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07.06.2013 Views

TRATTAMENTI PENSIONISTICI LE PENSIONI D’ANNATA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CASSA PENSIONI E ALLA PEREQUAZIONE PENSIONISTICA Il sistema pensionistico italiano nel tempo si è sempre più allontanato da quelle indicazioni di costituzionalità da cui l’Istituto della Previdenza aveva tratto la sua stessa ragione di essere. Nella seconda metà del XIX secolo l’ordinamento del pubblico impiego presentava due grosse lacune: la mancata determinazione del contributo previdenziale dovuto dallo Stato e la mancata istituzione di una Cassa Pensioni nella quale raccogliere sia il predetto contributo, sia quello già esistente a carico dei dipendenti statali. A questa lacuna volle porre rimedio il Ministro del Tesoro Magliano con l’emanazione della Legge 7 aprile 1881, n. 134, che istituiva la “Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato” e disponeva il suo finanziamento mediante ritenute previdenziali effettuate sulle retribuzioni del personale. La stessa legge n. 134 faceva obbligo al Governo di fissare il contributo dovuto dallo Stato alla Cassa Pensioni, come stabilito con apposito disegno di legge, purtroppo mai portato in discussione e quindi non tradotto in norma operante. Successivamente, per fronteggiare il disavanzo del bilancio dello Stato, il Ministro Giolitti, fondatore della Banca d’Italia, fece approvare la Legge 7 aprile 1889, n. 600 che sopprimeva la Cassa Pensioni, vendendone il patrimonio ad una banca tedesca e quindi espropriando i pensionati statali non solo dei risparmi passati ma anche di quelli futuri. Poi la Cassa Pensioni venne ripristinata, ma ha funzionato solo a favore di alcune categorie di pensionati del comparto pubblico e privato, come gli Enti locali, le Associazioni degli Uffici Giudiziari, dei Medici Pubblici, ENPAS, INPDAI, ENASARCO ed altre categorie di pen- di Pietro Di Marco sionati degli Istituti di Previdenza facenti capo al Ministero del Tesoro privilegiati di poter accantonare i loro versamenti previdenziali che vengono amministrati e gestiti dal Tesoro col metodo della capitalizzazione. Per le altre categorie, che assommano a molti milioni di pensionati, non disponendo di una Cassa Pensioni, i loro contributi vanno a finire in un “conto pro Tesoro”, dirottati per altri scopi, con conseguente grave ingiustizia a danno di tutti i pensionati i quali, pur pagando i contributi, sono destinati a percepire una misera pensione. Perciò, in mancanza di alimentazione di questa fantomatica Cassa Pensioni, sono sorte le cosiddette “PENSIONI D’ANNATA” che costituiscono, purtroppo, una discriminante arbitraria di trattamento economico legato pesantemente all’anno del pensionamento. Bisogna dire che dopo il 1975 è stato modificato il vecchio ordinamento giuridico sganciando la pensione dai due insostituibili parametri: “qualità gerarchica terminale” e “quantità e qualità di lavoro prestato” per sostituirvi una dinamica annua di rivalutazione inflazionistica che ha umiliato specialmente i vecchi servitori dello Stato non solo in termine economico, ma anche in dignità e condizione morale e sociale. C’è da dire che il divario tra pensione e retribuzione ha superato i limiti della ragionevolezza e quindi le dimensioni di tale scostamento sono tali da vulnerare il dettato costituzionale relativo alla perequazione delle pensioni, che purtroppo sono calcolate sulla base della data del collocamento in congedo. Ma la Corte Costituzionale ha affermato i principi fondamentali, di grande importanza sul piano giuridico, vedi le Leggi 173/1986 e 501/1988, relative alla proporzionalità e adeguatezza che non debbono sussistere solo al momento del collocamento a riposo, ma vanno assicurate anche nel prosieguo in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. Tutti i pensionati hanno versato mensilmente un contributo di circa l’8 per cento alla cosiddetta Cassa Pensioni al fine di mantenere il costante aggancio previsto dell’80 per cento della retribuzione, ma a nulla sono serviti i tanti ricorsi, anche approvati dalla Corte dei Conti, che poi sono stati sistematicamente appellati dalla Amministrazione, disattendendo l’autorevole orientamento dell’alto Organo di giustizia contabile. Si ricorda invece che a tutte le necessarie e pressanti richieste avanzate dalle varie Associazioni pensionistiche è stato sempre risposto che “non ci sono i soldi”, ma i soldi non ci sono stati mai per i pensionati anche se trattavasi di approvare provvedimenti di carattere altamente sociale. Il Governo e il Parlamento non hanno mai tenuto nelle debite considerazioni il contenuto degli artt. 3, 36 e 38 della Carta Costituzionale, secondo cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge” e la loro pensione, quale “retribuzione differita” deve essere sempre “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”. Tali concetti sono stati sanciti anche dalla Sentenza n. 26/1989 della Corte Costituzionale. Ora si verifica che lo scostamento tra pensione e retribuzione è tale da determinare anche un vulnus all’art. 18 Fiamme Gialle 9 / 2008

