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relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

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della richiesta <strong>di</strong> rinvio a giu<strong>di</strong>zio, sostenendo che gli esiti delle attività intercettive e delle<br />

contestuali operazioni <strong>di</strong> o.c.p., unitamente ai sequestri <strong>di</strong> sostanza stupefacente agli atti,<br />

facessero emergere con tutta evidenza la sussistenza dei fatti <strong>di</strong> reato contestati e la loro<br />

addebitabilità agli attuali imputati con le modalità contestate. Pertanto, il P.M. concludeva<br />

chiedendo affermarsi la penale responsabilità degli imputati e, concesse le attenuanti<br />

generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, con la <strong>di</strong>minuente del rito, condannarli<br />

alla pena finale <strong>di</strong> anni 3 <strong>di</strong> reclusione ed euro 16.000 <strong>di</strong> multa.<br />

I <strong>di</strong>fensori degli imputati prendevano la parola esponendo le loro <strong>di</strong>fese: in particolare, il<br />

<strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> A. P., depositando altresì corposa memoria <strong>di</strong>fensiva, sottolineava come in<br />

realtà il materiale probatorio raccolto in fase <strong>di</strong> indagini preliminari non fosse sufficiente a<br />

riscontrare l’imputazione <strong>di</strong> trasporto al fine <strong>di</strong> spaccio <strong>di</strong> sostanze stupefacenti così come<br />

contestata all’imputato. In particolare, dalle risultanze investigative non sarebbe emerso,<br />

secondo la tesi <strong>di</strong>fensiva, alcun elemento dotato <strong>di</strong> una valenza in<strong>di</strong>ziante tale da<br />

consentire <strong>di</strong> superare il vaglio dell’ “al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> ogni ragionevole dubbio”, così come richiesto<br />

dall'art. 533 c.p.p. per fondare la pronuncia <strong>di</strong> una sentenza <strong>di</strong> condanna: a carico<br />

dell'imputato A. P. - <strong>di</strong>versamente dagli altri coimputati - non era stato infatti mai operato<br />

alcun sequestro <strong>di</strong> sostanza stupefacente, nè <strong>di</strong> sostanza da taglio, o <strong>di</strong> attrezzature atte<br />

alla pesatura ovvero <strong>di</strong> mezzi per il confezionamento delle dosi, nè tantomeno l'intensa<br />

attività investigativa della p.g. aveva portato al rinvenimento <strong>di</strong> “contabilità” attestante<br />

l’ipotetico commercio illecito; l'unico controllo effettuato dalla p.g. nei confronti del<br />

predetto imputato si era concluso con il rinvenimento, all'interno della sua autovettura, <strong>di</strong><br />

due siringhe per insulina e <strong>di</strong> una dose <strong>di</strong> cocaina, a seguito del quale l'A. P. era stato<br />

segnalato alla Prefettura competente esclusivamente per la sanzione amministrativa <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 75 D.P.R. 309/90. Infine si rilevava come, nell'ambito della corposa attività<br />

intercettiva, solo un numero estremamente esiguo <strong>di</strong> conversazioni telefoniche fossero<br />

state captate sull'utenza in uso all'A. P. o fossero comunque a lui riconducibili, e da esse<br />

peraltro non sarebbe emersa la commissione della benchè minima attività delittuosa, non<br />

essendo rilevabile dalla lettura dei relativi verbali alcun riferimento alla sostanza da<br />

reperire, nè alcuna espressione allusiva al trasporto <strong>di</strong> sostanza stupefacente ad opera<br />

dell'imputato.<br />

Il <strong>di</strong>fensore chiedeva, pertanto, l'assoluzione dell'imputato ex art. 425 c.p.p. perchè il fatto<br />

non sussiste ovvero per non averlo commesso; in subor<strong>di</strong>ne applicazione della pena nel

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