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PRECLUSIONI DI MERITO E PRECLUSIONI ISTRUTTORIE NEL ...

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(11) Cfr. ad es., Cass. 14 giugno 1994, n. 5766, in Foro it., Rep. 1994, voce Lavoro (rapporto), n.<br />

1617, con riferimento alla deduzione del c.d. aliunde perceptum nel giudizio di risarcimento del<br />

danno derivante da illegittimo licenziamento; Cass. 20 maggio 1994, n. 4938, ibidem, voce cit., n.<br />

1618, relativa all’irrisarcibilità dei danni di cui all’art. 1227, 2° comma, c.c.; Cass. 24 maggio 1993,<br />

n. 5819, ivi, Rep. 1993, voce Contratto in genere, n. 479, circa l’operatività della clausola<br />

contrattuale del solve et repete; Cass. 10 agosto 1990, n. 8155, ivi, Rep. 1990, voce Procedimento<br />

civ., n. 112, in relazione alla rilevabilità della rinuncia al credito dedotto in giudizio.<br />

(12) TARUFFO, Le preclusioni nella riforma del processo civile, in Riv. dir. proc., 1992, 296 ss.,<br />

spec. 298 s.<br />

(13) Per maggiori ragguagli, nonché per le relative indicazioni bibliografiche, v., se vuoi, BALENA,<br />

Il processo davanti al giudice di pace, in Scritti in onore di Elio Fazzalari, II, Milano, 1993, spec. P.<br />

711 ss. E cfr. da ultimo, in una prospettiva esegetica assai prossima a quella criticata nel testo, G. F.<br />

RICCI, in BONSIGNORI, LEVONI e RICCI, Il giudice di pace, Torino, 1995, p. 174 ss.<br />

(14) V. ad es. Cass. sez. un. 13 luglio 1993, n. 7708, in Arch. civ., 1993, 1145, e, in motivazione,<br />

Cass. 15 gennaio 1986, n. 196, in Riv. dir. proc., 1988, 1185, con nota di GALVAGNO.<br />

(15) Cfr. infatti, ad es., Cass. 16 luglio 1992, n. 8600, in Foro it., Rep. 1992, voce Lavoro e<br />

previdenza (controversie), n. 140, e 4 dicembre 1987, n. 9021, ivi, Rep. 1987, voce cit., n. 197,<br />

relativamente alla prova tardivamente dedotta nel corso del processo di primo grado.<br />

(16) Alle decisioni citt. nella precedente nt. 13 adde, tra le più recenti, Cass. 7 febbraio 1992, n.<br />

1335, in Foro it., Rep. 1992, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 129.<br />

Per la dottrina relativa alla legge n. 353/90 v. soprattutto ATTAR<strong>DI</strong>, Le nuove disposizioni, cit., p.<br />

83; MONTESANO e ARIETA, Dir. proc. civ., cit., II, p. 59; TARZIA, Lineamenti, cit., pp. 90 e<br />

120; CHIARLONI, in AA.VV., Le riforme del processo civile, cit., pp. 205-207; e TAVORMINA,<br />

in Corriere giur., 1991, p. 45.<br />

(17) Citata nella precedente nt. 1.<br />

(18) Nello stesso passo (§ 6.2) si aggiunge che la normativa processuale “non può e non deve<br />

imporre alle parti che non la richiedono e che semmai, pur avendo instaurato il processo, si avviano<br />

ad una definizione stragiudiziale della controversia, una decisione”.<br />

(19) Per una conclusione parzialmente analoga v. ora COMOGLIO, FERRI e TARUFFO, Lezioni,<br />

cit., p. 499 s., i quali, peraltro, propendono per l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, delle nuove<br />

domande ed eccezioni successive all’udienza di trattazione.<br />

(20) Per questa soluzione sembra propendere la giurisprudenza prevalente, la quale ritiene che, per<br />

evitare un’implicita accettazione del contraddittorio, sia necessaria l’immediata eccezione della<br />

parte avversa: v. ad es., tra le più recenti, Cass. 2 dicembre 1994, n. 10351, in Foro it., Rep. 1994,<br />

voce Procedimento civ., n. 166; 21 febbraio 1994, n. 1655, ibidem, voce cit., n. 168; e 20 febbraio<br />

1992, n. 2091, ivi, Rep. 1992, voce cit., n. 142.<br />

(21) Così, implicitamente, Cass. 14 aprile 1994, n. 3475, in Foro it., Rep. 1994, voce Procedimento<br />

civ., n. 145.<br />

(22) Ne La riforma del processo di cognizione, cit., 167, nt. 15, proponevo come raffronto l’istituto<br />

della prescrizione: la circostanza ch’esso abbia alla base indubbie esigenze pubblicistiche (che<br />

spiegano, tra l’altro, l’inderogabilità convenzionale della relativa disciplina: art. 2936 c.c.) non è in<br />

alcun modo contraddetta dal fatto che la concreta rilevanza della prescrizione sia però subordinata<br />

all’eccezione della parte interessata.<br />

(23) Per una più puntuale rassegna, ancorché pur sempre esemplificativa, rinvio a La riforma, cit., p<br />

173 ss.

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