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relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

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aver agito con mezzo fraudolento ed al fine <strong>di</strong> conseguire il profitto del reato sub C); fatti<br />

commessi in <strong>Salerno</strong> in data 18 novembre 2008.<br />

FATTO: Il proce<strong>di</strong>mento in esame trae origine dall'informativa con cui in data 22<br />

novembre 2008 i Carabinieri del N.O.R.M. <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong> riferivano <strong>di</strong> aver proceduto alle ore<br />

21,00 del giorno precedente al fermo <strong>di</strong> p.g. nei confronti degli o<strong>di</strong>erni imputati perchè<br />

ritenuti responsabili dei reati <strong>di</strong> rapina aggravata e <strong>di</strong> lesioni. E invero, sulla base delle<br />

denunce presentate dalle persone offese emergeva che autori dei reati erano stati due<br />

giovani a bordo <strong>di</strong> un ciclomotore nero, del tipo piaggio ZIP, con casco a scodella. La<br />

sollecità attività <strong>di</strong> indagine posta in essere dalla p.g., l'assunzione <strong>di</strong> sommarie<br />

informazioni da persone informate dei fatti, i servizi <strong>di</strong> o.c.p., il riconoscimento fotografico<br />

degli indagati (soggetti già noti alle forze dell'or<strong>di</strong>ne) effettuati da una delle persone<br />

offese, portavano al fermo degli o<strong>di</strong>erni appellanti, trovati in possesso <strong>di</strong> parte della<br />

refurtiva. In sede <strong>di</strong> interrogatorio <strong>di</strong> convalida i due indagati, ammettevano infine<br />

pienamente gli addebiti contestati. Il g.i.p., con or<strong>di</strong>nanza del 24.11.2008 riconosceva<br />

pertanto sussistenti i gravi in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> colpevolezza dei reati contestati e l'esigenza cautelare<br />

del pericolo <strong>di</strong> reiterazione dei reati, applicando ad entrambi gli indagati la misura<br />

cautelare degli arresti domiciliari.<br />

Avverso la sentenza <strong>di</strong> primo grado proponevano appello i <strong>di</strong>fensori <strong>di</strong> entrambi gli<br />

imputati: all'o<strong>di</strong>erna u<strong>di</strong>enza, svolta dal consigliere delegato la <strong>relazione</strong> della causa, le<br />

parti formulavano le rispettive conclusioni: il Procuratore Generale presso la Corte <strong>di</strong><br />

Appello chiedeva la conferma della sentenza <strong>di</strong> primo grado; la <strong>di</strong>fesa del M. F.<br />

evidenziava come la decisione del Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Prime Cure <strong>di</strong> condannare l'imputato si<br />

ponesse in ra<strong>di</strong>cale contrasto con le risultanze in atti, attesa anche la precisa ricostruzione<br />

dei fatti resa possibile altresì dall'ampia confessione resa dall'imputato.<br />

La <strong>di</strong>fesa chiedeva innanzitutto la riqualificazione del fatto <strong>di</strong> cui al capo A)<br />

dell'imputazione ovvero il suo inquadramento nell'ipotesi criminosa del furto con strappo<br />

<strong>di</strong> cui all'art. 624 bis c.p. e non in quella della contestata rapina. Il comma 1 dell'art. 628 c.p.<br />

punisce infatti "chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, me<strong>di</strong>ante<br />

violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la<br />

detiene[....]"; il comma 2 dell'art. 624 bis, invece, punisce, assoggettandolo a <strong>di</strong>verso<br />

trattamento sanzionatorio, "chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la<br />

detiene, al fine <strong>di</strong> trarne profitto per sè o per altri, strappandola <strong>di</strong> mano o <strong>di</strong> dosso alla

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