relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno
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persona[....]". Il reato <strong>di</strong> cui all’art. 628 c.p., come da consolidata giurisprudenza (si<br />
vedano: Cass. Pen., sez. II, sent. 22.11.2006, n. 41578; Cass. Pen. II, n. 32885/07; Cass. Pen. I,<br />
n. 2028/83), si <strong>di</strong>fferenzia dal reato <strong>di</strong> furto con strappo ex art. 624 bis, comma 2, c.p., in<br />
ragione della <strong>di</strong>versa qualificazione della violenza fisica che, nel primo caso, è rivolta e<br />
<strong>di</strong>retta contro la persona del soggetto passivo, per prevenire o reprimerne la resistenza,<br />
mentre, nel secondo, è esercitata esclusivamente sulla cosa costituente oggetto <strong>di</strong> furto.<br />
Orbene, all'o<strong>di</strong>erna u<strong>di</strong>enza la <strong>di</strong>fesa del M. F. sottolineava come nel caso <strong>di</strong> specie<br />
l'imputato non avesse rivolto alcuna violenza in danno della persona offesa; invero, le<br />
lesioni riportate dalla stessa erano derivate dalla azione <strong>di</strong> sottrazione concretatasi in un<br />
atto <strong>di</strong> violenza sulla cosa, <strong>di</strong>retto a staccare l'oggetto dalla persona del detentore, senza<br />
interessare minimamente la persona. Nè, secondo la tesi <strong>di</strong>fensiva, poteva con<strong>di</strong>vidersi la<br />
motivazione dell Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime Cure, che si richiamava alla giurisprudenza <strong>di</strong><br />
legittimità secondo cui "qualora lo strappo, per la particolare aderenza o connessione della<br />
cosa al corpo del possessore o per la resistenza da questo opposta, implichi<br />
necessariamente l'allargamento dell'azione violenta alla persona del soggetto passivo,<br />
allora si è fuori del quadro tipico del reato <strong>di</strong> furto con strappo e si realizza quello del<br />
delitto <strong>di</strong> rapina": infatti nella denuncia sporta presso la stazione dei Carabinieri <strong>di</strong><br />
Mercatello in data 18.11.2008, la stessa persona offesa Mevia <strong>di</strong>chiarava <strong>di</strong> essere stata<br />
scippata e precisamente: “ignoti, a bordo <strong>di</strong> uno scooter colore scuro [....] con mossa fulminea<br />
mi scippava della borsa”; inoltre in data 21 novembre 2008 lo stesso M. F. si presentava<br />
presso i Carabinieri Compagnia <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong> Aliquota Ra<strong>di</strong>omobile e spontaneamente<br />
rendeva ampia confessione, ammettendo <strong>di</strong> aver “strappato la borsa che Mevia aveva<br />
penzoloni al braccio”.<br />
Alla luce <strong>di</strong> quanto esposto, la <strong>di</strong>fesa chiedeva, in riforma dell’impugnata sentenza,<br />
l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 co.1 perché il fatto non costituisce reato ovvero<br />
ritenersi l’ipotesi <strong>di</strong> cui all’art. 624 bis. In subor<strong>di</strong>ne, minimo della pena, concessione delle<br />
attenuanti generiche, benefici <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong>minuzione della pena.<br />
A tale richiesta si associava sostanzialmente la <strong>di</strong>fesa dell'imputato G. C.<br />
Al termine dell'u<strong>di</strong>enza la Corte <strong>di</strong> Appello si ritirava in camera <strong>di</strong> consiglio, all'esito della<br />
quale dava pubblica lettura del <strong>di</strong>spositivo della sentenza: in parziale riforma della<br />
sentenza impugnata ed in parziale accoglimento delle richieste <strong>di</strong>fensive <strong>di</strong> un più mite<br />
trattamento sanzionatorio, congruo ed adeguato ai canoni <strong>di</strong> cui all'art. 133 c.p., la Corte