Dossier Corea del Sud - Ambasciata d'Italia in Corea

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08.06.2013 Views

100 Dossier Corea del Sud L’impresa verso i mercati internazionaLi L’aliquota ordinaria dell’Iva è il 10%; essa si applica su tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a meno che per le stesse non sia prevista l’applicazione dell’aliquota zero o l’esenzione. L’aliquota zero (zero-rated) viene applicata sulle operazioni con l’estero; si tratta delle seguenti operazioni: cessioni all’esportazione; servizi resi fuori dal territorio coreano; trasporto internazionale di beni o di persone a mezzo nave o aereo. L’aliquota zero viene prevista solo per le operazioni poste in essere da parte di operatori economici (individuali) residenti e da società nazionali. Per i trasporti internazionali, l’aliquota zero può essere applicata anche da parte di soggetti non residenti ma a condizione di reciprocità. L’Iva subita (input Vat) sugli acquisti di beni e di servizi e sulle importazioni di beni utilizzati per porre in essere operazioni ad aliquota zero è detraibile. È prevista l’esenzione per le seguenti operazioni: servizi sanitari; servizi educativi (istruzione); beni e servizi relativi alla cultura (ad esempio: giornali, riviste, libri, lavori artistici); francobolli; beni e servizi di prima necessità (ad esempio: prodotti agricoli, prodotti della pesca, acqua potabile); servizi erogati dalle Amministrazioni governative; servizi finanziari e assicurativi. Al riguardo l’EIU (p. 52) afferma che: “VAT does not apply to banking, accounting, legal and insurance services; books, magazines Ministero dello Sviluppo Economico and newspapers; charitable activities and programmes; coal; creative works; educational and medical services; goods temporarily imported for reexport; public telephones; services provided by central and regional governments; and unprocessed foodstuffs (like grains, vegetables, fish, meat)”. L’Iva subita (input Vat) sugli acquisti di beni e di servizi e sulle importazioni di beni utilizzati per porre in essere operazioni esenti non è detraibile. Tuttavia gli operatori possono optare per l’assoggettamento all’imposta (delle operazioni altrimenti esenti). 3. momento ImposItIvo Il momento in cui l’operazione si considera effettuata e l’Iva diventa esigibile da parte dello Stato viene definito momento di effettuazione dell’operazione (“time of supply” o “tax point”). Le cessioni di beni si considerano effettuate nei seguenti momenti: le forniture di beni che devono essere trasferiti da un luogo a un altro, si considerano effettuate nel momento della consegna o della spedizione degli stessi all’acquirente; le forniture di beni che non devono essere trasferiti da un luogo a un altro, si considerano effettuate nel momento della messa a disposizione dei beni a favore dell’acquirente. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel momento in cui sono completamente eseguite (data dell’ultimazione). Per alcune operazioni sono previste regole particolari. Nel caso in cui prima dei momenti sopra indicati l’operatore riceva il pagamento di tutto o parte del corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi egli deve emettere la relativa fattura o ricevuta; in tale evenienza

Dossier Corea del Sud L’impresa verso i mercati internazionaLi Tipologia di cessione Momento di effettuazione dell’operazione Vendite con pagamento pronta cassa o a credito Consegna o messa a disposizione dei beni Vendita con pagamento rateale a lungo termine (Sales made for long-term installment rate) Fornitura di beni con pagamento a stato avanzamento lavori Momento in cui la rata si considera incassata Momento in cui matura il diritto a percepire le singole quote di corrispettivo Lavorazioni considerate forniture di beni Momento di consegna dei beni lavorati Autoconsumi di beni e cessioni gratuite Momento di consumo o di messa a disposizione dei beni Esportazioni Momento della spedizione Beni ceduti da un’impresa operante in un deposito doganale verso un acquirente localizzato fuori del deposito doganale Momento della dichiarazione doganale l’operazione si considera effettuata nel momento di emissione della fattura o della ricevuta. Tale regola non vale (e si applicano quindi le regole generali o specifiche sopra indicate): per le vendite con pagamento rateale a lungo termine; per i contratti di somministrazioni di energia elettrica, gas, etc. Tipologie di prestazioni di servizi Momento di effettuazione dell’operazione Prestazioni di servizi con pagamento a stato avanzamento lavori Momento in cui sorge il diritto a ricevere il pagamento della quota maturata Locazione o leasing di beni immobili Momento in cui viene completato il periodo d’imposta 4. fattUrazIone Nel caso di cessione di beni o di prestazioni di servizi l’operatore economico che le pone in essere ha l’obbligo di emettere fattura valida ai fini fiscali nei confronti del cessionario/committente. La fattura fiscale deve contenere le seguenti informazioni: il numero di registrazione e le generalità dell’emittente; il numero di registrazione e le generalità del cessionario / committente; il valore della fornitura e dell’Iva addebitata; la data di emissione (data, mese e anno); altre informazioni previste dalla normativa Iva coreana in materia. La fattura può essere emessa anche secondo modalità elettroniche (ETI - Electronic Tax Invoice system), utilizzando il network NTS - National Tax System. Le società di capitali, a partire dal 1° ottobre 2010, sono obbligate a utilizzare la modalità in argomento. Essa comporta il caricamento della fattura nel sistema NTS, con trasmissione della stessa, a cura di quest’ultimo, al cessionario / committente nazionale. Interprofessionalnetwork 101

