Dossier Corea del Sud - Ambasciata d'Italia in Corea

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08.06.2013 Views

86 Dossier Corea del Sud L’impresa verso i mercati internazionaLi 2. Imposte dirette: imposta societaria sul reddito 1. aspettI GeneraLI L ’imposta societaria sul reddito trova la sua disciplina nel Corporate Tax Act (promulgato nel 1949 e da allora molte volte modificato). Riguardo agli investitori esteri sono molto importanti i seguenti ulteriori provvedimenti: il Foreign Investment Promotion Act del 1998 (in seguito FIPA) che detta norme di carattere agevolativo volte a favorire gli investimenti diretti esteri (FDI - Foreign Direct Investments); la Special Tax Treatment Control Law del 1999 (in seguito STTCL), che prevede anch’essa misure di sostegno agli investimenti esteri consistenti in esenzioni fiscali e in riduzioni di imposta delle imprese a capitale estero; La Law for the Coordination of International Tax Affairs (LCITA, 1996) che detta norme sul transfer pricing, sui paradisi fiscali (Tax Heavens), sulle procedure di mutuo accordo (Mutual Agreements Procedures), sulla capitalizzazione sottile (Thin capitalization) e riguardo ai metodi di cooperazione intergovernativa. L’imposta coreana sul reddito societario è articolata in due scaglioni di reddito: sino a 200 milioni di won (ai cambi attuali 1 euro = 1.555.51 won, circa 128.576 euro): 10%; oltre tale soglia (sulla parte eccedente): 22%. È, inoltre, dovuta una soprattassa del 10% che porta le due aliquote, rispettivamente, all’11% e al 24,2%. L’imposta societaria dovuta non può, tuttavia, essere inferiore ad un determinato importo minimo (“AMT - Alternative Minimum Tax”) Ministero dello Sviluppo Economico calcolato sul reddito imponibile al lordo delle varie esenzioni e riduzioni d’imposta previste dalla STTCL. La AMT viene calcolata sul reddito imponibile lordo: sino a 10 miliardi di won (circa 6.428.760 euro) di reddito imponibile lordo: 10%; da 10 a 100 miliardi di won (circa 64.287.600 euro) di reddito imponibile lordo: 11%: oltre tale soglia (sulla parte eccedente): 14%. Per le piccole imprese (SME - Small Enterprises, soggetti con redditi non superiore a 300.000 euro), l’aliquota scende al 7%. Le stabili organizzazioni coreane di imprese estere (Branch), riguardo al reddito prodotto, sono tassate come le società di diritto locale. Nel momento in cui le stesse trasferiscono, in tutto o in parte, il reddito alla casa madre, torna applicabile la “Branch profit tax” del 20%. PKF nella pubblicazione “Republic of Korea Tax Guide 2011”, p. 1, afferma che: “Foreign corporations with a permanent establishment in Korea must paycorporate income tax on income from Korean sources in the same manner as that applied to a domestic corporation as stated above. However, if the foreign corporation has a branch in Korea and the tax treaty between Korea and the country in which the foreign corporation is a resident allows imposition of a branch profit tax (BPT), then a branch profit tax is imposed on the adjusted taxable income of the Korean branch of the foreign corporation. This branch profit tax is levied in addition to the regular corporation tax under the Corporation Tax Law. The standard rate of BPT is 20%, although reduced rates of between 5% and 15% apply where provided for by a tax treaty. The tax is based on the ‘adjusted taxable income’ being taxable income less regular corporate income tax and an amount deemed to have been reinvested for the operation of the permanent establishment based on the deemed capital base of the branch as if it were a separate comparable enterprise”.

