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relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

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ichiesta che veniva tuttavia rigettata in base alla duplice argomentazione che nella<br />

fattispecie in esame la trasformazione del sottotetto in civile abitazione risultava avvenuta<br />

in epoca non recente (come evidenziato nel verbale <strong>di</strong> sequestro redatto dalla polizia<br />

municipale e come risultante da alcuni contratti <strong>di</strong> locazione dell'immobile de quo, acquisiti<br />

agli atti dal P.M. procedente) e che inoltre, non era allo stato ipotizzabile la realizzazione<br />

<strong>di</strong> ulteriori opere abusive: tutto ciò induceva il G.I.P. investito della richiesta a ritenere<br />

pressochè trascurabile, in termini <strong>di</strong> protrazione delle conseguenze dannose del reato o <strong>di</strong><br />

agevolazione alla commissione <strong>di</strong> altri reati, il pregiu<strong>di</strong>zio potenzialmente derivabile<br />

dall'impiego dell'immobile sottoposto a sequestro probatorio come abitazione e ad<br />

emettere, <strong>di</strong> conseguenza, decreto <strong>di</strong> rigetto della richiesta <strong>di</strong> conversione in sequestro<br />

preventivo.<br />

Avverso il decreto <strong>di</strong> convalida del sequestro probatorio, proponeva istanza <strong>di</strong> riesame<br />

<strong>di</strong>nanzi al Tribunale competente la <strong>di</strong>fesa degli indagati, evidenziando, nel riportarsi ai<br />

motivi enunciati all'interno <strong>di</strong> apposita memoria che depositava all'o<strong>di</strong>erna u<strong>di</strong>enza, come<br />

in realtà il provve<strong>di</strong>mento impugnato fosse totalmente carente <strong>di</strong> motivazione, dunque<br />

nullo, avendo il P.M. <strong>di</strong>sposto il mantenimento della misura cautelare reale sull'immobile<br />

esclusivamente in quanto corpo del reato, senza riferimento alcuno in or<strong>di</strong>ne alle<br />

specifiche e concrete esigenze probatorie che con il sequestro istruttorio s'intendeva<br />

perseguire. La <strong>di</strong>fesa sottolineava che per giurisprudenza ormai consolidata (in<br />

particolare: Cass., SS.UU., sent. 28.01.2004 - 13.02.2004, n. 5876, Ferrazzi) spetta<br />

unicamente al magistrato del pubblico ministero, esclusivo dominus delle indagini<br />

preliminari, identificare ed allegare le ragioni probatorie che, in funzione<br />

dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto<br />

l'applicazione della misura, non essendo peraltro consentito al Tribunale del Riesame<br />

integrare le finalità probatorie non evidenziate dall'organo dell'accusa; solo attraverso<br />

l'esplicita in<strong>di</strong>cazione delle ragioni che giustificano in concreto la necessità<br />

dell'acquisizione interinale del bene per l'accertamento dei fatti inerenti al thema<br />

decidendum, è infatti possibile verificare la legittimità della compressione del <strong>di</strong>ritto del<br />

singolo, titolare della res sottoposta a sequestro.<br />

In secondo luogo, la <strong>di</strong>fesa degli indagati faceva rilevare l'assoluta mancanza <strong>di</strong> necessità<br />

del perdurare dello stato <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> quanto sottoposto a sequestro per esigenze<br />

<strong>di</strong> carattere istruttorio, formando il predetto manufatto oggetto <strong>di</strong> una dettagliata

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