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INSERTO<br />

<strong>Sicurezza</strong> in cantiere<br />

La redazione del PiMUS<br />

secondo la Provincia di Parma<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

<strong>Sicurezza</strong> del lavoro<br />

Sui percorsi formativi per RSPP<br />

i chiarimenti della Conferenza Stato-Regioni<br />

I primi passi<br />

verso il nuovo TU sicurezza<br />

<strong>Sicurezza</strong> in cantiere<br />

Alcuni chiarimenti ministeriali<br />

sull'applicazione del 36-bis<br />

AMBIENTE<br />

Testo Unico ambientale<br />

Riforma del D.Lgs. n. 152/2006:<br />

quali conseguenze per i rifiuti?<br />

Danno ambientale<br />

Rischio inquinamento: un nuovo approccio<br />

per la copertura assicurativa<br />

Rifiuti<br />

I chiarimenti dell'Albo<br />

su garanzie e procedure semplificate<br />

DALLE REGIONI<br />

Acque<br />

Pronta la nuova tariffa<br />

sui servizi idrici<br />

COMMENTO A PAGINA<br />

DOCUMENTO A PAGINA<br />

COMMENTO A PAGINA<br />

DOCUMENTO A PAGINA<br />

ARTICOLO A PAGINA<br />

COMMENTO A PAGINA<br />

DOCUMENTO A PAGINA<br />

ARTICOLO A PAGINA<br />

ARTICOLO A PAGINA<br />

COMMENTO A PAGINA<br />

DOCUMENTI DA PAGINA<br />

ARTICOLO A PAGINA<br />

V<br />

VII<br />

31<br />

33<br />

39<br />

41<br />

44<br />

59<br />

73<br />

79<br />

82<br />

92<br />

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4<br />

NOVITÀ<br />

GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI<br />

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA<br />

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

dei trasporti<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

in cantiere<br />

Sostanze<br />

pericolose<br />

Decreto legislativo<br />

5 ottobre 2006, n. 264<br />

Decreto dell’Istituto<br />

Superiore per la<br />

Prevenzione<br />

e la <strong>Sicurezza</strong><br />

del Lavoro<br />

5 ottobre 2006<br />

Provvedimento<br />

dell’Agenzia<br />

delle Entrate<br />

2 ottobre 2006<br />

Decreto legislativo<br />

18 settembre 2006,<br />

n. 266<br />

Decreto del Ministero<br />

dei Trasporti<br />

29 settembre 2006,<br />

n. 1014<br />

SICUREZZA<br />

«Attuazione della direttiva 2004/54/CE<br />

in materia di sicurezza per le gallerie<br />

della rete stradale transeuropea»<br />

«Regolamento di organizzazione dell’Istituto<br />

superiore per la prevenzione e<br />

la sicurezza del lavoro a livello di strutture<br />

e personale (articolo 13, comma 1,<br />

lettera n) del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303)»<br />

«Modalità e termini di comunicazione<br />

dei dati all’anagrafe tributaria da parte<br />

degli uffici comunali, in relazione alle<br />

denunce di inizio attività presentate allo<br />

sportello unico comunale per l’edilizia,<br />

permessi di costruire e ogni altro atto di<br />

assenso comunque denominato in materia<br />

di attività edilizia rilasciato, ai sensi<br />

del decreto del Presidente della Repubblica<br />

6 giugno 2001, n. 380, e successive<br />

modificazioni, relativamente ai soggetti<br />

dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti<br />

dell’opera»<br />

AMBIENTE<br />

«Disciplina sanzionatoria per la violazione<br />

delle disposizioni del regolamento (CE) n.<br />

648/2004 in materia di immissione in commercio<br />

dei detergenti»<br />

«Norme integrative al codice IMDG (emendamento<br />

32­04) per la verifica della compatibilita’<br />

chimica degli imballaggi e dei contenitori<br />

intermedi (IBCs) di plastica destinati<br />

al trasporto di materie liquide. (Decreto<br />

n. 1014/2006)»<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

S.O. n. 195 alla Gazzetta<br />

Ufficiale del 9 ottobre<br />

2006, n. 235<br />

In sintesi a pag. 50<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

del 17 ottobre 2006, n. 242<br />

In sintesi a pag. 50<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

del 20 ottobre 2006, n. 245<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

del 18 ottobre 2006,<br />

n. 243<br />

In sintesi a pag. 84<br />

S.O. n. 196 alla Gazzetta<br />

Ufficiale del 18 ottobre<br />

2006, n. 243<br />

In sintesi a pag. 85<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


In sintesi<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SOMMARIO<br />

INSERTO ................................................................................................................................... p. 8<br />

IGIENE E SICUREZZA.................................................................................................................... p. 8<br />

AMBIENTE ................................................................................................................................. p. 10<br />

DALLE REGIONI.......................................................................................................................... p. 12<br />

Articoli<br />

Approfondimenti<br />

l Dai tecnici della Provincia di Parma le linee guida per il PiMUS<br />

di Vittorio Gherri e Gabriella Magri ...................................................................................... p. IV<br />

l Progettazione dei laboratori di ricerca: il contributo dell’ergonomia<br />

di Patrizia Serranti e Mauro Ragone ................................................................................... p. 16<br />

l Gli ultimi chiarimenti dell’AEEG sul comportamento dei distributori di gas<br />

di Francesco Castorina ....................................................................................................... p. 20<br />

l Con il “documento programmatico” più privacy nell’ambiente di lavoro<br />

di Gian Paolo Maderi e Giovanni Volpe............................................................................... p. 28<br />

l Ancora indicazioni Stato-Regioni sulla formazione per ASPP e RSPP<br />

di Marco Masi...................................................................................................................... p. 31<br />

l I primi passi verso il nuovo Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro<br />

di Lorenzo Fantini................................................................................................................ p. 39<br />

l I chiarimenti del Ministero del Lavoro sull’applicazione dell’art. 36-bis<br />

di Gabriele Taddia ............................................................................................................... p. 41<br />

l Richiesta del CPI in capo al dirigente scolastico/Filtro a prova<br />

di fumo per il montalettighe<br />

di Mario Abate..................................................................................................................... p. 51<br />

l Ipotesi di riforma del D.Lgs. 152/2006: tutti i possibili cambiamenti per i rifiuti<br />

di Paolo Pipere.................................................................................................................... p. 59<br />

l Per i motori elettrici ad alta efficienza il dato tecnico deve sposare il mercato<br />

di Silvia Berri e Angelo Baggini ........................................................................................... p. 62<br />

l In materia di emissioni in atmosfera cambia il procedimento autorizzatorio<br />

di Andrea Martelli ................................................................................................................ p. 67<br />

l Rischio inquinamento e assicurazioni: come cambia la copertura del danno?<br />

di Aldo Bertelle.................................................................................................................... p. 73<br />

l Gli ultimi chiarimenti dell’Albo gestori su garanzie finanziarie e semplificazioni<br />

di Rosanna Laraia............................................................................................................... p. 79<br />

l Sui servizi idrici in Emilia-Romagna nuova tariffa al via da dicembre 2007<br />

di Andrea Zuppiroli e Lorenza Bitelli.................................................................................... p. 92<br />

Legislazione<br />

l ISPESL<br />

Decreto del Presidente dell’Istituto Superiore per la Prevenzione<br />

e la <strong>Sicurezza</strong> sul lavoro 5 ottobre 2006 .............................................................................<br />

p. 50<br />

5


6<br />

SOMMARIO<br />

l Gallerie stradali<br />

Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264........................................................................... p. 50<br />

l Gestione emergenziale<br />

Decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263.................................................................................. p. 84<br />

l Commercio di detergenti. Norme sanzionatorie<br />

Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 266 .................................................................... p. 84<br />

l Igiene degli imballaggi<br />

Decreto del Ministero dei Trasporti 29 settembre 2006, n. 1014 ......................................... p. 85<br />

l Dalle Regioni<br />

Rassegna di delibere e leggi regionali settembre-ottobre 2006 .......................................... p. 97<br />

Prassi<br />

l Dai tecnici della Provincia di Parma le linee guida per il PiMUS<br />

Piano Montaggio, Smontaggio, Uso e Trasformazione Ponteggi ai sensi<br />

del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235. Schema con contenuti minimi................................................................<br />

l Ancora indicazioni Stato-Regioni sulla formazione per ASPP e RSPP<br />

Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni<br />

e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 2635..................................................................<br />

l I chiarimenti del Ministero del Lavoro sull’applicazione dell’art. 36-bis<br />

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Direzione Generale<br />

per l’attività ispettiva 28 settembre 2006, n. 29.............................................................................<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

p. VII<br />

p. 33<br />

p. 44<br />

l Fresatrici<br />

Decisione della Commissione 20 ottobre 2006, n. 2006/704/CE................................................ p. 50<br />

l Gli ultimi chiarimenti dell’Albo gestori su garanzie finanziarie e semplificazioni<br />

Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 7 agosto 2006,<br />

Prot. n. 1000/ALBO/PRES .............................................................................................................<br />

p. 82<br />

Deliberazione del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio<br />

e del mare 10 luglio 2006 ...............................................................................................................<br />

p. 82<br />

Circolare del Comitato nazionale 28 settembre 2006 (Prot. n. 1309/ALBO/PRES) .................. p. 83<br />

l Decomissioning di siti nucleari<br />

Ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari 2 ottobre 2006... p. 85<br />

Giurisprudenza<br />

l Patteggiamento: azione di regresso dell’INAIL<br />

Cassazione civile, sezione lavoro, 21 febbraio 2006, n. 3723............................................................. p. 52<br />

l I soggetti responsabili nell’appalto e subappalto<br />

Cassazione penale, sez. IV, 3 luglio 2006, n. 22823 ........................................................... p. 54<br />

l Ordine di bonifica da amianto legittimo solo per pericolosità delle sostanze<br />

TAR Campania, sez. Napoli, 27 aprile 2006, n. 6786.......................................................... p. 86<br />

l Limitazione alla circolazione di mezzi pesanti e poteri del sindaco<br />

Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2006, n. 3264 ........................................................... p. 87<br />

l Responsabile dell’inquinamento primo legittimato passivo<br />

TAR Lazio - Sezione staccata di Latina, 7 luglio 2006, n. 600 ............................................ p. 88<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


Notizie normative<br />

@<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SOMMARIO<br />

TU AMBIENTE/Lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche<br />

al D.Lgs. n. 152/2006<br />

Articoli in anteprima<br />

@ AMIANTO/D.Lgs. n. 257/2006: 4 casi tra abrogazione e modifica<br />

@<br />

@<br />

@<br />

@<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> continua on­line<br />

di Damiano Romeo e Luca Vegetti<br />

RIFIUTI/I dubbi di costituzionalità sulla nozione di rifiuto sono “inammisibili”<br />

dopo il nuovo codice ambientale<br />

di Pasquale Giampietro<br />

SICUREZZA IN CANTIERE/Le linee guida sulla redazione del POS per il montaggio<br />

di capannoni prefabbricati<br />

di Flavio Mazzini<br />

SICUREZZA IN CANTIERE/Qualificazione delle imprese e vigilanza alla base<br />

della qualità del cantiere<br />

di Gabriella Galli<br />

SOSTANZE PERICOLOSE/Recupero di rifiuti industriali e inquinanti organici<br />

persistenti: rischio od opportunitá?<br />

di Elisabetta Bemporad, Marco Di Basilio e Carmela Riccardi<br />

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Direttore responsabile: FRANCESCO DEMURO<br />

Responsabile di redazione: Massimo Cassani<br />

Coordinamento editoriale: Dario De Andrea (02/30223270)<br />

Collaborazione redazionale: Katia Rebucini (02/30223067)<br />

Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A.<br />

Presidente: INNOCENZO CIPOLLETTA<br />

Amministratore Delegato: CLAUDIO CALABI<br />

Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre<br />

1998.<br />

Sede legale: Via Monte Rosa, 91 ­ 20149 Milano.<br />

Amministrazione: Via Monte Rosa, 91 ­ 20149 Milano.<br />

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7


SINTESI<br />

IN SINTESI<br />

8<br />

RUBRICA<br />

Inserto<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

COMMENTO.......................................................................................................................................................................................a pag. IV<br />

DOCUMEN’iO....................................................................................................................................................................................a pag. VII<br />

Da Parma le linee guida per la redazione del PiMUS ­ Per un sostegno alle imprese, al fine di renderle autonome dal dover dipendere<br />

costantemente da un consulente, e per dare maggior rilievo e valore al lavoro dei professionisti, il “Gruppo Cantieri”, costituito dai tecnici<br />

ASL­SPASL della provincia di Parma, del CSE e del CPT, ha redatto un modello di PiMUS uniformato e condiviso destinato a tutti quelli che, a vario<br />

titolo, sono coinvolti nella redazione e nel controllo del documento stesso. Lo schema di piano, sottoscritto anche dagli Ordini e dai Collegi<br />

professionali di Parma, è rispondente ai contenuti minimi elaborati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale pubblicati con circolare 13<br />

settembre 2006, n. 25; la sua struttura è predisposta in modo tale da essere compilato, dal datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio e<br />

lo smontaggio del ponteggio, per punti successivi. Infatti, il modello risulta suddiviso in riquadri che facilitano la lettura e la comprensione dei<br />

contenuti, in modo da agevolare anche l’estensore più inesperto. A corredo dell’articolo, il testo integrale del documento PiMUS redatto da SPASL<br />

AUSL Parma, CSE Parma e condiviso dall’Ordine degli Ingegneri, degli Architetti e dal Collegio dei Geometri della Provincia di Parma.<br />

Igiene e sicurezza<br />

ANTINCENDIO<br />

QUESITI SULL’ANTINCENDIO..............................................................................................................................................................a pag. 51<br />

Richiesta del CPI in capo al dirigente scolastico/Filtro a prova di fumo per il montalettighe ­ In questo numero <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

propone alcuni chiarimenti in merito al soggetto titolato alla richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi per un edificio scolastico, sia per<br />

una struttura già esistente, sia per una di nuova costruzione. Un ulteriore chiarimento è fornito riguardo alla possibilità o meno che un<br />

montalettighe, destinato a essere installato all’interno di una casa di riposo per anziani non autosufficienti di recente costruzione, possa<br />

avere in comune il filtro a prova di fumo con il vano scala.<br />

IGIENE DEL LAVORO<br />

ARTICOLO.........................................................................................................................................................................................a pag. 16<br />

Progettazione dei laboratori di ricerca: il contributo dell’ergonomia ­ Qualunque realizzazione edilizia e tecnologica parte dalla<br />

progettazione dell’opera stessa all’interno della quale trovano attuazione sia scelte tecniche di fondo dell’impresa sia quelle connesse<br />

all’attività produttiva specifica integrate con quelle della sicurezza e della salute dei lavoratori che vi saranno coinvolti. Se la<br />

progettazione non viene eseguita correttamente, l’impresa dovrà eseguire interventi correttivi in base alle disposizioni legislative, ai<br />

criteri di buona tecnica e ai principi ergonomici. Nel caso della progettazione di un laboratorio, la valutazione dei fattori di sicurezza,<br />

di salute e di ergonomia risulta essere molto complessa, soprattutto a causa delle particolari caratteristiche dell’attività di ricerca. Un<br />

approccio ideale è quello dell’user­centered design.<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

ARTICOLO.........................................................................................................................................................................................a pag. 20<br />

Nuovi chiarimenti dell’AEEG sul comportamento dei distributori di gas ­ A causa delle molte problematiche ancora irrisolte nell’ambito<br />

dell’attuazione della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40, la stessa Autorità ha pubblicato la deliberazione n.<br />

87/2006 di modifica e integrazione al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui, appunto, alla<br />

deliberazione n. 40/2004, per gli impianti di utenza nuovi. Tra le modifiche e le integrazioni più importanti risaltano quelle sull’accertamento<br />

documentale della sicurezza degli impianti di nuova costruzione e la semplificazione degli Allegati, riducendo a due i moduli necessari per la<br />

richiesta dell’attivazione della fornitura.<br />

SICUREZZA DEI DATI<br />

ARTICOLO.........................................................................................................................................................................................a pag. 28<br />

Dal Garante della privacy le ultime novità in materia di ambiente e di tutela del lavoro ­ Il Documento programmatico per la<br />

sicurezza, definito come “manuale della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi”, è un documento che, partendo dall’analisi dei<br />

rischi del proprio sistema informativo contenente dati personali, sensibili e giudiziari, focalizza contromisure di vario tipo per prevenire<br />

potenziali minacce. Caratterizzato da diverse “regole”, il DPS rappresenta lo strumento principale per organizzare e pianificare le attività<br />

necessarie all’adeguamento legislativo ma anche per dare evidenza delle azioni svolte. Accanto a questo le organizzazioni hanno<br />

adottato altre misure minime legate ai processi informativi e alla gestione documentale, proponendo un piano completo per garantire la<br />

tutela dei propri dati personali.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

SINTESI.............................................................................................................................................................................................. a pag. 50<br />

Gallerie stradali ­ Il D.Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264 attua la disciplina europea di cui alla direttiva 2004/54/CE, in materia di sicurezza per le<br />

gallerie della “rete stradale transeuropea”, intendendo come tale «la rete stradale definita dalla sezione 2 dell’allegato I della decisione<br />

1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, ed illustrata in carte geografiche o descritta nell’allegato II di tale<br />

Decisione», applicabile a tutte le gallerie situate nel territorio italiano di lunghezza superiore a 500 metri già in esercizio, in fase di<br />

costruzione ovvero allo stato progettuale. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>. (in Gazzetta Ufficiale del 9<br />

ottobre 2006, n. 235, e nella sezione “Notizie normative” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

COMMENTO.....................................................................................................................................................................................a pag. 31<br />

TESTO................................................................................................................................................................................................a pag. 33<br />

Sulla formazione per addetti e responsabili l’interpretazione della Conferenza Stato­Regioni - Nella seduta del 5 ottobre 2006, la<br />

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha approvato le linee interpretative dell’accordo 26<br />

gennaio 2006, sui contenuti minimi dei corsi formativi per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, con l’iobiettivo<br />

di chiarirlo e integrarlo nei punti dubbi o controversi e di favorire un’interpretazione omogenea del suo testo. Il nuovo documento della<br />

Conferenza Stato­Regioni ha precisato le modalità di attivazione dei corsi formativi per ASPP e RSPP e di riconoscimento dei crediti formativi<br />

pregressi, ha definito il processo di aggiornamento, le modalità di certificazione dell’avvenuta formazione e ha ulteriormente chiarito quali<br />

sono e con quali modalità possono essere riconosciuti i soggetti formatori abilitati all’erogazione dei corsi.<br />

ARTICOLO.........................................................................................................................................................................................a pag. 39<br />

I primi passi del nuovo Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro ­ Ampliamento del campo di applicazione della normativa in materia di<br />

salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro che li lega all’imprenditore, ponendo<br />

particolare attenzione ad alcune categorie (giovani, extracomunitari e apprendisti) per le quali l’incidenza del rischio infortunistico risulta essere molto<br />

elevato, semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza, soprattutto per le medie e piccole imprese, e razionalizzazione dell’apparato<br />

sanzionatorio sono i punti principali intorno ai quali il Governo sta delineando il nuovo Testo Unico. Scopo del nuovo TU sarà quello di rivisitare l’attuale e<br />

complesso quadro normativo in materia di tutela e di sicurezza del lavoratore, rivisitandone l’intera impostazione, aggiornandolo e rendendolo più efficace.<br />

MASSIMA E NOTA.............................................................................................................................................................................a pag. 52<br />

Patteggiamento: azione di regresso dell’INAIL ­ Ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’iINAIL ai sensi dell’iart. 112 del D.P.R. n.<br />

1124/1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, la sentenza del giudice<br />

penale di applicazione della pena su richiesta dell’imputato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., deve ritenersi assimilabile alla sentenza di condanna, con la<br />

conseguenza che detta azione è ammissibile e soggetta a termine triennale di prescrizione, suscettibile di interruzione. (Cassazione civile, sezione<br />

lavoro, 21 febbraio 2006, n. 3723, e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SINTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 50<br />

ISPESL ­ Il decreto del Presidente dell’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro 5 ottobre 2006 rappresenta il<br />

regolamento di organizzazione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e la disciplina del rapporto di lavoro dei<br />

dipendenti, approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto con delibere nn. 2/2006 e 9/2006, al fine di sviluppare le attività<br />

istituzionali in materia di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e assistenza per quanto concerne la prevenzione<br />

degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. (in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2006¸ n.<br />

242, e nella sezione “Notizie normative” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

SINTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 50<br />

Fresatrici ­ La decisione della Commissione 20 ottobre 2006, n. 2006/704/CE concerne la decisione di modificare le indicazioni ufficiali<br />

(pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) di riferimento alla norma EN 848­3:1999 «<strong>Sicurezza</strong> delle macchine per la<br />

lavorazione del legno ­ Fresatrici su un solo lato con utensile rotante ­ Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico» con un’avvertenza<br />

allegata alla decisione medesima secondo obiezioni tecniche avanzate dalla Svezia e dalla Germania. (in G.U.C.E. L 21 ottobre 2006, n. 291,<br />

e nella sezione “Notizie normative” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

COMMENTO.....................................................................................................................................................................................a pag. 41<br />

TESTO................................................................................................................................................................................................a pag. 44<br />

Dal MinLavoro alcuni chiarimenti operativi sull’applicazione dell’art. 36-bis ­ Computo della percentuale dei lavoratori irregolari, la<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

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9


SINTESI<br />

RUBRICA<br />

sospensione delle attività di cantiere, la discrezionalità e le motivazioni del provvedimento e le sanzioni. Questi i punti oggetto dei<br />

chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con circolare 28 settembre 2006, n. 29. Il nuovo documento<br />

ministeriale precisa, infatti, alcuni importanti aspetti applicativi dell’art. 36­bis, legge n. 248/2006, cosiddetta “legge Bersani”, inserito<br />

all’interno del provvedimento legislativo con lo scopo di garantire una più efficace azione di prevenzione e di lotta al sommerso e, quindi, di<br />

riduzione del numero di infortuni.<br />

MASSIMA E NOTA.............................................................................................................................................................................a pag. 54<br />

Appalto e subappalto: soggetti responsabili - In tema di contratto di appalto o contratto d’opera, grava sul committente, ai sensi dell’art.<br />

7 del D.Lgs. n. 626/1994, l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di coordinare gli interventi di protezione e<br />

prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, con reciproca informazione anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i<br />

lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. In tale contesto e assetto operativo, la condizione dell’appaltatore<br />

rispetto a quella del subappaltatore di specifici lavori, è sostanzialmente assimilabile a quella del committente. (Cassazione penale, sezione<br />

IV, 3 luglio 2006, n. 22823, e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

TESTO UNICO AMBIENTALE<br />

ARTICOLO........................................................................................................................................................................................ a pag. 59<br />

Ipotesi di riforma del codice dell’ambiente: cosa cambia per rifiuti? ­ Lo schema di decreto correttivo del nuovo Codice dell’<strong>Ambiente</strong><br />

(D.Lgs. n. 152/2006) approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2006, introduce una vasta serie di innovazioni in<br />

materia di gestione dei rifiuti, tra cui l’abolizione dei limiti per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, la scelta di tornare a prevedere<br />

la dichiarazione ambientale (MUD) per tutti i rifiuti prodotti, la decisione di porre vincoli esclusivamente quantitativi per il deposito<br />

temporaneo, l’aggravio delle procedure di iscrizione all’Albo gestori ambientali per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi,<br />

la revisione delle definizioni di «raccolta differenziata», di «recupero» e di «smaltimento», la nuova nozione di «prodotto recuperato» e di<br />

«materia prima secondaria» nonché la soppressione del concetto di sottoprodotto. Un analisi riepilogativa, ancorché interlocutoria, può<br />

essere utile.<br />

AMIANTO<br />

MASSIMA E NOTA............................................................................................................................................................................ a pag. 86<br />

Ordine di bonifica da amianto legittimo solo per pericolosità delle sostanze ­ La normativa volta a prevenire i rischi derivanti<br />

dall’amianto individua la pericolosità di tale sostanza in riferimento all’eventualità del rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente che<br />

costituisce, pertanto, il presupposto per l’applicazione delle misure di salvaguardia ivi previste. (TAR Campania, sez. Napoli, 27 aprile 2006,<br />

n. 6786, e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

ARIA<br />

ARTICOLO........................................................................................................................................................................................ a pag. 62<br />

Per i motori elettrici ad alta efficienza il dato tecnico deve sposarsi con il mercato ­ Maggiori rendimenti ai carichi ridotti per via del<br />

contenimento delle perdite a vuoto; potenziata capacità di sopportare squilibri e variazioni di tensione della rete di alimentazione; migliori<br />

performance nelle applicazioni con alimentazione da inverter. Questi alcuni dei vantaggi nell’utilizzo di motori elettrici ad alta efficienza, al<br />

posto di quelli tradizionali, per processi industriali. Tuttavia, per capire la portata di effettivi benefici in termini sia economici (risparmio<br />

energetico) che ambientali (riduzione emissioni CO2), è necessario analizzare una serie di dati tecnici e di costi, in modo da delineare i tempi<br />

di payback e valutare se convenga di più riparare un motore guasto o acquistarne uno nuovo. Anche con lo scopo di ottimizzare questo tipo<br />

di analisi, sono state individuate tre classi di efficienza (EFF1, EFF2 e EFF3), che differenziano i motori in funzione del livello di rendimento.<br />

ARTICOLO........................................................................................................................................................................................ a pag. 67<br />

In materia di emissioni in atmosfera cambia l’iter autorizzatorio ­ Tra le novità della disciplina sulla tutela dell’iaria e sulla riduzione<br />

delle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, l’obbligo di autorizzazione anche per le attività “senza impianto”,<br />

l’abolizione di una specifica sanzione per il trasferimento dell’impianto non preceduto dalla richiesta (e dall’ottenimento) dell’autorizzazione,<br />

l’individuazione di altre autorità competenti oltre alla regione e la definizione di «autorità competente per il controllo», che potrebbe aprire<br />

la via alla possibilità di una scissione fra le due sfere di competenza ­ autorizzatoria e di controllo; definita anche una nuova tempistica per la<br />

fase decisoria, che prevede la possibilità per il gestore di presentare ricorso al TAR avverso l’eventuale silenzio (senza necessità di previa<br />

diffida) dell’amministrazione inadempiente. Fissato, infine, un termine massimo per l’autorizzazione (quindici anni) con previsione, a<br />

seconda che la modifica risulti o meno sostanziale, di due distinti procedimenti.<br />

MASSIMA E NOTA............................................................................................................................................................................ a pag. 87<br />

Limitazione alla circolazione di mezzi pesanti e poteri del sindaco ­ Al sindaco è, da tempo, riconosciuta, come competenza<br />

