relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno
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-1^ QUESTIONE GIURIDICA-<br />
Atti sessuali compiuti in danno <strong>di</strong> persona in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> inferiorità psichica dopo la<br />
riforma introdotta cn L. n. 66 del 15 febbraio 1996<br />
La L. n. 66 del 15 febbraio 1996, abrogando l'intero capo dei "delitti contro la moralità<br />
pubblica ed il buon costume" – artt. 519 e ss. c.p.- ed inserendo le nuove fattispecie <strong>di</strong> reato<br />
in materia sessuale - artt. 609 bis e ss.- nell'ambito del libro II del co<strong>di</strong>ce penale, de<strong>di</strong>cato<br />
ai "delitti contro la persona", ha proceduto ad una <strong>di</strong>versa valutazione e tutela dei rapporti<br />
sessuali, in<strong>di</strong>viduando quale vero bene giuri<strong>di</strong>co protetto dalla nuova <strong>di</strong>sciplina la<br />
persona umana nella sua libertà <strong>di</strong> autodeterminarsi all'atto sessuale, configurando il<br />
consenso del partner come elemento necessario ed imprescin<strong>di</strong>bile <strong>di</strong> qualunque<br />
manifestazione che implichi un atto sessuale.<br />
Conseguentemente, anche in <strong>relazione</strong> alle persone affette da menomazioni psichiche,<br />
l'abrogazione della fattispecie della violenza carnale presunta – in danno <strong>di</strong> persona<br />
malata <strong>di</strong> mente ovvero non in grado <strong>di</strong> resistere all'agente a cagione delle proprie<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> inferiorità psichica o fisica - ha comportato l'introduzione della previsione<br />
della possibilità per costoro <strong>di</strong> intrattenere rapporti sessuali da considerare leciti se non<br />
connotati da induzione ed abuso delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> inferiorità psichica. In tal modo viene<br />
<strong>di</strong> fatto restituito all'infermo <strong>di</strong> mente il <strong>di</strong>ritto alla propria sessualità, sia pure nel<br />
contemperamento <strong>di</strong> due opposte esigenze: da un lato, riconoscere e tutelare anche in<br />
<strong>relazione</strong> a tali soggetti il <strong>di</strong>ritto alla vita sessuale quale estrinsecazione della propria<br />
in<strong>di</strong>vidualità, dall'altro impe<strong>di</strong>re che costoro siano utilizzati come oggetto <strong>di</strong> piacere da<br />
altri, approfittando del loro stato.<br />
Il legislatore del 1996 ha cercato <strong>di</strong> operare un bilanciamento tra tali contrapposti interessi<br />
incentrando la nuova fattispecie criminosa <strong>di</strong> violenza sessuale sui requisiti della<br />
induzione e dell'abuso, rectius dell'abuso me<strong>di</strong>ante induzione. Ai sensi del comma II n. 1)<br />
dell'art. 609 bis, infatti, si attua una equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, tra<br />
l'induzione ed il costringimento a compiere o subire atti sessuali (comma I): come la stessa<br />
giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità (si vedano, ex multis, Cass.Pen., Sez. III, sent. 22 ottobre<br />
1999, n. 12110; Cass. Pen., Sez. III, sent. 11 ottobre 1999, n. 11541; Cass.Pen., Sez. IV, sent.<br />
31 ottobre 2008, n. 40795) ha precisato, dunque, l'asse dell'intervento punitivo si è spostato<br />
dall'esclusiva considerazione della con<strong>di</strong>zione obiettiva della persona offesa <strong>di</strong> non essere<br />
in grado <strong>di</strong> resistere agli atti sessuali a causa della sua menomazione psichica – che