relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno
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La <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> opposizione deve in<strong>di</strong>care, a pena <strong>di</strong> inammissibilità, gli estremi del<br />
decreto, la data del medesimo e il giu<strong>di</strong>ce che lo ha emesso. Con l'atto <strong>di</strong> opposizione<br />
l'imputato può chiedere al giu<strong>di</strong>ce che ha emesso il decreto il giu<strong>di</strong>zio imme<strong>di</strong>ato, ovvero<br />
l'abbreviato o l'applicazione <strong>di</strong> pena ex art. 444 c.p.p. Se tale richiesta manca il giu<strong>di</strong>zio<br />
conseguente all’opposizione si intende imme<strong>di</strong>ato per scelta legislativa e l’opponente non<br />
potrà più chiedere <strong>di</strong> usufruire <strong>di</strong> un rito alternativo.<br />
Se non è proposta opposizione o se questa è <strong>di</strong>chiarata inammissibile (perchè priva dei<br />
requisiti soprain<strong>di</strong>cati, o perchè proposta fuori termine o da persona non legittimata), il<br />
giu<strong>di</strong>ce che ha emesso il decreto <strong>di</strong> condanna ne or<strong>di</strong>na l'esecuzione.<br />
Lo strumento con cui la parte può evidenziare una nullità del decreto penale <strong>di</strong> condanna<br />
che è <strong>di</strong>venuto frattanto esecutivo, è costituito dalla richiesta <strong>di</strong> restituzione in termini<br />
(art. 462 c.p.p. che fa riferimento all’art. 175 c.p.p.) qualora tale nullità abbia causato una<br />
ignoranza incolpevole del decreto stesso (ve<strong>di</strong> Cass. Pen., sent. 3/4/97, n. 667). A tale<br />
proposito, con una recente pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU., sent.<br />
17/01/2006, n. 4445) hanno prospettato una soluzione in or<strong>di</strong>ne alla vexata quaestio<br />
relativa all'in<strong>di</strong>viduazione del giu<strong>di</strong>ce competente a decidere in merito alla richiesta <strong>di</strong><br />
restituzione nel termine al fine <strong>di</strong> poter esperire l'opposizione. Una parte della<br />
giurisprudenza, infatti, attribuiva tale competenza al giu<strong>di</strong>ce del <strong>di</strong>battimento, competente<br />
a decidere nel merito; secondo un <strong>di</strong>verso orientamento, invece, spetterebbe al g.i.p.<br />
pronunciarsi su tale richiesta: le Sezioni Unite, con la sentenza de qua, hanno riba<strong>di</strong>to il<br />
principio – già affermato nella precedente sentenza n. 4445/06 – secondo cui l'opposizione<br />
a decreto penale dci condanna non concerne il merito dell'imputazione(tant'è vero che non<br />
richiede menzione <strong>di</strong> particolari motivi), ragion per cui non bisogna far riferimento alla<br />
fase successiva alla proposizione dell'opposizione, bensì alla lettera dell'art. 461 c.p.p., che<br />
in<strong>di</strong>ca quale destinatario dell'atto <strong>di</strong> opposizione il giu<strong>di</strong>ce che ha emesso il decreto.<br />
Pertanto è a quest'ultimo, il g.i.p., che deve riconoscersi la competenza a conoscere la<br />
richiesta <strong>di</strong> restituzione nel termine per proporre opposizione.<br />
Se la parte presenta atto <strong>di</strong> opposizione, il giu<strong>di</strong>ce dovrà revocare il decreto penale <strong>di</strong><br />
condanna, e dunque non potranno <strong>di</strong>scutersi in sede <strong>di</strong> opposizione questioni relative al<br />
decreto (infatti deve considerarsi abnorme […] il provve<strong>di</strong>mento del giu<strong>di</strong>ce che ravvisata la<br />
nullità <strong>di</strong>sponga la regressione degli atti al P.M.; Cass. Pen., Sez. IV, sent. 24/4/03, n. 19268);<br />
lo strumento infatti con cui la parte può eccepire questioni <strong>di</strong> nullità relative al titolo è