relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno
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deliberazione.<br />
QUESTIONE DEONTOLOGICA<br />
Privacy e protezione dei dati personali nelle indagini <strong>di</strong>fensive<br />
Dal 1° gennaio 2009, è entrato in vigore il c.d. “Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> deontologia e <strong>di</strong> buona condotta<br />
per i trattamenti dei dati personali effettuati per svolgere le investigazioni <strong>di</strong>fensive o per<br />
far valere o <strong>di</strong>fendere un <strong>di</strong>ritto in sede giu<strong>di</strong>ziaria” i cui destinatari debbono in<strong>di</strong>viduarsi<br />
in particolare negli avvocati e nei praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri e in<br />
"chi esercita un'attività <strong>di</strong> investigazione privata autorizzata in conformità alla legge,<br />
utilizzano dati <strong>di</strong> carattere personale per svolgere investigazioni <strong>di</strong>fensive collegate a un<br />
proce<strong>di</strong>mento penale (l. 7 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o <strong>di</strong>fendere<br />
un <strong>di</strong>ritto in sede giu<strong>di</strong>ziaria". La nuova <strong>di</strong>sciplina tuttavia, non copre l'intera materia<br />
della attività <strong>di</strong> raccolta e <strong>di</strong> uso delle informazioni personali svolte dai professionisti<br />
dell’area legale, ma concerne solo quelle attività che sono collegate ad obiettivi <strong>di</strong><br />
assistenza <strong>di</strong> clienti in giu<strong>di</strong>zio e alle investigazioni <strong>di</strong>fensive. Il Co<strong>di</strong>ce Deontologico della<br />
Privacy è destinato a incidere profondamente sull’attività dei soggetti interessati dalla sua<br />
applicazione; mente infatti il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Deontologia Forense <strong>di</strong>segna un’etica professionale<br />
e si impernia prevalentemente su ciò che l’avvocato deve astenersi dal fare (nel rapporto<br />
con i giu<strong>di</strong>ci, con i clienti, con i colleghi), il primo introduce una vera e propria “riforma<br />
organizzativa”, prevedendo precisi adempimenti e cautele. Alla tra<strong>di</strong>zionale impostazione<br />
“fiduciaria” del rapporto professionista-cliente, si sostituisce adesso la cultura della c.d.<br />
compliance: documentazione delle scelte, procedure, formazione dei collaboratori. Inoltre,<br />
un’Autorità <strong>di</strong> controllo (il Garante Privacy) potrà realizzare accertamenti ispettivi e, in<br />
caso <strong>di</strong> mancata applicazione delle nuove regole, adottare provve<strong>di</strong>menti inibitori e<br />
sanzioni, anche perchè esso costituisce un importante atto regolamentare al fine <strong>di</strong> chiarire<br />
alcuni punti criptici, previsti dal Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali.<br />
In realtà l'adozione <strong>di</strong> un simile Co<strong>di</strong>ce che <strong>di</strong>sciplinasse in particolar modo la materia<br />
delle investigazioni <strong>di</strong>fensive era auspicata oramai da più parti (lo stesso art. 135 del<br />
Co<strong>di</strong>ce privacy prevedeva la promozione, da parte del Garante, <strong>di</strong> un co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> deontologia<br />
e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato, tra l’altro, per lo