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relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

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da idonei elementi <strong>di</strong> riscontro.<br />

Alla luce <strong>di</strong> ciò la <strong>di</strong>fesa evidenziava come, nel caso <strong>di</strong> specie, le <strong>di</strong>chiarazioni accusatorie<br />

dell'unico collaboratore <strong>di</strong> giustizia, avrebbero dovuto essere riscontrate da elementi<br />

in<strong>di</strong>vidualizzanti che attribuissero spessore e atten<strong>di</strong>bilità per un positivo apprezzamento<br />

delle stesse. Il quadro in<strong>di</strong>ziario, a contrarii, doveva considerarsi scarno <strong>di</strong> ogni e qualsiasi<br />

elemento <strong>di</strong> riscontro alle <strong>di</strong>chiarazioni del collaborante .<br />

Il giu<strong>di</strong>ce della cautela aveva infatti ritenuto gravemente in<strong>di</strong>zianti, per l’emissione<br />

dell’impugnato provve<strong>di</strong>mento custo<strong>di</strong>ale, le propalazioni del collaboratore, nonchè le<br />

intercettazioni ambientali in cella tra quest'ultimo e uno dei coindagati, oltre alle<br />

<strong>di</strong>chiarazioni delle persone offese, tutti elementi in realtà che- secondo la tesi <strong>di</strong>fensiva-<br />

non avrebbero contenuto alcun riferimento ad eventi delittuosi contestati all’indagato e<br />

che sono privi <strong>di</strong> ogni e qualsiasi caratteristica in<strong>di</strong>vidualizzante. Ed infatti dalle<br />

intercettazioni ambientali effettuate all’interno della automobile in uso ad uno dei<br />

coindagati, richiamate dal P.M. e successivamente dal G.I.P. nell'or<strong>di</strong>nanza impugnata,<br />

non sarebbe emerso mai il nome <strong>di</strong> A. S. o meglio si farebbe riferimento a “tale Dario”, che<br />

veniva identificato inspiegabilmente dalla polizia giu<strong>di</strong>ziaria nello S. A.<br />

Ancora la <strong>di</strong>fesa sottolineava che da numerose conversazioni ambientali captate ed<br />

utilizzate a sostegno dell'impianto accusatorio, emergeva chiaramente che fosse proprio il<br />

collaboratore <strong>di</strong> giustizia a parlare e che quin<strong>di</strong>, in questo caso, era il collaboratore <strong>di</strong><br />

giustizia a riscontrare se stesso; parimenti nelle sommarie informazioni rese da alcune<br />

delle persone offese, come emergeva dagli atti <strong>di</strong> indagine, non era contenuto alcun<br />

riferimento allo S. A., parlano <strong>di</strong> "persone con volto travisato" che irrompono sul cantiere<br />

per affermare un presunto dominio sul territorio. A conferma, inoltre, della scarsa<br />

cre<strong>di</strong>bilità del collaborante, la <strong>di</strong>fesa sottolineava come due delle persone offese, messe a<br />

confronto con il propalante, avevano smentito <strong>di</strong> aver ricevuto specifiche richieste<br />

estorsive.<br />

La <strong>di</strong>fesa concludeva affermando che, a prescindere, quin<strong>di</strong>, da una più o meno precisa<br />

descrizione dei fatti storicamente avvenuti, gli atti <strong>di</strong> indagine raccolti erano da ritenersi<br />

carenti <strong>di</strong> ogni e qualsiasi elemento che potesse definirsi in<strong>di</strong>vidualizzante, in <strong>relazione</strong><br />

alla condotta dello S. A.<br />

Il Tribunale al termine dell'u<strong>di</strong>enza si ritirava in camera <strong>di</strong> consiglio ai fini della

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