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relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

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persone che riferivano <strong>di</strong> averli visti frequentarsi nei giorni imme<strong>di</strong>atamente precedenti<br />

all'arresto, confermando che in quelle circostanze la donna assumeva atteggiamenti del<br />

tutto incompatibili con lo stato <strong>di</strong> ansia e <strong>di</strong> profonda prostrazione dalla stessa denunciato<br />

più volte. Evidenziava inoltre la <strong>di</strong>fesa come le <strong>di</strong>chiarazioni rese dalla persona offesa al<br />

P.M. circa la sottrazione del proprio telefono cellulare da parte del C. A. fossero del tutto<br />

incompatibili con le <strong>di</strong>chiarazioni agli atti rese in data anteriore alla p.g. dalla stessa, la<br />

quale aveva riferito che il giorno 16-10-2009 (giorno in cui, dunque, la donna non avrebbe<br />

dovuto essere in possesso del proprio cellulare) l'indagato l'avrebbe telefonata sul quello<br />

stesso telefono minacciandola <strong>di</strong> morte.<br />

Alla luce <strong>di</strong> tali risultanze e delle evidenti incongruenze rilevate nelle <strong>di</strong>chiarazioni della<br />

persona offesa, che la rendevano pertanto non atten<strong>di</strong>bile, la <strong>di</strong>fesa concludeva chiedendo<br />

l'annullamento dell'or<strong>di</strong>nanza impugnata per l'assenza <strong>di</strong> gravi in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> colpevolezza a<br />

carico dell'indagato e, in subor<strong>di</strong>ne, l'applicazione <strong>di</strong> una misura cautelare meno afflittiva.<br />

Il Tribunale del Riesame all'esito dell'u<strong>di</strong>enza si riservava la decisione, assunta poi nel<br />

tardo pomeriggio della medesima giornata: in parziale accoglimento della richiesta <strong>di</strong><br />

riesame presentata nell'interesse dell'indagato, previa esclusione della sussistenza della<br />

fattispecie <strong>di</strong> cui all'art. 612 bis c.p., riformava il provve<strong>di</strong>mento impugnato e, per l'effetto,<br />

sostituiva la misura cautelare della custo<strong>di</strong>a in carcere con quella <strong>di</strong> cui all'art. 282 ter<br />

c.p.p. del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avvicinamento a meno <strong>di</strong> 150 metri dalla persona offesa, dai prossimi<br />

congiunti <strong>di</strong> quest'ultima, dalla loro abitazione e dai rispettivi luoghi <strong>di</strong> lavoro, con <strong>di</strong>vieto<br />

<strong>di</strong> comunicare con qualsiasi mezzo con le predette persone; or<strong>di</strong>nava pertanto l'imme<strong>di</strong>ata<br />

liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa.<br />

- 3^ QUESTIONE GIURIDICA-<br />

Il nuovo reato <strong>di</strong> "atti persecutori" ed il fenomeno dello stalking<br />

Il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in legge con mo<strong>di</strong>ficazioni dall'art. 1<br />

comma 1, L. 23 aprile 2009 n. 38, colmando un grave vuoto legislativo e dando risposta ad<br />

una quanto mai avvertita istanza <strong>di</strong> politica criminale, ha introdotto nel nostro<br />

or<strong>di</strong>namento la nuova fattispecie incriminatrice <strong>di</strong> "atti persecutori" <strong>di</strong> cui all'art. 612 bis<br />

c.p. Con tale intervento, atteso da tempo, il legislatore ha finalmente <strong>di</strong>sciplinato

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