36 della Costituzione perchè non è ammissibile che un pensionato di più lunga data percepisca, nei confronti di quelli andati recentemente in pensione, un trattamento pensionistico di molto inferiore, tenuto conto soprattutto dell’anno del collocamento in quiescenza. Bene è stato fatto ad aumentare, sia pure di poco, le pensioni sociali, che sono di bassissimo reddito e che comunque dovrebbero essere assistite dalla fiscalità generale, ma ancora meglio farebbe il Governo ad aumentare le pensioni d’annata per venire incontro alle continue richieste dei pensionati statali che per lunghi anni hanno servito lo Stato e le Istituzioni ed hanno pagato mensilmente i contributi come “ritenute pro Tesoro” per il miglioramento delle loro pensioni. Dopo tanti anni di lotte, condotte da parte di tutte le Associazioni pensionistiche e dei Sindacati autonomi di categoria, il 12 ottobre 1989 la Camera dei Deputati approvò, a larga maggioranza, due risoluzioni di iniziativa parlamentare: la n. 6- 00106 e la n. 6-00107, votate anche dall’opposizione, che impegnava il Governo a predisporre un piano che, “a partire dal 1° gennaio 1990, entro 4 anni, doveva eliminare le pensioni d’annata” e avviare iniziative per il riordino del sistema pensionistico tenendo anche conto della legislazione sociale in ambito C.E.E. che prevedeva un meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni. In merito furono presentate due importanti mozioni degli On.li Publio Fiori e Luigi D’Amato. Quest’ultimo ebbe a dire: «Un secolo fa con l’emanazione della “Rerum Novarum” si affermò il principio che “rubare una mercede agli operai è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. Rifletta il Governo sulle sue responsabilità e inadempienze e prenda atto della necessità di farsi finalmente sostenitore di una battaglia giusta e santa». Intanto grandi e importanti manifestazioni di protesta venivano organiz- zate in varie località italiane e in particolare a Roma: manifestazioni di piazza e conferenze nei più grandi teatri, organizzate dal Comitato Nazionale Interassociativo Pensionati Pubblici (C.N.I.P.P.) con la massiccia partecipazione delle altre Associazioni Nazionali di pensionati pubblici e privati e dei Sindacati di categoria, oltre ad alcune delle maggiori Autorità governative e parlamentari tra le quali gli On.li Fini e Fiori. Finalmente dopo le pressanti e giuste rivendicazioni ed i numerosi ricorsi alla Corte dei Conti da parte dei Dirigenti Civili e Militari dello Stato e del personale non dirigente venivano approvati i seguenti provvedimenti: a) per i Dirigenti civili e militari dello Stato: la Corte Costituzionale, nel giudizio di costituzionalità art. 3 della legge 14 novembre 1987 n. 468 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 novembre 1987 n. 379, aveva disposto misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici per le riliquidazioni delle pensioni dei Dirigenti civili e militari dello Stato ed al personale ad esso collegato o equiparato, collocati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1979”. In effetti le stesse pensioni venivano agganciate alle retribuzioni del personale in servizio alla data del 1° agosto 1987. Con ciò è stato fatto salvo anche il principio della professionalità. b) Per i non Dirigenti dello Stato: – con la legge n. 141/1985 veniva disposto un parziale e insufficiente aumento della pensione in misura fissa e percentuale; – con la legge n. 59/1991 veniva sancito la parziale perequazione delle pensioni sulla base del calcolo dell’anzianità pregressa, con decorrenza 1° gennaio 1978. Ma il calcolo di tale anzianità, cioè la progressione economica per ogni singolo pensionato, si presentava di difficile attuazione per i laborio- TRATTAMENTI PENSIONISTICI si calcoli, per cui le varie Amministrazioni avevano sospeso ogni forma di riliquidazione in attesa di una circolare esplicativa della Ragioneria Generale dello Stato, poi le cose sono andate per le lunghe ed i miglioramenti pensionistici non sono andati a regime alla data stabilita e quindi sono ancora da attuare nella loro interezza. Sulla base di quanto fin qui esposto e dopo le moltissime richieste inascoltate e le numerose manifestazioni di protesta, anche di piazza, dei pensionati d’annata, si ritiene conveniente abbandonare, almeno per il momento, ogni speranza di “aggancio automatico alla dinamica delle retribuzioni” e orientarsi alla richiesta di un parziale aumento delle già striminzite pensioni d’annata. In questo modo il Governo e il Parlamento dovrebbero dimostrare maggiore disponibilità specialmente per i non dirigenti che sono stati abbandonati a riscuotere una pensione di pura sopravvivenza. La questione dovrebbe essere risolta, per ora, calcolando una percentuale di aumento delle pensioni d’annata, sempre in base all’anno di congedamento, con l’approvazione della parte politica e dei Sindacati. In proposito si fa presente: – che le pensioni d’annata dei Dirigenti civili e militari dello Stato sono state agganciate alle retribuzioni del corrispondente personale in servizio alla data del 1° agosto 1987 e dalla stessa data ad oggi, nel giro di 21 anni, si sono riformate le pensioni d’annata; – che le pensioni d’annata dei non Dirigenti e delle altre categorie di pensionati pubblici si sono formate nel giro di circa 30 anni dalla data di collocazione in congedo. Pertanto le stesse pensioni dovrebbero essere ricalcolate e aumentate sulla base dell’anno di congedamento, privilegiando quelle delle categorie non dirigenziali, a cominciare dalle pensioni d’annata di più vecchia decorrenza e di più basso reddito. Fiamme Gialle 9 / 2008 19

