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PRECLUSIONI DI MERITO E PRECLUSIONI ISTRUTTORIE NEL ...

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difesa costituzionalmente garantiti, l’interprete per un verso debba sentirsi particolarmente vincolato<br />

alla norma positiva, rinunciando ad idee preconcette su come si vorrebbe (o su come si pensa che lo<br />

stesso legislatore avrebbe voluto) che fosse il processo, e per altro verso, nei casi dubbi, debba<br />

privilegiare le soluzioni meno penalizzanti per le parti.<br />

Fatta questa doverosa premessa metodologica e forse anche “ideologica”, è chiaro che l’indagine<br />

dovrebbe prendere progressivamente e separatamente in considerazione dapprima la fase<br />

introduttiva del processo, fino all’udienza di prima comparizione, e poi la fase della trattazione.<br />

Poiché, però, gli atti introduttivi – e in particolare la comparsa di risposta, che presenterebbe<br />

maggiore interesse sotto il profilo che qui interessa – sono stati oggetto di specifiche relazioni, potrò<br />

senz’altro tralasciare il periodo anteriore all’udienza di prima comparizione. D’altronde, in seguito<br />

al più recente intervento del legislatore, attuato col d.l. 238/95 (del quale i dd.ll. 347/95 e 432/95<br />

costituiscono, com’è noto, mera reiterazione), non sono molte le decadenze cui le parti, e in special<br />

modo il convenuto, vanno incontro in questa primissima fase del processo, tenuto conto che, com’è<br />

noto, per ciò che concerne le eccezioni in senso stretto, la modifica degli artt. 167, 2° comma, e 180,<br />

2° comma, fa sì che la barriera preclusiva operi non già al momento della costituzione (tempestiva)<br />

del convenuto, bensì in un momento successivo, compreso fra l’udienza di prima comparizione e la<br />

prima udienza di trattazione.<br />

Per completezza e per un’evidente connessione, invece, si prenderà in considerazione anche<br />

l’istituto della rimessione in termini previsto dal novellato art. 184-bis, che incide in misura non<br />

trascurabile sulla complessiva ricostruzione del sistema di preclusioni che ci si accinge ad<br />

analizzare (2).<br />

2. – Dal punto di vista delle preclusioni, l’udienza di prima comparizione, ossia la primissima<br />

udienza del processo, dovrebbe avere un’importanza minima, poiché tale udienza, se l’art. 180 c.p.c.<br />

non subirà ulteriori modifiche in sede di conversione, deve considerarsi destinata (salva, direi, una<br />

diversa e concorde richiesta di tutte le parti) alle sole verifiche concernenti la rituale instaurazione<br />

del contraddittorio. Al termine di queste verifiche, pero, il giudice fissa “in ogni caso” [id est, a mio<br />

avviso, prescindendo dall’istanza di parte e finanche in caso di mancata costituzione del convenuto]<br />

“a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio<br />

non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito<br />

che non siano rilevabili d’ufficio”.<br />

Questa disposizione suggerisce diversi rilievi.<br />

In primo luogo v’è da tener presente che in realtà, per ciò che concerne le eccezioni processuali, il<br />

dies ad quem è di solito specificamente stabilito dal legislatore, il quale fa spesso riferimento, ad es.,<br />

al primo atto difensivo utile, che ben potrebbe coincidere con l’udienza di prima comparizione: così<br />

l’art. 4, 1° comma, legge n. 218/95, per il difetto di giurisdizione opponibile dal convenuto<br />

straniero; l’art. 157, 2° comma, c.p.c., in tema di nullità relative, l’art. 307, 4° comma, c.p.c. a<br />

proposito dell’estinzione). Per quel che concerne, in particolare, l’eccezione di incompetenza per<br />

territorio derogabile, il comb. disp. degli artt. 38, 2° comma, e 180, 2° comma, induce a ritenere che<br />

per essa il termine fissato dal giudice valga solo se il convenuto non si è costituito prima (3). In altri<br />

casi, invece, in cui la norma discorre di “prima udienza” senz’altra specificazione (come nell’art.<br />

40, 2° comma, a proposito del rilievo della connessione), è più che legittimo il dubbio se debba<br />

intendersi l’udienza di prima di comparizione o la prima udienza di trattazione.<br />

In secondo luogo a me pare che la ratio della fissazione del termine perentorio per la proposizione<br />

delle eccezioni c.d. in senso stretto (cioè non rilevabili d’ufficio) sia quella di assicurare all’attore e<br />

allo stesso giudice un congruo lasso di tempo, prima dell’inizio della trattazione, per conoscere il<br />

contenuto delle difese del convenuto; sicché deve ritenersi che i venti giorni di cui discorre la norma<br />

in esame siano da intendere come il periodo minimo che deve correre fra il momento in cui si<br />

determina la preclusione ed il giorno della prima udienza di trattazione. Mette conto di sottolineare,<br />

poi, che, poiché il termine non è fissato direttamente dalla legge (come a mio avviso sarebbe stato

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