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PRECLUSIONI DI MERITO E PRECLUSIONI ISTRUTTORIE NEL ...

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Nello stesso senso, con espresso riferimento al rito del lavoro, v. gia, diffusamente, FRUS, Note<br />

sull’onere del convenuto di “prendere posizione” nel processo del lavoro, in Riv. trim. dir. proc.<br />

civ., 1991, P. 63 ss., spec. 91 ss.<br />

(33) MICHELI, L’onere della prova, Padova, 1942, p. 98 e nt. 1; ANDRIOLI, voce Prova (dir. proc.<br />

civ.), in Noviss. dig. it., XIV, Torino, 1976, P. 274 s.; VERDE, voce Prova (dir. proc. civ.), in Enc.<br />

dir., XXXVII, Milano, 1988, spec. p. 616; e VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del<br />

lavoro, Padova, 1988, P. 27 ss. Più recentemente v. altresì CIACCIA CAVALLARI, La<br />

contestazione nel processo civile, Milano, 1992/93, spec. I, p. 133 ss., e II, p. 34 ss.<br />

(34) Fra le tante v. ad es. Cass. 1° agosto 1994, n. 7156, in Giust. civ., 1994, I, 2759; 18 dicembre<br />

1993, n. 12553, in Foro it., Rep. 1994, voce Prova civ., n. 16; 5 dicembre 1992, n. 12947, in Giur.<br />

it., 1993, I, 1. 1450; 15 aprile 1988, n. 2979, in Foro it., Rep. 1988, voce Prova civ., n. 16; 26 agosto<br />

1986, n. 5229, ivi, Rep. 1986, voce cit., n. 12; e 7 febbraio 1986, n. 773, ibidem, voce cit., n. 14.<br />

(35) V. ad es. Cass. 2 giugno 1994, n. 5359, in Foro it., Rep. 1994, voce Lavoro e previdenza<br />

(controversie), n. 152; 7 luglio 1987, n. 5933, ivi, Rep. 1987, voce cit., n. 166; 6 marzo 1987, n.<br />

2386, ibidem, voce cit., n. 167; e 16 maggio 1981, n. 3251, ivi, Rep. 1981, voce Prova civ., n. 14.<br />

(36) Nel senso, infatti, che il predetto obbligo non sia sanzionato da alcuna decadenza e che la sua<br />

inottemperanza non esoneri comunque l’attore dal fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio<br />

diritto, in base al principio di cui all’art. 2697 c.c., v. ad es. Cass. 19 agosto 1994, n. 7447, in Foro<br />

it., Rep. 1994, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 149; 7 luglio 1994, n. 6417, ibidem, voce<br />

cit., n. 150; 10 novembre 1990, n. 10849, ivi, Rep. 1990, voce cit., n. 172; 18 luglio 1987, n. 6339,<br />

ivi, Rep. 1987, voce cit., n. 165; 7 luglio 1987, n. 5933, ibidem, voce cit., n. 166; 13 dicembre 1986,<br />

n. 7476, ivi, Rep. 1986, voce cit., n. 221; e 4 dicembre 1986, n. 7186, ibidem, voce cit., n. 222.<br />

(37) Sulla scia della giurisprudenza menzionata nella precedente nt. 33.<br />

(38) Può essere interessante osservare, d’altronde, che, a differenza di altre norme (quali ad es. gli<br />

artt. 167 e 345), l’art. 183 è formulato essenzialmente in termini meramente autorizzativi: “l’attore<br />

può proporre le domande e le eccezioni ecc. (…), e “può altresì chiedere di essere autorizzato a<br />

chiamare un terzo (…); “entrambe le parti possono precisare e modificare ecc. (…)”. Il che non<br />

impedisce ad una parte della dottrina di ritenere implicita in tali disposizioni la previsione di un<br />

termine perentorio, riferito di regola alla prima udienza (v. ad es. FRASCA, Il giudizio civile di<br />

primo grado, cit., spec. c. 996 ss.); quasi che il regime di preclusione rappresentasse il principio<br />

fondamentale e lo ius novorum l’eccezione.<br />

(39) Giurisprudenza costante: v. ad es. Cass. 13 giugno 1994, n. 5716, in Foro it., Rep. 1994, voce<br />

Intervento in causa e litisconsorzio, n. 30; 25 ottobre 1988, n. 5780, ivi, Rep. 1988, voce<br />

Procedimento civ., n. 106; 26 febbraio 1982, n. 1224, ivi, Rep. 1982, voce Intervento in causa e<br />

litisconsorzio, n. 50; 30 ottobre 1981, n. 5736, ivi, Rep. 1981, voce cit., n. 58; e 6 aprile 1981, n.<br />

1948, ibidem, voce cit., n. 57.<br />

(40) V. tra le più recenti Cass. 18 aprile 1994, n. 3662, in Foro it., Rep. 1994, voce Lavoro e<br />

previdenza (controversie), n. 133; 3 settembre 1993, n. 9291, in Foro it., 1994, I, 400; e 24 aprile<br />

1986, n. 2906, in Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 158.<br />

Ancora in relazione al processo del lavoro, mi sembra interessante la massima di Cass. sez. un. 14<br />

gennaio 1992, n. 363, in Foro it., Rep. 1992, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 136,<br />

secondo cui l’art. 420, ult. comma, che vieta le udienze di mero rinvio, avrebbe “funzione soltanto<br />

sollecitatoria, senza implicare, in caso d’inosservanza, sanzioni, né, in particolare, decadenza dalle<br />

facoltà in relazione al cui esercizio sia stato chiesto ed ottenuto detto rinvio”.<br />

(41) Per una sintetica rassegna delle principali linee di tendenza v. la mia op. ult. cit., p. 203 ss.

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