TRATTAMENTI PENSIONISTICI<br />

LE PENSIONI D’ANNATA CON<br />

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CASSA PENSIONI<br />

E ALLA PEREQUAZIONE PENSIONISTICA<br />

Il sistema pensionistico italiano nel<br />

tempo si è sempre più allontanato da<br />

quelle <strong>in</strong><strong>di</strong><strong>ca</strong>zioni <strong>di</strong> costituzionalità<br />

da cui l’Istituto <strong>della</strong> Previdenza aveva<br />

tratto la sua stessa ragione <strong>di</strong> essere.<br />

Nella <strong>seconda</strong> metà del XIX secolo<br />

l’or<strong>di</strong>namento del pubblico impiego<br />

presentava due grosse lacune: la man<strong>ca</strong>ta<br />

determ<strong>in</strong>azione del contributo<br />

previdenziale dovuto dallo Stato e la<br />

man<strong>ca</strong>ta istituzione <strong>di</strong> una Cassa Pensioni<br />

nella quale raccogliere sia <strong>il</strong> predetto<br />

contributo, sia quello già esistente<br />

a <strong>ca</strong>rico dei <strong>di</strong>pendenti statali.<br />

A questa lacuna volle porre rime<strong>di</strong>o<br />

<strong>il</strong> M<strong>in</strong>istro del Tesoro Magliano<br />

con l’emanazione <strong>della</strong> Legge 7 apr<strong>il</strong>e<br />

1881, n. 134, che istituiva la “Cassa<br />

delle pensioni civ<strong>il</strong>i e m<strong>il</strong>itari a <strong>ca</strong>rico<br />

dello Stato” e <strong>di</strong>sponeva <strong>il</strong> suo<br />

f<strong>in</strong>anziamento me<strong>di</strong>ante ritenute previdenziali<br />

effettuate sulle retribuzioni<br />

del personale.<br />

La stessa legge n. 134 faceva<br />

obbligo al Governo <strong>di</strong> fissare <strong>il</strong> contributo<br />

dovuto dallo Stato alla Cassa<br />

Pensioni, come stab<strong>il</strong>ito con apposito<br />

<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge, purtroppo mai portato<br />