10<br />

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14 novembre 2006 ­ N. 21


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

direttamente inerente al suo ufficio di amministratore locale, quella di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, “in caso di emergenze<br />

sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale” essendo l’art. 50 del T.U. la riproduzione di precedenti disposizioni di legge<br />

che tale potere hanno stabilito. (Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2006, n. 3264, e nella sezione “Documentazione integrativa” del<br />

sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

BONIFICA<br />

MASSIMA E NOTA............................................................................................................................................................................ a pag. 88<br />

Responsabile dell’inquinamento primo legittimato passivo - L’art. 8 del D.M. n. 471/1999, nel disporre l’obbligo di bonifica<br />

a carico del responsabile dell’inquinamento e del proprietario dell’area non pone questi soggetti sul medesimo piano, poiché la<br />

scelta normativa è quella di porre innanzi tutto a carico del responsabile il costo della bonifica con notifica dell’ordinanza al<br />

proprietario dell’area ex art. 17 comma 10 e 11 poiché gli interventi di bonifica dell’area inquinata costituiscono onere reale a<br />

carico dell’area. (TAR Lazio ­ sez. di Latina, 7 luglio 2006, e nella sezione“Documentazione integrativa”del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

DANNO AMBIENTALE<br />

ARTICOLO........................................................................................................................................................................................ a pag. 73<br />

Rischio inquinamento: un nuovo approccio per la copertura assicurativa ­ Copertura del “danno alla biodiversità”; garanzia<br />

“danni on­site"; massimale di polizza aggregato per periodi di copertura superiori all’anno; “reporting period”; danni da amianto,<br />

da radioattività, conseguenti ad atti di terrorismo e da interruzione di esercizio dell’assicurato. Queste alcune delle soluzioni che il<br />

mercato assicurativo italiano sta iniziando a proporre come risposta all’evoluzione dello scenario legislativo, a sua volta frutto di una<br />

serie di fattori quali la crescente importanza attribuita al tema della salvaguardia dell’ambiente e la tendenza ad ampliare le finalità<br />

attribuite al sistema della responsabilità civile, intesa sempre più come strumento di controllo e non più solo risarcitorio. Su questi e<br />

altri temi <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> ha organizzato un convegno gratuito nell’ambito di Ecomondo (Fiera di Rimini), per il giorno 8<br />

novembre 2006.<br />

RIFIUTI<br />

COMMENTO.................................................................................................................................................................................... a pag. 79<br />

TESTI............................................................................................................................................................................................... da pag. 82<br />

Novità dall’Albo gestori su garanzie finanziarie e regime semplificato ­ Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali è<br />

intervenuto con due distinti provvedimenti sul tema delle garanzie finanziarie che le imprese devono garantire per potersi iscrivere. In<br />

particolare, la circolare 7 agosto 2006 (prot. n. 1000/ALBO/PRES) fornisce agli operatori economici interessati e alle sezioni regionali e<br />

provinciali le indicazioni necessarie all’applicazione di quanto disposto dall’articolo 212, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006; con la delibera 10<br />

luglio 2006, n. 2, è stata invece ammessa la locazione tra le modalità di dimostrazione della piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature<br />

minime richieste per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10 (in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2006, n. 211).<br />

La circolare 28 settembre 2006, n. 1309/ALBO/PRES, ha chiarito, invece, l’applicazione del regime semplificato alle aziende speciali, ai<br />

consorzi e alle società di cui all’iarticolo 22, legge n. 142/1990, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, a seguito anche della sentenza<br />

del TAR della Liguria n. 941/2006, che ha accolto il ricorso proposto da una società contro la decisione della sezione regionale della Liguria di<br />

non rinnovare l’iscrizione con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 30, comma 10, D.Lgs. n. 22/1997.<br />

SINTESI.............................................................................................................................................................................................. a pag. 84<br />

Gestione emergenziale ­ Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263 rappresenta un tentativo di segnare un’inversione di tendenza nel contesto della<br />

ordinaria emergenza presente in Campania nel settore rifiuti. (in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2006, n. 235)<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

SINTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 84<br />

Commercio di detergenti. Norme sanzionatorie ­ Il D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 266, introduce nella normativa italiana la disciplina<br />

sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 11, regolamento (CE) n. 648/2004, in materia di principi e requisiti<br />

per l’immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti. (in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2006, n. 243, e nella<br />

sezione “Notizie normative” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SINTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 85<br />

Igiene degli imballaggi ­ Il decreto del Ministero dei Trasporti 29 settembre 2006, n. 1014, concerne l’approvazione delle norme<br />

integrative al codice IMDG (emendamento 32­04) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi<br />

(IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide. (in S.O. n. 196 alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2006, n. 243, e nella sezione<br />

“Notizie normative” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

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11


SINTESI<br />

RUBRICA<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

SINTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 85<br />

Decomissioning di siti nucleari ­ L’ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari 2 ottobre 2006 dispone la<br />

realizzazione di taluni pozzi relativi al nuovo sistema di approvvigionamento idrico da realizzarsi nel sito Eurex del Comune di Saluggia (Vercelli) in<br />

deroga non solo alla disciplina di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 , D.P.R. n. 380/2001, come già dichiarata, bensì anche al vigente strumento di<br />

pianificazione della locale area protetta. (in Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2006, n. 236)<br />

Dalle Regioni<br />

ACQUA<br />

ARTICOLO ........................................................................................................................................................................................a pag. 92<br />

Sui servizi idrici in Emilia­Romagna nuova tariffa al via da dicembre 2007 ­ La definizione di un metodo tariffario regionale per il<br />

servizio idrico emiliano­romagnolo ha preso le mosse dall’art. 47 della L.R. n. 7/2004; l’ultimo atto è stata la pubblicazione della versione<br />

finale con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 49. La nuova tariffa sarà applicata a partire dal dicembre 2007, in<br />

coincidenza della prima revisione tariffaria prevista dai Piani d’Ambito provvisori (predisposti dalle ATO dell’Emilia­Romagna in gran parte nel<br />

2004 e che hanno appunto, in fase transitoria, una durata triennale). Nel frattempo va prestata particolare attenzione ai possibili sviluppi<br />

derivanti sia dalla modifica del T.U. ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), che dal disegno di legge n. S 772, recante delega al governo per il<br />

riordino dei servizi pubblici locali.<br />

IN SINTESI...........................................................................................................................................................................................a pag. 97<br />

Delibere e leggi regionali settembre­ottobre 2006 ­ Tra le delibere e le leggi regionali pubblicate tra settembre e ottobre 2006,<br />

segnaliamo la delibera Giunta Regionale umbra 2 agosto 2006, n. 1423, sull’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle<br />

sanse umide dei frantoi oleari, la delibera della Giunta Regionale del Molise 2 agosto 2006, n. 1137, sulle disposizioni di indirizzo in materia<br />

di bonifica dei siti contaminati, ai sensi dell’art. 242 Parte IV, Titolo V, D.Lgs. n. 152/2006, la delibera della Giunta Provinciale di Bolzano 11<br />

agosto 2006, n. 2930, che approva il piano provinciale per la gestione dei rifiuti pericolosi e la delibera della Giunta Regionale della Basilicata<br />

2 ottobre 2006, n. 1442, recante disposizioni di indirizzo sugli articoli 208 e 242, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.<br />

12<br />

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14 novembre 2006 ­ N. 21


RUBRICA<br />

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

30<br />

NOVEMBRE<br />

3<br />

DICEMBRE<br />

6<br />

DICEMBRE<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

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SCADENZARIO<br />

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI COMPETENZA STATALE<br />

Il 30 novembre 2006 scade il termine entro il quale i gestori di impianti di competenza statale soggetti<br />

al D.Lgs. n. 59/2005 devono presentare la domanda di autorizzazione integrata ambientale. In<br />

particolare, risultano tenuti al rispetto di questo termine i gestori di impianti di “competenza statale”<br />

non appartenenti alle categorie degli impianti di raffinazione, degli impianti di combustione,<br />

delle acciaierie di prima fusione e degli impianti chimici. (D.M. 19 aprile 2006)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Gestori di impianti di “competenza<br />

statale” ex D.Lgs. n. 59/2005 e<br />

non appartenenti alle categorie<br />

degli impianti di raffinazione, degli<br />

impianti di combustione, delle<br />

acciaierie di prima fusione e degli<br />

impianti chimici.<br />

­ ­<br />

RELAZIONE MENSILE SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO AEROPORTUALE<br />

Entro il 30 novembre 2006 le regioni devono trasmettere al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

del territorio nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio<br />

del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto, da parte degli eventuali<br />

voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici<br />

previsti dal capitolo 3, parte II, volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all’aviazione civile<br />

internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956.<br />

Dalle citate prescrizioni risultano, comunque, esentati i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art.<br />

1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Regioni Mensile 31 dicembre 2006<br />

ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI: ADEGUAMENTO A NUOVE NORME TECNICHE<br />

Il 3 dicembre 2006 scade il termine entro il quale le attività di recupero di rifiuti già autorizzate ai<br />

sensi degli artt. 30, 31 e 32, D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche, devono essere adeguate alle<br />

nuove norme tecniche previste dall’Allegato V al D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato dal<br />

D.M. n. 186/2006. (Art. 1, lettera g), decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio<br />

5 aprile 2006, n. 186)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Esercenti attività di recupero di rifiuti<br />

già autorizzate ai sensi degli<br />

artt. 30, 31 e 32, D.Lgs. n. 22/1997 e<br />

successive modifiche.<br />

­ ­<br />

SEVESO­TER: INVIO DEL RAPPORTO DI SICUREZZA E DELLE INFORMAZIONI PER L’ELABORAZIONE DEL PEE<br />

Il 6 dicembre 2006 scade il termine per inoltrare il rapporto di sicurezza ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n.<br />

334/1999, e le informazioni per l’elaborazione del piano di emergenza esterno (PEE), da parte dei<br />

gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati al D.Lgs. n. 334/1999 solo a seguito<br />

dell’entrata in vigore delle ultime modifiche al decreto medesimo, contenute nel D.lgs. n. 238/<br />

2005 (cosiddetta “Normativa Seveso­ter”). (Art. 23, comma 1, lettere d) ed f), D.Lgs. n. 238/2005)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Gestori di stabilimenti a rischio di<br />

incidente rilevante assoggettati al<br />

D.Lgs. n. 334/1999 a seguito dell’entrata<br />

in vigore del D.Lgs. n. 238/<br />

2005.<br />

Quinquennale<br />

(quanto al riesame del rapporto<br />

di sicurezza)<br />

6 dicembre 2011<br />

(quanto al rapporto di sicurezza)<br />

13


14<br />

SCADENZARIO<br />

9<br />

DICEMBRE<br />

14<br />

DICEMBRE<br />

15<br />

DICEMBRE<br />

RUBRICA<br />

SPANDIMENTO DI LIQUAME IN AGRICOLTURA<br />

Dal 9 dicembre 2006 entra in vigore la nuova disciplina introdotta dal D.M. 19 settembre 2005 recante<br />

«Norme per la progettazione, la costruzione e l’approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto<br />

e allo spandimento di liquame utilizzato in agricoltura».<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Chiunque ­ ­<br />

ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA SULL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AD AGENTI FISICI (RUMORE)<br />

Dal 14 settembre 2006 diviene applicabile la nuova disciplina in materia di esposizione dei lavoratori<br />

ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore), introdotta dal D.Lgs. n. 195/2006, introduttivo di un<br />

nuovo titolo (V­bis) al D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche, intitolato, appunto, «Protezione<br />

da agenti fisici».<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Chiunque ­ ­<br />

DESCRIZIONE DELLA GUIDA RELATIVA AL RISPARMIO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO2 PER GLI<br />

AUTOVEICOLI NUOVI<br />

I “costruttori” di autoveicoli devono fornire entro il 15 dicembre 2006, al Ministero delle Attività<br />

produttive, le informazioni di cui ai punti 1 e 2, allegato II al D.P.R. n. 84/2003, concernenti la descrizione<br />

della guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove<br />

che possono essere acquistate in Italia. A carico dei trasgressori, ovvero a carico di coloro che adempieranno<br />

in modo incompleto o inesatto, è prevista la sanzione amministrativa da 250,00 a<br />

1.000,00€. (Artt. 4 e 11, D.P.R. 17 febbraio 2004, n. 84)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Persone fisiche o giuridiche responsabili,<br />

verso l’autorità che rilascia<br />

l’omologazioe, di tutti gli<br />

aspetti del procedimento di omologazione<br />

e della conformità della<br />

produzione di un’autovettura<br />

(“costruttore” ex art. 1, comma 1,<br />

lettera f), D.P.R. n. 84/2003)<br />

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Annuale 15 dicembre 2007<br />

DENUNCIA DEGLI INFORTUNI PER IL SETTORE ESTRATTIVO<br />

Entro il 15 dicembre 2006 il “titolare” ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere,<br />

all’autorità di vigilanza, un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi<br />

nel mese precedente e che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni.<br />

(Art. 25, comma 8, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Titolare ex art. 2, comma 1, lettera<br />

b), D.Lgs. n. 624/1996<br />

Mensile 15 gennaio 2007<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


IGIENE DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Indispensabile per la valutazione dei fattori di sicurezza e della salute sul lavoro<br />

Progettazione dei laboratori di ricerca:<br />

il contributo dell’ergonomia<br />

di Patrizia Serranti e Mauro Ragone, RSPP ­ Esperti in Ergonomia ­ Servizio Prevenzione e Protezione del CNR<br />

La progettazione di un’opera<br />

edile o tecnologica rappresenta<br />

un momento particolare<br />

nel quale le scelte tecniche<br />

di fondo si legano a quelle<br />

connesse alla realtà produttiva<br />

specifica, della quale fanno parte,<br />

in maniera inscindibile,<br />

la sicurezza e salute dei lavoratori<br />

che vi saranno coinvolti.<br />

Nel caso della progettazione<br />

dei laboratori, la valutazione<br />

dei fattori di sicurezza, salute<br />

sul lavoro ed ergonomia risulta<br />

essere una prassi particolarmente<br />

complessa a causa<br />

delle caratteristiche<br />

delle particolari attività legate<br />

alla ricerca, che deve garantire,<br />

per statuto, autonomia<br />

nella scelta e predisposizione<br />

delle attività di ricerca e della<br />

relativa scansione temporale.<br />

A ciò si deve aggiungere il fatto<br />

che, spesso, queste attività<br />

riguardano lo studio<br />

e l’elaborazione e l’utilizzo<br />

di nuovi prodotti di sintesi,<br />

attrezzature, sistemi complessi,<br />

che sono prototipi di quello che,<br />

a distanza di anni, diventerà<br />

parte del mondo dell’industria.<br />

Un approccio ideale è quello<br />

dell’user-centered design.<br />

16<br />

La progettazione costituisce da<br />

sempre l’avvio di qualunque realizzazione<br />

edilizia e tecnologica<br />

e in essa devono trovare attuazione<br />

sia le scelte tecniche di fondo dell’impresa/ente<br />

che quelle connesse<br />

alla realtà produttiva specifica della<br />

quale fanno parte, in maniera inscindibile,<br />

la sicurezza e salute dei lavoratori<br />

che vi saranno coinvolti.<br />

Per questo motivo, se la progettazione<br />

non viene eseguita correttamente<br />

all’origine, l’impresa/ente dovrà eseguire<br />

interventi correttivi, migliorativi<br />

in tempi successivi, salvo che il committente<br />

dell’opera non abbia scelto di<br />

lavorare in ambienti insalubri, con impianti<br />

e macchine non rispondenti alla<br />

normativa, ai criteri di buona tecnica<br />

ed ai principi ergonomici.<br />

Il D.Lgs. n. 626/1994, ha reso obbligo<br />

di legge quanto sopra all’art. 6<br />

«Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti,<br />

dei fornitori e degli installatori:<br />

1. «i progettisti dei luoghi o posti<br />

di lavoro e degli impianti rispettano i<br />

principi generali di prevenzione in<br />

materia di sicurezza e di salute al<br />

momento delle scelte progettuali e<br />

tecniche e scelgono macchine nonché<br />

dispositivi di protezione rispondenti<br />

ai requisiti essenziali di sicurezza<br />

previsti nelle disposizioni legislative<br />

e regolamentari vigenti;<br />

2. sono vietati la fabbricazione, la<br />

vendita, il noleggio, e la concessione<br />

in uso di macchine, di attrezzature di<br />

lavoro e di impianti non rispondenti<br />

alle disposizioni legislative e regolamentari<br />

vigenti in materia di sicurezza.<br />

Chiunque concede in locazione<br />

finanziaria beni assoggettati a forme<br />

di certificazione o di omologazione<br />

obbligatoria è tenuto a che gli stessi<br />

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siano accompagnati dalle previste<br />

certificazioni o dagli altri documenti<br />

previsti dalla legge;<br />

3. gli installatori e montatori di<br />

impianti, macchine o altri mezzi tecnici<br />

devono attenersi alle norme di<br />

sicurezza e di igiene del lavoro, nonché<br />

alle istruzioni fornite dai rispettivi<br />

fabbricanti dei macchinari e degli<br />

altri mezzi tecnici per la parte di loro<br />

competenza».<br />

I laboratori di ricerca pongono<br />

maggiori difficoltà nell’individuazione<br />

di tutte le possibili situazioni di<br />

rischio e nella valutazione quantitativa<br />

dello stesso a causa:<br />

l della peculiarità delle attività che<br />

vi si svolgono, che non rivestono carattere<br />

di tipo industriale e di continuità;<br />

l della mutevolezza dei “cicli di lavoro”<br />

e/o sostanze e attrezzature impiegate<br />

negli stessi.<br />

Sussistono, perciò, maggiori difficoltà<br />

nella definizione delle migliori<br />

caratteristiche progettuali per questi<br />

ambienti e dei servizi correlati finalizzati<br />

a garantire un livello adeguato<br />

di protezione e affidabilità per gli<br />

aspetti relativi alla sicurezza, igiene,<br />

salute degli operatori e protezione<br />

dell’ambiente circostante.<br />

Appare, quindi, evidente come<br />

l’estrema variabilità delle lavorazioni<br />

effettuate e il continuo variare delle<br />

sostanze e/o prodotti impiegati nella<br />

attuazione di un progetto di ricerca<br />

possano comportare un perpetuo variare<br />

dei presidi di sicurezza e/o dei<br />

DPI necessari alla protezione dei lavoratori<br />

in essi impegnati; questo implica<br />

che la progettazione e la realizzazione<br />

di strutture e impianti per<br />

ambienti di ricerca scientifica debba<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


essere intrinsecamente sicura e con<br />

standard sicuramente superiori a<br />

quanto normalmente accettato per altre<br />

tipologie lavorative.<br />

La scelta dei siti da adibire a laboratori,<br />

i criteri costruttivi, la disposizione<br />

dei locali in funzione dell’attività<br />

in essi svolta e l’organizzazione<br />

interna devono derivare da un’analisi<br />

di sicurezza dove si ipotizza il massimo<br />

incidente possibile e vengono poste<br />

in essere tutte le precauzioni progettuali<br />

che l’evoluzione tecnologica<br />

mette a disposizione del progettista,<br />

finalizzate a ridurre il rischio residuo<br />

all’accettabilità.<br />

Anche la scelta dei materiali, dei<br />

rivestimenti e degli impianti deve essere<br />

fatta in funzione della tipologia<br />

delle attività svolte per migliorare<br />

l’affidabilità degli stessi e, quindi, la<br />

sicurezza intrinseca dei lavoratori.<br />

L’ergonomia<br />

nella fase progettuale<br />

Gli obiettivi dell’ergonomia sono,<br />

oggi, l’usabilità e la sicurezza dei sistemi<br />

nei quali l’uomo figura come<br />

utente e parte integrante del sistema;<br />

le più recenti linee di sviluppo dell’ergonomia<br />

sono orientate alla specificità<br />

dell’interazione, ossia alla valutazione<br />

delle esigenze, del comportamento<br />

e delle aspettative di coloro<br />

che effettivamente potranno utilizzare,<br />

o già lo fanno, un determinato<br />

ambiente, prodotto o servizio; in questo<br />

quadro, l’“utente” non va inteso<br />

solo in riferimento a un determinato<br />

ambiente, ma secondo l’accezione<br />

globale utilizzata in ergonomia, cioè<br />

qualunque operatore che, a qualsiasi<br />

titolo, abbia a che fare con il ciclo di<br />

vita di un prodotto/sistema/attività,<br />

come, ad esempio:<br />

l i tecnici addetti al montaggio/<br />

smontaggio e alla manutenzione;<br />

l gli addetti ai vari servizi di supporto<br />

come le pulizie;<br />

l i visitatori;<br />

l ecc.,<br />

nella logica di integrare la progettazione<br />

mirata sia all’utente reale che<br />

il progettare “per il numero massimo<br />

di utenti”.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Poiché il mondo della ricerca è<br />

caratterizzato anche dalla variabilità<br />

delle attività in tempo abbastanza ristretto,<br />

la determinazione del numero<br />

maggiore possibile di utenti appare<br />

come un valore aggiunto imprescindibile<br />

per una valida progettazione<br />

che renda il sistema usabile, affidabile<br />

e fruibile in sicurezza.<br />

Il ruolo dell’ergonomia all’interno<br />

del processo di progettazione riguarda<br />

sia la collocazione dell’intervento<br />

ergonomico sia il rapporto tra l’ergonomo<br />

e gli altri progettisti.<br />

Una prima considerazione riguarda<br />

il rapporto, spesso totalmente differente,<br />

che i committenti, i progettisti<br />

e gli utenti hanno con l’ambiente,<br />

rispettivamente, progettato, prodotto,<br />

utilizzato:<br />

l i progettisti conoscono nel dettaglio<br />

l’ambiente progettato acquisendone<br />

notevole livello di confidenza<br />

fino a darne scontate alcune procedure<br />

d’impiego e l’articolazione degli<br />

spazi, ecc.;<br />

l gli ergonomi sono portatori di<br />

competenze con un linguaggio fortemente<br />

specializzato e non provengono<br />

necessariamente da una formazione<br />

progettuale;<br />

l il committente ha una visione<br />

esatta dei costi, delle risorse investite<br />

nella progettazione e nella realizzazione,<br />

nei tempi di esecuzione, nella<br />

manodopera necessaria ecc.;<br />

l l’utente ha, in genere, piena confidenza<br />

con il compito che deve svolgere<br />

(ma che sino a oggi ha svolto in<br />

ambienti diversi) o ha idee molto<br />

consolidate sull’attività che vuole<br />

svolgere in un determinato ambiente.<br />

Relativamente alla progettazione,<br />

è ormai ampiamente diffusa la consapevolezza:<br />

l del ruolo della sicurezza e dell’usabilità<br />

di ciò che si realizza nel<br />

rispondere alle esigenze e alle aspettative<br />

degli utenti;<br />

l dei rischi economici a cui il committente<br />

e o il progettista vanno incontro<br />

in caso di infortunio provocato<br />

dalla mal realizzazione dell’opera.<br />

Molto meno diffusa è la conoscenza:<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

