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relazione - Consiglio Ordine Avvocati di Salerno

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sua consumazione, abbiano connotazione <strong>di</strong> antigiuri<strong>di</strong>cità, consistano nel volontario<br />

aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto <strong>di</strong> stretta connessione<br />

con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con<br />

l'accertamento irrevocabile del reato.<br />

In particolare, in tema <strong>di</strong> reati e<strong>di</strong>lizi ed urbanistici, la Suprema Corte, con la già citata<br />

sentenza n. 12878 del 20.03.2003, ha sancito la sottoponibilità a sequestro preventivo degli<br />

immobili "abusivi", anche quando questi siano giunti a completamento e, pertanto, sia<br />

cessata la permanenza del reato. In fase <strong>di</strong> indagini preliminari, allorquando il giu<strong>di</strong>ce<br />

emette il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> sequestro preventivo, a seguito <strong>di</strong> richiesta avanzata dal P.M.,<br />

deve valutare innanzitutto la sussistenza <strong>di</strong> entrambi gli elementi necessari per<br />

l'applicazione della misura in parola, ovvero, il “fumus commmissi delicti” ed il “periculum<br />

in mora”.<br />

Per quanto attiene al primo elemento, il reato risulta provato dall’esistenza stessa del<br />

manufatto come pure la sua riferibilità al proprietario; ben più arduo è invece<br />

in<strong>di</strong>viduare , allorquando l'immobile abusivo sia stato ultimato, l'elemento del “pericolo nel<br />

ritardo”, che si concreta nella necessità <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re, appunto me<strong>di</strong>ante l'applicazione della<br />

misura cautelare del sequestro preventivo, che la libera <strong>di</strong>sponibilità della cosa (rectius:<br />

l’immobile abusivo ultimato) pertinente al reato, possa aggravare o protrarre le<br />

conseguenze <strong>di</strong> esso, ovvero agevolare la commissione <strong>di</strong> altri reati. Risulta infatti <strong>di</strong>fficile<br />

comprendere quali possano essere le ulteriori conseguenze del reato, che il sequestro<br />

preventivo tenderebbe a scongiurare, tenuto conto che la condotta si è pienamente<br />

realizzata ed esaurita, me<strong>di</strong>ante l’ultimazione dell’immobile e che ulteriori reati ad esso<br />

teleologicamente correlati non sembrano prospettabili, essendo privi <strong>di</strong> qualsivoglia<br />

utilità.<br />

A questo proposito, in passato gli orientamenti espressi dalla Corte <strong>di</strong> Cassazione sono<br />

stati alquanto variegati: secondo un primo orientamento, era da considerarsi astrattamente<br />

sottoponibile a sequestro preventivo un manufatto abusivo, allorquando fosse già giunto a<br />

conclusione, “continuando questo a proiettare le sue conseguenze negative sul regolare assetto del<br />

territorio”; <strong>di</strong>versamente, la medesima Corte aveva in alcuni casi affermato che l’opera<br />

e<strong>di</strong>lizia abusiva, laddove portata a compimento, non sarebbe più sottoponibile, in ogni<br />

caso, a sequestro (si veda, ex multis: Cass.Pen., Sez. III, sent. 3.7.2001, Monopoli ed altri); e<br />

che "non è esatto asserire che ogni costruzione abusiva ultimata, incide, per definizione,

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