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PRECLUSIONI DI MERITO E PRECLUSIONI ISTRUTTORIE NEL ...

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matura per la decisione senza istruttoria (eventualmente per il profilarsi di una questione<br />

preliminare o pregiudiziale idonea a definire il giudizio) – “ammette i mezzi di prova proposti [che<br />

ritenga ammissibili e rilevanti], ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un<br />

termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché<br />

altro termine per l’eventuale indicazione di prova contraria”. Premesso che, secondo<br />

l’interpretazione prevalente, l’integrazione delle iniziali richieste istruttorie è svincolata da<br />

qualunque condizione, che d’altronde non troverebbe alcun appiglio né nella norma in esame né nei<br />

lavori preparatorii (44), una parte della dottrina sembra ritenere che l’istanza di concessione dei<br />

suddetti termini debba essere avanzata, a pena di decadenza, nella prima udienza di trattazione (45),<br />

oppure (per il caso in cui sia stata chiesta la trattazione scritta a norma dell’art. 183, 5° comma)<br />

entro l’udienza immediatamente successiva (46); ma una tale limitazione per un verso non è affatto<br />

imposta dalla lettera dell’art. 184, e per altro verso contrasterebbe con la logica del sistema che si è<br />

tentato di delineare e di ricostruire nei paragrafi precedenti. Per quel che concerne il primo profilo,<br />

si è esattamente rilevato che il 2° comma della norma in esame “qualifica come perentori i termini<br />

concessi dal giudice ai sensi del 1° comma, non la richiesta entro la prima udienza di assegnazione<br />

del termine” (47); sicché è chiaro che qui si tratterebbe di individuare una preclusione non prevista<br />

dalla legge. In secondo luogo – quel ch’è più importante – mi pare evidente che, una volta ammessa<br />

la frazionabilità dell’attività di trattazione in più udienze, la preclusione relativa alle richieste<br />

istruttorie e alle produzioni documentali non può che essere l’ultima a scattare, poiché tali richieste<br />

e produzioni potrebbero rendersi opportune proprio in conseguenza delle attività contemplate<br />

dall’art. 183 (per es. alla luce delle risposte rese dall’avversario in sede di interrogatorio, oppure<br />

delle precisazioni o modificazioni da questi apportate alle allegazioni iniziali).<br />

In virtù di tali considerazioni, deve ritenersi che le parti abbiano tempo per integrare le deduzioni<br />

originarie, ovvero per chiedere la fissazione dei termini di cui all’art. 184, fino all’udienza in cui il<br />

giudice istruttore, esaurita l’attività di trattazione prevista nell’art. 183, passerà in concreto ad<br />

esaminare le richieste istruttorie (se del caso, riservandosi i relativi provvedimenti a norma dell’art.<br />

186 c.p.c.) (48), oppure, ritenendo la causa già matura per la decisione, ordinerà l’immediata<br />

precisazione delle conclusioni. La questione, d’altronde, potrebbe essere in qualche modo superata,<br />

qualora dovesse instaurarsi la prudente prassi di chiedere l’assegnazione dei suddetti termini già con<br />

gli atti introduttivi.<br />

È il caso di sottolineare, piuttosto, che l’abrogazione del 3° comma dell’art. 244 c.p.c. (art. 89, 1°<br />

comma, l. 353/90), che consentiva al giudice di assegnare alle parti un termine perentorio per<br />

formulare o integrare i capitoli della prova testimoniale o l’indicazione delle persone da interrogare,<br />

renderà assai difficile porre rimedio agli eventuali (e tutt’altro che infrequenti) difetti di<br />

formulazione della prova medesima. In ordine a tale prova, pertanto, sembra raccomandabile che le<br />

parti provvedano direttamente, entro il termine sopra precisato, ad articolarne compiutamente i<br />

capitoli e la lista dei testi, chiedendo al giudice (quantunque la legge non lo preveda) che si<br />

pronunci subito su tali richieste, prima ancora di fissare i termini di cui all’art. 184; termini che<br />

allora potrebbero essere utilizzati anche per porre rimedio ai difetti cui facevo cenno poc’anzi.<br />

Qualche precisazione è poi necessaria a proposito della prova documentale. È opinione pressoché<br />

pacifica che la produzione di documenti sia sottratta alla generale preclusione di cui all’art. 345, 3°<br />

comma, (come pure, nel rito del lavoro, a quella dell’art. 437, 2° comma) c.p.c., e sia pertanto<br />

consentita pure in appello. A mio avviso, peraltro, questo non può significare che nuovi documenti<br />

siano incondizionatamente producibili in qualunque momento del giudizio di primo grado; ché, al<br />

contrario, la formulazione dell’art. 184 lascia inequivocamente intendere che la preclusione in essa<br />

disciplinata si riferisce anche ai documenti (49). Nè ciò deve meravigliare, poiché la concentrazione<br />

endoprocedimentale – “interna”, cioè, a ciascun grado di giudizio – ben può essere tutelata in modo<br />

autonomo e piu intenso rispetto alla concentrazione complessiva del processo.<br />

Rispetto all’art. 184, pertanto, l’unica eccezione – quanto ai mezzi di prova riservati alle parti (50) –<br />

parrebbe doversi ammettere, semmai, per il giuramento decisorio (cfr. ancora l’art. 345, 3° comma),

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