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informa - consorzio biogas

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Con il decreto<br />

ministeriale<br />

6 luglio 2012<br />

questi fl ussi<br />

sono premiati<br />

in modo diverso,<br />

ma rimane<br />

l’obbligo<br />

del rispetto<br />

della normativa<br />

ambientale<br />

e di quella<br />

igienico-sanitaria<br />

Lorella Rossi<br />

Crpa, Centro ricerche<br />

produzioni animali<br />

Reggio Emilia<br />

4<br />

BIOGAS INFORMA<br />

NORMATIVA<br />

SOTTOPRODOTTI:<br />

VERSO<br />

LA SEMPLIFICAZIONE<br />

La possibilità di diversifi care le matrici in ingresso agli impianti di <strong>biogas</strong> (prodotti,<br />

sottoprodotti, rifi uti) riveste un ruolo strategico nello sviluppo sostenibile della<br />

fi liera in ambito agricolo. In particolare, il ricorso a biomasse «residuali» da altri<br />

processi produttivi permette di limitare il ricorso a colture dedicate, da riservare<br />

all’uso alimentare e zootecnico.<br />

In un impianto di <strong>biogas</strong> di tipo agricolo, pertanto non autorizzato a trattare «rifi uti»,<br />

dal punto di vista formale, possono entrare, infatti, oltre ai prodotti, cioè colture<br />

dedicate, farine, granelle, ecc., anche sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis<br />

della Parte IV del dlgs n. 152/06 contenente norme per la tutela ambientale, così<br />

come modifi cato a seguito del recepimento della direttiva 2008/98/Ce.<br />

Nel recente decreto ministeriale 6 luglio 2012, in attuazione dell’art. 24 del decreto<br />

legislativo n. 28/2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,<br />

il ruolo strategico delle biomasse residuali è stato uffi cialmente riconosciuto,<br />

diventando uno dei criteri premianti alla base del nuovo sistema di incentivazione<br />

per gli impianti Iafr, cioè alimentati a fonti rinnovabili, entrati in attività dopo il<br />

31-12-2012.<br />

CI CRITERI ADOTTATI PER LE TARIFFE<br />

In pieno accordo con i principi già anticipati dal Dlgs n. 28/2011, sono stati, infatti,<br />

adottati due criteri per differenziare le tariffe di incentivazione: la tipologia e<br />

l’origine della biomassa impiegata come materia prima in ingresso agli impianti,<br />

con una diversifi cazione della tariffa tra «prodotti di origine biologica» e «sottoprodotti»,<br />

riservando a questi ultimi importi più alti (+27-29% circa); la taglia<br />

dell’impianto, con l’individuazione di 5 classi di potenza, di cui tre sino a 1 MW<br />

(sino a 300 kW; da 300 a 600 kW e da 600 kW a 1 MW), con la tariffa incentivante<br />

decrescente all’aumentare della potenza.<br />

Di conseguenza, la tariffa più elevata viene ora riservata agli impianti di piccola<br />

taglia alimentati a sottoprodotti (tabella 1).<br />

Nel prossimo futuro la corretta gestione formale delle materie prime in ingresso<br />

all’impianto di <strong>biogas</strong> diventerà dunque essenziale, non solo per non incorrere<br />

in sanzioni penali e/o amministrative ai sensi della normativa ambientale (dlgs<br />

152/02 e successive modifi che e integrazioni), ma anche per godere dell’incentivazione<br />

economica più elevata riservata ai sottoprodotti, estesa a tutta la produzione<br />

energetica quando i sottoprodotti rappresentano almeno il 70% in peso<br />

della biomassa in ingresso.

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