Dossier Corea del Sud L’impresa verso i mercati internazionaLi L’accordo tra l’Italia e la Corea del Sud del 10 gennaio 1989 non detta particolari disposizioni sull’argomento. Sembra quindi possibile sostenere che nel caso di società italiane presenti in Corea del Sud mediante una stabile organizzazione tale imposta non debba essere applicata. Gli Uffici di rappresentanza (liaison offices o representative offices) ove, come previsto, si limitino a svolgere compiti di carattere preparatorio e ausiliario (quali quelli indicati nell’articolo 5, comma 3, del Modello di convenzione OCSE e dell’accordo tra l’Italia e la Corea del Sud sopra citato), non sono sottoposte all’imposta societaria sul reddito. Non risultano tuttavia mancare controversie sul punto, come afferma l’EIU (p. 44): “The strict treatment of liaison offices as taxable concerns remains a source of controversy between the NTS and foreign companies. Some local agents doing marketing and promotional activities on behalf of foreign companies are viewed as permanently established operations and taxed accordingly. The NTS insists that a liaison office should pay income tax if it is believed to perform sales and marketing activities (legally, a liaison office is not allowed to perform for-profit functions anyway)”. 2. DetermInazIone DeL reDDIto ImponIBILe Le società di diritto coreano devono pagare le imposte sul reddito ovunque prodotto (World Wide Principle). Le stabili organizzazioni in Corea del Sud di società estere devono pagare le imposte solo sui redditi di fonte coreana. Nel seguito (con l’aiuto della pubblicazione della SAMIL PWC, “A Summary of Korean Corporate and Individual Income Taxes 2011”) si procede ad eseguire un esame di dettaglio dei principali componenti del reddito d’impresa. componenti positivi: il reddito di fonte estera Nel caso in cui una società di diritto coreano produce redditi all’estero essi concorrono a formare il reddito imponibile dell’imposta societaria coreana. Al fine di evitare la doppia imposizione le imposte sul reddito pagate all’estero in relazione a tali redditi possono essere considerate: o come credito per imposte pagate all’estero (foreign tax credit), da scomputare dall’imposta nazionale dovuta (situazione tipica); o come spesa deducibile dall’imponibile dell’imposta societaria coreana. L’eventuale eccesso di credito per imposte pagate all’estero (importo non recuperabile nel periodo d’imposta di competenza) può essere portato in avanti (carry forward) per un massimo di 5 anni. componenti positivi: i dividendi I dividendi percepiti da una “Qualified domestic holding company” sono così trattati: dividendi da partecipazione in società nazionale posseduta per oltre l’80% del capitale sociale della società partecipata (oltre il 40% per le società quotate in borsa): sono completamente esclusi dall’imposta; dividendi da partecipazione in società nazionale posseduta in misura non superiore all’80% del capitale sociale della società partecipata (o al 40% per le società quotate in borsa): sono esclusi dall’imposta per l’80% del loro ammontare. I dividendi percepiti da una società diversa da quella sopra indicata (per esempio, da parte di una società operativa), sono così trattati: dividendi da partecipazioni in società nazionali possedute per il 100% del loro capitale sociale: completa esclusione Interprofessionalnetwork 87

<strong>Dossier</strong> <strong>Corea</strong> <strong>del</strong> <strong>Sud</strong> L’impresa verso i mercati <strong>in</strong>ternazionaLi<br />

L’accordo tra l’Italia e la <strong>Corea</strong> <strong>del</strong> <strong>Sud</strong> <strong>del</strong> 10<br />

gennaio 1989 non detta particolari disposizioni<br />

sull’argomento.<br />

Sembra qu<strong>in</strong>di possibile sostenere che nel caso<br />

di società italiane presenti <strong>in</strong> <strong>Corea</strong> <strong>del</strong> <strong>Sud</strong><br />

mediante una stabile organizzazione tale imposta<br />

non debba essere applicata.<br />

Gli Uffici di rappresentanza (liaison offices<br />

o representative offices) ove, come previsto,<br />

si limit<strong>in</strong>o a svolgere compiti di carattere<br />

preparatorio e ausiliario (quali quelli <strong>in</strong>dicati<br />

nell’articolo 5, comma 3, <strong>del</strong> Mo<strong>del</strong>lo di<br />

convenzione OCSE e <strong>del</strong>l’accordo tra l’Italia e la<br />

<strong>Corea</strong> <strong>del</strong> <strong>Sud</strong> sopra citato), non sono sottoposte<br />