IGIENE DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

l delle procedure di verifica dell’usabilità<br />

e della sicurezza rese disponibili<br />

dall’ergonomia;<br />

l del quale contributo possano offrire<br />

al processo di progettazione, realizzazione<br />

e verifica.<br />

L’ergonomia, interessata ai bisogni<br />

e alle aspettative degli utilizzatori può<br />

facilitare il compito dei progettisti,<br />

fornendo loro informazioni e spunti<br />

progettuali attraverso dati o suggestioni<br />

per il re-design o la riformulazione<br />

della proposta progettuale.<br />

L’user-centered design<br />

È importante sottolineare come<br />

strumenti teorici e metodologici prodotti<br />

dall’ergonomia sono in linea<br />

con i più recenti orientamenti della<br />

ricerca condotta in ambito progettuale;<br />

uno di questi metodi di approccio<br />

alla progettazione è l’user-centered<br />

design, il cui significato letterale -<br />

progetto centrato sull’utente - rende<br />

esplicita una concezione del progetto<br />

finalizzata a orientare la totalità delle<br />

scelte progettuali e l’intero iter di<br />

sviluppo e di realizzazione del laboratorio,<br />

sulla base dei dati relativi all’utenza<br />

e alle tipologie d’uso a cui il<br />

“prodotto”, in questo caso il laboratorio,<br />

è destinato.<br />

Il contributo dell’approccio ergonomico<br />

al progetto e, in particolare,<br />

dell’approccio UCD, è, infatti, di carattere<br />

essenzialmente metodologico<br />

e consiste nella possibilità di acquisire<br />

e valutare le esigenze degli utenti<br />

attraverso metodi strutturati e verificabili,<br />

e di poterle tradurre in strumenti<br />

di progettazione altrettanto<br />

strutturati e verificabili.<br />

Gli obiettivi dell’UCD possono<br />

essere sintetizzati in tre principi base:<br />

l focalizzare immediatamente<br />

l’attenzione sull’utente e sul compito,<br />

ossia identificare e categorizzare<br />

l’utente (reale o potenziale). Per<br />

far questo è necessario un approccio<br />

sistematico e strutturato alla raccolta<br />

delle informazioni da e su l’utenza;<br />

l utilizzare la misurazione empirica<br />

delle modalità d’uso del laboratorio.<br />

In questo caso, l’enfasi è posta<br />

sulla possibilità di raccogliere dati<br />

17


IGIENE DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

misurabili e quantificabili sul comportamento<br />

delle persone che interagiscono<br />

con il laboratorio e, in particolare,<br />

sulla misura della facilità di<br />

apprendimento e della facilità d’uso;<br />

l sviluppare processi di progettazione<br />

iterativa attraverso i quali il<br />

laboratorio è ciclicamente progettato,<br />

modificato e testato. Un progetto<br />

realmente iterativo favorisce<br />

una progettazione accurata e consapevole<br />

attraverso la precoce valutazione<br />

dei modelli concettuali e delle<br />

idee progettuali. In sintesi, permette<br />

di “formare il laboratorio” attraverso<br />

un processo di progettazione, valutazione,<br />

nuova progettazione e nuova<br />

verifica.<br />

L’UCD si configura, infatti, come<br />

un percorso ciclico, basato:<br />

l sulla continua verifica delle ipotesi<br />

e delle soluzioni progettuali;<br />

l sulla possibilità di acquisire e tradurre<br />

sul piano del progetto informazioni<br />

mirate e utilizzabili in ciascuna<br />

fase del processo di formazione e di<br />

sviluppo del laboratorio.<br />

Questo percorso può essere descritto<br />

attraverso le attività richieste<br />

dall’approccio user-centered design,<br />

che sono:<br />

l identificare le funzioni e gli<br />

obiettivi di base del laboratorio<br />

(esistente o da progettare). Le funzionalità<br />

del laboratorio possono essere<br />

identificate secondo differenti livelli<br />

di priorità:<br />

- funzioni principali;<br />

- funzioni secondarie;<br />

- funzioni accessorie.<br />

A ciascuna funzione corrisponde<br />

l’obiettivo dei compiti che l’utente<br />

può svolgere nel laboratorio, che, a<br />

loro volta possono essere scomposti<br />

in sub-obiettivi;<br />

l identificare e specificare il contesto<br />

d’uso e le sue componenti, ossia:<br />

- le caratteristiche degli utenti,<br />

che includono la conoscenza, l’abilità,<br />

l’esperienza, la formazione, le caratteristiche<br />

e le capacità fisiche e<br />

sensoriali ecc. Può essere necessario<br />

definire le caratteristiche di differenti<br />

tipi di utenti, per esempio utenti con<br />

18<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

differente livello di esperienza o utenti<br />

che entrano in contatto con il laboratorio<br />

con ruoli differenti (installatori,<br />

addetti alla manutenzione ecc.);<br />

- le caratteristiche del compito,<br />

ossia delle attività necessarie per raggiungere<br />

l’obiettivo richiesto. Caratteristiche<br />

rilevanti sono la frequenza<br />

e la durata del compito, il livello di<br />

impegno richiesto ecc.; la descrizione<br />

del compito non deve riferirsi alle<br />

sole funzioni e caratteristiche del sistema,<br />

ma deve includere la collocazione<br />

delle attività e gli step operativi<br />

richiesti dal compito;<br />

- le caratteristiche delle attrezzature,<br />

ossia dei prodotti e dei materiali<br />

che saranno usati;<br />

- le caratteristiche dell’ambiente,<br />

fisico e sociale nel quale si svolge<br />

l’interazione, ossia gli aspetti fisicodimensionali<br />

(superficie disponibile,<br />

layout degli spazi e degli arredi ecc.),<br />

ambientali (temperatura, umidità, illuminazione<br />

ecc.), organizzativi (distribuzione<br />

dei ruoli, delle competenze<br />

e dei compiti);<br />

l identificare i requisiti riferibili<br />

agli utenti e i requisiti riferiti all’organizzazione<br />

(aziendale, sociale<br />

ecc.). I requisiti richiesti devono coniugare<br />

le esigenze dell’utente e<br />

quelle dell’organizzazione come presupposto<br />

delle complessive condizioni<br />

di benessere e di efficienza;<br />

l produrre soluzioni progettuali e<br />

prototipi. Questa fase del processo<br />

coinvolge le seguenti attività:<br />

- utilizzare le conoscenze esistenti<br />

per sviluppare le proposte progettuali<br />

sulla base di input multidisciplinari;<br />

- realizzare simulazioni, modelli,<br />

mock-up ecc;<br />

l valutare le soluzioni progettuali<br />

in rapporto ai requisiti richiesti:<br />

- verificare le soluzioni progettuali<br />

con gli utenti chiedendo loro di svolgere<br />

compiti reali o simulazioni;<br />

- modificare le ipotesi progettuali<br />

in base al feedback ottenuto dagli<br />

utenti e ripetere questo processo sino<br />

a quando non siano raggiunti gli<br />

obiettivi del progetto.<br />

Qualsiasi intervento di valutazione<br />

o di progettazione dell’usabilità<br />

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può essere descritto come un percorso<br />

di progressiva focalizzazione delle<br />

modalità di interazione utente-laboratorio.<br />

Il punto di partenza è l’identificazione<br />

di tutti gli elementi che<br />

compongono il contesto d’uso del laboratorio<br />

(ossia gli utenti, le attività,<br />

l’ambiente ecc.) o quelli ipotizzabili.<br />

Su questa base è possibile<br />

l definire:<br />

- il sistema di esigenze riferibili<br />

all’uso del laboratorio;<br />

- i requisiti che ne derivano;<br />

- le soluzioni progettuali che possono<br />

rispondere a questi requisiti;<br />

l verificare le differenti alternative<br />

ecc.,<br />

- sino a quando può essere definita<br />

la soluzione ottimale.<br />

La definizione del processo di progettazione<br />

e realizzazione dell’opera<br />

come “processo ciclico” non è, ovviamente,<br />

patrimonio del solo user-centered<br />

design,ma appartiene al contrario<br />

all’intera cultura progettuale.<br />

Conclusioni<br />

La valutazione dei fattori di sicurezza,<br />

salute sul lavoro ed ergonomia<br />

nella progettazione dei laboratori risulta<br />

essere una prassi particolarmente<br />

complessa a causa delle caratteristiche<br />

delle particolari attività legate alla<br />

ricerca, che deve garantire, per statuto,<br />

autonomia nella scelta e predisposizione<br />

delle attività di ricerca e della<br />

relativa scansione temporale. A ciò si<br />

deve aggiungere il fatto che, spesso,<br />

queste attività riguardano lo studio e<br />

l’elaborazione e l’utilizzo di nuovi<br />

prodotti di sintesi, attrezzature, sistemi<br />

complessi, che sono prototipi di<br />

quello che, a distanza di anni, diventerà<br />

parte del mondo dell’industria.<br />

Un approccio corretto e atto a<br />

soddisfare i requisiti di benessere psico-fisico<br />

del lavoratore, così importanti<br />

in ogni dimensione lavorativa e<br />

tanto più nel caso delle attività ad<br />

alto contenuto di conoscenza quale la<br />

ricerca scientifica, si dimostra quello<br />

dell’ergonomia che suggerisce una<br />

visione “organicista” e per obiettivi.<br />

Questo approccio appare, per i<br />

motivi già citati, quello più adatto alle<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


attività considerate che vengono spesso<br />

svolte in unità lavorative che integrano<br />

competenze professionali multiple<br />

in un’attività complessa e che<br />

possono essere indagate in maniera<br />

soddisfacente in relazione alla valutazione<br />

dei rischi, anche per gli aspetti<br />

progettuali, in una prospettiva plurisdisciplinare<br />

finalizzata al raggiungere<br />

un risultato positivo condiviso.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

L’analisi del lavoro di tipo ergonomico<br />

consente, tra l’altro, il pieno<br />

recupero della dimensione partecipativa<br />

e l’inserisce nella prospettiva di<br />

un’analisi sistemica e globale del sistema<br />

uomo-macchina-ambiente, che<br />

può portare alla corretta progettazione<br />

dei laboratori e strutture edilizie a<br />

partire dall’uomo e dalle esigenze del<br />

compito specifico. Il processo di va-<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

IGIENE DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

lutazione dei rischi, oltre alla dimensione<br />

progettuale, investe con portata<br />

anche maggiore il sistema organizzativo<br />

e gestionale delle attività; l’adesione<br />

a corretti criteri di progettazione<br />

rende, senza dubbio, più agevole<br />

anche questa fase del sistema di gestione<br />

complessivo “sicurezza, salute<br />

ed igiene del lavoro” delle attività<br />

considerate. l<br />

l R. Rizzo - La sicurezza degli impianti industriali - Edizioni Scientifiche Italiane - 1998<br />

l D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni<br />

l Atti del Convegno USP - CNR, “Il Decreto legislativo 626/94: tematiche e problematiche attuative presso<br />

gli ambienti della ricerca” - Genova 25-26 ottobre 1999 a cura di M. Ragone e R. Tremaroli<br />

l Atti del Convegno SPP CNR, “La prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro negli ambienti della<br />

ricerca” - Terrasini - Palermo 2-4 ottobre 2002 a cura di R. Tremaroli e M. Ragone<br />

l Atti del Convegno Nazionale SPP - CNR, “D.lgs. 626/94: La progettazione innovativa in funzione di Spazi,<br />

Ergonomia, Emergenza, nuovi rischi; l’accessibilità e la fruibilità per ogni livello di abilità”. Isola della<br />

Maddalena 29-30 settembre 2004 a cura di P. Serranti e S. Frasso<br />

l F. Tosi, Progettazione Ergonomia, Ed. Il Sole 24 Ore, Milano 2001<br />

Analisi dell'attività<br />

che l'utente potrà/dovrà<br />

portare avanti attraverso<br />

lo strumento<br />

VALUTAZIONE DEL PROTOTIPO<br />

insieme agli utenti<br />

i risultati della valutazione<br />

indicheranno:<br />

quali requisiti bisogna modificare,<br />

quali bisogna migliorare,<br />

quali bisogna definire ex novo<br />

Progettazione User Centered Design<br />

Schema 1<br />

Definizione dei requisiti<br />

che lo strumento deve avere<br />

per sostenere le attività<br />

analizzate<br />

Implementazione<br />

di questi requisiti in un prototipo<br />

19


20<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio UNI ­ Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Gli ultimi chiarimenti dell’AEEG<br />

sul comportamento dei distributori di gas<br />

di Francesco Castorina<br />

Segretario Generale Comitato Italiano Gas - CIG<br />

UNI<br />

La deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) 27 aprile 2006, n. 87, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24<br />

maggio 2006, n. 119, è, In ordine di tempo, l’ultima disposizione che integra e modifica la delibera n. 40/2004, relativa alle<br />

attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza alimentati a gas.<br />

Il provvedimento, ritenuto necessario dagli addetti ai lavori a causa delle molte problematiche ancora irrisolte nell’ambito di<br />

attuazione della delibera n. 40/2004, fa seguito alla deliberazione 20 settembre 2005, n. 192, con la quale l’AEEG aveva avviato<br />

un’istruttoria conoscitiva finalizzata all’accertamento dell’adeguatezza dei comportamenti dei distributori e dei venditori di<br />

gas in merito all’attuazione della delibera n. 40/2004.<br />

L’autorità per l’energia elettrica e per il gas,<br />

con deliberazione 20 settembre 2005, n.<br />

192, aveva istituito un Gruppo di lavoro,<br />

tuttora attivo e al quale prendono parte il<br />

Ministero dello Sviluppo economico, il Consiglio<br />

Nazionale dei Consumatori e degli<br />

Utenti (CNCU), il Comitato Italiano Gas<br />

(CIG), le associazioni rappresentative dei distributori<br />

e dei venditori di gas, le associazioni<br />

rappresentative degli installatori, gli<br />

Ordini e i Collegi professionali. Lo scopo del<br />

gruppo di lavoro è finalizzato all’individuazione<br />

di eventuali elementi utili alla semplificazione<br />

e al miglioramento delle procedure<br />

attuative della delibera n. 40/2004.<br />

Come nel consueto schema di azione dell’AEEG,<br />

l’emanazione della delibera n. 87/<br />

2006 è stata preceduta dalla pubblicazione<br />

(il 1° marzo 2006) del propedeutico documento<br />

di consultazione, «Modifiche ed integrazioni<br />

al regolamento delle attività di<br />

accertamento della sicurezza degli impianti<br />

di utenza a gas nuovi (deliberazione 18<br />

marzo 2004, n. 40/04)». Gli esiti della consultazione<br />

hanno prodotto tutta una serie<br />

di contributi che, insieme a quelli originati<br />

Il testo integrale della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 aprile<br />

2006, n. 87, è disponibile nella sezione “Documentazione integrativa” all’indirizzo:<br />

dal gruppo di lavoro, hanno costituito<br />

un’ottima piattaforma di osservazioni delle<br />

quali l’AEEG ha tenuto conto nella formazione<br />

del provvedimento.<br />

Comunque, è necessario specificare che questo<br />

provvedimento non sia considerato come<br />

definitivo, in quanto, anche sulla base degli<br />

ulteriori contributi che verranno prodotti dal<br />

gruppo di lavoro, è possibile ipotizzare successive<br />

consultazioni relative a possibili modifiche<br />

e semplificazioni degli accertamenti della<br />

sicurezza degli impianti di utenza alimentati<br />

a gas ,riattivati e modificati o in servizio, i<br />

cui pertinenti titoli della delibera n. 40/2004,<br />

si ricorda, non sono ancora entrati in vigore.<br />

Il quadro normativo di riferimento<br />

La legge n. 481/1995<br />

La legge n. 481/1995, che istituisce l’Autorità<br />

per l’energia elettrica e il gas, le conferisce<br />

il potere di stabilire, attraverso proprie direttive<br />

(deliberazioni), le condizioni tecniche,<br />

economiche e giuridiche di produzione ed<br />

erogazione dei servizi da parte dei gestori.<br />

In particolare, l’AEEG ha l’obbligo di garantire,<br />

a tutti i clienti finali del servizio, le me­<br />

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desime condizioni di tutela:<br />

l controlla che le condizioni e le modalità<br />

di accesso per i gestori dei servizi rispettino i<br />

principi di concorrenza e di trasparenza, garantendo<br />

il rispetto dell’ambiente, la sicurezza<br />

degli impianti e la salute degli addetti<br />

(art. 2, comma 12, lettera c);<br />

l stabilisce e aggiorna le tariffe di distribuzione,<br />

in riferimento all’andamento del<br />

mercato, nonché le modalità per il recupero<br />

di costi eventualmente sostenuti (dai gestori<br />

del servizio) nell’interesse della collettività<br />

(art. 2, comma 12, lettera e);<br />

l controlla lo svolgimento dei servizi con<br />

poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione<br />

della documentazione e delle notizie utili<br />

(art. 2, comma 12, lettera g);<br />

l emana direttive relative alla produzione<br />

e all’erogazione dei servizi da parte dei gestori<br />

dei servizi medesimi (art. 2, comma 12,<br />

lettera h);<br />

l infligge sanzioni pecuniarie, in caso di<br />

inosservanza dei provvedimenti pertinenti o<br />

nel caso in cui le informazioni e i documenti<br />

acquisiti risultino essere mendaci (art. 2,<br />

comma 20, lettera c).<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Attuazione delle modifiche alla deliberazione dell’AEEG n. 40/2004<br />

introdotte dalla deliberazione n. 87/2006<br />

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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio UNI ­ Articolo<br />

Ambito di applicazione Periodo temporale considerato Attuazione<br />

Allegati alla deliberazione n. 40/2004 richieste di attivazione pervenute al<br />

da utilizzare per la richiesta di attiva­ venditore entro il 31 marzo 2007:<br />

zione della fornitura:<br />

Procedura per l’attivazione della fornitura<br />

per impianti di utenza nuovi:<br />

Negazione della fornitura a impianti<br />

di utenza nuovi:<br />

Sospensione della fornitura già attivata<br />

a impianti di utenza nuovi:<br />

I principali momenti di comunicazione,<br />

gli Allegati F e G:<br />

Fonte: AEEG<br />

TABELLA 1<br />

Allegati A e B, o C e D accompagnati,<br />

ove previsto dalla copia del certificato<br />

di riconoscimento dei requisiti tecnico­professionali<br />

dell’installatore o<br />

dalla copia della visura camerale riportante<br />

le stesse informazioni.<br />

richieste di attivazione pervenute al Allegati H e I accompagnati, ove pre­<br />

venditore a partire dal 1° aprile 2007: visto, dalla copia del certificato di riconoscimento<br />

dei requisiti tecnico­professionali<br />

dell’installatore o dalla copia<br />

della visura camerale riportante le<br />

stesse informazioni.<br />

richieste di attivazione pervenute al<br />

venditore entro il 31 marzo 2007:<br />

si applicano le disposizioni di cui ai<br />

commi 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.<br />

richieste di attivazione pervenute al si applicano le disposizioni di cui ai<br />

venditore a partire dal 1° aprile 2007: commi 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11 e<br />

16.12<br />

richieste di attivazione pervenute al<br />

venditore entro il 31 marzo 2007:<br />

• esito negativo dell’accertamento;<br />

­ per i distributori che adottano le disposizioni<br />

transitorie introdotte con<br />

la deliberazione n. 192/2005, nel caso<br />

di mancato invio degli allegati A e B<br />

(corredati, ove previsto, dal certificato<br />

di possesso dei requisiti o della visura<br />

camerale), o C e D.<br />

richieste di attivazione pervenute al • esito negativo dell’accertamento:<br />

venditore a partire dal 1° aprile 2007: ­ nel caso di mancato invio degli allegati<br />

H e I, corredati, ove previsto, del<br />

certificato di possesso dei requisiti o<br />

della visura camerale.<br />

a partire dal 27 aprile 2006: • segnalazione scritta, da parte dell’installatore,<br />

dell’esito negativo delle<br />

prove di sicurezza e funzionalità;<br />

• richiesta di Enti pubblici competent;<br />

­ per i distributori che adottano le disposizioni<br />

transitorie introdotte con<br />

la deliberazione n. 192/2005, nel caso<br />

di esito negativo dell’accertamento<br />

effettuato dopo l’attivazione della<br />

fornitura.<br />

richieste di preventivo per l’esecuzione<br />

di un nuovo allacciamento pervenute<br />

a partire dal 1° aprile 2007:<br />

l’esercente al quale viene richiesto il<br />

preventivo lo fornisce con una copia<br />

dell’Allegato G.<br />

richieste di attivazione per impianti di il venditore fornisce al cliente una co­<br />

utenza, per i quali si applica il Titolo II pia dell’Allegato G.<br />

del regolamento, pervenute al venditore<br />

a partire dal 1° aprile 2007:<br />

21


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio UNI ­ Articolo<br />

Pertanto, l’AEEG può imporre obblighi a<br />

garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione<br />

del gas, questa intesa come tutela<br />

dell’integrità fisica delle persone e delle cose,<br />

finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente<br />

garantiti, quali il diritto alla<br />

salute e il diritto di proprietà. Questa prerogativa<br />

concessale è stata sostanziata dall’Autorità<br />

con l’emanazione della deliberazione<br />

18 marzo 2004, n. 40, il regolamento<br />

delle attività di accertamento della sicurezza<br />

degli impianti di utenza a gas successivamente<br />

modificato e integrato con le deliberazioni<br />

n. 129/2004, n. 43/2005, n. 192/<br />

2005 e n. 47/2006. Non bisogna dimenticare,<br />

però, che per quanto riguarda la<br />

sicurezza nelle utilizzazioni dei gas combustibili,<br />

esistono altri importanti e precedenti<br />

riferimenti legislativi.<br />

La legge n. 1083/1971<br />

La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, già da<br />

molti anni ha fissato regole rilevanti in tema<br />

di sicurezza, sia per l’attività di distribuzione<br />

del gas a mezzo di reti, sia per la costruzione<br />

degli impianti di utenza, stabilendo, tra l’altro,<br />

che «tutti i materiali, gli apparecchi, le<br />

installazioni e gli impianti alimentati con gas<br />

combustibile per uso domestico ed usi similari<br />

devono essere realizzati secondo le regole<br />

specifiche della buona tecnica, per la<br />

salvaguardia della sicurezza» considerando<br />

poi realizzati come tali quelli «secondo le<br />

norme specifiche per la sicurezza pubblicate<br />

dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in<br />

tabelle con la denominazione UNI­CIG».<br />

Le norme tecniche elaborate dal Comitato<br />

Italiano Gas (CIG), ente federato all’UNI, e da<br />

quest’ultima pubblicate, regolamentano la<br />

progettazione, l’installazione, la manutenzione<br />

e il collaudo degli impianti di utenza alimentati<br />

a gas, siano essi nuovi o modificati.<br />

La legge n. 46/1990<br />

La legge 5 marzo 1990, n. 46, seppur non<br />

espressamente relativa ai gas combustibili, e i<br />

suoi regolamenti di attuazione, hanno introdotto<br />

prescrizioni per la sicurezza degli impianti<br />

di utenza alimentati a gas per uso civile.<br />

In particolare, la legge n. 46/1990 stabilisce:<br />

l l’obbligo per chi commissiona i lavori di<br />

installazione, trasformazione, ampliamento<br />

e manutenzione degli impianti di utenza<br />

alimentati a gas per uso civile di rivolgersi<br />

esclusivamente a imprese iscritte nel regi­<br />

22<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

stro delle ditte (R.D. 20 settembre 1934, n.<br />

2011) o nell’albo delle imprese artigiane<br />

(legge 8 agosto 1985, n. 443);<br />

l l’abilitazione obbligatoria delle imprese sopra<br />

richiamate, subordinato al possesso di specifici<br />

requisiti tecnico­professionali da parte<br />

dell’imprenditore o di un responsabile tecnico;<br />

l l’obbligo del rilascio al committente i lavori<br />

della Dichiarazione di conformità da<br />

parte della ditta abilitata, per gli impianti<br />

realizzati dalla data di entrata in vigore della<br />

legge n. 46/1990;<br />

l l’adeguamento alla regola dell’arte degli<br />

impianti realizzati precedentemente alla data<br />

di entrata in vigore della legge;<br />

l l’attribuzione delle verifiche con sopralluogo<br />

sugli impianti di utenza, al fine di accertare<br />

il rispetto della legge n. 46/1990, ai<br />

Comuni, alle unità sanitarie locali, ai Vigili<br />

del Fuoco, all’Istituto superiore per la prevenzione<br />

e la sicurezza del lavoro (Ispesl);<br />

l la prescrizione (contenuti riportati nel<br />

decreto del Presidente della Repubblica 6<br />

dicembre 1991, n. 447) che le violazioni alla<br />

legge n. 46/1990, accertate mediante verifica,<br />

vengano comunicate alla commissione,<br />

di cui all’art. 4 della legge stessa;<br />

l la prescrizione che la violazione reiterata<br />

per tre volte delle disposizioni relative alla<br />

sicurezza degli impianti da parte di un’impresa<br />

abilitata comporta, in casi di particolare<br />

gravità, la sospensione temporanea<br />

dell’iscrizione della medesima impresa dal<br />

registro delle ditte o dall’albo provinciale<br />

delle imprese artigiane;<br />

l più in generale, sanzioni amministrative<br />

sia per i committenti sia per le ditte abilitate<br />

che risultassero inadempienti rispetto a<br />

quanto disposto dalla legge n. 46/1990.<br />

Risultano pertinenti, infine, in questo quadro<br />

legislativo, le norme in materia di prevenzione<br />

incendi, in particolare la legge n.<br />

966/1965, che pone, tra l’altro, l’obbligo<br />

agli Enti e ai privati di sottostare alle visite e<br />

ai controlli di prevenzioni incendi per determinate<br />

attività nel caso di nuova installazione<br />

di impianti di utenza alimentati a gas e di<br />

modifiche di quelli esistenti.<br />

La deliberazione<br />

27 aprile 2006, n. 87<br />

Modifiche e integrazioni<br />

al regolamento<br />

Il documento di consultazione prevedeva<br />

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un’integrazione alla regolazione vigente su<br />

alcuni argomenti relativi all’accertamento documentale<br />

della sicurezza degli impianti di<br />

utenza alimentati a gas di nuova costruzione:<br />

l le regole generali per l’accertamento<br />

documentale;<br />

l la semplificazione degli allegati alla deliberazione<br />

n. 40/2004 (Allegati A­B­C­D);<br />

l il flusso delle informazioni;<br />

l i principali momenti di comunicazione;<br />

l i tempi di attivazione della fornitura;<br />

l i casi di negazione e di sospensione della<br />

fornitura;<br />

l i corrispettivi;<br />

l il ruolo del Comune, quale organismo di<br />

controllo, deputato dalla legge n. 46/1990;<br />

l il ruolo degli accertatori;<br />

l il canale di contatto tra il distributore e<br />

l’installatore.<br />

L’ambito di applicazione<br />

La delibera n. 87/2006 introduce modifiche e<br />

integrazioni all’accertamento documentale<br />

della sicurezza degli impianti di utenza alimentati<br />

a gas di nuova costruzione considerati<br />

nel Titolo II della deliberazione n. 40/2004.<br />

In questo Titolo non rientrano i casi di parziale<br />

o totale rifacimento di impianti di utenza già<br />

alimentati dalla rete di distribuzione del gas<br />

per i quali si applicheranno, dal 1° aprile<br />

2008, le disposizioni del Titolo III, relativo agli<br />

impianti modificati o riattivati. Come disposto<br />

dal comma 2.1, il regolamento si applica agli<br />

impianti di utenza alimentati a gas per mezzo<br />

di reti, con esclusione di quelli destinati a servire,<br />

in tutto o in parte, cicli produttivi industriali<br />

o artigianali, stante per uso artigianale il caso<br />

in cui il cliente finale sia una società iscritta nel<br />

registro ditte (R.D. 20 settembre 1934, n.<br />

2011) della Camera di Commercio o nell’albo<br />

imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n.<br />

443) della provincia.<br />

Alcune premesse<br />

Nel documento di consultazione l’AEEG<br />

aveva proposto di confermare che l’attivazione<br />

della fornitura dovesse avvenire, di<br />

norma, solo dopo che fosse stato effettuato<br />

l’accertamento documentale con esito positivo,<br />

ribadendo che l’accertamento può essere<br />

effettuato solo una volta che sia pervenuta<br />

al distributore la documentazione<br />

completa e siano state superate eventuali<br />

incompletezze formali. Tuttavia, al fine di<br />

garantire tempi sicuri per l’accertamento e<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


l’attivazione della fornitura, si è proposto<br />

che l’accertamento dovesse essere effettuato<br />

solo nel caso in cui fosse pervenuta al<br />

distributore la documentazione completa,<br />

entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento<br />

della richiesta di attivazione della fornitura<br />

da parte del venditore; trascorso questo<br />

termine, il distributore avrebbe dovuto<br />

classificare l’accertamento come impedito e<br />

attivare la fornitura di gas a condizione che<br />

gli fossero pervenuti almeno gli allegati A e<br />

B firmati, rispettivamente, dal cliente finale e<br />

dall’installatore, corredati, nei casi previsti,<br />

da una copia del certificato di riconoscimento<br />

dei requisiti tecnico­professionali dell’installatore<br />

o da una copia della visura camerale<br />

riportante questi requisiti. Al fine di disincentivare<br />

il verificarsi, seppure residuale,<br />

delle attivazioni con accertamento impedito,<br />

si era proposto, inoltre, che il distributore,<br />

in questi casi, addebitasse comunque al<br />

venditore l’intero importo previsto per l’effettuazione<br />

dell’accertamento (40, 50 o 60<br />

€ in relazione alla portata termica complessiva<br />

dell’impianto di utenza considerato).<br />

Era stato proposto, inoltre, di prevedere che<br />

il distributore dovesse segnalare per iscritto,<br />

al comune competente, l’impossibilità di effettuare<br />

l’accertamento documentale a causa<br />

dell’incompletezza della documentazione<br />

pervenuta da parte del cliente finale e dare<br />

facoltà, allo stesso Comune, di effettuare<br />

una verifica con sopralluogo sull’impianto di<br />

utenza con un contributo di 60€addebitabili<br />

al cliente finale dal venditore.<br />

L’AEEG, nella relazione tecnica che accompagna<br />

la deliberazione n. 87/2006, ha fatto rilevare<br />

che i soggetti che hanno partecipato alla<br />

consultazione hanno manifestato opinioni<br />

differenziate sulla proposta di prevedere la<br />

possibilità di attivazione della fornitura con<br />

accertamento impedito. In particolare, alcuni<br />

distributori e venditori di gas hanno manifestato<br />

la preoccupazione che il ricorso all’accertamento<br />

impedito, ritenuto una possibilità<br />

più agevole per il cliente finale rispetto al percorso<br />

dell’accertamento, se non sufficientemente<br />

disincentivato, possa diventare la regola,<br />

vanificando sostanzialmente la deliberazione<br />

n. 40/2004 e gli sforzi prodotti dalle<br />

aziende di distribuzione (e in minor misura da<br />

quelle di vendita) per dare piena attuazione al<br />

regolamento.<br />

Gli stessi operatori hanno proposto, quindi,<br />

di non prevedere la possibilità di attivazione<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

