informa - consorzio biogas
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Con il decreto<br />
ministeriale<br />
6 luglio 2012<br />
questi fl ussi<br />
sono premiati<br />
in modo diverso,<br />
ma rimane<br />
l’obbligo<br />
del rispetto<br />
della normativa<br />
ambientale<br />
e di quella<br />
igienico-sanitaria<br />
Lorella Rossi<br />
Crpa, Centro ricerche<br />
produzioni animali<br />
Reggio Emilia<br />
4<br />
BIOGAS INFORMA<br />
NORMATIVA<br />
SOTTOPRODOTTI:<br />
VERSO<br />
LA SEMPLIFICAZIONE<br />
La possibilità di diversifi care le matrici in ingresso agli impianti di <strong>biogas</strong> (prodotti,<br />
sottoprodotti, rifi uti) riveste un ruolo strategico nello sviluppo sostenibile della<br />
fi liera in ambito agricolo. In particolare, il ricorso a biomasse «residuali» da altri<br />
processi produttivi permette di limitare il ricorso a colture dedicate, da riservare<br />
all’uso alimentare e zootecnico.<br />
In un impianto di <strong>biogas</strong> di tipo agricolo, pertanto non autorizzato a trattare «rifi uti»,<br />
dal punto di vista formale, possono entrare, infatti, oltre ai prodotti, cioè colture<br />
dedicate, farine, granelle, ecc., anche sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis<br />
della Parte IV del dlgs n. 152/06 contenente norme per la tutela ambientale, così<br />
come modifi cato a seguito del recepimento della direttiva 2008/98/Ce.<br />
Nel recente decreto ministeriale 6 luglio 2012, in attuazione dell’art. 24 del decreto<br />
legislativo n. 28/2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,<br />
il ruolo strategico delle biomasse residuali è stato uffi cialmente riconosciuto,<br />
diventando uno dei criteri premianti alla base del nuovo sistema di incentivazione<br />
per gli impianti Iafr, cioè alimentati a fonti rinnovabili, entrati in attività dopo il<br />
31-12-2012.<br />
CI CRITERI ADOTTATI PER LE TARIFFE<br />
In pieno accordo con i principi già anticipati dal Dlgs n. 28/2011, sono stati, infatti,<br />
adottati due criteri per differenziare le tariffe di incentivazione: la tipologia e<br />
l’origine della biomassa impiegata come materia prima in ingresso agli impianti,<br />
con una diversifi cazione della tariffa tra «prodotti di origine biologica» e «sottoprodotti»,<br />
riservando a questi ultimi importi più alti (+27-29% circa); la taglia<br />
dell’impianto, con l’individuazione di 5 classi di potenza, di cui tre sino a 1 MW<br />
(sino a 300 kW; da 300 a 600 kW e da 600 kW a 1 MW), con la tariffa incentivante<br />
decrescente all’aumentare della potenza.<br />
Di conseguenza, la tariffa più elevata viene ora riservata agli impianti di piccola<br />
taglia alimentati a sottoprodotti (tabella 1).<br />
Nel prossimo futuro la corretta gestione formale delle materie prime in ingresso<br />
all’impianto di <strong>biogas</strong> diventerà dunque essenziale, non solo per non incorrere<br />
in sanzioni penali e/o amministrative ai sensi della normativa ambientale (dlgs<br />
152/02 e successive modifi che e integrazioni), ma anche per godere dell’incentivazione<br />
economica più elevata riservata ai sottoprodotti, estesa a tutta la produzione<br />
energetica quando i sottoprodotti rappresentano almeno il 70% in peso<br />
della biomassa in ingresso.