07.06.2013 Views

relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

penalmente il fenomeno del c.d. stalking, termine <strong>di</strong> derivazione anglosassone con cui,<br />

letteralmente, si in<strong>di</strong>ca il comportamento del cacciatore che, in agguato, stana la sua preda<br />

avvicinandosi <strong>di</strong> soppiatto; estensivamente tale vocabolo è passato a denotare un insieme<br />

<strong>di</strong> comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del<br />

domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati<br />

da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca <strong>di</strong> un contatto personale per mezzo <strong>di</strong><br />

pe<strong>di</strong>namenti, telefonate oscene od indesiderate o invio <strong>di</strong> lettere, biglietti, sms, messaggi<br />

<strong>di</strong> posta elettronica e oggetti non richiesti; o ancora attraverso scritte sui muri o atti<br />

vandalici con il danneggiamento <strong>di</strong> beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo<br />

culminante in minacce, scritte e verbali, che degenera talvolta in aggressioni fisiche con il<br />

ferimento o ad<strong>di</strong>rittura l'uccisione della vittima.<br />

Le cause <strong>di</strong> tale comportamento risiedono generalmente in una <strong>relazione</strong> affettiva<br />

interrotta unilateralmente, in un approccio respinto ovvero in una infatuazione patologica<br />

per una persona nota - ad esempio appartenente al mondo dello spettacolo -.<br />

Caratteristica peculiare del fenomeno è costituita da questo assillo continuo che ingenera<br />

nella vittima un costante <strong>di</strong>sagio e senso <strong>di</strong> paura, e che comporta inevitabili risvolti<br />

negativi psicologici e sociali nella vita <strong>di</strong> questa.<br />

Alcuni paesi <strong>di</strong> common law erano già da tempo intervenuti legislativamente sul<br />

fenomeno dello stalking: alcuni or<strong>di</strong>namenti, ad esempio, attraverso la previsione <strong>di</strong> una<br />

norma penale che dà una definizione dello stalking c.d. “minimale”, cui sono collegate<br />

pene non eccessivamente elevate. Al verificarsi della fattispecie o comunque <strong>di</strong> un fumus<br />

della realizzazione della stessa, la vittima può richiedere all’autorità <strong>di</strong> emanare un<br />

“restraining order”, attraverso il quale lo stalker viene <strong>di</strong>ffidato dal proseguire nelle<br />

molestie persecutorie. La violazione del restraining order, comporta l'automatico<br />

delinearsi del reato in questione con conseguente notevole inasprimento delle sanzioni;<br />

inoltre talvolta alle misure penali sono associate sanzioni inter<strong>di</strong>ttive, civili o finanche<br />

trattamenti psicologici.<br />

Nel nostro or<strong>di</strong>namento, invece, fino all'entrata in vigore del succitato decreto legge, le<br />

<strong>di</strong>sposizioni penali esistenti richiamabili risultavano, nella stragrande maggioranza dei<br />

casi, del tutto inadeguate a far fronte alle molteplici e talvolta gravissime estrinsecazioni <strong>di</strong><br />

tale complesso fenomeno: a seconda dei casi, infatti, potevano ritenersi integrati i reati <strong>di</strong><br />

ingiuria (art. 594 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), calunnia (art. 368 c.p.), danneggiamento (art.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!