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relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

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635 c.p.), violazione <strong>di</strong> domicilio (art. 614 c.p.), ovvero, allorquando il comportamento<br />

persecutorio non sconfinasse nei suddetti delitti, il semplice reato contravvenzionale <strong>di</strong><br />

"molestia o <strong>di</strong>sturbo alle persone" <strong>di</strong> cui all'art. 660 c.p., sanzionato alternativamente con<br />

l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a 616 euro, come tale anche oblazionabile in<br />

virtù dell'art. 162 bis c.p., e pertanto dotato <strong>di</strong> scarsissima efficacia deterrente. Peraltro<br />

stante il principio <strong>di</strong> legalità (artt. 25 comma 2 Cost; art. 1 c.p., art. 14 <strong>di</strong>sp. Prel. c.c.) ed il<br />

conseguente <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> analogia in malam partem, la giurisprudenza era altresì<br />

impossibilitata ad in<strong>di</strong>viduare ed elaborare eventuali soluzioni "creative".<br />

Il nuovo art. 612 bis c.p. sancisce al primo comma che, salvo che il fatto costituisca più<br />

grave reato (prevedendo, in tal modo, una clausola <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà in virtù della quale il<br />

maggiore illecito viene ad assorbire quello degli atti persecutori), è punito con la<br />

reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta<br />

taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato <strong>di</strong> ansia o <strong>di</strong> paura ovvero da<br />

ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o <strong>di</strong> persona al medesimo legata da<br />

<strong>relazione</strong> affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitu<strong>di</strong>ni<br />

<strong>di</strong> vita.<br />

Nella collocazione sistematica del co<strong>di</strong>ce, tale <strong>di</strong>sposizone è stata inserita nella Sezione III<br />

del Capo III, Titolo XII, del libro Secondo, de<strong>di</strong>cato ai delitti contro la persona, ragion per<br />

cui è agevole in<strong>di</strong>viduare il bene giuri<strong>di</strong>co tutelato dalla norma de qua nella libertà morale<br />

della persona.<br />

In secondo luogo la fattispecie è da ricondursi alla tipologia del reato abituale proprio, il<br />

quale necessita, per la sua configurabilità, il reiterarsi delle previste condotte che,<br />

singolarmente considerate, costituiscono un reato <strong>di</strong>verso (molestia e minaccia).<br />

Trattasi inoltre <strong>di</strong> reato complesso a norma dell'art. 84 c.p., (i reati <strong>di</strong> minaccia e <strong>di</strong><br />

molestia restano infatti assorbiti nel delitto <strong>di</strong> atti persecutori), per cui non si applicano le<br />

<strong>di</strong>sposizioni sul concorso <strong>di</strong> reati quando la legge considera come elementi costitutivi o<br />

come circostanze aggravanti <strong>di</strong> un solo reato, fatti che costituirebbero per se stessi reato.<br />

Il delitto in parola si qualifica altresì come reato <strong>di</strong> evento: deve cioè sussistere un nesso <strong>di</strong><br />

causalità tra le reiterate condotte <strong>di</strong> minaccia o molestia e una delle tre conseguenze<br />

alternative <strong>di</strong>sciplinate dal legislatore (cagionare un perdurante e grave stato <strong>di</strong> ansia o <strong>di</strong><br />

paura; ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o <strong>di</strong> persona al medesimo<br />

legata da <strong>relazione</strong> affettiva; costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong>

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