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relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

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non solo che la <strong>relazione</strong> sentimentale tra i due fosse ancora in corso alla data<br />

dell'avvenuto arresto - in contrad<strong>di</strong>zione con quanto <strong>di</strong>chiarato nelle numerose<br />

querele sporte nei confronti del C. A. dalla persona offesa, la quale asseriva che la<br />

loro storia fosse terminata un anno prima -, ma ad<strong>di</strong>rittura in un SMS la persona<br />

offesa arrivava a chiedere scusa all'indagato per quanto accaduto la sera precedente<br />

(la sera in cui, sempre secondo le querele sporte dalla donna e confermate dalle sit<br />

<strong>di</strong> alcuni presenti ai fatti, si sarebbe perpetrata un'aggressione nei confronti suoi e<br />

<strong>di</strong> altre persone), accollandosi la responsabilità del comportamento piuttosto<br />

<strong>di</strong>sinibito assunto in quell'occasione nei confronti <strong>di</strong> alcuni uomini. Altri particolari<br />

desumibili dai suddetti SMS riscontravano in pieno alcune significative<br />

<strong>di</strong>chiarazioni rese dall'indagato in sede <strong>di</strong> interrogatorio <strong>di</strong> convalida.<br />

• assunzione <strong>di</strong> informazioni dalla persona offesa: in data successiva all'espletamento<br />

della consulenza tecnica sul telefono cellulare dell'indagato, il P.M. assumeva ad<br />

informazioni la persona offesa sulle circostanze emerse a seguito dell'accertamento<br />

tecnico. Questa forniva una pittoresca ricostruzione dei fatti a giustificazione delle<br />

macroscopiche contrad<strong>di</strong>zioni emerse rispetto a quanto <strong>di</strong>chiarato in precedenza,<br />

asserendo <strong>di</strong> aver inviato la maggiorparte <strong>di</strong> quei messaggi al C. A. , non per libera<br />

scelta, ma perchè costretta dallo stesso sotto minaccia <strong>di</strong> morte in occasione <strong>di</strong><br />

un'uscita con l'uomo, alla quale era stata parimenti costretta. Riferiva inoltre <strong>di</strong><br />

essere rimasta priva del proprio telefono cellulare per un periodo <strong>di</strong> circa 10 gg., in<br />

quanto l'indagato glielo avrebbe furtivamente sottratto allo specifico scopo <strong>di</strong><br />

inviare sulla propria utenza telefonica, da quella della donna, dei messaggi idonei a<br />

precostituirsi un eventuale alibi: la donna in<strong>di</strong>cava con precisione la data del<br />

presunto "sequestro" del proprio telefono cellulare.<br />

Dopo aver illustrato al Collegio tali ultimi risultati investigativi, il P.M. chiedeva per<br />

l'indagato la conferma dell'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a cautelare in carcere, ritenendo ancora<br />

sussistenti le esigenze cautelari ed i gravi in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> colpevolezza alla base del<br />

provve<strong>di</strong>mento impugnato.<br />

Il <strong>di</strong>fensore dell'indagato depositava a sua volta i primi risultati delle investigazioni<br />

<strong>di</strong>fensive compiute dopo la convalida dell'arresto, da cui emergevano le <strong>di</strong>chiarazioni del<br />

proprietario <strong>di</strong> un hotel in cui i due si erano trattenuti in più <strong>di</strong> un'occasione e <strong>di</strong> alcune

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