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PRECLUSIONI DI MERITO E PRECLUSIONI ISTRUTTORIE NEL ...

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probabilmente era nelle intenzioni del legislatore; nel senso che l’art. 184-bis, svincolato dal rinvio<br />

a determinate disposizioni di legge, parrebbe ora prestarsi ad operare rispetto a tutte le preclusioni e<br />

a tutti i termini (perentori) interni al giudizio di primo grado e forse anche (tenuto conto dell’art.<br />

359 c.p.c.) al giudizio d’appello; con la sola esclusione, dunque, dei termini d’impugnazione. Il che<br />

rappresenterebbe un deciso passo verso la talora auspicata generalizzazione del rimedio della<br />

rimessione in termini per errore scusabile.<br />

Rimane da stabilire, naturalmente, almeno in via esemplificativa, quando ricorra l’ipotesi della<br />

“causa non imputabile”.<br />

Nulla quaestio, direi, per ciò che concerne gli impedimenti di natura strettamente materiale o<br />

comunque obiettiva, riportabili al concetto di forza maggiore: si pensi, per es., al caso in cui il<br />

procuratore dimostri di non aver potuto partecipare ad una determinata udienza e di essere stato, nel<br />

contempo, nell’impossibilità di provvedere tempestivamente alla propria sostituzione; oppure<br />

all’ipotesi in cui il convenuto, nell’allegare tardivamente un fatto estintivo-impeditivo-modificativo<br />

non rilevabile d’ufficio, dimostri di averlo scoperto solo dopo la scadenza del termine per la<br />

proposizione delle eccezioni in senso stretto.<br />

A me pare, peraltro, che l’ambito di applicazione del rimedio in esame possa e debba essere assai<br />

più vasto, per abbracciare tutte le situazioni in cui il superamento delle preclusioni sia giustificato<br />

da eventi o comunque da esigenze difensive sopravvenute, magari in conseguenza di (consentite)<br />

variazioni nel complessivo apparato difensivo dell’altra parte. A favore di questa ampliatio depone,<br />

d’altronde, l’esperienza applicativa del processo del lavoro, in relazione al quale la giurisprudenza,<br />

nonostante l’assoluta mancanza di una disposizione analoga a quella ora considerata, ha ammesso il<br />

superamento delle preclusioni in non poche ipotesi del genus testé indicato: ad es., per le eccezioni<br />

nuove fondate su fatti sopravvenuti (53), oppure rese necessarie da precisazioni o da integrazioni<br />

(magari in diritto) apportate dall’attore alle allegazioni iniziali (54), o comunque giustificate da<br />

“gravi motivi” (55); nonché per le prove nuove giustificate da nuove difese dell’avversario (56).<br />

Nella medesima prospettiva esegetica, inoltre, sarebbe agevole spiegare l’ammissibilità – da tutti<br />

riconosciuta, ancorché con diverse argomentazioni – delle nuove allegazioni (pur se implicanti una<br />

mutatio libelli) e/o richieste istruttorie aventi a fondamento fatti sopravvenuti, oppure fatti che<br />

traggano una nuova rilevanza dallo ius superveniens, o che costituirebbero motivo di revocazione<br />

straordinaria.<br />

Mi pare di poter concludere, insomma, che l’art. 184-bis rappresenta un’irrinunciabile garanzia di<br />

elasticità del sistema di preclusioni introdotto dalla Novella del ‘90; e che, di conseguenza, una sua<br />

equilibrata applicazione può costituire un elemento determinante per le concrete possibilità di<br />

funzionamento del riformato rito civile.<br />

(1) In questo senso v. la relazione sul d.d.l. n. 1288/S/X presentata dai senatori Acone e Lipari, per<br />

conto della Commissione giustizia del Senato, all’Aula, spec. il § 6.2.<br />

(2) Per quel che concerne i dd.ll. nn. 238/95, 347/95 e 432/95, molte delle opinioni che esporrò nel<br />

prosieguo di questa relazione sono più ampiamente argomentate nello scritto Ancora “interventi<br />

urgenti” sulla riforma del processo civile, in corso di pubbl. in Giur. it., 1995, IV. Per un primo<br />

commento del d.l. n. 238/95 v. altresì COSTANTINO, La lunga agonia del processo civile, in Foro<br />

it., 1995, V, c. 321 ss.; LUISO, Il d.l. n. 238/1995 sul processo civile, in Giur. it., 1995, IV, c. 31 ss.;<br />

CONSOLO, La girandola della riforma del codice di procedura civile, in Corriere giur., 1995, p.<br />

867 ss.; CAPPONI, “L’ultimo” decreto-legge sulla riforma del rito civile, ibidem, p. 771 ss.;<br />

CALIFANO, Prima lettura del d.l. 21 giugno 1995, n. 238: i nuovi artt. 180 e 183 c.p.c., in Giust.<br />

civ., 1995, II, p. 363 ss.

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