07.06.2013 Views

relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

penalmente rilevante.<br />

2)Istanza <strong>di</strong> patteggiamento ex art. 444 c.p.p.<br />

Ai sensi del comma I dell'art. 444 c.p.p. l'imputato può chiedere al giu<strong>di</strong>ce l'applicazione,<br />

nella specie e nella misura in<strong>di</strong>cata, <strong>di</strong> una sanzione sostitutiva o <strong>di</strong> una pena pecuniaria,<br />

<strong>di</strong>minuita fino a un terzo, ovvero <strong>di</strong> una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle<br />

circostanze e <strong>di</strong>minuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena<br />

pecuniaria; la parte, nel formulare la richiesta, può subor<strong>di</strong>narne l'efficacia alla<br />

concessione della sospensione con<strong>di</strong>zionale della pena.<br />

Nel corso dell'u<strong>di</strong>enza la richiesta ed il consenso dell'altra parte sono formulati oralmente;<br />

negli altri casi sono formulati per iscritto. La volontà dell'imputato è espressa<br />

personalmente o a mezzo <strong>di</strong> procuratore speciale, nel qual caso la sottoscrizione<br />

dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3.<br />

La richiesta può essere presentata sia nel corso delle indagini preliminari, che dopo la<br />

chiusura della fase proce<strong>di</strong>mentale:<br />

– in fase <strong>di</strong> indagini, la volontà <strong>di</strong> patteggiare la pena può essere manifestata<br />

dall'indagato <strong>di</strong>rettamente al P.M. (al fine <strong>di</strong> sottoporre al giu<strong>di</strong>ce, in caso <strong>di</strong> esito positivo,<br />

una richiesta congiunta o quanto meno includente il consenso scritto dell'organo<br />

dell'accusa) ovvero al giu<strong>di</strong>ce per le indagini preliminari (in tal caso quest'ultimo assegna<br />

con decreto un termine affinchè il P.M. esprima il proprio consenso o <strong>di</strong>ssenso,<br />

<strong>di</strong>sponendo che la richiesta ed il decreto siano notificati a cura del richiedente; entro tale<br />

termine l'indagato non può revocare nè mo<strong>di</strong>ficare la richiesta). La richiesta formulata nel<br />

corso delle indagini preliminari, che sia congiunta o che abbia ottenuto il consenso scritto<br />

dell'altra parte, viene esaminata in apposita u<strong>di</strong>enza fissata dal giu<strong>di</strong>ce con decreto.<br />

– dopo la conclusione delle indagini preliminari, il limite temporale per la<br />

presentazione della richiesta è costituito dalla presentazione delle conclusioni in u<strong>di</strong>enza<br />

preliminare ovvero dalla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> apertura del <strong>di</strong>battimento se si procede col rito<br />

<strong>di</strong>rettissimo; se è stato notificato il decreto che <strong>di</strong>spone il giu<strong>di</strong>zio imme<strong>di</strong>ato, l'imputato<br />

entro 7 giorni dalla notificazione del decreto deposita la richiesta nella cancelleria del g.i.p.<br />

con la prova dell'avvenuta notificazione al P.M.<br />

I suin<strong>di</strong>cati limiti temporali possono essere tuttavia superati allorquando il P.M. nel corso<br />

del <strong>di</strong>battimento proceda ad una mo<strong>di</strong>fica dell'imputazione , contestando un fatto <strong>di</strong>verso

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!