relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno
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o un reato concorrente con quello oggetto dell'imputazione: in seguito alla pronuncia della<br />
Corte Costituzionale (sent. n. 265 del 30 giugno 1994), l'imputato ha la facoltà <strong>di</strong> richiedere<br />
al giu<strong>di</strong>ce del <strong>di</strong>battimento l'applicazione della pena, quando la nuova contestazione<br />
concerne un fatto che già risultava dagli atti <strong>di</strong> indagine al momento dell'esercizio<br />
dell'azione penale ovvero quando lo stesso aveva già tempestivamente e ritualmente<br />
proposto la richiesta <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> pena in or<strong>di</strong>ne alle originarie imputazioni.<br />
3)Opposizione a richiesta <strong>di</strong> archiviazione ex art. 410 c.p.p.<br />
L'opposizione alla richiesta <strong>di</strong> archiviazione è un atto con cui, a norma dell'art. 410 c.p.p.,<br />
la persona offesa dal reato – e non anche il danneggiato dal reato o, genericamente il<br />
querelante – chiede la prosecuzione delle indagini preliminari in<strong>di</strong>cando, a pena <strong>di</strong><br />
inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi <strong>di</strong> prova. L'art.<br />
408 c.p.p. <strong>di</strong>spone infatti che l'avviso dell'avvenuta trasmissione al g.i.p. della richiesta <strong>di</strong><br />
archiviazione debba essere notificato, a cura del P.M., alla persona offesa che, con l'atto<br />
con cui ha comunicato la notizia <strong>di</strong> reato o con una successiva istanza, abbia chiesto <strong>di</strong><br />
essere informata circa l'eventuale archiviazione.<br />
L'opposizione dev'essere proposta nel termine <strong>di</strong> 10 giorni dalla notifica dell'avviso:<br />
tuttavia, per quanto riguarda la natura <strong>di</strong> tale termine, bisogna segnalare una sentenza<br />
della Suprema Corte (Cass. Pen., sez. II, 16 marzo-8 maggio 2006, n. 15888) che ha ribaltato<br />
l'orientamento giurisprudenziale fino a quel momento prevalente (si vedano, ex multis,<br />
Cass., Sez. VI, sent. 14/11/1995, n. 4147, Cafarelli, Sez. VI, 29/03/2000,1574, De Gennaro;<br />
Sez. VI, 18/09/2003, n. 38944, Stara) secondo il quale tale termine doveva essere<br />
considerato perentorio, con la conseguenza che qualora l'opposizione fosse stata<br />
depositata oltre il termine il g.i.p. poteva considerare inammissibile l'opposizione ed<br />
emanare, de plano, il decreto <strong>di</strong> archiviazione.<br />
Con la citata sentenza la Corte, invece, ha osservato in primo luogo che a norma dell'art.<br />
173 comma 1 c.p.p. " i termini si considerano stabiliti a pena <strong>di</strong> decadenza soltanto nei casi<br />
previsti dalla legge" e che in mancanza, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> espressa previsione normativa, il termine<br />
<strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>scute non potrà considerarsi stabilito a pena <strong>di</strong> decadenza. In secondo luogo la<br />
non perentorietà del termine si desume anche dalla sua mancata assimilazione al regime<br />
delle impugnazioni, previste come perentorie: secondo i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> legittimità va escluso<br />
che l'opposizione possa rientrare nel genus delle impugnazioni, trattandosi <strong>di</strong> atto <strong>di</strong>retto