della fornitura con accertamento impedito<br />

oppure di limitarla esclusivamente a una fase<br />

transitoria. Altri distributori e venditori di<br />

gas hanno condiviso, invece, la proposta<br />

dell’Autorità, ritenendo che prevedere l’accertamento<br />

impedito fosse una modifica<br />

necessaria per garantire maggiore efficienza<br />

al sistema.<br />

Invece, le associazioni degli esercenti si sono<br />

espresse concordemente sulla proposta<br />

di rafforzare i disincentivi all’uso improprio<br />

dell’accertamento impedito mediante, per<br />

esempio:<br />

l l’addebito al cliente finale di un importo<br />

maggiore;<br />

l l’aumento sino a 100 € del contributo<br />

riconosciuto al comune nel caso di verifica<br />

con sopralluogo su un impianto di utenza<br />

classificato come impianto con accertamento<br />

impedito;<br />

l l’indicazione esplicita, nella comunicazione<br />

al cliente finale richiedente l’attivazione<br />

della fornitura, del fatto che, in caso di<br />

accertamento impedito, oltre all’importo<br />

previsto per l’effettuazione dell’accertamento<br />

gli verrà addebitato anche il costo<br />

della verifica diretta da parte del Comune.<br />

L’Autorità ha deciso, infine, di prevedere,<br />

anche a regime, se pure come modalità residuale,<br />

la possibilità di attivazione della fornitura<br />

anche per gli impianti classificati con<br />

accertamento impedito per evitare il rischio,<br />

anche se probabilmente relativo a un limitato<br />

numero di clienti finali, di non potere<br />

ottenere la fornitura di gas per mera incompletezza<br />

della documentazione inviata.<br />

In accoglimento delle proposte delle associazioni<br />

degli esercenti, l’Autorità ha introdotto<br />

l’indicazione esplicita, nella comunicazione<br />

al cliente finale che richieda l’attivazione<br />

della fornitura (Allegati F e G), del<br />

fatto che, in caso di accertamento impedito,<br />

oltre all’importo previsto per l’effettuazione<br />

dell’accertamento, gli verrà addebitato<br />

anche il costo della verifica diretta da<br />

parte del Comune.<br />

L’AEEG ha deciso, infine, di confermare, in<br />

caso di accertamento impedito, sia l’addebito<br />

al cliente finale dell’importo previsto<br />

per l’effettuazione dell’accertamento senza<br />

maggiorazioni, sia l’importo di 60 € per il<br />

contributo riconosciuto al Comune per la<br />

verifica diretta dell’impianto di utenza, poiché<br />

si ritiene che questi costi, a carico del<br />

cliente finale, costituiscano un sufficiente<br />

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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio UNI ­ Articolo<br />

disincentivo e non si debba gravare su questo<br />

con addebiti eccessivi.<br />

Tuttavia, mentre, in generale, si prevede che<br />

i contributi versati dal distributore al comune,<br />

in applicazione della deliberazione n. 40/<br />

2004, vengano recuperati attraverso la tariffa<br />

di distribuzione e siano suddivisi, quindi,<br />

tra tutti i clienti finali appartenenti all’ambito<br />

tariffario di riferimento, nel provvedimento<br />

si specifica che il contributo di 60€, riconosciuto<br />

al Comune per verifiche sugli impianti<br />

di utenza con accertamento impedito, debba<br />

rimanere a carico del cliente finale, al fine<br />

di costituire un efficace disincentivo. Quindi,<br />

in caso di verifica da parte del Comune di un<br />

impianto di utenza con accertamento impedito,<br />

il distributore addebiterà al venditore<br />

l’importo di 60€versato al Comune; il venditore,<br />

a sua volta, dovrà addebitare l’importo<br />

stesso al cliente finale che ha richiesto<br />

l’attivazione della fornitura.<br />

Infine, confidando sulla professionalità dei distributori,<br />

degli accertatori e degli installatori,<br />

l’AEEG invita ognuno di loro all’impegno<br />

massimo per favorire l’effettuazione dell’accertamento<br />

documentale prima dell’attivazione<br />

della fornitura, riducendo al minimo,<br />

quindi, i casi di accertamento impedito.<br />

Sarà competenza dell’Autorità vigilare con<br />

grande attenzione sull’argomento, intervenendo<br />

nei casi anomali caratterizzati da un<br />

numero eccessivo di accertamenti impediti<br />

rispetto al numero totale di attivazioni della<br />

fornitura di gas.<br />

La semplificazione degli allegati<br />

Relativamente alla semplificazione degli Allegati<br />

alla deliberazione n. 40/2004, l’Autorità<br />

ha proposto di ridurre a due i moduli da<br />

utilizzare per l’attivazione della fornitura e<br />

di prevedere:<br />

l un nuovo modulo H, sostitutivo dei precedenti<br />

A e C, che riporti in testa un riquadro<br />

contenente alcuni dati da precompilare<br />

da parte del venditore e l’obbligo, per il<br />

cliente finale, di utilizzare esclusivamente il<br />

modulo trasmessogli dal venditore;<br />

l un nuovo modulo I, sostitutivo dei precedenti<br />

B e D, senza personalizzazioni e<br />

integrato con una dichiarazione di rispetto<br />

dei criteri essenziali di sicurezza, con la possibilità,<br />

per l’installatore, di utilizzare anche<br />

un modulo diverso da quello trasmesso dal<br />

venditore purché conforme al modello dell’Autorità.<br />

23


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio UNI ­ Articolo<br />

Sempre in relazione ai nuovi moduli, è stato<br />

stabilito di apporre un riquadro in testa al<br />

nuovo modulo H contenente alcuni dati<br />

che il venditore dovrà compilare prima dell’invio<br />

al cliente finale, tra i quali il codice del<br />

punto di riconsegna o il codice assegnato<br />

dal distributore alla richiesta di attivazione.<br />

Il cliente finale dovrà utilizzare esclusivamente<br />

il modulo trasmessogli dal venditore.<br />

Inoltre, è l’installatore a riportare sul modulo<br />

I (nel quale non vi devono essere personalizzazioni<br />

da parte del distributore o del venditore<br />

di gas) lo stesso codice del punto di<br />

riconsegna o il codice assegnato dal distributore<br />

alla richiesta di attivazione, riportato<br />

nella parte precompilata dell’Allegato H.<br />

I nuovi moduli H e I sostituiranno gli esistenti<br />

per le richieste di attivazione della fornitura<br />

pervenute al venditore a partire dal 1°<br />

aprile 2007.<br />

Il comma 11.6 del provvedimento specifica<br />

che i nuovi moduli siano pubblicati nei siti<br />

internet del distributore (o siti collegati), con<br />

un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla<br />

data di entrata in vigore. L’AEEG ha fatto<br />

notare, nella relazione tecnica che accompagna<br />

il provvedimento, che c’è stato un generale<br />

consenso alle proposte di semplificazione<br />

degli allegati alla deliberazione n. 40/2004,<br />

poiché le soluzioni previste sono, in massima<br />

parte, frutto dell’esperienza maturata nella<br />

prima fase di attuazione della delibera n. 40/<br />

2004 e introducono elementi di buon senso<br />

senza pregiudicare valenze giuridiche.<br />

Il flusso delle informazioni<br />

Il corretto flusso delle informazioni ha rappresentato<br />

sempre un aspetto problematico per<br />

la speditezza dell’attivazione della fornitura di<br />

gas, nonostante gli sforzi prodotti dagli attori<br />

per superare le soluzioni critiche. L’AEEG ha<br />

formulato, nel documento di consultazione,<br />

una proposta che è stata mantenuta nell’emanazione<br />

della delibera n. 87/2006 (si veda,<br />

al tal proposito e in dettaglio, l’Appendice<br />

1 al provvedimento).<br />

Ha disposto, comunque, che la documentazione<br />

non sia inviata al distributore ma «<br />

al recapito indicato dal distributore»; questo<br />

consente al distributore di fornire il<br />

recapito di una società terza incaricata della<br />

raccolta della documentazione tecnica<br />

per il successivo smistamento agli accertatori<br />

che la dovranno controllare.<br />

Sembra un piccolo distinguo ma, tenuto<br />

24<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

conto degli equivoci avvenuti sinora, forse è<br />

un chiarimento importante.<br />

Relativamente alla comunicazione scritta<br />

che il distributore deve inviare in caso di<br />

documentazione non completa [lettera g),<br />

comma 16.7], la stessa dovrà essere inoltrata<br />

per via telematica al venditore e con lettera<br />

al cliente finale.<br />

Il distributore (comma 6.1, deliberazione n.<br />

40/2004), deve curare attentamente le sue<br />

modalità di gestione dei flussi documentali<br />

prestando attenzione anche a quanto previsto<br />

dagli eventuali accordi in merito con<br />

la società terze incaricate degli accertamenti,<br />

con l’obiettivo di garantire che le<br />

informazioni raccolte nel corso degli accertamenti<br />

vengano utilizzate per gli scopi<br />

previsti dalla delibera n. 40/2004 dal distributore<br />

o dagli Enti pubblici competenti e<br />

non da altri soggetti.<br />

Il provvedimento dispone che la nuova procedura<br />

venga adottata per le richieste di<br />

attivazione della fornitura pervenute al venditore<br />

a partire dal 1° aprile 2007.<br />

Fino al 31 marzo 2007, come specificato<br />

nel paragrafo «I tempi di attuazione delle<br />

modifiche», valgono ancora le procedure<br />

previste dalla deliberazione n. 40/2004 con<br />

gli emendamenti introdotti dalla deliberazione<br />

n. 192/2005, fatte salve le disposizioni<br />

relative alla sospensione della fornitura<br />

nei casi di mancato completamento dell’invio<br />

da parte del cliente finale della documentazione<br />

mancante.<br />

In relazione all’art. 4, regolamento della delibera<br />

n. 40/2004, che impone al distributore<br />

che intenda effettuare gli accertamenti<br />

mediante accertatori esterni di darne preventiva<br />

informazione agli Ordini e ai Collegi<br />

professionali competenti, è stato precisato<br />

che non è necessario che la comunicazione<br />

sia ripetuta in occasione di successivi avvii di<br />

selezione di accertatori esterni.<br />

Non è richiesto, inoltre, che la comunicazione<br />

debba indicare, riportandoli, i nominativi<br />

degli accertatori incaricati.<br />

I principali momenti<br />

di comunicazione<br />

L’AEEG ha individuato, per cercare di garantire<br />

l’univocità e la chiarezza delle informazioni<br />

fornite al cliente finale, due fasi particolarmente<br />

delicate tra i principali momenti<br />

di comunicazione:<br />

l la richiesta di preventivo;<br />

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l l’attivazione della fornitura.<br />

Relativamente a questi passaggi sono stati<br />

previsti due nuovi allegati alla deliberazione<br />

n. 40/2004 da trasmettere al cliente finale,<br />

rispettivamente, insieme al preventivo per il<br />

nuovo allacciamento e in occasione dell’invio<br />

dei moduli a seguito della richiesta di<br />

attivazione della fornitura.<br />

Questi riportano un’informativa standard,<br />

obbligatoria, sulla procedura da seguire<br />

per l’attivazione della fornitura di gas.<br />

Lo scopo dell’informativa è di accrescere la<br />

consapevolezza del cliente finale sul processo<br />

di accertamento e di attivazione della<br />

fornitura e, in particolare, di fargli prendere<br />

coscienza che:<br />

l in caso di accertamento impedito il Comune<br />

potrà effettuare una verifica diretta<br />

con sopralluogo dell’impianto con addebito<br />

(al cliente finale) di ulteriori 60€;<br />

l il suggerimento di conservare copia<br />

di tutta la documentazione inviata al distributore<br />

(per evitare che il cliente finale<br />

rimanga sprovvisto della documentazione<br />

di legge).<br />

In questo caso è utile ricordare che già la<br />

legge n. 46/1990 dispone la conservazione<br />

da parte del committente della dichiarazione<br />

di conformità (modello ministeriale<br />

con gli allegati obbligatori), da<br />

trasmettere al conduttore dell’edificio<br />

cui la stessa si riferisce.<br />

L’AEEG ha auspicato che, nella relazione<br />

tecnica che accompagna la delibera n.<br />

87/2006, sino al 31 marzo 2007 nelle<br />

due fasi individuate come critiche, «gli<br />

esercenti si facciano carico di fornire comunque<br />

ai clienti finali informazioni miranti<br />

ad aumentare la consapevolezza del<br />

cliente finale sul processo di accertamento<br />

e di attivazione della fornitura, seppure<br />

per via volontaria e secondo modalità individuate<br />

in autonomia».<br />

I tempi di attivazione<br />

della fornitura<br />

Per quanto riguarda i tempi di attivazione<br />

della fornitura, tenuto conto delle criticità<br />

emerse, l’AEEG ha stabilito che, per le richieste<br />

di attivazione della fornitura che perverranno<br />

al venditore dal 1° aprile 2007, il tempo<br />

di attivazione della fornitura (che deve<br />

essere computato ai fini degli indennizzi previsti<br />

dalla deliberazione n. 168/2004) inizi a<br />

decorrere per il distributore dalla data di rice­<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


imento della documentazione minima per<br />

’individuazione del cliente finale e dell’instalatore<br />

interessati (anziché dalla data di riceviento<br />

della richiesta dell’attivazione della<br />

ornitura di gas da parte del venditore). La<br />

ocumentazione minima consiste negli Alleati<br />

H e I, debitamente compilati e firmati,<br />

ispettivamente, dal cliente finale e dall’instalatore,<br />

e della copia del certificato di riconocimento<br />

dei requisiti tecnico­professionali<br />

revisti dalla legge n. 46/1990 o, in alternatia,<br />

come visto in precedenza, della copia dela<br />

visura camerale dalla quale sono rilevabili<br />

li stessi requisiti. Nel caso il distributore non<br />

iceva la documentazione completa, deve iniare<br />

una comunicazione scritta al cliente fiale<br />

e al venditore, nella quale segnala l’inompletezza<br />

della documentazione, indicano<br />

i documenti mancanti.<br />

uesta segnalazione interrompe il computo<br />

el tempo ai fini degli indennizzi.<br />

l computo riparte:<br />

dal giorno della ricezione della docuentazione<br />

completa nel caso che la stessa<br />

enga ricevuta entro e non oltre i 30 giorni<br />

avorativi successivi alla ricezione della doumentazione<br />

minima;<br />

dal 31° giorno successivo alla ricezione<br />

ella documentazione minima nel caso in<br />

ui non si riceva la documentazione complea<br />

entro questo termine e si proceda, quindi,<br />

ll’attivazione della fornitura e alla classificaione<br />

dell’accertamento come impedito.<br />

’indennizzo automatico spetta al cliente fiale<br />

nel caso in cui il tempo di attivazione<br />

ella fornitura, calcolato come sopra previto,<br />

ecceda il tempo massimo previsto dalla<br />

eliberazione n. 168/2004.<br />

noltre, il distributore annulla, qualora non<br />

bbia ricevuto la documentazione minima<br />

ntro i 90 giorni solari successivi alla data di<br />

icevimento da parte del venditore della rihiesta<br />

di attivazione della fornitura, questa<br />

ichiesta di attivazione della fornitura di gas<br />

andone comunicazione, per via informatia<br />

(e­mail), al venditore interessato.<br />

er le richieste di attivazione della fornitura<br />

ervenute al venditore entro il 31 marzo<br />

007, il tempo di attivazione della fornitua,<br />

da computare ai fini degli indennizzi auomatici<br />

previsti dalla deliberazione n. 168/<br />

004, decorre per il distributore dalla data<br />

i ricevimento della richiesta dell’attivazioe<br />

della fornitura di gas, anche per via inormatica,<br />

da parte del venditore.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Il computo del tempo ai fini degli indennizzi,<br />

tuttavia, si interrompe alla data stessa<br />

poiché il distributore rimane in attesa di ricevere,<br />

dal cliente finale, la documentazione<br />

da sottoporre ad accertamento.<br />

Il computo del tempo riparte dalla data di<br />

ricevimento da parte del distributore della<br />

documentazione, anche se incompleta.<br />

Nel caso in cui il distributore non abbia ricevuto<br />

la documentazione completa, al fine<br />

di interrompere il computo dei tempi, come<br />

previsto dalla deliberazione n. 168/2004 (si<br />

veda la definizione di «tempo per l’ottenimento<br />

di ulteriore documentazione per l’attivazione<br />

della fornitura») il distributore deve<br />

inviare una comunicazione al cliente finale<br />

nella quale indica qual è la documentazione<br />

mancante.<br />

Il computo si blocca all’atto di questa comunicazione<br />

(data) e riparte dal giorno del ricevimento<br />

della documentazione integrativa.<br />

Nell’appendice 2 alla delibera della relazione<br />

tecnica di accompagnamento alla deliberazione<br />

n. 87/2006 sono riportati esempi di calcolo<br />

dei tempi per le due situazioni descritte.<br />

Negazione e sospensione<br />

della fornitura<br />

Nel documento di consultazione l’AEEG<br />

aveva proposto di circoscrivere i casi di<br />

negazione della fornitura all’esito negativo<br />

dell’accertamento e di mancato invio,<br />

da parte del cliente finale, dei nuovi<br />

allegati sostitutivi dei precedenti A e B<br />

corredati, dove previsto, da una copia<br />

del certificato di possesso dei requisiti<br />

tecnico­professionali dell’installatore o<br />

da una copia della visura camerale che<br />

riporti gli stessi requisiti.<br />

Inoltre, l’Autorità aveva proposto che una<br />

fornitura già attivata venisse sospesa solo<br />

nel caso di comunicazione al distributore da<br />

parte dell’installatore di esito negativo delle<br />

prove di sicurezza e funzionalità, naturalmente<br />

fatti salvi i casi di sospensione richiesti<br />

dal Comune, dalla Provincia o da altri che<br />

ne abbiano l’autorità.<br />

Pertanto, le proposte condivise dagli operatori<br />

sono state introdotte nel provvedimento.<br />

Lo stesso, infatti, prevede che la negazione<br />

della fornitura sia limitata ai casi di accertamento<br />

negativo e:<br />

l per i distributori che adottano le disposizioni<br />

transitorie introdotte con la deliberazione<br />

n. 192/2005 e fino al 31 marzo 2007,<br />

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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio UNI ­ Articolo<br />

nel caso di mancato invio degli allegati A e<br />

B (corredati, ove previsto, dal certificato di<br />

possesso dei requisiti o della visura camerale)<br />

o C e D;<br />

l a partire dal 1° aprile 2007, nel caso di<br />

mancato invio almeno degli allegati H e I<br />

(corredati, ove previsto, del certificato di<br />

possesso dei requisiti o della visura camerale<br />

per impianti di utenza soggetti alla legge n.<br />

46/1990).<br />

Per quanto riguarda la sospensione della fornitura,<br />

l’AEEG ha stabilito che, a partire dall’entrata<br />

in vigore del provvedimento e fatti<br />

salvi i casi di richiesta degli Enti competenti, la<br />

sospensione della fornitura deve essere limitata<br />

al caso di comunicazione al distributore<br />

da parte dell’installatore di esito negativo delle<br />

prove di sicurezza e funzionalità.<br />

Nella relazione tecnica l’AEEG aggiunge<br />

che «Resta fermo, in caso di esito positivo,<br />

l’obbligo dell’installatore di fornire al cliente<br />

finale la dichiarazione di conformità completa<br />

ai sensi di legge». Nel caso di ricevimento<br />

della comunicazione di esito negativo<br />

delle prove di sicurezza e funzionalità, il<br />

provvedimento impone che il distributore<br />

sospenda la fornitura di gas e invii, al cliente<br />

finale e per conoscenza al suo venditore,<br />

una comunicazione scritta in cui notifica<br />

che, avendo preso atto della segnalazione<br />

dell’installatore, comunica la necessità di<br />

presentare una nuova richiesta di attivazione<br />

della fornitura solo dopo che il cliente<br />

finale abbia provveduto a far eliminare le<br />

non conformità dell’impianto.<br />

I corrispettivi<br />

L’AEEG ha ritenuto di non dover accrescere<br />

gli importi oggi riconosciuti ai distributori in<br />

quanto già congrui e bastevoli per assicurare<br />

una piena e idonea attuazione della deliberazione<br />

n. 40/2004, compresa l’effettuazione<br />

della verifica preliminare di completezza.<br />

Il ruolo di controllo del Comune<br />

Il ruolo di controllo del Comune ha sempre<br />

creato, negli operatori, qualche perplessità<br />

in quanto, probabilmente, non<br />

tutti i Comuni riusciranno a organizzarsi<br />

per far fronte a quanto loro assegnato<br />

dalla delibera n. 40/2004, così come a<br />

suo tempo, in generale, non riuscirono a<br />

far fronte agli obblighi posti loro in campo<br />

dalla legge n. 46/1990.<br />

È pur vero che l’AEEG, non potendo porre<br />

25


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio UNI ­ Articolo<br />

un obbligo ai Comuni, è stata previdente<br />

anticipando il finanziamento degli interventi;<br />

le nuove disposizioni introdotte mirano<br />

proprio al rafforzamento del ruolo già assegnato<br />

ai Comuni dalla legge n. 46/1990 e<br />

aumentano i fondi messi a disposizione dei<br />

Comuni stessi per l’esercizio del ruolo di<br />

controllo loro assegnato.<br />

Infatti, il Comune ha la facoltà di effettuare<br />

verifiche su impianti di utenza con accertamento<br />

positivo, per i quali il limite del 5%<br />

fissato dal provvedimento continua a valere,<br />

e su impianti di utenza con accertamento<br />

impedito, per i quali non viene posto limite<br />

considerato che il contributo di 60€, a differenza<br />

del primo caso, non grava sulle tariffe<br />

di distribuzione ma viene addebitato direttamente<br />

al cliente finale inadempiente tramite<br />

il venditore.<br />

Il ruolo degli accertatori<br />

È stato previsto un mandato esplicito al Comitato<br />

Italiano Gas per la predisposizione di<br />

linee guida per l’accertamento documentale<br />

della sicurezza degli impianti di utenza a gas<br />

alle quali debbano attenersi gli accertatori.<br />

Queste linee guida, già in corso di elaborazione,<br />

dovrebbero individuare, nel rispetto<br />

della legge n. 46/1990, le soluzioni per il<br />

superamento di numerose criticità originate<br />

principalmente da lacune legislative e, in<br />

qualche caso, normative tecniche. L’obiettivo<br />

è di arrivare a una procedura di accertamento<br />

puntuale che minimizzi gli ancora<br />

numerosi motivi di contenzioso.<br />

Il contatto tra distributore<br />

e installatore<br />

La mancanza di un canale di contatto diretto<br />

tra il distributore e l’installatore ha costituito<br />

un elemento di forte criticità e ha causato<br />

notevoli rallentamenti in varie occasioni.<br />

Il nuovo provvedimento non prevede, comunque,<br />

l’obbligo di istituzione di questo canale<br />

di contatto, fermo restando che il distributore<br />

dovrà mettere in atto qualsiasi soluzione<br />

al fine di evitare inutili disagi ai clienti<br />

finali in fase di attivazione della fornitura.<br />

26<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

I tempi di attuazione<br />

delle modifiche<br />

Si è già visto che l’avvio delle principali<br />

modifiche farà data a partire dal 1° aprile<br />

2007. Tuttavia, l’Autorità ha disposto la<br />

decorrenza immediata di alcune disposizioni<br />

ritenute non differibili, tra le quali<br />

l’abolizione degli obblighi di sospensione<br />

della fornitura nei casi di mancato completamento<br />

dell’invio della documentazione<br />

mancante e il mandato al CIG per<br />

l’elaborazione di linee guida per gli accertatori.<br />

Nel provvedimento sono specificate<br />

le modalità che devono essere adottate<br />

dai distributori relativamente alle pratiche<br />

in corso al momento dell’emanazione<br />

dello stesso, tenendo conto che chi aveva<br />

adottato le modalità transitorie, previste<br />

dalla deliberazione n. 192/2005, deve<br />

mantenere questa procedura fino al 31<br />

marzo 2007. Similmente, i distributori<br />

che non si sono avvalsi delle disposizioni<br />

transitorie devono mantenere le stesse<br />

modalità fino al 31 marzo 2007.<br />

Sono previste due fasi per la gestione delle<br />

pratiche trattate secondo le disposizioni transitorie<br />

di cui alla deliberazione n. 192/2005:<br />

l la prima fase riguarda le richieste di<br />

attivazione pervenute entro il 31 marzo<br />

2006, prima dell’emanazione del provvedimento,<br />

e che erano ancora in attesa di<br />

completamento della documentazione al<br />

31 maggio 2006; in questo caso il distributore<br />

doveva inviare, entro il 31 luglio<br />

2006, una comunicazione al cliente finale<br />

con la quale venivano concessi ancora<br />

due mesi per l’invio della documentazione<br />

mancante; decorso questo lasso di<br />

tempo senza risultato, l’impianto di utenza<br />

veniva classificato come impianto con<br />

accertamento impedito, applicando,<br />

quindi, quanto previsto dal regolamento<br />

per questi impianti, a partire dal 1° ottobre<br />

2006, in anticipo rispetto all’entrata<br />

in vigore a regime delle disposizioni sugli<br />

accertamenti impediti (prevista per il 1°<br />

aprile 2007) compreso l’invio al cliente<br />

finale interessato della comunicazione<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

scritta di cui alla lettera b), comma 11.7;<br />

l la seconda fase riguarda le richieste di<br />

attivazione della fornitura pervenute dal 1°<br />

aprile 2006 al 31 marzo 2007 e che siano<br />

ancora in attesa di completamento della<br />

documentazione al 30 maggio 2007; similmente<br />

a quanto disposto per la fase precedente,<br />

il distributore deve inviare, entro il 31<br />

luglio 2007, una comunicazione al cliente<br />

finale con la quale vengono concessi due<br />

mesi supplementari per l’invio della documentazione<br />

mancante; decorsi i due mesi<br />

senza risultato, l’impianto viene classificato<br />

come impianto con accertamento impedito<br />

applicando quanto previsto dal regolamento<br />

per questi impianti, a far data dal 1°<br />

ottobre 2007, compreso l’invio al cliente<br />

finale interessato della comunicazione scritta<br />

di cui alla lettera b), comma 11.7.<br />

Inoltre, anche per le pratiche in corso alla<br />

data di pubblicazione del provvedimento<br />

non sussiste più l’obbligo di sospensione della<br />

fornitura in caso di mancato invio da parte<br />

del cliente finale della dichiarazione di conformità<br />

(modello ministeriale), rimanendo in<br />

forza l’obbligo di sospensione della fornitura<br />

nel caso di comunicazione al distributore da<br />

parte dell’installatore di esito negativo delle<br />

prove di sicurezza e funzionalità.<br />

Infine, per evitare la contemporaneità dell’avvio<br />

delle modifiche sugli impianti di<br />

utenza nuovi, con l’eventuale entrata in vigore<br />

del Titolo III del regolamento relativo<br />

agli impianti di utenza riattivati e modificati,<br />

il provvedimento prevede:<br />

a) il differimento al 1° aprile 2008 dell’avvio<br />

degli accertamenti sugli impianti di utenza<br />

riattivati e modificati;<br />

b) il rinvio a un successivo provvedimento<br />

dell’Autorità per l’avvio degli accertamenti<br />

sugli impianti di utenza in servizio.<br />

A maggior chiarimento vengono riportate,<br />

nella tabella 1 (ripresa dalla relazione tecnica<br />

che accompagna la deliberazione n. 87/<br />

2006), le decorrenze delle disposizioni contenute<br />

nella deliberazione n. 40/2004 [1], così<br />

come modificata dalla deliberazione n.<br />

87/06. l<br />

[1] Per gli approfondimenti del caso, si rimandano i lettori ai documenti ufficiali reperibili sul sito internet dell’Autorità per l’energia<br />

elettrica e il gas, all’indirizzo www.autorita.energia.it/.<br />

Per avere un approccio più facile con la deliberazione n. 40/2004, si consiglia di prendere visione del testo integrato della stessa,<br />

ove sono riportati inseriti nei punti pertinenti del testo “madre” gli aggiornamenti susseguitisi con le varie deliberazioni di<br />

aggiornamento.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


1 legge 6 dicembre 1971, n. 1083<br />

2 legge 5 marzo 1990, n. 46<br />

3 legge 14 novembre 1995, n. 481<br />

4 legge 23 agosto 2004, n. 239<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Elenco non esaustivo delle principali leggi e dispositivi regolamentari<br />

vigenti nel contesto operativo della deliberazione n. 40/2004<br />

5 decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164<br />

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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio UNI ­ Articolo<br />

