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relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

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<strong>di</strong>chiarava la nullità del decreto <strong>di</strong> rinvio a giu<strong>di</strong>zio e la rimessione degli atti al P.M.<br />

Attraverso l'atto <strong>di</strong> appello, oltre ad eccepire nuovamente la tar<strong>di</strong>vità della querela, nel<br />

merito la <strong>di</strong>fesa chiedeva assolversi l'imputato dal reato contestato e ritenuto dal primo<br />

giu<strong>di</strong>ce, perchè il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato alla luce delle risultanze<br />

processuali in atto.<br />

All'o<strong>di</strong>erna u<strong>di</strong>enza, alla quale la scrivente era presente, svolta dal consigliere delegato la<br />

rituale <strong>relazione</strong>, l'imputato rendeva <strong>di</strong>chiarazioni spontanee, precisando <strong>di</strong> aver<br />

conosciuto la persona offesa sul lungomare <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong> perchè costei gli aveva chiesto un<br />

passaggio e che in quell'occasione la stessa gli aveva dato anche il proprio numero <strong>di</strong><br />

telefono; erano quin<strong>di</strong> seguiti spora<strong>di</strong>ci incontri ed una breve <strong>relazione</strong> durante la quale la<br />

donna gli era sembrata del tutto normale. Solo successivamente l'imputato aveva saputo<br />

dal fratello della donna che questa fosse incapace <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere, e da quel<br />

momento egli non l'aveva più incontrata.<br />

Il Procuratore Generale presso la Corte <strong>di</strong> Appello concludeva richiedendo la conferma<br />

della sentenza impugnata; a tale richiesta si associava la parte civile, che depositava<br />

conclusioni scritte e nota spese, mentre la <strong>di</strong>fesa chiedeva non doversi procedere nei<br />

confronti dell'imputato per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> querela, nel merito l'assoluzione, riportandosi ai<br />

motivi dell'impugnazione.<br />

Terminata la <strong>di</strong>scussione la Corte si ritirava in camera <strong>di</strong> consiglio per deliberare, dando<br />

poi lettura del <strong>di</strong>spositivo in u<strong>di</strong>enza: letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza<br />

appellata, assolveva l'imputato dal reato ascritto ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p.,<br />

non ritenendo, alla luce delle risultanze processuali, acquisita la prova sufficiente della<br />

sussistenza <strong>di</strong> tutti gli elementi strutturali integrativi della fattispecie criminosa contestata.<br />

Preliminarmente, il Collegio rilevava che, ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto degli artt. 121<br />

c.p. e 338 c.p.p., non era censurabile l'operato del Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Prime Cure che aveva<br />

rigettato la richiesta avanzata dal P.M. e dalla <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata declaratoria <strong>di</strong> non<br />

doversi procedere per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> tempestiva querela, in quanto con la nomina del curatore<br />

speciale e la revoca del precedente per conflitto <strong>di</strong> interessi con la persona offesa,<br />

iniziavano a decorrere nuovamente i termini per la presentazione della querela.<br />

Nel merito la Corte riteneva fondato l'appello dell'imputato.

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