relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno
relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno
relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
sussistenti i presupposti <strong>di</strong> cui all'art. 381 c.p.p. ovvero: lo stato <strong>di</strong> flagranza, essendo stato il<br />
prevenuto sorpreso dalle forze dell'or<strong>di</strong>ne in casa della querelante subito dopo averla<br />
percossa; i limiti e<strong>di</strong>ttali per farvi luogo; la particolare gravità del fatto unitamente alla<br />
pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto - e gli<br />
applicava in <strong>relazione</strong> a tutti i reati contestati nell'imputazione provvisoria ed in<br />
riferimento all'esigenza cautelare <strong>di</strong> cui all'art. 274 co. 1 lett. a) c.p.p., la misura cautelare<br />
della custo<strong>di</strong>a in carcere.<br />
SEGUE:<br />
5) U<strong>di</strong>enza del 16/11/2009<br />
<strong>di</strong>nanzi al Tribunale <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong> - Sez. Riesame<br />
Proc. pen. 12507/09/R.G.N.R.- 780/09/R.T.L.P.<br />
Indagato: C. A.<br />
In data 5 novembre 2009 il <strong>di</strong>fensore dell'indagato C. A. depositava nella cancelleria<br />
del Tribunale competente a norma dell'art. 309 co. 7 c.p.p. istanza <strong>di</strong> riesame avverso<br />
l'or<strong>di</strong>nanza impositiva della custo<strong>di</strong>a cautelare in carcere emessa e notificata il giorno<br />
precedente dal G.I.P. presso il Tribunale <strong>di</strong> <strong>Salerno</strong>.<br />
In data 16 novembre si svolgeva l'u<strong>di</strong>enza prevista dall'art. 309, co. 8, c.p.p., alla presenza<br />
del P.M. che aveva richiesto l'applicazione della misura - il quale depositava in tale sede i<br />
risultati dell'attività investigativa effettuata successivamente all'emissione dell'or<strong>di</strong>nanza<br />
impugnata–, dell'indagato che rendendo <strong>di</strong>chiarazioni spontanee, si riportava<br />
sostanzialmente a quanto riferito al G.I.P. che nel corso dell'u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> convalida, e del<br />
suo <strong>di</strong>fensore, che depositava motivi aggiunti ad integrazione <strong>di</strong> quelli enunciati<br />
contestualmente alla richiesta <strong>di</strong> riesame.<br />
I nuovi atti <strong>di</strong> indagine, svolti successivamente all'u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> convalida, e prodotti dal<br />
P.M. all'o<strong>di</strong>erna u<strong>di</strong>enza consistevano in:<br />
• accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 c.p.p. sul telefono cellulare<br />
dell'indagato, consistente nella rilevazione ed estrapolazione dei dati relativi alle<br />
chiamate in entrata ed agli SMS in arrivo sull'utenza telefonica in uso all'indagato<br />
da quella in uso alla persona offesa: dalla <strong>relazione</strong> effettuata dal consulente tecnico<br />
del P.M., che veniva depositata nell'o<strong>di</strong>erna u<strong>di</strong>enza camerale, emergevano<br />
numerosissimi messaggi dal tenore inequivocabilmente amoroso che la persona<br />
offesa aveva inviato all'indagato con frequenza giornaliera, ad<strong>di</strong>rittura fino a poche<br />
ore prima dell'arresto. Dal contenuto degli stessi si evinceva quin<strong>di</strong> chiaramente