TABELLA 2<br />

6 deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 e<br />

successive modifiche ed integrazioni<br />

7 deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04)<br />

8 deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2005, n. 192/05<br />

9 deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2006, n. 42/06 (di seguito: deliberazione n. 42/06)<br />

27


SICUREZZA DEI DATI<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Sanzioni molto severe per omessa o inidonea informativa su dati sensibili e giudiziari<br />

Con il “documento programmatico”<br />

più privacy nell’ambiente di lavoro<br />

di Gian Paolo Maderi, Partner di COMITES Srl, e Giovanni Volpe,Amministratore Unico di COMITES Srl<br />

Il 31 marzo 2006<br />

ha rappresentato l’ultimo valido<br />

appuntamento per introdurre,<br />

nelle organizzazioni, le misure<br />

minime previste dal D.Lgs.<br />

n. 196/2003, noto anche come<br />

Codice in materia di protezione<br />

dei dati personali.<br />

Questa scadenza ha promosso<br />

la diffusione di una cultura<br />

e una maggiore attenzione<br />

nei confronti della tutela<br />

dei dati personali di soggetti fisici<br />

e giuridici, supportata<br />

dalla redazione del DPS<br />

nelle organizzazioni.<br />

Il Documento programmatico<br />

per la sicurezza rappresenta<br />

lo strumento principale<br />

per organizzare e pianificare<br />

le attività necessarie<br />

all’adeguamento legislativo<br />

ma anche per dare evidenza<br />

delle azioni svolte.<br />

28<br />

Il documento programmatico per<br />

la sicurezza può essere definito<br />

come “manuale della sicurezza fisica<br />

e logica dei sistemi informativi”.<br />

Si tratta, essenzialmente, di un documento<br />

che, partendo dall’analisi dei<br />

rischi del proprio sistema informativo<br />

contenente dati personali, sensibili<br />

e giudiziari, focalizza contromisure<br />

di vario tipo per prevenire potenziali<br />

minacce.<br />

Il manuale contiene, pertanto, alcune<br />

“regole”, quali:<br />

l la mappatura dei processi dell’organizzazione;<br />

l l’elenco delle tipologie di trattamento<br />

dei dati personali;<br />

l la distribuzione dei compiti e delle<br />

responsabilità nelle strutture preposte<br />

al trattamento dei dati;<br />

l l’analisi dei rischi potenziali che<br />

incombono sui dati all’interno dell’organizzazione;<br />

l l’evidenza di idonee misure di sicurezza;<br />

l i criteri e le procedure per assicurare<br />

l’integrità dei dati;<br />

l il piano di formazione per tutti i<br />

soggetti interessati;<br />

l l’analisi di dati trattati all’esterno<br />

della struttura;<br />

l i criteri adottati per la cifratura dei<br />

dati all’interno dell’organizzazione<br />

sanitaria e della Pubblica Amministrazione.<br />

Accanto alla redazione del DPS,<br />

le organizzazioni hanno adottato altre<br />

misure minime legate ai processi informativi<br />

e alla gestione documentale,<br />

che hanno prodotto una maggiore<br />

attenzione nella ricerca e nell’applicazione<br />

dei sistemi (salvataggio periodico<br />

dei dati, metodologia nella<br />

diffusione, conservazione e distruzio-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

ne dei documenti) e degli strumenti<br />

(reti, software antivirus, firewall,<br />

password, crittografia, firma digitale,<br />

posta elettronica certificata ecc.).<br />

Questo scenario presenta tutti i<br />

possibili strumenti e modalità per garantire<br />

la tutela dei dati personali, sia<br />

all’interno, sia all’esterno dell’organizzazione.<br />

Le sanzioni<br />

L’intento del Legislatore è stato<br />

quello di avviare le organizzazioni<br />

verso una vera e propria cultura della<br />

protezione dei dati personali, vista<br />

non solo come un costo ma anche<br />

come un importante investimento e<br />

risorsa per il miglioramento della sicurezza<br />

informativa.<br />

Tuttavia, lo stesso D.Lgs. n. 196/<br />

2003 prevede sanzioni amministrative<br />

e penali (si vedano le tabelle 1 e 2), in<br />

particolare per la mancata o inadeguata<br />

informativa agli interessati, per l’utilizzo<br />

di dati senza il loro consenso, per<br />

la mancata applicazione di provvedimenti<br />

emanati dal Garante per la protezione<br />

dei dati personali e per l’assenza<br />

di notificazione nei casi previsti dall’art.<br />

37, D.Lgs. n. 196/2003.<br />

I controlli<br />

Il Garante per la privacy, nel corso<br />

del primo semestre del 2006, ha<br />

siglato un protocollo d’intesa con la<br />

Guardia di Finanza per il controllo<br />

degli adempimenti obbligatori. L’accordo<br />

ha l’obiettivo di monitorare<br />

una intensa ed efficace attività di<br />

controllo sulla raccolta dati da parte<br />

di ciascuna organizzazione.<br />

La differenza con il recente passato<br />

sta nel fatto che in precedenza i<br />

controlli venivano realizzati unica-<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

Sanzioni amministrative<br />

mente su segnalazione diretta dell’interessato<br />

agli organismi di controllo,<br />

al contrario, oggi, viene attuata<br />

un’azione programmata e sistematica<br />

nella realizzazione degli accertamenti<br />

da parte delle autorità competenti.<br />

I primi accertamenti sono stati avviati<br />

in organizzazioni che trattano la<br />

fornitura di beni e servizi tramite forme<br />

di vendita “a distanza”, siti web,<br />

oppure nei confronti di società farmaceutiche,<br />

di banche e di finanziarie<br />

per i trattamenti di dati personali<br />

nei sistemi di informazioni creditizie.<br />

Ulteriori ispezioni sono state avviate<br />

nei confronti di soggetti privati<br />

e di Pubbliche Amministrazioni per<br />

accertare il rispetto di obblighi di notificazione.<br />

Tuttavia, la natura dell’accertamento<br />

è intesa dal Garante come verifica<br />

che i dati delle persone (fisiche<br />

e giuridiche) siano raccolti, utilizzati<br />

e conservati in modo lecito e per le<br />

finalità previste.<br />

Per questa ragione tutte le organizzazioni<br />

che trattano dati di terzi<br />

sono potenziali oggetti di controllo<br />

da parte delle autorità competenti.<br />

In tema di ambiente<br />

e tutela del lavoratore<br />

Negli ultimi due anni il Garante ha<br />

emesso una serie di provvedimenti<br />

generali, comunicazioni stampa e pa-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Violazioni Sanzioni<br />

Omessa o inidonea informativa al­ da 3.000,00 a 18.000,00€.<br />

l’interessato:<br />

Omessa o inidonea informativa al­ da 5.000,00 a 30.000,00€.<br />

l’interessato nei casi di dati sensibili<br />

e giudiziari:<br />

TABELLA 1<br />

La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace<br />

in ragione delle condizioni economiche del contravventore. Eventuale<br />

pubblicazione su giornali e con eventuali ulteriori sanzioni per i danni cagionati<br />

ai sensi dell’art. 2050, Codice Civile.<br />

Omessa o incompleta notificazione<br />

al Garante:<br />

Omessa informazione o esibizione<br />

di documenti al Garante:<br />

da 10.000,00 a 60.000,00€.<br />

da 4.000,00 a 24.000,00€.<br />

reri che forniscono indicazioni generali<br />

e una metodologia per la corretta<br />

gestione di strumenti e tecnologie che<br />

inpattano sulla gestione dei dati.<br />

In particolare, per le problematiche<br />

legate agli ambienti di lavoro e<br />

alla sfera del lavoratore, sono numerosi<br />

i provvedimenti pubblicati dal<br />

Garante.<br />

Sanzioni penali<br />

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SICUREZZA DEI DATI<br />

Articolo<br />

Nel comunicato stampa del 25 luglio<br />

2005, «Uso delle impronte digitali<br />

nei sistemi di rilevamento delle<br />

presenze nei luoghi di lavoro», il Garante<br />

ha precisato che è vietato l’uso<br />

generalizzato delle impronte digitali<br />

dei dipendenti per controllare le presenze<br />

nel luogo di lavoro.<br />

Questo sistema è giudicato troppo<br />

invasivo della sfera personale e della<br />

libertà individuale. Per raggiungere<br />

lo stesso scopo si possono adottare<br />

altre tecniche più proporzionate e<br />

ugualmente efficaci. In generale, non<br />

è lecito l’uso generalizzato e incontrollato<br />

dei dati biometrici riferiti al<br />

lavoratore.<br />

Una ulteriore pronuncia dell’Autorità<br />

è rappresentata dal provvedimento<br />

generale sulla video sorveglianza<br />

29 aprile 2004 (paragrafo<br />

4.1), in cui viene espresso il divieto<br />

di controllo a distanza dell’attività<br />

lavorativa. In particolare, non è<br />

ammissibile l’installazione di sistemi<br />

di video sorveglianza in luoghi<br />

riservati esclusivamente ai lavoratori<br />

e non destinati all’attività produttiva<br />

(per esempio, bagni, spo-<br />

Violazioni Sanzioni<br />

Trattamento illecito di dati personali<br />

(violazione delle norme sul<br />

consenso dell’interessato, sullo<br />

spamming, sui dati sensibili o giudiziari,<br />

sulla comunicazione e diffusione,<br />

sul trasferimento all’estero<br />

ecc):<br />

TABELLA 2<br />

reclusione da sei mesi fino a tre anni<br />

a seconda della gravità e del danno<br />

arrecato.<br />

Falsità delle notificazioni al Garan­ reclusione da sei mesi fino a tre<br />

te o in comunicazioni o atti esibiti anni.<br />

in un procedimento dinanzi al Garante<br />

o nel corso di accertamenti:<br />

Inosservanza dei provvedimenti del<br />

Garante:<br />

Omessa adozione di misure minime<br />

di sicurezza:<br />

reclusione da tre mesi fino a due<br />

anni.<br />

reclusione fino a due anni o con ammenda<br />

da 10.000,00 a 50.000,00€.<br />

L’art. 169 del Codice prevede una prescrizione con conseguente estinzione<br />

del reato nel caso di:<br />

­ regolarizzazione entro un determinato termine, comunque non superiore<br />

a sei mesi;<br />

­ pagamento di una sanzione ridotta, pari al quarto del massimo dell’ammenda<br />

stabilita per la contravvenzione (12.500,00€).<br />

29


30<br />

SICUREZZA DEI DATI<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

TABELLA 3<br />

Principali comunicati stampa del Garante<br />

per la privacy pubblicati nel corso del 2006<br />

Comunicato stampa<br />

25 settembre 2006<br />

Comunicato stampa<br />

18 luglio 2006<br />

Comunicato stampa<br />

28 giugno 2006<br />

Comunicato stampa<br />

10 giugno 2006<br />

Comunicato stampa<br />

13 aprile 2006<br />

Comunicato stampa<br />

8 marzo 2006<br />

Comunicato stampa<br />

27 febbraio 2006<br />

Comunicato stampa<br />

14 febbraio 2006<br />

Comunicato stampa<br />

3 febbraio 2006<br />

Comunicato stampa<br />

20 gennaio 2006<br />

Comunicato stampa<br />

5 gennaio 2006<br />

gliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi<br />

ecc.).<br />

Eventuali riprese televisive sui<br />

Intercettazioni legali: Garante privacy ai gestori<br />

“proteggete i dati o rischiate il blocco“<br />

Sistemi di informazione creditizia e gestori telefonici<br />

Condominio a prova di privacy ­ 28 giugno 2006<br />

Il Garante per le piccole imprese. Avviata una consultazione<br />

per valutare ulteriori semplificazioni<br />

degli adempimenti<br />

Internet: motori di ricerca, il Garante chiede a<br />

Google america più tutele per gli utenti<br />

Servizi telefonici non richiesti, pro memoria ad uso<br />

dei cittadini<br />

Vietato attivare schede telefoniche e segreterie ad<br />

insaputa dei clienti<br />

”Illecito spiare il contenuto della navigazione in<br />

internet del dipendente”<br />

Il Garante vara il piano delle ispezioni per il primo<br />

semestre 2006<br />

Recupero crediti: il Garante, no a comportamenti<br />

che ledono la dignità<br />

Esami di tossicodipendenza sul posto di lavoro<br />

luoghi di lavoro per documentare attività<br />

od operazioni per scopi divulgativi<br />

o di comunicazione aziendale, che<br />

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vedano coinvolti il personale dipendente,<br />

devono essere finalizzati unicamente<br />

alla pubblicazione occasionale<br />

di articoli, di saggi e di reportage,<br />

nell’osservanza del codice deontologico<br />

per l’attività giornalistica e<br />

del diritto del lavoratore a tutelare la<br />

propria immagine.<br />

Nel provvedimento 29 aprile 2004<br />

il Garante si pronuncia riguardo al<br />

controllo video di aree impiegate come<br />

discariche di materiale e di sostanze<br />

pericolose in modo abusivo.<br />

In questo provvedimento si afferma<br />

che il controllo è lecito se risultano<br />

inattuabili o inefficaci altre misure;<br />

non è lecito se questo strumento<br />

viene impiegato per accertare infrazioni<br />

amministrative rispetto a disposizioni<br />

relative a modalità e orario di<br />

deposito di rifiuti urbani.<br />

Infine, sempre rimanendo in tema<br />

di rifiuti, il Garante ha pubblicato, il<br />

22 luglio 2005, un comunicato stampa<br />

relativo alla raccolta differenziata<br />

e tutela della privacy.<br />

Nel comunicato l’autorità per la<br />

protezione dei dati personali nega la<br />

possibilità di utilizzare nella raccolta<br />

dei rifiuti sacchetti trasparenti o che<br />

riportano etichette adesive nominative.<br />

Mentre è lecito contrassegnare i sacchetti<br />

con, codici a barre, microchip o<br />

etichette “intelligenti” (Rfid). l<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento Commento<br />

Necessaria una base per impostare strumenti e conoscenze tecniche e specialistiche<br />

Ancora indicazioni Stato-Regioni<br />

sulla formazione per ASPP e RSPP<br />

di Marco Masi, Direttore Settore “Prevenzione e <strong>Sicurezza</strong>” della Regione Toscana, Coordinatore del<br />

Comitato Tecnico Prevenzione, Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome<br />

Il concetto di attivazione<br />

dei percorsi formativi per RSPP<br />

e ASPP, il riconoscimento<br />

dei crediti formativi pregressi,<br />

la definizione del processo<br />

di aggiornamento formativo,<br />

le modalità di certificazione<br />

dell’avvenuta formazione,<br />

i soggetti formatori, sono i temi<br />

principali affrontati dalle linee<br />

interpretative dell’accordo<br />

della Conferenza Stato-Regioni<br />

26 gennaio 2006, attuativo<br />

dell’art. 2, commi 2 e 3, D.Lgs.<br />

23 giugno 2003, n. 195.<br />

Infatti, sebbene l’accordo<br />

sia stato un passo fondamentale<br />

per il rilancio della prevenzione<br />

e della tutela della salute<br />

sui luoghi di lavoro, si è reputato<br />

necessario fornire alcuni<br />

chiarimenti che favorissero<br />

la corretta attuazione di quanto<br />

previsto nell’accordo stesso.<br />

Con la pubblicazione sulla Gazzetta<br />

Ufficiale del 14 febbraio<br />

2006, n. 37, ha preso avvio<br />

l'accordo attuativo dell’art. 2, commi<br />

2, 3, 4 e 5, decreto legislativo 23<br />

giugno 2003, n. 195, approvato dalla<br />

Conferenza Permanente per i rapporti<br />

tra lo Stato, le Regioni e le Province<br />

Autonome nella seduta del 26<br />

gennaio 2006.<br />

Sono stati necessari quasi tre anni<br />

per definire le tappe del percorso formativo<br />

del responsabile e dell’addetto<br />

al servizio di prevenzione e protezione<br />

in azienda. Molte sono state le<br />

criticità affrontate, tra cui i principi<br />

ordinamentali correlati alla riforma<br />

costituzionale e la conseguente ripartizione<br />

di competenze tra Stato e Regioni.<br />

Infatti, mentre la formazione professionale<br />

fa capo esclusivamente al<br />

sistema regionale, la prevenzione,<br />

l’igiene e sicurezza nei luoghi lavoro<br />

rappresentano una materia concorrente.<br />

Tuttavia, la problematica più importante<br />

è stata la previsione di una<br />

gestione dei vari percorsi formativi,<br />

in riferimento sia all’alto numero di<br />

tecnici da formare sia all’esigenza di<br />

diversificare i diversi settori lavorativi<br />

e i relativi rischi. A ciò si aggiunga<br />

l’esigenza di valorizzare le esperienze<br />

acquisite da queste figure professionali<br />

in oltre 10 anni di attività.<br />

Sebbene l’accordo abbia costituito<br />

una tappa fondamentale per il rilancio<br />

della prevenzione e della tutela<br />

della salute sui luoghi di lavoro e un<br />

ulteriore passo avanti verso una riduzione<br />

significativa del fenomeno in-<br />

fortunistico e delle malattie professionali<br />

attraverso la promozione della<br />

cultura della sicurezza, si è ritenuto<br />

necessario definire alcune linee interpretative<br />

condivise che favorissero la<br />

corretta attuazione di quanto previsto<br />

nell’accordo stesso.<br />

Il documento, approvato dalla<br />

Conferenza permanente Stato, Regioni<br />

e Province Autonome nella seduta<br />

del 5 ottobre 2006, repertorio<br />

atti n. 2635, ha esclusivamente<br />

l’obiettivo di chiarire e integrare l’accordo<br />

laddove il disposto dello stesso<br />

appariva dubbio o controverso e di<br />

favorire un’interpretazione omogenea<br />

del testo.<br />

Le principali novità<br />

I principali chiarimenti riguardano<br />

l’interpretazione di alcune dizioni,<br />

quali il concetto di “attivazione dei<br />

percorsi formativi” che aveva dato<br />

adito ad alcune perplessità, alcuni<br />

passaggi chiave, quali il riconoscimento<br />

dei crediti formativi pregressi<br />

e, soprattutto, la definizione del processo<br />

di aggiornamento formativo anche<br />

per coloro che risultano esonerati<br />

dalla frequenza al Modulo B e, ovviamente,<br />

alcune correzioni a refusi.<br />

Si riportano, in sintesi, i principali<br />

elementi caratterizzanti le linee interpretative<br />

dell’accordo:<br />

l per “attivazione dei percorsi formativi”<br />

si intende il completamento<br />

di tutte le procedure che consentono<br />

l’effettivo avvio dell’intervento formativo,<br />

ricorrendo a una interpretazione<br />

comunemente utilizzata in ambito<br />

di formazione professionale.<br />

Pertanto, entro il 14 febbraio 2007,<br />

ovvero entro un anno dalla pubblica-<br />

31


32<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento Commento<br />

zione dell’Accordo sulla Gazzetta<br />

Ufficiale, dovranno essere completate<br />

tutte le procedure che consentano<br />

l’effettivo avvio dei percorsi formativi<br />

(punto 1.1 delle linee interpretative,<br />

«Termine di attivazione dei corsi<br />

formativi»);<br />

l si prevede l’esclusione, nella fase<br />

attuale, del ricorso alla formazione a<br />

distanza (FAD) per i tutti i moduli,<br />

poiché questa metodologia ha bisogno<br />

di una particolare progettazione,<br />

gestione e verifica, che nella fase di<br />

sperimentazione è stata ritenuta non<br />

compatibile per la messa a regime<br />

del sistema stesso (punto 2.2, «Metodologia<br />

di insegnamento/apprendimento»);<br />

l anche i soggetti in possesso delle<br />

lauree triennali, indicate all’art. 2,<br />

comma 6, D.Lgs. n. 195/2003, dovranno<br />

frequentare il Modulo C poiché,<br />

per chi è in possesso di questi<br />

titoli, l’esonero è previsto solo dalla<br />

frequenza di «specifici corsi di formazione<br />

adeguati alla natura dei rischi<br />

presenti sul luogo di lavoro e<br />

relativi alle attività lavorative», vale<br />

a dire la formazione prevista nei Moduli<br />

A e B, dei corsi di formazione,<br />

secondo quanto disposto al comma<br />

2, stesso articolo (punto 2.3, «Articolazione<br />

dei percorsi formativi»). Si<br />

ricorda che l’obbligo della frequenza<br />

ai corsi del Modulo C è esplicitato<br />

(per i soli RSPP) al comma 4, art. 2;<br />

l vengono definite le modalità per<br />

le verifiche intermedie di apprendimento<br />

che rientrano nell’orario complessivo<br />

di ciascun modulo, mentre<br />

le verifiche finali di apprendimento<br />

sono da intendersi al di fuori del<br />

monte ore complessivo (punto 2.4,<br />

«Valutazione degli apprendimenti»);<br />

l si ribadisce che il Modulo A è<br />

propedeutico agli altri e costituisce<br />

credito formativo permanente (punto<br />

2.4.1, «Modulo A»);<br />

l il Modulo B non è propedeutico al<br />

Modulo C ed è valido per 5 anni.<br />

Alla scadenza dei 5 anni scatta l’obbligo<br />

di aggiornamento. Il Modulo B<br />

1] In Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2005, n. 256.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

va effettuato per ogni macrosettore<br />

per il quale si assume (o si intende<br />

assumere) la nomina di RSPP o<br />

ASPP (punto 2.4.2, «Modulo B»);<br />

l il modulo C vale per qualsiasi macrosettore<br />

e costituisce credito formativo<br />

permanente (punto 2.4.3,<br />

«Modulo C»);<br />

l le certificazioni dell’avvenuta attività<br />

formativa dovranno essere coerenti<br />

con le singole normative regionali<br />

di recepimento dell’accordo e<br />

dovranno contenere alcuni elementi<br />

minimi comuni esplicitati nelle Linee<br />

interpretative (punto 2.5, «Certificazione»);<br />

l per coloro che possono usufruire<br />

dell’esonero dalla frequenza del Modulo<br />

B sulla base del riconoscimento<br />

di crediti professionali pregressi,<br />

l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero<br />

decorre dal 14 febbraio<br />

2007 e deve essere completato entro<br />

il 14 febbraio 2012. Entro il 14 febbraio<br />

2008 dovrà essere comunque<br />

svolto almeno il 20% del monte ore<br />

complessivo d’aggiornamento relativo<br />

ai macrosettori di appartenenza.<br />

L’avvenuto aggiornamento potrà essere<br />

registrato sul libretto formativo<br />

del cittadino di cui al decreto interministeriale<br />

10 ottobre 2005 [1] , oppure<br />

documentato da idonea certificazione<br />

rilasciata dal soggetto che ha erogato<br />

l’aggiornamento (punto 2.6, «Riconoscimento<br />

crediti professionali e<br />

formativi pregressi»);<br />

l si precisano le modalità della sperimentazione<br />

che avrà durata biennale<br />

a partire dalla data di pubblicazione<br />

dell’accordo in Gazzetta Ufficiale,<br />

il 14 febbraio 2006 (punto 2.7, «Sperimentazione»);<br />

l sono chiariti i termini per l’aggiornamento<br />

che decorrono dalla data<br />

del conseguimento della laurea<br />

triennale e/o dalla data di conclusione<br />

del Modulo B e/o dalla data di<br />

conclusione dell’aggiornamento previsto<br />

per coloro che possono usufruire<br />

dell’esonero. Per gli ASPP il monte<br />

ore è di 28 complessive per tutti i<br />

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Macrosettori ATECO, mentre per gli<br />

