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relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

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l’impugnazione del decreto me<strong>di</strong>ante ricorso per cassazione.<br />

5) Ricorso per equa riparazione ex artt. 2 e ss. L. n. 89 del 24 marzo 2001:<br />

L’art. 6, paragrafo 1, della “Convenzione europea per la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle<br />

libertà fondamentali” statuisce che "Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto ad un’equa e pubblica u<strong>di</strong>enza<br />

entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale in<strong>di</strong>pendente e imparziale costituito<br />

per legge, al fine della determinazione sia dei suoi <strong>di</strong>ritti e dei suoi doveri <strong>di</strong> carattere<br />

civile, sia della fondatezza <strong>di</strong> ogni accusa penale che gli venga rivolta”. All’art. 34 prevede<br />

inoltre che “La Corte può essere a<strong>di</strong>ta per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni<br />

organizzazione non governativa o gruppo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui che pretenda <strong>di</strong> essere vittima <strong>di</strong><br />

una violazione da parte <strong>di</strong> una delle Alte Parti contraenti dei <strong>di</strong>ritti riconosciuti dalla<br />

Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impe<strong>di</strong>re in<br />

alcun modo l’esercizio effettivo <strong>di</strong> questo <strong>di</strong>ritto.”<br />

In ottemperanza alle statuizioni della CEDU, la legge n. 89 del 2001 ha introdotto nel<br />

nostro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co uno strumento che consente un'equa riparazione a "chi ha<br />

subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto <strong>di</strong> violazione della CEDU<br />

sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole <strong>di</strong> cui all'articolo 6, paragrafo<br />

1". L’equo risarcimento consiste nel riconoscimento <strong>di</strong> una somma <strong>di</strong> denaro per ogni anno<br />

<strong>di</strong> eccessiva durata del processo ed ammonta a circa 1.000/1.500 euro, ma può aumentare<br />

fino a 2.000 euro in casi <strong>di</strong> particolare importanza (ed es. in tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia o<br />

stato delle persone, proce<strong>di</strong>menti pensionistici o penali, cause <strong>di</strong> lavoro o cause che<br />

incidano sulla vita o sulla salute) e a seconda della Corte territoriale competente. La<br />

domanda può essere proposta a prescindere dall’esito della lite, sia che si vinca, si perda o<br />

si concili la causa davanti al Giu<strong>di</strong>ce.<br />

I criteri <strong>di</strong> riferimento ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole <strong>di</strong><br />

durata sono: la complessità del caso, il comportamento delle parti, del giu<strong>di</strong>ce e <strong>di</strong> ogni<br />

altra autorità chiamata a concorrere o comunque contribuire alla definizione del processo.<br />

Per le Corti d'Appello italiane, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale della<br />

Corte Europea dei Diritti dell'uomo, la durata ragionevole del processo può essere<br />

determinata, in via generale e approssimativa, in tre anni per il processo <strong>di</strong> primo grado,<br />

due anni per il secondo grado.

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