07.06.2013 Views

relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

sussistenti i presupposti <strong>di</strong> cui all'art. 381 c.p.p. ovvero: lo stato <strong>di</strong> flagranza, essendo stato il<br />

prevenuto sorpreso dalle forze dell'or<strong>di</strong>ne in casa della querelante subito dopo averla<br />

percossa; i limiti e<strong>di</strong>ttali per farvi luogo; la particolare gravità del fatto unitamente alla<br />

pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto - e gli<br />

applicava in <strong>relazione</strong> a tutti i reati contestati nell'imputazione provvisoria ed in<br />

riferimento all'esigenza cautelare <strong>di</strong> cui all'art. 274 co. 1 lett. a) c.p.p., la misura cautelare<br />

della custo<strong>di</strong>a in carcere.<br />

SEGUE:<br />

5) U<strong>di</strong>enza del 16/11/2009<br />

<strong>di</strong>nanzi al Tribunale <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong> - Sez. Riesame<br />

Proc. pen. 12507/09/R.G.N.R.- 780/09/R.T.L.P.<br />

Indagato: C. A.<br />

In data 5 novembre 2009 il <strong>di</strong>fensore dell'indagato C. A. depositava nella cancelleria<br />

del Tribunale competente a norma dell'art. 309 co. 7 c.p.p. istanza <strong>di</strong> riesame avverso<br />

l'or<strong>di</strong>nanza impositiva della custo<strong>di</strong>a cautelare in carcere emessa e notificata il giorno<br />

precedente dal G.I.P. presso il Tribunale <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong>.<br />

In data 16 novembre si svolgeva l'u<strong>di</strong>enza prevista dall'art. 309, co. 8, c.p.p., alla presenza<br />

del P.M. che aveva richiesto l'applicazione della misura - il quale depositava in tale sede i<br />

risultati dell'attività investigativa effettuata successivamente all'emissione dell'or<strong>di</strong>nanza<br />

impugnata–, dell'indagato che rendendo <strong>di</strong>chiarazioni spontanee, si riportava<br />

sostanzialmente a quanto riferito al G.I.P. che nel corso dell'u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> convalida, e del<br />

suo <strong>di</strong>fensore, che depositava motivi aggiunti ad integrazione <strong>di</strong> quelli enunciati<br />

contestualmente alla richiesta <strong>di</strong> riesame.<br />

I nuovi atti <strong>di</strong> indagine, svolti successivamente all'u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> convalida, e prodotti dal<br />

P.M. all'o<strong>di</strong>erna u<strong>di</strong>enza consistevano in:<br />

• accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 c.p.p. sul telefono cellulare<br />

dell'indagato, consistente nella rilevazione ed estrapolazione dei dati relativi alle<br />

chiamate in entrata ed agli SMS in arrivo sull'utenza telefonica in uso all'indagato<br />

da quella in uso alla persona offesa: dalla <strong>relazione</strong> effettuata dal consulente tecnico<br />

del P.M., che veniva depositata nell'o<strong>di</strong>erna u<strong>di</strong>enza camerale, emergevano<br />

numerosissimi messaggi dal tenore inequivocabilmente amoroso che la persona<br />

offesa aveva inviato all'indagato con frequenza giornaliera, ad<strong>di</strong>rittura fino a poche<br />

ore prima dell'arresto. Dal contenuto degli stessi si evinceva quin<strong>di</strong> chiaramente

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!