RSPP l’impegno varia a seconda del<br />

macrosettore. Gli RSPP appartenenti<br />

al raggruppamento dei macrosettori<br />

ATECO 3, 4, 5 e 7, dovranno svolgere<br />

una attività di aggiornamento pari<br />

a 60 ore complessive, anche qualora<br />

l’incarico sia riferito a più di uno di<br />

questi macrosettori; per gli RSPP appartenenti<br />

al raggruppamento dei<br />

macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8 e 9,<br />

l’aggiornamento è da intendersi pari<br />

a 40 ore complessive, anche qualora<br />

l’incarico sia riferito a più di uno di<br />

questi macrosettori. Qualora si esercitasse<br />

la funzione di RSPP in macrosettori<br />

appartenenti a ciascuno dei<br />

due raggruppamenti di macrosettori<br />

su indicati, l’aggiornamento dovrà<br />

intendersi pari a 100 ore complessive<br />

(punto 3, «Corsi di aggiornamento di<br />

cui all’art. 8-bis, comma 5, del<br />

D.Lgs. n. 626/1994»). Il monte ore<br />

complessivo di aggiornamento potrà<br />

essere distribuito nel quinquennio;<br />

l infine, si declinano con maggior<br />

puntualità le caratteristiche degli “ulteriori<br />

soggetti formatori” (punto 4,<br />

«Individuazione di altri soggetti formatori<br />

in attuazione dell’art. 8-bis,<br />

comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994,<br />

introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. n.<br />

195/2003»).<br />

Il punto della situazione<br />

In realtà, si tratta solo di aggiustamenti<br />

e interpretazioni che rispettano<br />

lo stile che si è voluto dare all’accordo,<br />

anche in sede di concertazione<br />

con le parti sociali; sono valorizzate<br />

le professionalità già inserite nel “sistema<br />

della prevenzione” ma, contemporaneamente,<br />

si introduce un sistema<br />

virtuoso di aggiornamento<br />

continuo.<br />

Un moderno sistema di prevenzione<br />

si fonda, infatti, sul ruolo attivo<br />

dei lavoratori e di tutti i soggetti titolari<br />

di compiti rilevanti ai fini della<br />

prevenzione e una leva significativa<br />

su cui agire, per incidere sui comportamenti<br />

individuali, è la formazione<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


che deve essere qualificata, continua,<br />

estesamente rivolta a tutti i soggetti<br />

della catena produttiva; meglio se ottenuta<br />

coinvolgendo i soggetti istituzionalmente<br />

preposti alla formazione:<br />

l scuola;<br />

l istituti superiori;<br />

l Università degli Studi.<br />

I responsabili e gli addetti al servizio<br />

di prevenzione e protezione hanno<br />

un ruolo determinante nelle varie<br />

fasi di valutazione e gestione dei rischi<br />

presenti nell’ambiente di lavoro<br />

e rappresentano, è necessario rimarcarlo,<br />

un anello peculiare nel sistema<br />

di prevenzione aziendale.<br />

Sono i soggetti di riferimento nei<br />

rapporti tra le varie figure e concorrono<br />

al “sistema prevenzione” anche<br />

nel loro coinvolgimento nelle azioni<br />

di cooperazione e coordinamento con<br />

gli appaltatori e i lavoratori autonomi<br />

nonché in ogni altro evento suscettibile<br />

di interazione con l’attività lavorativa<br />

specifica.<br />

Per questo è necessario consentire<br />

una loro effettiva agibilità in stretto<br />

rapporto con il datore di lavoro, sostenendone<br />

la continua qualificazione<br />

con attività di formazione, di informazione<br />

e di aggiornamento continuo.<br />

Sopra ogni considerazione, è ne-<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

cessario rimarcare ancora una volta<br />

l’aspetto essenziale della competenza<br />

professionale del responsabile e degli<br />

addetti ai servizi di prevenzione e<br />

protezione e questo in relazione alla<br />

complessità dei compiti loro affidati<br />

e all’evoluzione del contesto produttivo,<br />

quali:<br />

l trasformazione delle strutture produttive;<br />

l utilizzo sempre più diffuso di nuove<br />

tipologie contrattuali flessibili;<br />

l processi di decentramento ed<br />

esternalizzazione di cicli o di interi<br />

segmenti produttivi;<br />

l ecc.<br />

Accanto ai rischi “tradizionali” e<br />

“conosciuti” emergono, quindi, nuovi<br />

condizionamenti dovuti a fattori<br />

molteplici e complessi che necessitano,<br />

ancora una volta, di un’opportuna<br />

conoscenza e competenza.<br />

Questo obbliga il “sistema prevenzione”<br />

a un processo d’aggiornamento<br />

continuo che si relazioni ai<br />

cambiamenti avvenuti e che consenta<br />

di condividere e di confrontare<br />

varie esperienze che vanno dalle<br />

norme contrattualistiche, all’ergonomia,<br />

alla organizzazione del lavoro,<br />

sviluppando conoscenze sui<br />

rischi “emergenti”, anche di natura<br />

psico-sociale.<br />

La formazione dovrebbe, quindi,<br />

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SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

innescare e favorire l’acquisizione<br />

di forti modelli cognitivi sul piano<br />

logico e metodologico di tipo interdisciplinare,<br />

così da creare una<br />

struttura di base su cui impostare<br />

strumenti e conoscenze tecniche e<br />

specialistiche.<br />

L’accordo impegnerà le Regioni e<br />

le Province Autonome a monitorare<br />

l’efficacia dei percorsi formativi e,<br />

nella fase di sperimentazione, al confronto<br />

continuo e sistematico non solo<br />

con i Ministeri, l’ISPESL,<br />

l’INAIL e le Istituzioni scientifiche<br />

ma anche con le forze sociali che<br />

hanno avviato esperienze e indagini<br />

specifiche e significative.<br />

Conclusioni<br />

Il decreto legislativo n. 195/2003<br />

rappresenta, quindi, un’opportunità<br />

per il mondo produttivo, per i responsabili<br />

e gli addetti e, soprattutto,<br />

per i lavoratori, non solo perché anche<br />

il sistema delle Regioni dovrà<br />

necessariamente adeguarsi alla crescita<br />

culturale che si sta chiedendo ai<br />

responsabili del sistema prevenzione<br />

e protezione, ma anche perché impone,<br />

forse per la prima volta, che tutte<br />

le parti, istituzionali e sociali, dialoghino<br />

costantemente su temi centrali<br />

per la promozione della salute nei<br />

luoghi di lavoro. l<br />

Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni<br />

e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 2635<br />

Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,<br />

concernente le linee guida interpretative dell’Accordo sancito in Conferenza<br />

Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell’articolo 8-bis, comma 3,<br />

del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall’art. 2<br />

del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione<br />

e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro 5 ottobre 2006, repertorio atti n. 2635<br />

LA CONFERENZA PERMANENTE<br />

PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI<br />

E LE PROVINCE AUTONOME<br />

DI TRENTO E BOLZANO<br />

Nell’odierna seduta del 5 ottobre 2006:<br />

Visto l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto<br />

1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la<br />

facoltà di sancire accordi tra Governo, Regioni e province<br />

autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione,<br />

al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive<br />

competenze e svolgere attività di interesse comune;<br />

Visto l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni<br />

il 26 gennaio 2006, in attuazione dell’articolo 8-bis,<br />

comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.<br />

33


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

626 del 1994, introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo<br />

23 giugno 2003, n. 195, in materia di prevenzione<br />

e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;<br />

Considerato che, in conformità con quanto previsto<br />

al punto 2.7 del citato Accordo del 26 gennaio 2006, le<br />

Regioni e le Province autonome avviano una sperimentazione<br />

che consente di testare il nuovo impianto<br />

formativo, riservandosi la possibilità di un ulteriore<br />

passaggio in Conferenza Stato-Regioni per gli eventuali<br />

adeguamenti dell’Accordo;<br />

Considerato che, a tal fine le Regioni, dopo aver<br />

acquisito numerose richieste di chiarimenti pervenute<br />

dai soggetti formatori che sono tenuti a dare attuazione<br />

a quanto contenuto nell’Accordo, hanno fornito l’interpretazione<br />

univoca del testo al fine di garantire la corretta<br />

attuazione di quanto previsto ed hanno pertanto<br />

predisposto un documento di linee guida interpretative;<br />

Visto il documento di linee guida interpretative elaborato<br />

dalle Regioni, di cui la Conferenza delle Regioni e<br />

Province autonome ha preso atto nella seduta del 12<br />

luglio 2006, pervenuto in data 14 luglio 2006 e diramato<br />

il 17 luglio, che attiene in particolare alle questioni relative<br />

al termine di attivazione dei corsi formativi, alla metodologia<br />

di insegnamento/apprendimento, alla certificazione,<br />

al riconoscimento dei crediti professionali e formativi<br />

pregressi, ai corsi di aggiornamento di cui all’articolo<br />

8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed<br />

alla sperimentazione;<br />

Considerato che, con riferimento a tale ultimo profilo,<br />

le linee guida interpretative prevedono che la sperimentazione<br />

abbia durata biennale a partire dalla data di pubblicazione<br />

dell’Accordo in G.U. (14 febbraio 2006), e che i<br />

risultati di tale sperimentazione dovranno essere condivisi<br />

34<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Linee interpretative condivise<br />

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con i Ministeri interessati per eventuali adeguamenti in<br />

Conferenza Stato-Regioni;<br />

Considerato l’esito dell’incontro tecnico del 7 settembre<br />

2006, nel corso del quale sono state accolte le richieste<br />

emendative delle Amministrazioni statali sul documento<br />

regionale e si è addivenuti ad una condivisione del<br />

documento proposto dalle Regioni;<br />

Considerato altresì che tale documento, riformulato<br />

dai Coordinamenti tecnici delle Regioni Lazio e Toscana,<br />

rispettivamente coordinatrici della materia lavoro e salute,<br />

così come modificato e approvato in sede di riunione<br />

tecnica del 7 settembre 2006, trasmesso con nota dell’11<br />

settembre 2006 è stato diramato con nota del 14 settembre<br />

2006, (allegato sub. A) alle Amministrazioni statali<br />

competenti e alle Regioni, ai fini della approvazione in<br />

sede di Conferenza Stato-Regioni;<br />

Acquisito, nell’odierna seduta di questa Conferenza,<br />

l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province<br />

autonome nel testo del documento di Linee guida di cui<br />

all’allegato sub. A, parte integrante del presente atto;<br />

sancisce accordo<br />

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di<br />

Trento e Bolzano, nell’adozione del documento concernente<br />

le linee guida interpretative dell’Accordo sancito in<br />

Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione<br />

dell’articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19<br />

settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall’articolo 2<br />

del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 in materia<br />

di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di<br />

lavoro, di cui in premessa, nel testo trasmesso con nota<br />

del 14 settembre 2006, che allegato al presente atto, ne<br />

costituisce parte integrante. l<br />

dell’Accordo in Conferenza Stato­Regioni attuativo dell’art. 2, commi 2 e 3,<br />

del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (pubblicato su G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37)<br />

Le Regioni e Province Autonome<br />

Premesso<br />

ALLEGATO SUB A<br />

a) che in data 14 febbraio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 l’Accordo, siglato in<br />

Conferenza Stato­Regioni, attuativo dell’art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195;<br />

b) che a seguito di tale pubblicazione è emersa la necessità di definire linee interpretative condivise che<br />

favoriscano l’attuazione di quanto previsto nell’Accordo;<br />

convengono quanto segue<br />

1. Tenuto conto che il D.Lgs. n. 195/2003 all’art. 2, comma 3, individua un primo nucleo di soggetti abilitati<br />

ad erogare la formazione per RSPP e ASPP, tra i quali le Regioni e Province Autonome, e che il successivo<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

Accordo siglato in Conferenza Stato­Regioni e pubblicato su G.U. il 14 febbraio 2006 individua un ulteriore<br />

gruppo di soggetti abilitati ad erogare tale formazione, Regioni e Province Autonome, per la parte di loro<br />

competenza, ritengono che i contenuti dell’Accordo rappresentano lo standard minimo di riferimento,<br />

nell’ottica di armonizzare le normative regionali in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.<br />

2. In conformità con quanto previsto al punto 2.7 dell’Accordo, le Regioni e Province Autonome avviano<br />

una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto formativo e si riservano la possibilità,<br />

laddove necessario, di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato­Regioni per gli eventuali adeguamenti<br />

dell’Accordo.<br />

3. Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che daranno attuazione a<br />

quanto contenuto nell’Accordo, le Regioni e Province Autonome concordano sulla necessità di fornire<br />

indicazioni ulteriori che favoriscano l’interpretazione univoca del testo dell’Accordo, in modo da garantire la<br />

corretta attuazione di quanto previsto.<br />

4. Le indicazioni che seguono ­ riferite al testo dell’Accordo e nel rispetto della medesima numerazione ­<br />

hanno l’obiettivo di chiarire ed integrare l’Accordo solo laddove il disposto dello stesso appariva dubbio o<br />

controverso.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

Linee interpretative condivise<br />

dell’Accordo in Conferenza Stato­Regioni attuativo dell’art. 2, commi 2 e 3,<br />

del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (pubblicato su G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37)<br />

Punto 1.1 ­ Termine di attivazione dei corsi formativi<br />

Per la fase transitoria prevista dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 195/2003, viene adottata come interpretazione<br />

del concetto di “attivazione dei percorsi formativi” quella comunemente utilizzata in ambito di formazione<br />

professionale, ossia il completamento di tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio dell’intervento<br />

formativo. Pertanto entro il 14 febbraio 2007 (entro 1 anno dalla pubblicazione dell’Accordo sulla G.U.)<br />

dovranno essere completate tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio dei percorsi formativi.<br />

Punto 2.2 ­ Metodologia di insegnamento/apprendimento<br />

Per i Moduli A, B e C è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una<br />

metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile<br />

con l’attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema.<br />

Punto 2.3 ­ Articolazione dei percorsi formativi<br />

Il Modulo C deve essere frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali indicate all’art. 2<br />

comma 6 del D.Lgs. n. 195/2003, perché tale comma prevede, per chi è in possesso di tali titoli, l’esonero solo<br />

dalla frequenza dei corsi di formazione previsti al comma 2 del medesimo articolo (“specifici corsi di<br />

formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”, vale<br />

a dire la formazione prevista nei Moduli A e B). L’obbligo della frequenza ai corsi del Modulo C è esplicitato<br />

(per i soli RSPP) al comma 4 del medesimo articolo.<br />

Punto 2.4 ­ Valutazione degli apprendimenti<br />

Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell’orario complessivo di ciascun modulo, mentre le<br />

verifiche finali di apprendimento sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.<br />

Punto 2.4.1 ­ Modulo A<br />

Il Modulo A è propedeutico agli altri e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi<br />

formativi successivi, costituendo credito formativo permanente.<br />

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SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Punto 2.4.2 ­ Modulo B<br />

­ Il Modulo B non è propedeutico al Modulo C.<br />

­ Ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del Modulo B è valido per 5 anni.<br />

Alla scadenza dei 5 anni scatta l’obbligo di aggiornamento.<br />

­ Il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di<br />

RSPP o ASPP. Le Regioni e P.A., all’interno della sperimentazione prevista al punto 2.7 dell’Accordo, potranno<br />

peraltro sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi purché nel<br />

rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori. I risultati della sperimentazione<br />

saranno oggetto di valutazione.<br />

Punto 2.4.3 ­ Modulo C<br />

Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.<br />

Punto 2.5 ­ Certificazione<br />

­ Il modello di certificazione regionale ­ che sarà rilasciato agli allievi nel rispetto delle singole normative<br />

regionali sulle attività di formazione professionale e nei casi previsti e disciplinati negli atti regionali di<br />

recepimento dell’Accordo ­ sarà quello in uso presso ciascuna Regione. I modelli di certificazione dovranno<br />

contenere i seguenti elementi minimi comuni:<br />

l Normativa di riferimento, attuativa del D.Lgs. n. 195/2003;<br />

l Specifica del Modulo con monte ore (per il Modulo B specifica del Macrosettore);<br />

l Periodo di svolgimento del corso;<br />

l Soggetto formatore;<br />

l Dati anagrafici del corsista;<br />

l Firma del soggetto abilitato al rilascio dell’attestato.<br />

I soggetti formatori elencati al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 195/2003 e al punto 4.1.1 dell’Accordo, che<br />

hanno la facoltà di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono trasmettere il verbale della<br />

valutazione finale alla Regione/Provincia territorialmente competente. Si specifica che si tratta di una trasmissione<br />

solo “per opportuna conoscenza”, finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.<br />

Punto 2.6 ­ Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi<br />

In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono<br />

usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali<br />

pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14 febbraio 2007 e deve essere completato<br />

entro il 14 febbraio 2012. Entro il 14 febbraio 2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del<br />

monte ore complessivo d’aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto<br />

3. L’avvenuto aggiornamento deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino di cui al decreto<br />

interministeriale (MLPS e MIUR) del 10 ottobre 2005, pubblicato su G.U. n. 256 del 3 novembre 2005, ove<br />

adottato, oppure documentato da idonea certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato l’aggiornamento.<br />

Alla luce dei numerosi corsi di formazione già realizzati nel periodo che va dalla data di pubblicazione del<br />

D.Lgs. n. 195/2003 alla data di pubblicazione dell’Accordo, e in considerazione della opportunità/possibilità,<br />

in mancanza di presupposto giuridico, di riconoscimento dei crediti formativi pregressi per chi ha frequentato<br />

corsi di formazione prima della pubblicazione dell’Accordo, le Regioni e Province Autonome si riservano<br />

di riconoscere i percorsi formativi realizzati prima della pubblicazione dell’Accordo qualora siano stati<br />

erogati da soggetti formatori che possedevano al momento dell’erogazione del corso le caratteristiche<br />

previste nell’Accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver rispettato anche i contenuti e i requisiti<br />

organizzativi (ore, materie, metodologie di insegnamento/apprendimento, ecc.) ivi previsti.<br />

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14 novembre 2006 ­ N. 21


IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

Punto 2.7 ­ Sperimentazione<br />

La sperimentazione avrà durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo in G.U. (14<br />

febbraio 2006).<br />

Fino alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli è quella prevista nell’accordo del 14<br />

febbraio 2006.<br />

La sperimentazione è anche mirata all’individuazione di eventuali unità formative tecniche i cui contenuti<br />

possono essere trasversali a più macrosettori.<br />

I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi con i ministeri che sottoscrivono il presente accordo per<br />

eventuali adeguamenti in Conferenza Stato­Regioni.<br />

Punto 3 ­ Corsi di aggiornamento di cui all’art. 8­bis, comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994<br />

­ La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea<br />

triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento<br />

previsto per coloro che possono usufruire dell’esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti<br />

quinquennali successivi.<br />

­ I soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di<br />

formazione, indicati dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 195/2003, e al punto 4 dell’Accordo.<br />

­ Le Regioni e Province autonome indicheranno nella propria normativa di recepimento dell’Accordo le<br />

modalità di documentazione dell’avvenuto aggiornamento.<br />

­ Per gli ASPP l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i Macrosettori<br />

ATECO, anche distribuite nel quinquennio.<br />

­ Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3­4­5 e 7 l’aggiornamento quinquennale<br />

è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali<br />

macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.<br />

­ Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1­2­6­8 e 9 l’aggiornamento quinquennale<br />

è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali<br />

macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.<br />

­ Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti<br />

di macrosettori su indicati, l’aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.<br />

Punto 4 ­ Individuazione di altri soggetti formatori in attuazione dell’art. 8­bis, comma 3, del<br />

D.Lgs. n. 626/1994, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 195/2003<br />

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati quali<br />

soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e ASPP all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 195/2003,<br />

possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di<br />

strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso per queste ultime non sono<br />

richiesti i requisiti previsti alle lettere a), b) e c) del punto 4.2.2. dell’Accordo.<br />

Punto 4.1 ­ Ulteriori soggetti formatori di cui al comma 3 dell’art. 8­bis del D.Lgs. n. 626/1994,<br />

introdotto dal D.Lgs. n. 195/2003<br />

Si ritiene opportuno ribadire che gli ulteriori soggetti formatori così come individuati al punto 4.1.1 lettera<br />

a) e b) dell’accordo, possono effettuare l’attività formativa, limitatamente al proprio personale sia esso<br />

collocato a livello centrale che periferico.<br />

Punto 4.1.3<br />

Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati unicamente<br />

attraverso Accordi in sede di Conferenza Stato­Regioni.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

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SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Punto 4.1.4<br />

Le Regioni e Province Autonome possono avvalersi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie formative<br />

di diretta emanazione regionale e/o provinciale, in coerenza e rispetto delle singole normative regionali che<br />

disciplinano le attività formative e l’accreditamento delle agenzie formative.<br />

Punto 4.1.5<br />

Tutti i soggetti formatori, sia quelli indicati all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 195/2003 sia gli ulteriori soggetti<br />

formatori indicati al punto 4.1 dell’Accordo, potranno avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria<br />

struttura per lo svolgimento delle attività formative e/o di aggiornamento, qualora questi siano in possesso<br />

dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al punto 4.2.2. dell’Accordo.<br />

Punto 4.2 ­ Altri soggetti formatori<br />

La questione relativa all’accreditamento delle sedi formative è stata demandata al gruppo tecnico che ha in<br />

carico la rivisitazione del sistema di accreditamento per la formazione professionale.<br />

Punto 4.2.2<br />

In riferimento ai requisiti indicati ai punti b) e c) dell’Accordo, si precisa che:<br />

b) relativamente alle strutture: le strutture devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza<br />

professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione<br />

e sicurezza. L’esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte<br />

dell’amministrazione regionale/provinciale competente;<br />

c) relativamente ai docenti: i docenti devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale<br />

maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e<br />

sicurezza. L’esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell’amministrazione<br />

regionale/provinciale competente.<br />

Tabella A4 ­ Riconoscimento ai RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi<br />

­ Per calcolare l’esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di<br />

riferimento è quella di pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale: il 14 febbraio 2006:<br />

­ Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6 del D.Lgs. n. 195/2003 sono<br />

esonerati solo dalla frequenza dei moduli A e B. L’obbligo di frequenza del Modulo C, in capo ai soli RSPP, è<br />

previsto dal comma 4 dell’art. 8­bis della 626/1994.<br />

­ Sono stati rilevati nella tabella A4 una serie di refusi/ errori materiali, che si segnalano di seguito:<br />

a. 1 a riga 6 a colonna: eliminare B dalla parentesi;<br />

b. 3 a riga 1 a colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza;<br />

c. 3 a riga 1 a colonna: sostituire “nessuna” con “con”;<br />

­ La somministrazione dei test relativi ai Moduli A e B, previsti anche in caso di esonero dalla formazione,<br />

fornisce indicazioni che vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al Modulo C.<br />

Tabella A5 ­ Riconoscimento agli ASPP dei crediti professionali e formativi pregressi<br />

­ Per calcolare l’esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di<br />

riferimento è quella di pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale: il 14/2/2006<br />

­ Sono stati rilevati nella tabella A5 una serie di refusi/ errori materiali, che si segnalano di seguito:<br />

a. 1° riga 5° colonna: eliminare la frase<br />

b. 3° riga 1° colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza<br />

c. 4° riga 2°colonna: inserire superiore dopo secondaria<br />

L’esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non è vincolante, e anche qualora il RSPP o l’ASPP sia nelle<br />

condizioni di poter fruire dell’esonero, può comunque richiedere di frequentare i corsi.<br />

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14 novembre 2006 ­ N. 21


IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

Particolare attenzione sarà riservata ai giovani, agli extracomunitari e agli apprendisti<br />

I primi passi verso il nuovo Testo Unico<br />

per la salute e la sicurezza sul lavoro<br />

di Lorenzo Fantini, Dirigente della divisione III della Direzione Generale della tutela delle condizioni di<br />

lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale<br />

Frutto di un assemblaggio<br />

particolarmente complesso<br />

di normative di recepimento,<br />

di direttive comunitarie<br />

di “nuovo approccio”<br />

con disposizioni non recenti<br />

caratterizzate da una logica<br />

differente, l’attuale quadro<br />

normativo in materia di tutela<br />

e di sicurezza del lavoratore<br />

è ancora in attesa di un Testo<br />

Unico che ne rivisiti l’intera<br />

impostazione, aggiornandolo<br />

e rendendolo più efficace.<br />

L’intenzione dell’attuale Governo<br />

è quella di predisporre un Testo<br />

che si discosti dai tentativi<br />

effettuati in passato; tra le novità<br />

che il Testo Unico dovrebbe<br />

riportare risaltano l’ampliamento<br />

del campo di applicazione<br />

della normativa in materia a tutti<br />

i lavoratori, compresi quelli<br />

“flessibili” e gli autonomi,<br />

e la previsione di misure<br />

di semplificazione<br />

degli adempimenti, soprattutto<br />

per le medie e piccole imprese.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

La normativa in materia di salute<br />

e sicurezza sul lavoro è<br />

il risultato di una progressiva<br />

stratificazione di fonti assai diverse<br />

ed eterogenee tra loro, succedutesi<br />

senza soluzione di continuità<br />

dagli anni ’50 a oggi. Ne è derivato<br />

un quadro regolatorio particolarmente<br />

complesso, in cui i provvedimenti<br />

di recepimento delle direttive<br />

comunitarie di “nuovo approccio”<br />

si sono sommati a disposizioni<br />

vecchie di decenni e di ben<br />

diversa logica, dando vita a una<br />

difficile compresenza.<br />

Per porre rimedio a questa situazione,<br />

nel corso di un trentennio,<br />

a partire dalla prima previsione<br />

in tal senso contenuta nella legge<br />

n. 833/1978, più volte si è provato<br />

a costruire il Testo Unico<br />

contenente le disposizioni in materia<br />

di salute e sicurezza sul lavoro,<br />

sempre senza esito [1] . Solo in<br />

riferimento agli ultimi anni e non<br />

volendo soffermarsi sui precedenti<br />

tentativi in materia, nell’ultima<br />

legislatura era stata prevista l’intera<br />

rivisitazione della normativa<br />

sul tema, da realizzarsi tramite<br />

l’attuazione della delega di cui all’art.<br />

3, legge n. 229/2003 (legge<br />

“di semplificazione” 2001), il cui<br />

termine ultimo era stato prorogato,<br />

dalla legge 27 dicembre 2004,<br />

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n. 306, al 30 giugno 2005 ed è,<br />

quindi, ormai definitivamente scaduto<br />

[2] .<br />

La legge delega<br />

L’attuale Governo ha più volte<br />

esternato la volontà di procedere<br />

alla predisposizione di un nuovo<br />

Testo Unico di salute e sicurezza<br />

che dovrà necessariamente avere<br />

un tratto di discontinuità con il<br />

passato, al fine di superare le difficoltà<br />

fino a oggi incontrate e<br />

raggiungere il risultato della rivisitazione<br />

della vigente normativa.<br />

In particolare, è stata espressa<br />

l’intenzione di redigere - attraverso<br />

l’azione congiunta dei tecnici<br />

del Ministero del Lavoro e<br />

della Previdenza sociale e di<br />

quelli del Ministero della Salute -<br />

una prima bozza di legge delega,<br />

da sottoporre a Regioni e parti<br />

sociali per la sua definizione.<br />

Pertanto, risulta chiaro che la tecnica<br />

legislativa che il Governo<br />

intende utilizzare sarà (come già<br />

fatto, per quanto senza esito, nella<br />

precedente legislatura) quella<br />

della emanazione di una legge di<br />

delega, seguita dalla predisposizione<br />

di uno o più decreti legislativi<br />

di attuazione.<br />

[1] L’intervento - ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 marzo 2004 - costituisce una sintesi della<br />

relazione esposta al Convegno AIAS-ENSHPO, “Un ambiente di lavoro più sicuro, più sano e più produttivo per l’Europa. Quali<br />

azioni per realizzarlo in Europa e in Italia?”, del 28 settembre 2006, Roma.<br />

