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relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

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<strong>di</strong>fensiva. In secondo luogo, il trattamento deve avvenire “per il periodo strettamente<br />

necessario al [..] perseguimento [<strong>di</strong> tali finalità]”; in terzo luogo, il cliente ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

ricevere un’informativa, scritta o orale, contenente le in<strong>di</strong>cazioni elencate all’art. 13 del<br />

Co<strong>di</strong>ce, prima della raccolta dei dati. Questa informativa è sempre necessaria quando i<br />

dati sono raccolti <strong>di</strong>rettamente presso l’interessato, anche in caso <strong>di</strong> raccolta attraverso<br />

ascolto, registrazione o intercettazioni <strong>di</strong> comunicazioni; quando, invece, i dati sono<br />

relativi a persone <strong>di</strong>verse dal cliente e sono trattati esclusivamente per le investigazioni<br />

<strong>di</strong>fensive o per far valere o <strong>di</strong>fendere un <strong>di</strong>ritto in sede giu<strong>di</strong>ziaria, stante la deroga sopra<br />

illustrata, l’informativa è necessaria solo se il trattamento ha luogo per un periodo<br />

superiore a quello strettamente necessario, oppure per finalità non compatibili con le<br />

investigazioni in parola. Si tratta <strong>di</strong> un meccanismo analogo a quello previsto all’art. 391-<br />

bis, comma 3, lett. a), secondo cui il <strong>di</strong>fensore, o i suoi delegati- il sostituto, gli investigatori<br />

privati autorizzati o i consulenti tecnici- devono informare preventivamente della propria<br />

qualità e dello scopo del colloquio, le persone in grado <strong>di</strong> riferire circostanze utili ai fini<br />

dell’attività investigativa, dalle quali intendano acquisire notizie.<br />

Le suddette deroghe sono ovviamente finalizzate a consentire al <strong>di</strong>fensore e<br />

all’investigatore privato incaricato il compimento <strong>di</strong> atti “a sorpresa” necessari per la<br />

raccolta del materiale probatorio, ragion per cui, in caso <strong>di</strong> violazione, da parte <strong>di</strong> tali<br />

soggetti, dei limiti funzionali illustrati, tornerà in vigore la <strong>di</strong>sciplina or<strong>di</strong>naria sulla<br />

privacy e si applicheranno le specifiche sanzioni previste dal Co<strong>di</strong>ce.<br />

Quando, invece, i dati trattati nelle indagini <strong>di</strong>fensive sono qualificabili come “sensibili”,<br />

non sussiste la necessità del consenso scritto dell’interessato, bensì della sola preventiva<br />

autorizzazione del Garante: in tal caso, però, i dati devono essere trattati esclusivamente<br />

per le finalità <strong>di</strong>fensive e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Una<br />

particolare tutela è poi prevista per i dati idonei a rivelare lo stato <strong>di</strong> salute o la vita<br />

sessuale dell’interessato: il loro trattamento può avvenire senza consenso solo se il <strong>di</strong>ritto<br />

che si <strong>di</strong>fende in sede giu<strong>di</strong>ziaria è <strong>di</strong> rango pari a quello della persona cui i dati si<br />

riferiscono, ovvero consiste in un <strong>di</strong>ritto della personalità o in un altro <strong>di</strong>ritto o libertà<br />

fondamentale e inviolabile. I dati sensibili relativi a terzi possono essere trattati se ciò è<br />

strettamente in<strong>di</strong>spensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai<br />

clienti per scopi determinati e legittimi. In ogni caso, i dati trattati devono rispondere ai<br />

principi <strong>di</strong> pertinenza e non eccedenza rispetto agli incarichi conferiti che non possano

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