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relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

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dall'ergastolo commessi avvalendosi delle con<strong>di</strong>zioni previste dall'art. 416 bis del co<strong>di</strong>ce<br />

penale ovvero al fine <strong>di</strong> agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,<br />

la pena è aumentata da un terzo alla metà". Il secondo comma della stessa norma inoltre<br />

esclude espressamente la facoltà del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> operare un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> equivalenza o <strong>di</strong><br />

prevalenza allorquando circostanze attenuanti, <strong>di</strong>verse da quelle previste dagli artt. 98 e<br />

114 c.p., concorrano con l'aggravante de qua; è altresì previsto che le <strong>di</strong>minuzioni <strong>di</strong> pena<br />

si operano sulla quantità risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.<br />

Attraverso la previsione <strong>di</strong> un così aspro trattamento sanzionatorio, la norma de qua si<br />

prefigge non solo l'obiettivo <strong>di</strong> punire più severamente coloro che commettono reati con il<br />

fine <strong>di</strong> agevolare specifiche ed in<strong>di</strong>viduate assoziazioni mafiose, bensì anche e soprattutto<br />

quello <strong>di</strong> contrastare in maniera vigorosa l'atteggiamento <strong>di</strong> coloro che, partecipi o non <strong>di</strong><br />

reati associativi, si comportino come mafiosi ovvero ostentino una condotta idonea ad<br />

esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente<br />

intimidazione che sono proprie delle organizzazioni criminali <strong>di</strong> tipo mafioso. Pertanto la<br />

suddetta aggravante ricorre quando l'agente, anche in<strong>di</strong>pendentemente dalla sua effettiva<br />

partecipazione a sodalizi <strong>di</strong> tipo mafioso o camorristico, commetta il fatto sfruttando la<br />

capacità <strong>di</strong> intimidazione che, in un determinato contesto socio-ambientale, un gruppo<br />

delinquenziale sia in grado <strong>di</strong> esprimere così da assoggettare al proprio volere territori e<br />

popolazioni.<br />

In particolare, a <strong>di</strong>fferenza dell'ipotesi in cui il reato sia commesso al fine specifico <strong>di</strong><br />

agevolare l'attività delle associazioni mafiose, allorquando si tratti <strong>di</strong> soggetti non inseriti<br />

all'interno <strong>di</strong> tali organizzazioni, è necessario che il ricorso al metodo mafioso sia accertato<br />

con maggiore rigore, costituendo l'unico presupposto che giustifica l'aggravamento<br />

sanzionatorio. La giurisprudenza (Cass. Pen., sez. I, sent. 18 marzo 1994, n. 1327, Torcasio;<br />

Casss. Pen., sez. VI, sent. n. 21342/2004) riconosce peraltro che in tali ipotesi non è<br />

necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della condotta<br />

dell'agente, sia in concreto precisamente delineata, potendo anche essere semplicemente<br />

presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità attraverso cui si manifesta,<br />

sia già <strong>di</strong> per sè tale da evocare l'esistenza <strong>di</strong> consorterie amplificatrici della valenza<br />

criminale del fatto commesso. Ne consegue che ai fini della contestazione dell'aggravante<br />

<strong>di</strong> cui all'art. 7 L. 203/1991 non è necessaria la <strong>di</strong>mostrazione dell'esistenza <strong>di</strong><br />

un'associazione per delinquere e quin<strong>di</strong> della c.d. affectio tra i correi; la Suprema Corte ha

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