all’imposta societaria sul reddito.<br />

Non risultano tuttavia mancare controversie sul<br />

punto, come afferma l’EIU (p. 44): “The strict<br />

treatment of liaison offices as taxable concerns<br />

rema<strong>in</strong>s a source of controversy between the NTS<br />

and foreign companies. Some local agents do<strong>in</strong>g<br />

market<strong>in</strong>g and promotional activities on behalf<br />

of foreign companies are viewed as permanently<br />

established operations and taxed accord<strong>in</strong>gly.<br />

The NTS <strong>in</strong>sists that a liaison office should pay<br />

<strong>in</strong>come tax if it is believed to perform sales and<br />

market<strong>in</strong>g activities (legally, a liaison office is not<br />

allowed to perform for-profit functions anyway)”.<br />

2. DetermInazIone DeL<br />

reDDIto ImponIBILe<br />

Le società di diritto coreano devono pagare le<br />

imposte sul reddito ovunque prodotto (World<br />

Wide Pr<strong>in</strong>ciple).<br />

Le stabili organizzazioni <strong>in</strong> <strong>Corea</strong> <strong>del</strong> <strong>Sud</strong> di<br />

società estere devono pagare le imposte solo<br />

sui redditi di fonte coreana.<br />

Nel seguito (con l’aiuto <strong>del</strong>la pubblicazione<br />

<strong>del</strong>la SAMIL PWC, “A Summary of Korean<br />

Corporate and Individual Income Taxes<br />

2011”) si procede ad eseguire un esame di<br />

dettaglio dei pr<strong>in</strong>cipali componenti <strong>del</strong> reddito<br />

d’impresa.<br />

componenti positivi: il reddito di fonte<br />

estera<br />

Nel caso <strong>in</strong> cui una società di diritto coreano<br />

produce redditi all’estero essi concorrono<br />

a formare il reddito imponibile <strong>del</strong>l’imposta<br />

societaria coreana.<br />

Al f<strong>in</strong>e di evitare la doppia imposizione<br />

le imposte sul reddito pagate all’estero<br />

<strong>in</strong> relazione a tali redditi possono essere<br />

considerate:<br />

o come credito per imposte pagate<br />

all’estero (foreign tax credit), da<br />

scomputare dall’imposta nazionale dovuta<br />

(situazione tipica);<br />

o come spesa deducibile dall’imponibile<br />

<strong>del</strong>l’imposta societaria coreana.<br />

L’eventuale eccesso di credito per imposte<br />

pagate all’estero (importo non recuperabile<br />

nel periodo d’imposta di competenza) può<br />

essere portato <strong>in</strong> avanti (carry forward) per un<br />

massimo di 5 anni.<br />

componenti positivi: i dividendi<br />

I dividendi percepiti da una “Qualified domestic<br />

hold<strong>in</strong>g company” sono così trattati:<br />

dividendi da partecipazione <strong>in</strong> società<br />

nazionale posseduta per oltre l’80% <strong>del</strong><br />

capitale sociale <strong>del</strong>la società partecipata<br />

(oltre il 40% per le società quotate <strong>in</strong> borsa):<br />

sono completamente esclusi dall’imposta;<br />

dividendi da partecipazione <strong>in</strong> società<br />

nazionale posseduta <strong>in</strong> misura non<br />

superiore all’80% <strong>del</strong> capitale sociale <strong>del</strong>la<br />

società partecipata (o al 40% per le società<br />

quotate <strong>in</strong> borsa): sono esclusi dall’imposta<br />

per l’80% <strong>del</strong> loro ammontare.<br />

I dividendi percepiti da una società diversa da<br />

quella sopra <strong>in</strong>dicata (per esempio, da parte di<br />

una società operativa), sono così trattati:<br />

dividendi da partecipazioni <strong>in</strong> società<br />

nazionali possedute per il 100% <strong>del</strong> loro<br />

capitale sociale: completa esclusione<br />

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