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PRECLUSIONI DI MERITO E PRECLUSIONI ISTRUTTORIE NEL ...

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(24) Mi riferisco, sia chiaro, alle domande ed eccezioni che potrebbero trovar causa in eccezioni<br />

rilevabili d’ufficio o in mere difese del convenuto, che quest’ultimo potrebbe sollevare pure in sede<br />

di costituzione tardiva: si pensi, ad es., al caso in cui, di fronte alla contestazione di un fatto<br />

costitutivo del diritto azionato, l’attore intenda proporre una (nuova) domanda in via subordinata,<br />

oppure una domanda di accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c. Lo stesso dicasi, naturalmente, per<br />

il caso in cui le difese del convenuto possono far sorgere l’esigenza di chiamare in causa un terzo, ai<br />

sensi dell’art. 183, 4° comma.<br />

(25) Cfr. invece, ad es., PROTO PISANI, Lezioni, cit., p. 114 ss.<br />

(26) Per la soluzione affermativa cfr. ad es., più o meno esplicitamente, ATTAR<strong>DI</strong>, Le nuove<br />

disposizioni, cit., p. 73 s.; LUISO, in La riforma, cit., I, p. 99 ss.; COSTANTINO, in Provvedimenti<br />

urgenti, cit., p. 87 s.; CHIARLONI, in Le riforme, cit., p. 175 ss.; OBERTO, in Giur. it., 1991, IV,<br />

spec. c. 315; PIVETTI, in Questione giustizia, 1991, spec. p. 202 s.; e CAPPONI, in Il processo<br />

civile, cit., p. 99 s.<br />

Per l’inesistenza della suddetta preclusione v. invece soprattutto PROTO PISANI, La nuova<br />

disciplina, cit., p. 221 ss., e BALENA, La riforma, cit., p. 186 ss.; ed inoltre MANDRIOLI, Corso,<br />

cit., II, p. 83 in nota e p. 89, e TARZIA, Lineamenti, cit., p. 123 s., il quale ultimo giustamente<br />

sottolinea come le decadenze non possano essere oggetto di interpretazione estensiva.<br />

(27) Già espressa e più ampiamente motivata in La riforma, cit., p. 186 ss.<br />

(28) V. ancora la menzionata Relazione al Senato, spec. §§ 6 e 6.2.<br />

(29) Cfr. in genere gli aa. citt. nella prima parte della precedente nt. 25.<br />

(30) Così, ad es., MANDRIOLI, Corso, cit., I, p. 147, testo e nt. 7.<br />

(31) Particolarmente dettagliata e significativa mi sembra la Rule 18, order 13, della Corte Suprema<br />

inglese, che qui si riporta nella traduzione tratta da Il processo civile inglese, a cura di Picardi e di<br />

Giuliani, Rimini, 1991, p. 178 s.: “1) Subordinatamente a quanto disposto dal successivo paragrafo<br />

4, ogni circostanza di fatto affermata da una parte nel suo pleading si dà per ammessa dalla<br />

controparte, a meno che non sia da quest’ultima contestata nel suo pleading (…). _ 2) Una<br />

contestazione può essere fatta in forma di risposta negativa, ovvero mediante una dichiarazione di<br />

non ammissione, e ciò sia espressamente che in via di necessaria implicazione. _ 3)<br />

Subordinatamente a quanto disposto dal successivo paragrafo 4, ogni circostanza di fatto allegata<br />

nella domanda o nella domanda riconvenzionale, che la parte alla quale viene notificata non intende<br />

ammettere, deve essere specificamente contestata dalla parte stessa nella sua risposta o nella<br />

risposta alla domanda riconvenzionale, a seconda dei casi; e un diniego generico delle circostanze di<br />

fatto allegate, ovvero una dichiarazione generica di non ammissione di esse, non vale come<br />

contestazione delle medesime. _ 4) Ogni circostanza riguardante il fatto che la parte allegante ha<br />

subìto un danno ed ogni altra circostanza, altresì, riguardante l’ammontare del danno subìto si dà<br />

per contestata, a meno che non sia specificamente ammessa”.<br />

(32) Cfr. soprattutto PROTO PISANI, La nuova disciplina, cit., pp. 116 e 158-160, RAMPAZZI, in<br />

AA.VV., Le riforme, cit., pp. 125-127, e da ultimo l’ampio studio di CARRATTA, Il principio della<br />

non contestazione nel processo civile, Milano, 1995, spec. p. 284 ss., che estende siffatta<br />

preclusione finanche alla parte contumace; ed inoltre RICCI G. F., in CARPI e TARUFFO,<br />

Commentario breve, Appendice di aggiornamento, Padova, 1991, p. 47 s.; PIVETTI, in Questione<br />

giustizia, 1991, spec. p. 197 ss., e FABIANI, L’istruzione probatoria a seguito della legge n. 353 del<br />

1990, in Doc. giustizia, 1992, c. 1239, n. 6 in fine.

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