo, allo scopo di indicare le vie di uscita nel caso venga a mancare l’illuminazione ordinaria”. La guida CEI 64-17, all’art. 9 precisa ulteriormente la disposizione affermando che “…l’esigenza di illuminazione artificiale nasce solo per cantieri con cicli di lavorazione continui, o comunque di durata abitualmente superiore a quella diurna, o per attività in gallerie, locali interrati e altri ambienti generalmente bui. In questi casi parallelamente alla esigenza di illuminazione artificiale si pone anche l’esigenza di illuminazione di sicurezza; non si pone invece alcuna esigenza d’illuminazione di sicurezza quando l’illuminazione artificiale è utilizzata per brevi periodi e in aggiunta a quella solare per rifiniture, oppure è di ausilio al presidio notturno del cantiere”. • Cantieri sotterranei L’art. 39 del DPR 320/56 afferma: “Quando in prossimità della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di acqua con possibilità di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, devono adottarsi le seguenti misure: …..d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza”. Lo stesso DPR 320/56 all’art. 67 dice che “I lavoratori che accedono al sotterraneo devono essere provvisti di idoneo mezzo di illuminazione portatile”. Ricordiamo che Il DPR 320/56 si applica ai lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo destinati (sono quindi escluse cave, miniere e torbiere). Inoltre, sempre sui cantieri per lavoro in sotterraneo, il DM 12/03/59, all’art. 2, dice “Il locale di pronto soccorso, di cui agli articoli 96, secondo comma e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo deve contenere almeno i seguenti presidi medico-chirurgici, apparecchiature e materiali sanitari: …. Una lampada ad accumulatore per illuminazione di emergenza”. • Cave e miniere Il DPR 128/59 richiama in vari articoli la necessità dell’uso di apparecchi di illuminazione di sicurezza portatili: - art. 291 “Ogni lampada di sicurezza deve essere munita di un numero di contrassegno”; - art. 292 “All'uscita dei sotterranei le lampade di sicurezza devono essere restituite al lampista il quale ne rileva e segnala gli eventuali guasti”; - art. 479 “Nelle miniere sottoposte a controllo e classifica per grisù devono essere fornite e adoperate per l'illuminazione individuale lampade di sicurezza elettriche portatili di tipo riconosciuto idoneo”; - art. 482 “I locali destinati alla carica delle batterie di accumulatori delle lampade elettriche portatili devono essere permanentemente aerati”. 17

• Cantieri<br />

L’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) contiene le prescrizioni di<br />

sicurezza e di salute <strong>per</strong> la logistica di cantiere; in particolare viene imposto che “i posti di lavoro<br />

devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di<br />

dispositivi che consentano un'adeguata <strong>illuminazione</strong> artificiale <strong>per</strong> tutelare la sicurezza e la<br />

salute dei lavoratori”.<br />

Per i cantieri di costruzione e di demolizione, il commento all’art. 704.3 della norma CEI 64-<br />

8/7 riporta: “si raccomanda di prevedere <strong>illuminazione</strong> di sicurezza nelle zone particolarmente<br />

scure dei cantieri, come <strong>per</strong> es. nelle parti interne di edifici molto alti o nelle zone destinate a<br />

parcheggio sotterraneo, allo scopo di indicare le vie di uscita nel caso venga a mancare<br />

l’<strong>illuminazione</strong> ordinaria”. La guida CEI 64-17, all’art. 9 precisa ulteriormente la disposizione<br />

affermando che “…l’esigenza di <strong>illuminazione</strong> artificiale nasce solo <strong>per</strong> cantieri con cicli di<br />

lavorazione continui, o comunque di durata abitualmente su<strong>per</strong>iore a quella diurna, o <strong>per</strong> attività<br />

in gallerie, locali interrati e altri ambienti generalmente bui. In questi casi parallelamente alla<br />

esigenza di <strong>illuminazione</strong> artificiale si pone anche l’esigenza di <strong>illuminazione</strong> di sicurezza; non<br />

si pone invece alcuna esigenza d’<strong>illuminazione</strong> di sicurezza quando l’<strong>illuminazione</strong> artificiale è<br />

utilizzata <strong>per</strong> brevi <strong>per</strong>iodi e in aggiunta a quella solare <strong>per</strong> rifiniture, oppure è di ausilio al<br />

presidio notturno del cantiere”.<br />

• Cantieri sotterranei<br />

L’art. 39 del DPR 320/56 afferma: “Quando in prossimità della zona dello scavo, siano stati<br />

accertati forti accumuli di acqua con possibilità di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti<br />

accumuli siano da presumere in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione<br />

di corsi o bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi<br />

manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, devono adottarsi le seguenti misure: …..d) impiego<br />

di mezzi di <strong>illuminazione</strong> elettrica di sicurezza”. Lo stesso DPR 320/56 all’art. 67 dice che “I<br />

lavoratori che accedono al sotterraneo devono essere provvisti di idoneo mezzo di <strong>illuminazione</strong><br />

portatile”. Ricordiamo che Il DPR 320/56 si applica ai lavori eseguiti in sotterraneo <strong>per</strong><br />

costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e o<strong>per</strong>e simili, a qualsiasi<br />

scopo destinati (sono quindi escluse cave, miniere e torbiere). Inoltre, sempre sui cantieri <strong>per</strong><br />

lavoro in sotterraneo, il DM 12/03/59, all’art. 2, dice “Il locale di pronto soccorso, di cui agli<br />

articoli 96, secondo comma e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.<br />

320, concernente norme <strong>per</strong> la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo<br />

deve contenere almeno i seguenti presidi medico-chirurgici, apparecchiature e materiali sanitari:<br />

…. Una lampada ad accumulatore <strong>per</strong> <strong>illuminazione</strong> di emergenza”.<br />

• Cave e miniere<br />

Il DPR 128/59 richiama in vari articoli la necessità dell’uso di apparecchi di <strong>illuminazione</strong> di<br />

sicurezza portatili:<br />

- art. 291 “Ogni lampada di sicurezza deve essere munita di un numero di contrassegno”;<br />

- art. 292 “All'uscita dei sotterranei le lampade di sicurezza devono essere restituite al lampista<br />

il quale ne rileva e segnala gli eventuali guasti”;<br />

- art. 479 “Nelle miniere sottoposte a controllo e classifica <strong>per</strong> grisù devono essere fornite e<br />

ado<strong>per</strong>ate <strong>per</strong> l'<strong>illuminazione</strong> individuale lampade di sicurezza elettriche portatili di tipo<br />

riconosciuto idoneo”;<br />

- art. 482 “I locali destinati alla carica delle batterie di accumulatori delle lampade elettriche<br />

portatili devono essere <strong>per</strong>manentemente aerati”.<br />

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!