[2] Sulle ragioni, tecniche e politiche, della decadenza di questo termine si veda, di Michele Tiraboschi, La proposta di un Testo Unico<br />

della sicurezza sul lavoro e il pasticcio delle competenze di Stato e Regioni sul tema della tutela e sicurezza del lavoro, in Bollettino<br />

ADAPT, del 19 luglio 2006, n. 41.<br />

39


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

Le modifiche<br />

al quadro normativo<br />

Quanto alle caratteristiche generali<br />

del futuro Testo Unico che<br />

si iniziano a delineare, può sin da<br />

ora affermarsi con certezza che<br />

esso non avrà solo natura compilativa<br />

ma che, anzi, aspira a modificare<br />

il quadro normativo esistente<br />

al fine di aggiornarlo e<br />

renderlo più efficace.<br />

Tra le novità più rilevanti che<br />

dovrebbero essere contenute nella<br />

legge delega si segnala, innanzitutto,<br />

l’ampliamento del campo<br />

di applicazione della normativa<br />

in materia di salute e sicurezza<br />

sul lavoro a tutti i lavoratori, indipendentemente<br />

dalla qualificazione<br />

del rapporto di lavoro che<br />

li lega all’imprenditore. Si tratterebbe<br />

di un sostanziale recepimento<br />

del principio, ormai consolidato,<br />

che impone di considerare,<br />

nel novero dei destinatari<br />

della normativa in parola, tutti<br />

coloro che si trovino a lavorare in<br />

un ambiente su cui il datore di<br />

lavoro esercita il controllo; questo<br />

perché gli obblighi di sicurezza<br />

sono imposti in ragione dell’inserimento<br />

di un individuo in<br />

azienda, indipendentemente dalla<br />

qualificazione del rapporto che lo<br />

lega all’imprenditore (cosiddetto<br />

principio di “effettività” della<br />

normativa antinfortunistica) [3] .<br />

Per queste ragioni l’ampliamento<br />

riguarderà senz’altro tutte<br />

le forme di lavoro “flessibili” (si<br />

pensi a quelle regolate dalla “riforma<br />

Biagi”) e, probabilmente,<br />

il lavoro autonomo, al quale, ovviamente,<br />

le garanzie in materia<br />

non potranno applicarsi interamente<br />

ma solo in quelle parti che<br />

siano compatibili con le modalità<br />

di svolgimento di questa tipologia<br />

di lavoro. Ancora con riferimento<br />

al campo soggettivo di applicazione<br />

delle norme di salute e<br />

sicurezza, particolare attenzione<br />

40<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

dovrebbe essere riservata, dal Testo<br />

Unico in arrivo, ad alcune categorie<br />

di lavoratori (giovani, extracomunitari,<br />

apprendisti ecc.),<br />

in ragione della particolare incidenza<br />

del rischio infortunistico<br />

nei loro confronti.<br />

Tra i criteri di delega ci sarà<br />

senz’altro, poi, la previsione di<br />

misure di semplificazione degli<br />

adempimenti in materia di sicurezza,<br />

specie ove riguardino le<br />

piccole e medie imprese. Misure<br />

che dovranno, tuttavia, essere<br />

predisposte nel rispetto del principio<br />

della massima sicurezza<br />

tecnologicamente possibile, di<br />

cui all’art. 2087 c.c. (come costantemente<br />

interpretato in giurisprudenza,<br />

si vedano, solo tra le<br />

ultime, Cass. pen., sez. IV, 29 novembre<br />

2005, e Cass. 18 maggio<br />

2005, Bianchi, nonché, tra le tante,<br />

Cass. pen., sez. IV, 2 luglio<br />

1999; in senso del tutto conforme<br />

già Cass. pen., sez. III, 30 novembre<br />

1995; Cass. pen., sez. IV,<br />

29 aprile 1994). Inoltre, nella<br />

bozza in preparazione dovrebbero<br />

trovare spazio misure di finanziamento<br />

per gli adeguamenti<br />

(tecnologici e della organizzazione<br />

del lavoro) delle imprese, sul<br />

modello, reso maggiormente efficace<br />

e fruibile, dei finanziamenti<br />

erogati dall’INAIL ai sensi dell’art.<br />

13, D.Lgs. n. 38/2000.<br />

Il testo in preparazione dovrebbe<br />

prevedere, inoltre, che la<br />

normativa in materia sia resa<br />

quanto più possibile “esigibile”<br />

nei confronti dei soggetti obbligati<br />

per mezzo della diffusione di<br />

informazioni, linee guida e buone<br />

pratiche in tema di salute e sicurezza<br />

sul lavoro, da realizzarsi<br />

anche attraverso il miglioramento<br />

del collegamento delle reti informatiche<br />

di Enti e istituzioni.<br />

Le sanzioni e la vigilanza<br />

Inoltre, tra gli aspetti normativi<br />

[3] Sull’argomento, si veda, per ultima, Cass. pen., 1° giugno 2005, n. 20559.<br />

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oggetto di rivisitazione dovrebbe<br />

rientrare l’apparato sanzionatorio<br />

da razionalizzare sia prevedendo<br />

misure amministrative per le violazioni<br />

meramente formali alla disciplina<br />

vigente, sia adeguando<br />

l’apparato vigente in modo da garantire<br />

- nel pieno rispetto delle<br />

procedure di cui al D.Lgs. n. 758/<br />

1994 - che esso tenga conto delle<br />

responsabilità e delle funzioni<br />

concretamente svolte in azienda<br />

dal soggetto obbligato.<br />

Infine, oggetto del futuro intervento<br />

legislativo sarà, senza dubbio,<br />

anche l’assetto degli equilibri<br />

tra gli Enti e le istituzioni che si<br />

occupano di salute e sicurezza sul<br />

lavoro, argomento tra i più delicati<br />

in una materia che l’art. 117,<br />

comma 3, Cost., attribuisce in via<br />

di concorrenza alla legislazione di<br />

Stato e Regioni. Al riguardo, è<br />

probabile che uno dei criteri di<br />

delega sia diretto a rendere maggiormente<br />

efficienti gli interventi<br />

di vigilanza, al fine di evitare che<br />

vi siano sovrapposizioni e duplicazioni<br />

tra i soggetti istituzionalmente<br />

a ciò deputati. Inoltre, sempre<br />

nella stessa ottica, nella bozza<br />

in preparazione dovrebbe trovare<br />

spazio la previsione della rivisitazione<br />

e del potenziamento dei Comitati<br />

regionali di coordinamento<br />

e della Commissione consultiva,<br />

assicurando il coinvolgimento<br />

delle parti sociali, nonché degli<br />

organismi paritetici.<br />

Quindi, il Testo Unico di salute<br />

e sicurezza sul lavoro che inizia a<br />

prendere forma si prefigge obiettivi<br />

importanti, tanto più realizzabili<br />

quanto maggiore sarà la condivisione<br />

delle linee generali del<br />

medesimo con le Regioni, le parti<br />

sociali e gli operatori della sicurezza<br />

nella fase del primo confronto<br />

sui criteri di delega che si<br />

aprirà nell’immediato futuro, confronto,<br />

quindi, di particolare importanza<br />

ai fini della riuscita di<br />

tutta la riforma. l<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento Commento<br />

Il personale ispettivo può adottare il provvedimento di sospensione delle attività nei cantieri edili<br />

I chiarimenti del Ministero del Lavoro<br />

sull’applicazione dell’art. 36-bis<br />

di Gabriele Taddia, avvocato in Ferrara<br />

Fra le misure più rilevanti<br />

contenute nel D.L. n. 223/2006<br />

(il cosiddetto “decreto Bersani”,<br />

convertito in legge n. 248/2006),<br />

c’è sicuramente il comma 1,<br />

l’art. 36­bis, inserito nel decreto<br />

con il dichiarato obiettivo<br />

di «garantire la tutela della salute<br />

e la sicurezza dei lavoratori<br />

nel settore dell’edilizia,<br />

nonchéal fine di contrastare<br />

il fenomeno del lavoro sommerso<br />

ed irregolare». Per garantire una<br />

azione di prevenzione<br />

maggiormente efficace, oltre che<br />

di lotta al sommerso<br />

e di riduzione del numero degli<br />

infortuni, la normativa potenzia<br />

i poteri e le prerogative<br />

del personale ispettivo<br />

del Ministero del Lavoro<br />

e della Previdenza sociale<br />

introducendo, inoltre,<br />

nuovi adempimenti<br />

che rendono più trasparenti<br />

le modalità di assunzione<br />

e di impiego. Sul tema,<br />

la circolare del Ministero<br />

del Lavoro e della Prevideza<br />

sociale n. 29/2006 fornisce alcuni<br />

chiarimenti operativi.<br />

Il primo aspetto di sicuro interesse<br />

che si rinviene nell’art. 36-bis, riguarda<br />

il collegamento diretto<br />

operato dalla norma fra lavoro irregolare<br />

e infortuni sul lavoro; la ratio<br />

della disposizione individua una presunzione<br />

da parte dell’ordinamento<br />

circa la situazione di pericolosità che<br />

si verifica in cantiere in conseguenza<br />

del ricorso a manodopera non regolare,<br />

giacché la stessa, oltre a non essere<br />

regolare sotto il profilo strettamente<br />

lavoristico, non ha verosimilmente<br />

formazione e informazione sui pericoli<br />

che caratterizzano l’attività nel<br />

settore edile.<br />

L’art. 36-bis, “legge Bersani”, fa<br />

proprio questo collegamento fra lavoro<br />

nero e infortuni e inserisce la<br />

tutela della salute dei lavoratori fra<br />

gli scopi dichiarati del provvedimento,<br />

in attesa dell’emanazione del testo<br />

unico in materia di salute e sicurezza<br />

dei lavoratori.<br />

Viene previsto, dunque, che «il<br />

personale ispettivo del Ministero del<br />

Lavoro e della Previdenza sociale,<br />

anche su segnalazione dell’Istituto<br />

nazionale della previdenza sociale<br />

(INPS), e dell’Istituto nazionale per<br />

l’assicurazione contro gli infortuni<br />

sul lavoro (INAIL), può adottare il<br />

provvedimento di sospensione dei lavori<br />

nell’ambito dei cantieri edili,<br />

qualora riscontri l’impiego di personale<br />

non risultante dalle scritture o<br />

da altra documentazione obbligatoria,<br />

in misura pari o superiore al 20<br />

per cento del totale dei lavoratori<br />

regolarmente occupati nel cantiere<br />

ovvero in caso di reiterate violazioni<br />

alla disciplina in materia di superamento<br />

dei tempi di lavoro, di riposo<br />

giornaliero e settimanale, di cui agli<br />

artt. 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8<br />

aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni».<br />

La circolare<br />

28 settembre 2006, n. 29<br />

A fornire diversi chiarimenti sull’applicazione<br />

della importantissima<br />

norma sopra riportata, è intervenuta<br />

la circolare del Ministero del Lavoro<br />

e della Previdenza sociale, Direzione<br />

generale per l’attività ispettiva 28<br />

settembre 2006, n. 29, che ha precisato<br />

alcuni aspetti applicativi certamente<br />

interessanti.<br />

Ambito di applicazione<br />

dell’art. 36-bis<br />

In primo luogo va chiarito l’ambito<br />

di applicazione della disposizione<br />

che - stante il riferimento a «l’ambito<br />

dei cantieri edili» - sembra coincidere<br />

con le imprese che svolgono le<br />

attività descritte dall’Allegato I al<br />

D.Lgs. n. 494/1996, nel quale sono<br />

ricomprese sia aziende inquadrate o<br />

inquadrabili previdenzialmente come<br />

imprese edili, sia imprese non edili<br />

che operano comunque nell’ambito<br />

delle realtà di cantiere.<br />

Si tratta, in particolare, di imprese<br />

che svolgono:<br />

l lavori di costruzione, manutenzione,<br />

riparazione, demolizione, conservazione,<br />

risanamento, ristrutturazione<br />

o equipaggiamento, la trasformazione,<br />

il rinnovamento o lo smantellamento<br />

di opere fisse, permanenti o<br />

temporanee, in muratura, in cemento<br />

armato, in metallo, in legno o in altri<br />

materiali, comprese le linee elettriche,<br />

le parti strutturali degli impianti<br />

41


42<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento Commento<br />

elettrici, le opere stradali, ferroviarie,<br />

idrauliche, marittime, idroelettriche<br />

e, solo per la parte che comporta lavori<br />

edili o di ingegneria civile, le<br />

opere di bonifica, di sistemazione forestale<br />

e di sterro;<br />

l scavi, montaggio e smontaggio di<br />

elementi prefabbricati utilizzati per i<br />

lavori edili o di ingegneria civile.<br />

I lavoratori interessati<br />

La circolare n. 29/2006 chiarisce,<br />

inoltre, che con il riferimento al personale<br />

«non risultante dalle scritture<br />

o da altra documentazione obbligatoria<br />

lo stesso va individuato nel personale<br />

totalmente sconosciuto alla<br />

P.A. in quanto non iscritto nella documentazione<br />

obbligatoria né oggetto<br />

di alcuna comunicazione prescritta<br />

dalla normativa lavoristica e previdenziale.<br />

Ne consegue che, da tale<br />

formulazione, restano esclusi ad<br />

esempio gli eventuali rapporti di collaborazione<br />

coordinata e continuativa<br />

a progetto (o altre forme di lavoro<br />

autonomo) che, seppur ritenuti fittizi,<br />

risultano comunque iscritti sul libro<br />

matricola, così come previsto dal<br />

D.Lgs. n. 38/2000. Viceversa, eventuali<br />

forme di collaborazione occasionale<br />

ritenute non genuine, in assenza<br />

di qualunque formalizzazione<br />

su libri o documenti obbligatori, potranno,<br />

invece, contribuire alla determinazione<br />

della percentuale di<br />

personale irregolare».<br />

Va ricordato, peraltro, che l’art.<br />

36-bis, legge n. 248/2006, impone<br />

anche modalità di comunicazione<br />

delle assunzioni più stringenti rispetto<br />

al passato; al comma 6 si prevede,<br />

infatti, che nei casi di instaurazione<br />

del rapporto di lavoro nel settore edile,<br />

i datori di lavoro sono tenuti a<br />

dare comunicazione dell’avvenuta<br />

assunzione il giorno antecedente a<br />

quello di instaurazione dei relativi<br />

rapporti, mediante documentazione<br />

avente data certa.<br />

In proposito, va specificato che le<br />

imprese tenute a questo adempimento<br />

sono le imprese edili in senso<br />

stretto, non potendo trovare applicazione<br />

lo stesso criterio interpretativo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

adottato, di cui al comma 1, art. 36bis,<br />

che fa riferimento alle imprese<br />

rientranti nel campo di applicazione<br />

del D.Lgs. n. 494/1996. Questo significa,<br />

in sostanza, che va tenuto<br />

presente l’inquadramento, ovvero<br />

l’inquadrabilità, previdenziale delle<br />

imprese in questione ai fini della applicazione<br />

della norma.<br />

Quanto alla modalità di comunicazione<br />

dell’assunzione, che deve risultare<br />

da documentazione «avente data<br />

certa», si deve ritenere che questa circostanza<br />

sia desumibile, oltre che dalla<br />

tradizionale raccomandata a/r, anche<br />

da comunicazioni telematiche<br />

(fax o posta elettronica certificata).<br />

Occorre precisare che, in caso di instaurazione<br />

di rapporti di lavoro in un<br />

giorno immediatamente successivo a<br />

una giornata festiva, l’adempimento<br />

in questione potrà essere effettuato anche<br />

nella stessa giornata festiva, stante<br />

il tenore letterale della previsione normativa<br />

e considerata la possibilità di<br />

avvalersi di strumenti telematici (fax e<br />

posta elettronica certificata).<br />

Computo della percentuale<br />

di lavoratori irregolari<br />

Per quanto concerne la percentuale<br />

di lavoratori “in nero”, deve essere<br />

precisato che la stessa va rapportata<br />

alla totalità della forza lavoro impiegata<br />

nel cantiere dalla singola impresa<br />

al momento dell’ispezione e non<br />

già al complesso di lavoratori in forza<br />

all’azienda e magari impiegati in<br />

altri cantieri o, comunque, al di fuori<br />

del cantiere oggetto di ispezione.<br />

«A titolo esemplificativo si consideri<br />

l’ipotesi di un’impresa con 30<br />

dipendenti in forza che occupa in un<br />

cantiere, al momento dell’accesso<br />

ispettivo, 10 lavoratori, di cui 3 non<br />

iscritti sul libro matricola. Detta impresa<br />

potrà essere destinataria del<br />

provvedimento di sospensione in<br />

quanto i 3 lavoratori irregolari - rapportati<br />

ai 7 lavoratori regolarmente<br />

occupati (i 3 lavoratori irregolari<br />

vanno dunque esclusi dalla base di<br />

calcolo) - rappresentano oltre il 40%<br />

della totalità della manodopera».<br />

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Azienda interessata<br />

alla sospensione<br />

L’oggetto del provvedimento di<br />

sospensione deve essere inteso come<br />

la sola azienda che risulta aver operato<br />

in violazione della normativa sopra<br />

citata e non tutto il cantiere, salva,<br />

chiaramente, l’ipotesi in cui in<br />

tutto il cantiere sia operante la sola<br />

azienda sanzionata.<br />

La ratio della disposizione è evidente,<br />

perché risponde alla logica di<br />

non penalizzare le altre aziende che<br />

operano regolarmente e che nulla potrebbero<br />

fare per sanare la situazione<br />

irregolare in cui versa l’azienda interessata<br />

e che hanno, pertanto, diritto<br />

di proseguire i lavori.<br />

Violazioni reiterate<br />

Ancora con riferimento ai presupposti<br />

di adozione del provvedimento<br />

di sospensione, un ulteriore chiarimento<br />

proviene dalla circolare n. 29/<br />

2006 e attiene alla ipotesi «di reiterate<br />

violazioni della disciplina in materia<br />

di superamento dei tempi di lavoro,<br />

di riposo giornaliero e settimanale».<br />

In questo caso, in particolare, il<br />

termine “reiterate” va interpretato come<br />

ripetizione di una o più delle diverse<br />

condotte illecite contemplate<br />

nella norma in esame, riferita ad almeno<br />

un lavoratore, in un determinato<br />

arco temporale (l’art. 8-bis, legge<br />

n. 689/1981, per esempio, prende in<br />

considerazione gli ultimi 5 anni), tale<br />

da non poter considerare la condotta<br />

stessa meramente occasionale.<br />

La discrezionalità<br />

del provvedimento<br />

L’art. 36-bis, legge n. 248/2006,<br />

prevede che il provvedimento di sospensione<br />

dei lavori può essere adottato,<br />

dotando, quindi, il personale<br />

ispettivo di un notevole potere discrezionale<br />

in merito alla necessità e<br />

all’opportunità di giungere all’irrogazione<br />

del provvedimento di sospensione.<br />

La circolare chiarisce che «considerata<br />

l’oggettività e la determinatezza<br />

dei presupposti normativi, si ritiene<br />

che il provvedimento di sospen-<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


sione dei lavori nel cantiere debba<br />

essere “di norma adottato” ogniqualvolta<br />

si riscontri la sussistenza<br />

di uno o ambedue i presupposti sopra<br />

indicati (quindi, superamento del<br />

tetto del 20% di lavoratori irregolari<br />

o reiterate violazioni della normativa<br />

in tema di riposo settimanale e giornaliero<br />

o orario di lavoro), salvo valutare<br />

circostanze particolari che<br />

suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità,<br />

di non adottare il provvedimento<br />

in questione.<br />

In particolare, un utile criterio<br />

volto ad orientare la valutazione dell’organo<br />

di vigilanza va legato alla<br />

natura del rischio dell’attività svolta<br />

dai lavoratori irregolari, tenendo<br />

conto che il provvedimento può non<br />

essere adottato:<br />

1) quando il rischio per la salute e<br />

sicurezza dei lavoratori risulta di lieve<br />

entità in relazione alla specifica<br />

attività svolta nel cantiere (es. tinteggiatura<br />

interna, posa in opera di rivestimenti<br />

ecc.);<br />

2) quando l’interruzione dell’attività<br />

svolta dall’impresa determini a<br />

sua volta una situazione di pericolo<br />

per l’incolumità dei lavoratori delle<br />

altre imprese che operano nel cantiere<br />

(si pensi, ad esempio, alla sospensione<br />

di uno scavo in presenza di una<br />

falda d’acqua o a scavi aperti in<br />

strade di grande traffico, a demolizioni<br />

il cui stato di avanzamento abbia<br />

già pregiudicato la stabilità della<br />

struttura residua e/o adiacente o, ancora,<br />

alla necessità di ultimare eventuali<br />

lavori di rimozione di materiale<br />

nocivo quale l’amianto).».<br />

Motivazione del provvedimento<br />

di sospensione<br />

Considerata la (eccessivamente<br />

ampia) discrezionalità nell’adozione<br />

del provvedimento di sospensione, è<br />

del tutto evidente che sia opportuno,<br />

per il personale ispettivo, «specificare,<br />

oltre che nel provvedimento stesso,<br />

anche nel verbale di accertamento,<br />

le specifiche fasi di lavorazione<br />

effettuate dall’azienda al momento<br />

della verifica ispettiva» così da dare<br />

conto, con sufficiente chiarezza, del-<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

le motivazioni del provvedimento di<br />

sospensione, il quale si appalesa, comunque,<br />

come una sanzione certamente<br />

rilevante.<br />

Le sanzioni<br />

L’art. 36-bis, legge n. 248/2006,<br />

ricollega un duplice meccanismo<br />

sanzionatorio, da un lato di carattere<br />

interdittivo e dall’altro di carattere<br />

pecuniario.<br />

È previsto, infatti, che:<br />

l «I competenti uffici del Ministero<br />

del lavoro e della previdenza sociale<br />

informano tempestivamente i<br />

competenti uffici del Ministero delle<br />

Infrastrutture dell’adozione del<br />

provvedimento di sospensione al fine<br />

dell’emanazione da parte di<br />

questi ultimi di un provvedimento<br />

interdittivo alla contrattazione con<br />

le pubbliche amministrazioni ed alla<br />

partecipazione a gare pubbliche<br />

di durata pari alla citata sospensione<br />

nonché per un eventuale ulteriore<br />

periodo di tempo non inferiore<br />

al doppio della durata della sospensione,<br />

e comunque non superiore<br />

a due anni»;<br />

l «Ferma restando l’applicazione<br />

delle sanzioni già previste dalla<br />

normativa in vigore, l’impiego di<br />

lavoratori non risultanti dalle scritture<br />

o da altra documentazione obbligatoria<br />

è altresì punito con la<br />

sanzione amministrativa da euro<br />

1.500 a euro 12.000 per ciascun<br />

lavoratore, maggiorata di euro 150<br />

per ciascuna giornata di lavoro effettivo.<br />

L’importo delle sanzioni civili<br />

connesse all’omesso versamento<br />

dei contributi e premi riferiti a<br />

ciascun lavoratore di cui al periodo<br />

precedente non può essere inferiore<br />

a euro 3.000, indipendentemente<br />

dalla durata della prestazione lavorativa<br />

accertata».<br />

La violazione dell’obbligo di comunicazione<br />

preventiva di instaurazione<br />

del rapporto di lavoro è punita,<br />

invece, con la sanzione amministrativa<br />

di cui all’art. 19, comma 3, D.Lgs.<br />

n. 276/2003, pari a una somma da€<br />

100 a€500.<br />

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SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento Commento<br />