<strong>Dossier</strong> <strong>Corea</strong> <strong>del</strong> <strong>Sud</strong> L’impresa verso i mercati <strong>in</strong>ternazionaLi<br />

Tipologia di cessione Momento di effettuazione <strong>del</strong>l’operazione<br />

Vendite con pagamento pronta cassa o a credito Consegna o messa a disposizione dei beni<br />

Vendita con pagamento rateale a lungo term<strong>in</strong>e (Sales<br />

made for long-term <strong>in</strong>stallment rate)<br />

Fornitura di beni con pagamento a stato avanzamento<br />

lavori<br />

Momento <strong>in</strong> cui la rata si considera <strong>in</strong>cassata<br />

Momento <strong>in</strong> cui matura il diritto a percepire le s<strong>in</strong>gole<br />

quote di corrispettivo<br />

Lavorazioni considerate forniture di beni Momento di consegna dei beni lavorati<br />

Autoconsumi di beni e cessioni gratuite Momento di consumo o di messa a disposizione dei beni<br />

Esportazioni Momento <strong>del</strong>la spedizione<br />

Beni ceduti da un’impresa operante <strong>in</strong> un deposito<br />

doganale verso un acquirente localizzato fuori <strong>del</strong><br />

deposito doganale<br />

Momento <strong>del</strong>la dichiarazione doganale<br />

l’operazione si considera effettuata nel momento di emissione <strong>del</strong>la fattura o <strong>del</strong>la ricevuta.<br />

Tale regola non vale (e si applicano qu<strong>in</strong>di le regole generali o specifiche sopra <strong>in</strong>dicate):<br />

per le vendite con pagamento rateale a lungo term<strong>in</strong>e;<br />

per i contratti di somm<strong>in</strong>istrazioni di energia elettrica, gas, etc.<br />

Tipologie di prestazioni di servizi Momento di effettuazione <strong>del</strong>l’operazione<br />

Prestazioni di servizi con pagamento a stato avanzamento<br />

lavori<br />

Momento <strong>in</strong> cui sorge il diritto a ricevere il pagamento<br />

<strong>del</strong>la quota maturata<br />

Locazione o leas<strong>in</strong>g di beni immobili Momento <strong>in</strong> cui viene completato il periodo d’imposta<br />

4. fattUrazIone<br />

Nel caso di cessione di beni o di prestazioni di servizi l’operatore economico che le pone <strong>in</strong> essere<br />

ha l’obbligo di emettere fattura valida ai f<strong>in</strong>i fiscali nei confronti <strong>del</strong> cessionario/committente.<br />

La fattura fiscale deve contenere le seguenti <strong>in</strong>formazioni:<br />

il numero di registrazione e le generalità <strong>del</strong>l’emittente;<br />

il numero di registrazione e le generalità <strong>del</strong> cessionario / committente;<br />

il valore <strong>del</strong>la fornitura e <strong>del</strong>l’Iva addebitata;<br />

la data di emissione (data, mese e anno);<br />

altre <strong>in</strong>formazioni previste dalla normativa Iva coreana <strong>in</strong> materia.<br />

La fattura può essere emessa anche secondo modalità elettroniche (ETI - Electronic Tax Invoice<br />

system), utilizzando il network NTS - National Tax System.<br />

Le società di capitali, a partire dal 1° ottobre 2010, sono obbligate a utilizzare la modalità <strong>in</strong><br />

argomento.<br />

Essa comporta il caricamento <strong>del</strong>la fattura nel sistema NTS, con trasmissione <strong>del</strong>la stessa, a cura<br />

di quest’ultimo, al cessionario / committente nazionale.<br />

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