<strong>in</strong> <strong>di</strong>scussione e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> non tradotto<br />

<strong>in</strong> norma operante.<br />

Successivamente, per fronteggiare<br />

<strong>il</strong> <strong>di</strong>savanzo del b<strong>il</strong>ancio dello Stato, <strong>il</strong><br />

M<strong>in</strong>istro Giolitti, fondatore <strong>della</strong> Ban<strong>ca</strong><br />

d’Italia, fece approvare la Legge 7<br />

apr<strong>il</strong>e 1889, n. 600 che sopprimeva<br />

la Cassa Pensioni, vendendone <strong>il</strong><br />

patrimonio ad una ban<strong>ca</strong> tedes<strong>ca</strong> e<br />

qu<strong>in</strong><strong>di</strong> espropriando i pensionati statali<br />

non solo dei risparmi passati ma<br />

anche <strong>di</strong> quelli futuri. Poi la Cassa<br />

Pensioni venne riprist<strong>in</strong>ata, ma ha funzionato<br />

solo a favore <strong>di</strong> alcune <strong>ca</strong>tegorie<br />

<strong>di</strong> pensionati del comparto pubblico<br />

e privato, come gli Enti lo<strong>ca</strong>li, le<br />

Associazioni degli Uffici Giu<strong>di</strong>ziari,<br />

dei Me<strong>di</strong>ci Pubblici, ENPAS, INPDAI,<br />

ENASARCO ed altre <strong>ca</strong>tegorie <strong>di</strong> pen-<br />

<strong>di</strong> Pietro Di Marco<br />

sionati degli Istituti <strong>di</strong> Previdenza<br />

facenti <strong>ca</strong>po al M<strong>in</strong>istero del Tesoro<br />

priv<strong>il</strong>egiati <strong>di</strong> poter ac<strong>ca</strong>ntonare i loro<br />

versamenti previdenziali che vengono<br />

amm<strong>in</strong>istrati e gestiti dal Tesoro col<br />

metodo <strong>della</strong> <strong>ca</strong>pitalizzazione.<br />

Per le altre <strong>ca</strong>tegorie, che assommano<br />

a molti m<strong>il</strong>ioni <strong>di</strong> pensionati,<br />

non <strong>di</strong>sponendo <strong>di</strong> una Cassa Pensioni,<br />

i loro contributi vanno a f<strong>in</strong>ire <strong>in</strong> un<br />

“conto pro Tesoro”, <strong>di</strong>rottati per altri<br />

scopi, con conseguente grave <strong>in</strong>giustizia<br />

a danno <strong>di</strong> tutti i pensionati i quali,<br />

pur pagando i contributi, sono<br />

dest<strong>in</strong>ati a percepire una misera pensione.<br />

Perciò, <strong>in</strong> man<strong>ca</strong>nza <strong>di</strong> alimentazione<br />

<strong>di</strong> questa fantomati<strong>ca</strong> Cassa<br />

Pensioni, sono sorte le cosiddette<br />

“PENSIONI D’ANNATA” che costituiscono,<br />

purtroppo, una <strong>di</strong>scrim<strong>in</strong>ante<br />

arbitraria <strong>di</strong> trattamento economico<br />

legato pesantemente all’anno del pensionamento.<br />

Bisogna <strong>di</strong>re che dopo <strong>il</strong> 1975 è<br />

stato mo<strong>di</strong>fi<strong>ca</strong>to <strong>il</strong> vecchio or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co sganciando la pensione<br />

dai due <strong>in</strong>sostituib<strong>il</strong>i parametri: “qualità<br />

gerarchi<strong>ca</strong> term<strong>in</strong>ale” e “quantità<br />

e qualità <strong>di</strong> lavoro prestato” per sostituirvi<br />

una <strong>di</strong>nami<strong>ca</strong> annua <strong>di</strong> rivalutazione<br />

