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PRECLUSIONI DI MERITO E PRECLUSIONI ISTRUTTORIE NEL ...

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(42) Nel senso qui sostenuto v. CHIARLONI, in Le riforme, cit., p. 192, il quale giustamente<br />

osserva: “Il concetto di precisazione appare incompatibile con il concetto di preclusione, il quale<br />

ultimo non può che riguardare il divieto di introdurre materiale nuovo”.<br />

Vale la pena di ricordare, d’altronde, che pure in relazione al rito del lavoro, caratterizzato da<br />

preclusioni innegabilmente più rigide, la giurisprudenza ammette, ad es., che, salva l’esigenza di<br />

una compiuta specificazione dei relativi titoli, la concreta quantificazione di una domanda di<br />

condanna al pagamento di somme possa avvenire nel corso del processo, al di là dei limiti cui è<br />

assoggettata l’emendatio libelli: cfr. ad es. Cass. sez. un. 27 ottobre 1993, n. 10685, in Foro it., Rep.<br />

1993, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 151; Cass. 21 luglio 1992, n. 8767, ivi, Rep.<br />

1992, voce cit., n. 106; e Cass. 20 aprile 1990, n. 3289, ivi, Rep. 1990, voce cit., n. 137.<br />

(43) Penso, ad es., all’ipotesi in cui si indichi un diverso termine iniziale o finale del periodo in cui<br />

si asserisce di aver posseduto continuativamente il bene ai fini dell’usucapione, oppure si modifichi<br />

la data per la quale si chiede il rilascio di un immobile (su quest’ultima ipotesi cfr., con riferimento<br />

al rito delle controversie agrarie, Cass. 23 aprile 1992, n. 4923, in Foro it., 1993, I, 156, con nota di<br />

BELLANTUONO, che ammette la modifica finanche in appello); o al caso in cui si specifichino<br />

talune circostanze di tempo e di luogo in cui ha avuto origine la vicenda obbligatoria dedotta in<br />

giudizio. Ed è chiaro che un limite indiretto a siffatte “precisazioni” sarà spesso rappresentato dalla<br />

necessità di articolare la prova dei relativi fatti entro il momento indicato nell’art. 184.<br />

(44) Nel senso qui sostenuto cfr. ad es., più o meno esplicitamente, MANDRIOLI, Corso, cit., II, p.<br />

89 s.; MONTESANO e ARIETA, Dir. proc. civ., cit., II, p. 63; TARUFFO, in BORRÈ,<br />

CASTELLANO, PROTO PISANI, E. F. RICCI e TARUFFO, La riforma del processo civile. Linee<br />

fondamentali, Milano, 1991, p. 40 s.; LAPERTOSA, Le preclusioni istruttorie, cit., p. 1092 ss.; e<br />

CAPPONI, in Il processo civile, cit., p. 103; G. F. RICCI, in CARPI e TARUFFO, Commentario<br />

breve, cit., p. 425 s. [che in precedenza si era diversamente espresso nella Appendice di<br />

aggiornamento della medesima opera, (Padova, 1991), p. 67 s.].<br />

Secondo alcuni autori, invece, le deduzioni nuove, rispetto a quelle contenute negli atti introduttivi,<br />

sarebbero consentite solo quando fossero giustificate dall’esito della prima udienza: così, pur con<br />

diverse sfumature, GRASSO, Note sui poteri del giudice nel nuovo processo di cognizione di primo<br />

grado, in Riv. dir. proc., 1992, p. 721 s., e VERDE, in Codice di proc. civ., cit., p. 25.<br />

(45) Cfr. soprattutto PROTO PISANI, Lezioni, cit., p. 118, il quale, tuttavia, muove dal presupposto<br />

che la prima udienza abbia realmente esaurito l’attività di trattazione e sottolinea, giustamente, che<br />

la preclusione in esame rappresenta la “cerniera” tra la fase preparatoria e quella istruttoria.<br />

(46) LAPERTOSA, op. cit., p. 1094 s.<br />

(47) Così lo stesso PROTO PISANI, op. loc., ult. cit..<br />

(48) Alla luce di quanto osservato in ordine al principio di concentrazione, non mi pare, infatti, che<br />

la riserva di pronuncia ex artt. 176 e 186 sia incompatibile col sistema risultante dalla riforma (come<br />

ritengono, invece, PROTO PISANI, Lezioni, cit., p. 117, e RAMPAZZI, in Le riforme, cit., p. 213,<br />

nt. 8.<br />

(49) V. ad es. TARZIA, Lineamenti, cit., p. 111.<br />

La precisazione mi sembra opportuna tenuto conto che, sebbene l’art. 416 c.p.c. non sia meno<br />

perentorio, a mio avviso, del nuovo art. 184, la giurisprudenza prevalente ritiene che, nel rito del<br />

lavoro, la produzione di nuovi documenti sia consentita pure all’udienza di discussione: così, tra le<br />

più recenti, Cass. 7 maggio 1993, n. 5265, in Arch. locazioni, 1993, 738; 4 febbraio 1993, n. 1359,<br />

in Foro it., Rep. 1993, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 214; e 30 maggio 1989, n. 2618,<br />

ivi, Rep. 1989, voce cit., n. 181. Cfr. tuttavia Cass. 10 febbraio 1990, n. 972, ivi, Rep. 1990, voce<br />

cit., n. 311.

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