07.06.2013 Views

relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

svolgimento delle investigazioni <strong>di</strong>fensive) da decenni, dal momento che nonostante i<br />

co<strong>di</strong>ci deontologici siano <strong>di</strong> per se stessi inidonei a creare <strong>di</strong>ritto, purtuttavia rilevano<br />

notevolmente attesa la delicatezza della materia, la cui <strong>di</strong>sciplina fino a quel momento era<br />

ricostruibile attraverso la lettura <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse norme collocate in maniera sparsa all’interno<br />

del c.d. "Co<strong>di</strong>ce della Privacy" ( D. Lgs. 196/2993), nonchè attraverso le norme contenute<br />

nelle autorizzazioni generali emanate dal Garante della Privacy, oltrechè nel Co<strong>di</strong>ce<br />

deontologico forense. In <strong>relazione</strong> a quest'ultima fonte sono da segnalare, in modo<br />

particolare, gli artt. 9, rubricato "Dovere <strong>di</strong> segretezza e riservatezza" e 52, in materia <strong>di</strong><br />

"Rapporti con i testimoni": il quadro complessivo risultante da questo insieme <strong>di</strong> norme,<br />

però, risultava palesemente caratterizzato dalla volontà <strong>di</strong> privilegiare, sia pure entro<br />

limiti precisi e tassativi, le esigenze della <strong>di</strong>fesa e l’effettività dell’attività investigativa<br />

privata, con conseguente restrizione delle garanzie del singolo.<br />

Questo è evidente passando in rassegna le norme del Co<strong>di</strong>ce privacy che trovano<br />

applicazione nell’ambito delle indagini <strong>di</strong>fensive, nell'ambito delle quali una prima<br />

fondamentale <strong>di</strong>stinzione va operata a seconda che il trattamento abbia ad oggetto dati<br />

comuni ovvero dati sensibili. Per quanto riguarda la prima ipotesi, innanzitutto, ex art. 13,<br />

comma 5, lett. b), il <strong>di</strong>fensore è esonerato dall’obbligo <strong>di</strong> fornire l’informativa al terzo<br />

interessato, quando i dati personali che lo riguardano non sono raccolti presso <strong>di</strong> lui;<br />

inoltre, ex art. 8, comma 2, lett. e), i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> accesso, aggiornamento, rettificazione e<br />

integrazione dei dati, nonché <strong>di</strong> opposizione al trattamento, non possono essere esercitati<br />

dall’interessato, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un<br />

pregiu<strong>di</strong>zio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni <strong>di</strong>fensive o per<br />

l'esercizio del <strong>di</strong>ritto in sede giu<strong>di</strong>ziaria. Un’altra importante deroga alla <strong>di</strong>sciplina<br />

or<strong>di</strong>naria, riguarda il fatto che non è necessario richiedere il consenso dell’interessato al<br />

trattamento, né quando l’interessato si identifica con il “cliente”, perché in tal caso, ex art.<br />

24, comma 1, lett. b), esso si presenta come in<strong>di</strong>spensabile per adempiere agli obblighi del<br />

contratto <strong>di</strong> prestazione d’opera; né quando i dati si riferiscono a terzi, purché però<br />

vengano rispettate alcune con<strong>di</strong>zioni, specificamente in<strong>di</strong>viduate dalla stessa normativa,<br />

che devono sussistere anche ai fini dell’operatività delle ulteriori deroghe menzionate. In<br />

primis, i dati devono essere trattati “esclusivamente” per le finalità concernenti<br />

l’investigazione <strong>di</strong>fensiva o la tutela giu<strong>di</strong>ziaria <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto, in<strong>di</strong>viduate dal <strong>di</strong>fensore<br />

che, ex art. 327-bis c.p.p., è titolare del potere processuale <strong>di</strong> compiere l’investigazione

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!