<strong>in</strong>flazionisti<strong>ca</strong> che ha um<strong>il</strong>iato<br />

specialmente i vecchi servitori dello<br />

Stato non solo <strong>in</strong> term<strong>in</strong>e economico,<br />

ma anche <strong>in</strong> <strong>di</strong>gnità e con<strong>di</strong>zione<br />

morale e sociale.<br />

C’è da <strong>di</strong>re che <strong>il</strong> <strong>di</strong>vario tra pensione<br />

e retribuzione ha superato i limiti<br />

<strong>della</strong> ragionevolezza e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> le<br />

<strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> tale scostamento sono<br />

tali da vulnerare <strong>il</strong> dettato costituzionale<br />

relativo alla perequazione delle<br />

pensioni, che purtroppo sono <strong>ca</strong>lcolate<br />

sulla base <strong>della</strong> data del collo<strong>ca</strong>mento<br />

<strong>in</strong> congedo.<br />

Ma la Corte Costituzionale ha<br />

affermato i pr<strong>in</strong>cipi fondamentali, <strong>di</strong><br />

grande importanza sul piano giuri<strong>di</strong>co,<br />

ve<strong>di</strong> le Leggi 173/1986 e<br />

501/1988, relative alla proporzionalità<br />

e adeguatezza che non debbono<br />

sussistere solo al momento del collo<strong>ca</strong>mento<br />

a riposo, ma vanno assicurate<br />

anche nel prosieguo <strong>in</strong> relazione al<br />

mutamento del potere <strong>di</strong> acquisto <strong>della</strong><br />

moneta.<br />

Tutti i pensionati hanno versato<br />

mens<strong>il</strong>mente un contributo <strong>di</strong> cir<strong>ca</strong> l’8<br />

per cento alla cosiddetta Cassa Pensioni<br />

al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> mantenere <strong>il</strong> costante<br />

aggancio previsto dell’80 per cento<br />

<strong>della</strong> retribuzione, ma a nulla sono<br />

serviti i tanti ricorsi, anche approvati<br />

dalla Corte dei Conti, che poi sono<br />

stati sistemati<strong>ca</strong>mente appellati dalla<br />

Amm<strong>in</strong>istrazione, <strong>di</strong>sattendendo l’autorevole<br />

orientamento dell’alto Organo<br />

<strong>di</strong> giustizia contab<strong>il</strong>e.<br />

Si ricorda <strong>in</strong>vece che a tutte le<br />

necessarie e pressanti richieste avanzate<br />

dalle varie Associazioni pensionistiche<br />

è stato sempre risposto che<br />

“non ci sono i sol<strong>di</strong>”, ma i sol<strong>di</strong> non ci<br />

sono stati mai per i pensionati anche<br />

se trattavasi <strong>di</strong> approvare provve<strong>di</strong>menti<br />

<strong>di</strong> <strong>ca</strong>rattere altamente sociale.<br />

Il Governo e <strong>il</strong> Parlamento non<br />

hanno mai tenuto nelle debite considerazioni<br />

<strong>il</strong> contenuto degli artt. 3, 36<br />

e 38 <strong>della</strong> Carta Costituzionale,<br />

secondo cui “tutti i citta<strong>di</strong>ni hanno<br />

pari <strong>di</strong>gnità sociale e sono eguali <strong>di</strong><br />

fronte alla legge” e la loro pensione,<br />

quale “retribuzione <strong>di</strong>fferita” deve<br />

essere sempre “proporzionata alla<br />

quantità e qualità del lavoro prestato<br />

e <strong>in</strong> ogni <strong>ca</strong>so sufficiente ad assicurare<br />

a sé e alla famiglia una esistenza<br />

libera e <strong>di</strong>gnitosa”. Tali concetti sono<br />

stati sanciti anche dalla Sentenza n.<br />

26/1989 <strong>della</strong> Corte Costituzionale.<br />

Ora si verifi<strong>ca</strong> che lo scostamento<br />

tra pensione e retribuzione è tale da<br />

determ<strong>in</strong>are anche un vulnus all’art.<br />

18 Fiamme Gialle 9 / 2008

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