La revoca del provvedimento<br />

di sospensione<br />

La condizione essenziale per la revoca<br />

del provvedimento di sospensione<br />

lavori è:<br />

l la regolarizzazione dei lavoratori<br />

non risultanti dalle scritture o da altra<br />

documentazione obbligatoria;<br />

l l’accertamento del ripristino delle<br />

regolari condizioni di lavoro nelle<br />

ipotesi di reiterate violazioni di cui<br />

alla disciplina in materia di superamento<br />

dei tempi di lavoro, di riposo<br />

giornaliero o settimanale, di cui al decreto<br />

legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e<br />

seguenti modifiche e integrazioni.<br />

La circolare n. 29/2006, chiarisce,<br />

inoltre, in proposito, che «per la regolarizzazione<br />

dei lavoratori “in nero”,<br />

oltre alla registrazione degli stessi sui<br />

libri obbligatori, al pagamento delle<br />

sanzioni amministrative e civili ed al<br />

versamento dei relativi contributi previdenziali<br />

ed assicurativi, è necessaria<br />

anche l’ottemperanza agli obblighi<br />

più immediati di natura prevenzionistica<br />

di cui al D.Lgs. n. 626/<br />

1994, con specifico riferimento almeno<br />

alla sorveglianza sanitaria (visite<br />

mediche preventive) e alla formazione<br />

ed informazione sui pericoli legati<br />

all’attività svolta nel cantiere nonché<br />

alla fornitura dei dispositivi di protezione<br />

individuale.».<br />

L’impugnazione del provvedimento<br />

Pur in assenza di una espressa<br />

previsione normativa in tal senso,<br />

contrariamente a quanto avviene con<br />

riferimento ad altri poteri ispettivi<br />

(per esempio, la diffida accertativa ex<br />

art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, impugnabile<br />

presso il Comitato regionale<br />

per i rapporti di lavoro di cui all’art.<br />

17 dello stesso decreto), sembra potersi<br />

ammettere un ricorso di natura<br />

gerarchica alle Direzioni regionali<br />

del lavoro territorialmente competenti,<br />

secondo quanto stabilito, in via generale,<br />

dal D.P.R. n. 1199/1971.<br />

Resta inalterata, comunque, la<br />

possibilità, da parte della Direzione<br />

provinciale del lavoro, di revocare il<br />

provvedimento di sospensione dei lavori<br />

in via di autotutela, ai sensi degli<br />

artt. 21-quinquies e 21-nonies, legge<br />

n. 241/1990. l<br />

43


44<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale<br />

Direzione Generale per l’attività ispettiva 28 settembre 2006, n. 29<br />

Art. 36-bis, D.L. n. 223/2006 (conv. con L. n. 248/2006)<br />

Come noto, il D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni<br />

dalla L. n. 248/2006 (in G.U. n. 186 dell’11<br />

agosto 2006), ha introdotto all’art. 36-bis “Misure urgenti<br />

per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della<br />

sicurezza nei luoghi di lavoro”.<br />

La normativa, al fine di assicurare una più efficace<br />

azione di prevenzione oltre che di repressione del lavoro<br />

sommerso nonché di riduzione del fenomeno infortunistico<br />

dei luoghi di lavoro, da un lato interviene a potenziare i<br />

poteri e le prerogative del personale ispettivo del Ministero<br />

del lavoro e della previdenza sociale e, dall’altro, introduce<br />

nuovi adempimenti volti a rendere più “trasparenti”<br />

le modalità di assunzione e di impiego del personale<br />

dipendente, riformulando, altresì, in senso conforme alle<br />

indicazioni della Corte Costituzionale, la c.d. maxisanzione<br />

per il lavoro “nero” già prevista dall’art. 3, comma 3,<br />

D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002).<br />

Si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti operativi sulle<br />

predette novità, al fine di una corretta interpretazione<br />

delle previsioni normative in fase di prima applicazione.<br />

Provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere<br />

L’art. 36-bis del D.L. n. 223/2006 si caratterizza, anzitutto,<br />

per aver concentrato l’attenzione sulle ricadute che<br />

l’utilizzo di manodopera irregolare può avere sulle problematiche<br />

di sicurezza nei luoghi di lavoro. Già in passato,<br />

infatti, si era avuto modo di constatare che le imprese<br />

che ricorrono a manodopera irregolare sono anche quelle<br />

che presentano maggiori tassi infortunistici; invero, prima<br />

d’oggi nessuna disposizione normativa aveva espressamente<br />

e direttamente collegato i due fenomeni, operando<br />

la presunzione secondo cui il lavoro irregolare determina<br />

automaticamente anche una condizione di criticità sul<br />

fronte della sicurezza sul lavoro.<br />

Tale collegamento emerge in particolare dalla previsione<br />

di cui al comma 1 del predetto articolo il quale prevede<br />

che “(…) il personale ispettivo del Ministero del lavoro e<br />

della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto<br />

nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto<br />

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul<br />

lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione<br />

dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri<br />

l’impiego di personale non risultante dalle scritture<br />

o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari<br />

o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori rego-<br />

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larmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate<br />

violazioni della disciplina in materia di superamento dei<br />

tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui<br />

agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,<br />

n. 66, e successive modificazioni”.<br />

La ratio della disposizione, come accennato in premessa,<br />

individua una “presunzione” da parte dell’ordinamento<br />

circa la situazione di pericolosità che si verifica in<br />

cantiere in conseguenza del ricorso a manodopera “non<br />

risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”<br />

giacché la stessa, oltre a non essere regolare sotto<br />

il profilo strettamente lavoristico, non ha verosimilmente<br />

ricevuto alcuna “formazione ed informazione” sui pericoli<br />

che caratterizzano l’attività svolta nel settore edile.<br />

In primo luogo va chiarito l’ambito di applicazione<br />

della disposizione che - stante il riferimento a “l’ambito<br />

dei cantieri edili” - sembra coincidere con le imprese che<br />

svolgono le attività descritte dall’allegato I del D.Lgs. n.<br />

494/1996, nel quale sono ricomprese sia aziende inquadrate<br />

o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili<br />

sia imprese non edili che operano comunque nell’ambito<br />

delle realtà di cantiere.<br />

Si tratta in particolare di imprese che svolgono:<br />

1) lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,<br />

demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione<br />

o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o<br />

lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee,<br />

in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno<br />

o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti<br />

strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,<br />

idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la<br />

parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le<br />

opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;<br />

2) scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati<br />

utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.<br />

Per quanto concerne l’“oggetto” del provvedimento di<br />

sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito<br />

ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti<br />

i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione<br />

in esame e non riguardi invece il cantiere considerato<br />

nella sua interezza, tranne evidentemente le ipotesi in<br />

cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento<br />

risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento<br />

che sospenda la complessiva attività del cantiere,<br />

anche le imprese che in detto ambito operano in condizio-<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


ni di regolarità e alle quali sarebbe peraltro inibita la<br />

prosecuzione dei lavori senza poter nemmeno incidere in<br />

alcun modo sulla regolarizzazione delle violazioni riscontrate;<br />

regolarizzazione che viene posta dal legislatore quale<br />

condizione per la ripresa dei lavori stessi.<br />

Venendo invece alle condizioni individuate dalla norma<br />

per l’adozione del provvedimento di sospensione si<br />

ritiene opportuno chiarire quanto segue.<br />

Con riferimento al personale “non risultante dalle scritture<br />

o da altra documentazione obbligatoria” si precisa<br />

che lo stesso va individuato nel personale totalmente sconosciuto<br />

alla P.A. in quanto non iscritto nella documentazione<br />

obbligatoria né oggetto di alcuna comunicazione<br />

prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale. Ne<br />

consegue che, da tale formulazione, restano esclusi ad<br />

esempio gli eventuali rapporti di collaborazione coordinata<br />

e continuativa a progetto (o altre forme di lavoro autonomo)<br />

che, seppur ritenuti fittizi, risultano comunque<br />

iscritti sul libro matricola, così come previsto dal D.Lgs.<br />

n. 38/2000. Viceversa, eventuali forme di collaborazione<br />

occasionale ritenute non genuine, in assenza di qualunque<br />

formalizzazione su libri o documenti obbligatori, potranno,<br />

invece, contribuire alla determinazione della percentuale<br />

di personale irregolare.<br />

Relativamente al calcolo della percentuale del personale<br />

“in nero” va in secondo luogo chiarito che detta percentuale<br />

va rapportata alla totalità dei lavoratori della singola<br />

impresa operanti nel cantiere al momento dell’accesso<br />

ispettivo (e non già complessivamente in forza all’azienda)<br />

risultanti dalle “scritture o da altra documentazione<br />

obbligatoria” come sopra chiarito. A titolo esemplificativo<br />

si consideri l’ipotesi di un’impresa con 30 dipendenti in<br />

forza che occupa in un cantiere, al momento dell’accesso<br />

ispettivo, 10 lavoratori, di cui 3 non iscritti sul libro matricola.<br />

Detta impresa potrà essere destinataria del provvedimento<br />

di sospensione in quanto i 3 lavoratori irregolari -<br />

rapportati ai 7 lavoratori regolarmente occupati (i 3 lavoratori<br />

irregolari vanno dunque esclusi dalla base di calcolo) -<br />

rappresentano oltre il 40% della totalità della manodopera.<br />

Ancora con riferimento ai presupposti di adozione del<br />

provvedimento di sospensione, un ulteriore chiarimento<br />

attiene alla ipotesi “di reiterate violazioni della disciplina<br />

in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo<br />

giornaliero e settimanale”. In tal caso, in particolare, il<br />

termine “reiterate” va interpretato come ripetizione di una<br />

o più delle diverse condotte illecite contemplate nella<br />

norma in esame, riferita ad almeno un lavoratore, in un<br />

determinato arco temporale (l’art. 8-bis della L. n. 689/<br />

1981, ad esempio, prende in considerazione gli ultimi 5<br />

anni), tale da non poter considerare la condotta stessa<br />

meramente occasionale.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

Altre osservazioni attengono al carattere “discrezionale”<br />

del provvedimento cautelare in esame. In proposito va<br />

ricordato che la ratio della disposizione è quella di garantire<br />

l’integrità psicofisica dei lavoratori operanti nel settore<br />

edile e tale finalità deve opportunamente guidare il<br />

personale ispettivo nell’esercizio del potere discrezionale<br />

riconosciuto dalla disposizione. Proprio sulla base di tale<br />

premessa, quindi, considerata l’oggettività e la determinatezza<br />

dei presupposti normativi, si ritiene che il provvedimento<br />

di sospensione dei lavori nel cantiere debba essere<br />

“di norma adottato” ogniqualvolta si riscontri la sussistenza<br />

di uno o ambedue i presupposti sopra indicati, salvo<br />

valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il<br />

profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento<br />

in questione.<br />

In particolare, un utile criterio volto ad orientare la valutazione<br />

dell’organo di vigilanza va legato alla natura del<br />

rischio dell’attività svolta dai lavoratori irregolari, tenendo<br />

conto che il provvedimento può non essere adottato:<br />

1) quando il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori<br />

risulta di lieve entità in relazione alla specifica attività<br />

svolta nel cantiere (es. tinteggiatura interna, posa in opera<br />

di rivestimenti ecc.);<br />

2) quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa<br />

determini a sua volta una situazione di pericolo per<br />

l’incolumità dei lavoratori delle altre imprese che operano<br />

nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno<br />

scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in<br />

strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di<br />

avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della<br />

struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di<br />

ultimare eventuali lavori di rimozione di materiale nocivo<br />

quale l’amianto).<br />

Tenendo conto di quanto sopra evidenziato e rilevata la<br />

necessità che l’obbligo di motivazione comporta sempre<br />

una adeguata valutazione dei presupposti del provvedimento<br />

di sospensione, si richiama l’attenzione del personale<br />

ispettivo sull’esigenza di specificare, oltre che nel<br />

provvedimento stesso, anche nel verbale di accertamento,<br />

le specifiche fasi di lavorazione effettuate dall’azienda al<br />

momento della verifica ispettiva.<br />

La necessaria valutazione di tali circostanze comporta,<br />

quale conseguente corollario, che nelle ipotesi in cui gli<br />

ispettori di vigilanza degli istituti previdenziali e assicurativi<br />

accertino la sussistenza dei presupposti che legittimano<br />

l’adozione del provvedimento di sospensione, gli stessi<br />

ne diano immediata comunicazione, mediante trasmissione<br />

del verbale anche in via telematica, alla Direzione<br />

provinciale del lavoro, affinché quest’ultima mediante<br />

proprio personale attivi le dovute valutazioni ai fini dell’adozione<br />

del provvedimento di sospensione dei lavori.<br />

45


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

Si sottolinea, inoltre, che l’informativa ai competenti<br />

uffici del Ministero delle infrastrutture relativa all’adozione<br />

del provvedimento di sospensione va fatta a cura<br />

della Direzione provinciale del lavoro e non già da parte<br />

del personale ispettivo che adotta il provvedimento medesimo.<br />

L’art. 36-bis, al comma 2, stabilisce inoltre che “è<br />

condizione per la revoca del provvedimento da parte del<br />

personale ispettivo (…):<br />

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle<br />

scritture o da altra documentazione obbligatoria;<br />

b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni<br />

di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina<br />

in materia di superamento dei tempi di lavoro, di<br />

riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo<br />

8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È<br />

comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali<br />

e amministrative vigenti”.<br />

In proposito occorre chiarire che per la regolarizzazione<br />

dei lavoratori “in nero”, oltre alla registrazione degli<br />

stessi sui libri obbligatori, al pagamento delle sanzioni<br />

amministrative e civili ed al versamento dei relativi contributi<br />

previdenziali ed assicurativi, è necessaria anche<br />

l’ottemperanza agli obblighi più immediati di natura prevenzionistica<br />

di cui al D.Lgs. n. 626/1994, con specifico<br />

riferimento almeno alla sorveglianza sanitaria (visite mediche<br />

preventive) e alla formazione ed informazione sui<br />

pericoli legati all’attività svolta nel cantiere nonché alla<br />

fornitura dei dispositivi di protezione individuale.<br />

A tal proposito, si coglie l’occasione per ricordare al<br />

personale ispettivo che, ogniqualvolta venga accertata la<br />

presenza di manodopera “in nero” nelle attività edili,<br />

configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione<br />

degli obblighi, puniti penalmente, legati alla sicurezza dei<br />

lavoratori (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza<br />

sanitaria e alla mancata formazione ed informazione), il<br />

predetto personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento<br />

di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi<br />

contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l’ottemperanza<br />

alla prescrizione impartita.<br />

Per quanto invece concerne il “ripristino delle regolari<br />

condizioni di lavoro” nelle ipotesi di violazioni in materia<br />

di tempi di lavoro e di riposi, detto ripristino non può che<br />

aversi con il solo pagamento delle relative sanzioni amministrative,<br />

stante l’impossibilità sostanziale di unareintegrazione<br />

dell’ordine giuridico violato, trattandosi di<br />

condotte di natura commissiva, come peraltro già chiarito<br />

con circolare n. 8/2005 di questo Ministero.<br />

L’inosservanza del provvedimento di sospensione dei<br />

lavori configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p. il<br />

quale punisce “chiunque non osserva un provvedimento<br />

legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di<br />

46<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene” con<br />

l’arresto sino a tre mesi e l’ammenda sino ad€206. In tal<br />

caso, infatti, si è in presenza di un provvedimento emanato<br />

per ragioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori<br />

che, quale bene costituzionalmente tutelato, rientra<br />

nell’ambito della nozione di sicurezza pubblica (in tal<br />

senso Cass. sez. III 17 novembre 1960 e Cass. sez. III 14<br />

febbraio 1995 n. 3375).<br />

Ultime osservazioni attengono alla possibilità di impugnare<br />

il provvedimento cautelare in sede amministrativa.<br />

Al riguardo, pur in assenza di una espressa previsione<br />

normativa in tal senso - contrariamente a quanto avviene<br />

con riferimento ad altri poteri ispettivi (ad es. diffida<br />

accertativa ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, impugnabile<br />

presso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui<br />

all’art. 17 dello stesso decreto) - sembra potersi ammettere<br />

un ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali<br />

del lavoro territorialmente competenti, secondo quanto<br />

stabilito in via generale dal D.P.R. n. 1199 del 1971. Resta<br />

comunque inalterata la possibilità, da parte della Direzione<br />

provinciale del lavoro, di revocare il provvedimento di<br />

sospensione dei lavori in via di autotutela, ai sensi degli<br />

artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/1990.<br />

Si allega, in calce alla presente circolare, il modello da<br />

utilizzare per l’adozione del provvedimento di sospensione<br />

dei lavori, già diramato con nota prot. n. 25/I/0002975<br />

del 24 agosto 2006.<br />

Lavoro nei cantieri:<br />

tessera di riconoscimento o registro<br />

Il comma 3 dell’art. 36-bis introduce l’obbligo per i<br />

datori di lavoro, nell’ambito dei cantieri edili, di munire il<br />

personale occupato, a decorrere dal 1º ottobre 2006, di<br />

apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,<br />

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del<br />

datore di lavoro.<br />

Anche in tal caso il campo di applicazione della previsione<br />

va individuato con riferimento a tutte le imprese che<br />

svolgono le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 494/<br />

1996.<br />

Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla<br />

immediata identificazione e riconoscibilità del personale<br />

operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare<br />

indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento;<br />

medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che<br />

operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi<br />

per proprio conto (ad es. artigiani).<br />

I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono<br />

consentire l’inequivoco ed immediato riconoscimento del<br />

lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve<br />

essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il<br />

cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


indicare il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice<br />

di lavoro.<br />

La previsione normativa stabilisce ancora che, in via<br />

alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di<br />

dieci dipendenti (cioè massimo nove) possono assolvere<br />

all’obbligo di esporre la tessera “mediante annotazione,<br />

su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione<br />

provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi<br />

sul luogo di lavoro, degli estremi del personale<br />

giornalmente impiegato nei lavori”.<br />

Con riferimento all’ambito applicativo della previsione<br />

si precisa che il suddetto limite numerico va riferito al<br />

personale stabilmente in forza all’azienda, tenendo presente<br />

che per il computo dello stesso “si tiene conto di<br />

tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei<br />

rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi”.<br />

Il riferimento ai lavoratori autonomi, evidentemente,<br />

è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i<br />

lavoratori non subordinati che intrattengono comunque<br />

un rapporto continuativo con l’impresa (ad es. collaboratori<br />

coordinati e continuativi a progetto e associati in<br />

partecipazione).<br />

Dalla formulazione della norma, inoltre, si evince che<br />

l’obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a<br />

ciascun cantiere, cosicché l’impresa interessata è tenuta<br />

ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente<br />

in lavori da effettuare in luoghi diversi.<br />

Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi<br />

diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando<br />

tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui<br />

le annotazioni si riferiscono.<br />

Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di<br />

lavoro in quanto altrimenti si vanifica la finalità per la<br />

quale lo stesso è stato istituito; va altresì precisato che le<br />

annotazioni sullo stesso vanno effettuate necessariamente<br />

prima dell’inizio dell’attività lavorativa giornaliera in<br />

quanto trattasi di un registro “di presenza” in cantiere.<br />

Per quanto concerne le modalità di vidimazione del<br />

registro da parte delle Direzioni provinciali del lavoro è<br />

possibile rinviare in via analogica a quanto previsto dal<br />

T.U. n. 1124/1965 con riferimento ai libri di paga e matricola.<br />

Sotto il profilo sanzionatorio la mancata tenuta sul<br />

luogo di lavoro del registro ovvero l’irregolare tenuta<br />

dello stesso comporta in capo al datore di lavoro la medesima<br />

sanzione prevista con riferimento alle tessere di<br />

riconoscimento (da€100 ad€ 500 per ciascun lavoratore),<br />

essendo il registro uno strumento alternativo ed equipollente<br />

alle stesse.<br />

Nei confronti di tali sanzioni si ricorda da ultimo che<br />

non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13<br />

del D.Lgs. n. 124/2004 per espressa previsione normativa.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

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SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

Edilizia: comunicazione preventiva<br />

di instaurazione del rapporto di lavoro<br />

Il comma 6 dell’art. 36-bis ha previsto l’immediata<br />

operatività della previsione di cui all’art. 86, comma 10<br />

bis, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che “nei casi di<br />

instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i<br />

datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui<br />

all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre<br />

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />

28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il<br />

giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi<br />

rapporti, mediante documentazione avente data certa”.<br />

Come noto, tale previsione era precedentemente subordinata<br />

all’emanazione del decreto interministeriale,<br />

non ancora adottato, di cui al comma 7 dell’art. 4-bis, del<br />

D.Lgs. n. 181/2000 cui viene demandata la definizione<br />

dei moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie.<br />

In proposito va specificato che le imprese tenute a<br />

tale adempimento sono le imprese edili in senso stretto,<br />

non potendo trovare applicazione lo stesso criterio interpretativo<br />

adottato con riferimento al comma 1 dell’art.<br />

36-bis che, come già detto, fa riferimento alle imprese<br />

rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/<br />

1996. Ciò significa, in sostanza, che va tenuto presente<br />

l’inquadramento - ovvero l’inquadrabilità - previdenziale<br />

delle imprese in questione ai fini della applicazione<br />

della norma.<br />

Quanto alla modalità di comunicazione dell’assunzione,<br />

che deve risultare da documentazione “avente data<br />

certa”, si deve ritenere che tale circostanza sia desumibile,<br />

oltre che dalla tradizionale raccomandata a/r, anche da<br />

comunicazioni telematiche (fax ovvero posta elettronica<br />

certificata). Occorre precisare che, in caso di instaurazione<br />

di rapporti di lavoro in un giorno immediatamente<br />

successivo a una giornata festiva, l’adempimento in questione<br />

potrà essere effettuato anche nella stessa giornata<br />

festiva, stante il tenore letterale della previsione normativa<br />

e considerata la possibilità di avvalersi di strumenti<br />

telematici (fax e posta elettronica certificata).<br />

Si ricorda, da ultimo, che la violazione dell’obbligo di<br />

comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto<br />

di lavoro è punita con la sanzione amministrativa di cui<br />

all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, pari ad una<br />

somma da€100 ad€ 500.<br />

Maxisanzione per il lavoro “nero”<br />

L’art. 36-bis, comma 7, modifica la c.d. maxisanzione<br />

per il lavoro nero, introdotta nel 2002 dal D.L. n. 12/2002<br />

(conv. da L. n. 73/2002). La legge di conversione del D.L.<br />

n. 223/2006 stabilisce che “ferma restando l’applicazione<br />

delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego<br />

di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra<br />

47


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione<br />

amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun<br />

lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di<br />

lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse<br />

all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a<br />

ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può<br />

essere inferiore a€3.000, indipendentemente dalla durata<br />

della prestazione lavorativa accertata”.<br />

Senza modificare il comma 4 dell’art. 3 del D.L. 12/<br />

2002 - secondo il quale “alla constatazione della violazione<br />

procedono gli organi preposti ai controlli in materia<br />

fiscale, contributiva e del lavoro” - l’art. 36-bis sostituisce<br />

invece il comma 5 del predetto articolo, stabilendo che<br />

alla contestazione della sanzione amministrativa ai sensi<br />

dell’art. 14 della L. n. 689/1981 provvede il personale<br />

ispettivo della Direzione provinciale del lavoro territorialmente<br />

competente, Direzione che provvederà successivamente<br />

ad emettere l’eventuale ordinanza di ingiunzione o<br />

di archiviazione. È infine stabilito che nei confronti della<br />

sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui<br />

all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.<br />

In proposito va anzitutto sottolineato che la sanzione si<br />

aggiunge (“ferma restando l’applicazione delle sanzioni<br />

già previste dalla normativa in vigore”) ad ogni ulteriore<br />

provvedimento di carattere sanzionatorio legato all’utilizzo<br />

di manodopera irregolare (omessa comunicazione di<br />

assunzione, omessa consegna della relativa dichiarazione,<br />

omessa denuncia all’INAIL del codice fiscale ecc.).<br />

Va inoltre sottolineato che la fattispecie in argomento<br />

si realizza attraverso “l’impiego” di qualunque tipologia<br />

di lavoratore a qualunque titolo e per qualsiasi ragione<br />

non risultante dalle scritture o da altra documentazione<br />

obbligatoria, restando invece fuori dall’applicazione della<br />

sanzione tutte le forme di prestazione lavorativa che occultano<br />

rapporti di lavoro subordinato dietro altre tipologie<br />

contrattuali (ad es. contratti di collaborazione coordinata<br />

e continuativa a progetto) sempre che risultino dalla<br />

documentazione aziendale o da comunicazioni effettuate<br />

ad amministrazioni pubbliche.<br />

Per quanto concerne l’importo sanzionatorio, è prevista<br />

una sanzione amministrativa da “€ 1.500 a€12.000<br />

per ciascun lavoratore, maggiorata di€150 per ciascuna<br />

giornata di lavoro effettivo” e una sanzione di natura<br />

civile connessa all’omesso versamento dei contributi e<br />

premi riferiti a ciascun lavoratore non inferiore a€ 3.000,<br />

“indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa<br />

accertata”.<br />

Al riguardo si sottolinea che trattasi di una sanzione<br />

proporzionale che prevede un importo minimo e massimo<br />

(€ 1.500 - € 12.000) ed un importo in misura fissa di €<br />

150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Tale ultimo<br />

importo (€ 150 giornaliere) costituisce una mera maggio-<br />

48<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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razione della sanzione edittale e perciò per esso non trova<br />

applicazione l’art. 16 della L. n. 689/1981.<br />

Per quanto attiene ai profili contributivi, la sanzione<br />

civile prevista dalla norma trova applicazione evidentemente<br />

con esclusivo riferimento ai contributi evasi, trattandosi<br />

di rapporti di lavoro totalmente in nero. La quantificazione<br />

della stessa in misura comunque non inferiore<br />

ad€3.000 per ciascun lavoratore, e distintamente riferita<br />

alla contribuzione previdenziale e alla assicurazione<br />

INAIL, costituisce una scelta del legislatore che interviene<br />

a stabilire una soglia minima di tale misura afflittiva<br />

nelle ipotesi in cui la quantificazione della stessa risulti<br />

inferiore a tale importo. Va peraltro precisato che la sanzione<br />

trova evidentemente applicazione nelle ipotesi in<br />

cui sia scaduto il termine per il versamento dei contributivi<br />

relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento.<br />

Occorre infine precisare il regime sanzionatorio applicabile<br />

alle fattispecie di “impiego di lavoratori non risultanti<br />

dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”,<br />

nelle ipotesi in cui la condotta sia iniziata anteriormente<br />

all’entrata in vigore della L. n. 248/2006 (12 agosto<br />

2006) e proseguita oltre tale data. Trattasi, in altre<br />

parole, di un problema di successione di leggi nel tempo<br />

che sanzionano condotte di natura permanente quale, per<br />

l’appunto, quella in esame.<br />

Va premesso, anzitutto, che nel campo degli illeciti<br />

amministrativi trova applicazione il principio del tempus<br />

regit actum, secondo il quale la disciplina applicabile è<br />

quella in vigore al momento della commissione della<br />

violazione, senza che - come avviene invece in campo<br />

penale - debba valutarsi il principio del favor rei alla luce<br />

delle previsioni sanzionatorie sopravvenute (v. circ. n.<br />

37/2003). Per quanto attiene alla consumazione dell’illecito<br />

di natura permanente tuttavia - come sostenuto dalla<br />

dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria (Consiglio<br />

di Stato, sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7769) - bisogna<br />

tenere presente che lo stesso si realizza, non con l’inizio<br />

ma con la cessazione del comportamento lesivo che, di<br />

norma, coincide con la data dell’accertamento da parte<br />

del personale ispettivo. Nel caso in esame, pertanto, il<br />

rapporto di lavoro “in nero” iniziato prima del 12 agosto<br />

2006 e proseguito oltre tale data rientra nel campo di<br />

applicazione della nuova disciplina introdotta dall’art. 36<br />

bis, comma 7 che prevede, quale organo competente alla<br />

irrogazione della sanzione, la Direzione provinciale del<br />

lavoro e non già l’Agenzia delle Entrate.<br />

Facendo riserva di fornire ulteriori e più approfonditi<br />

chiarimenti in ordine alle problematiche sopra evidenziate,<br />

si invita il personale ispettivo di attenersi alle indicazioni<br />

fornite con la presente circolare. l<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


IGIENE E SICUREZZA<br />

L’obbligo di identificazione dei lavoratori edili<br />

di Gabriele Taddia, avvocato in Ferrara<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

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SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

È scattato il 1° ottobre 2006 l’obbligo di dotare i lavoratori presenti nei cantieri edili di apposito tesserino di<br />

riconoscimento. Questo incombente è previsto espressamente dal comma 3, dell’art. 36­bis del cosiddetto decreto<br />

Bersani (convertito in legge n. 248/2006), il quale stabilisce, appunto, che i lavoratori impegnati nei cantieri edili,<br />

nei quali si svolgono le attività sostanzialmente riconducibili all’Allegato I al D.Lgs. n. 494/1996, debbano essere<br />

muniti di apposito tesserino di riconoscimento.<br />

Il contenuto del tesserino<br />

Il badge deve contenente la fotografia e le generalità del lavoratore consistenti almeno nel nome, cognome e<br />

data di nascita. Oltre a questo, è necessaria l’indicazione del datore di lavoro, quindi, il nome oppure la ragione<br />

sociale della ditta o della società, con l’evidente scopo di favorire, in caso di ispezione degli organi preposti,<br />

l’immediata identificazione dei lavoratori e la immediata riferibilità a un datore.<br />

Questo obbligo grava per espressa previsione normativa (prima parte del comma 3, art. 36­bis) anche sui lavoratori<br />

autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.<br />

Nel caso, tutt’altro che infrequente, in cui nel cantiere siano presenti contemporaneamente più datori di lavoro<br />

o lavoratori autonomi, anche il committente dell’opera risponde in solido dell’obbligo.<br />

I lavoratori hanno l’obbligo, la cui violazione è espressamente sanzionata, di portare indosso e in modo<br />

evidente il tesserino di riconoscimento, imposizione che riguarda anche i lavoratori autonomi, quali, per<br />

esempio, gli artigiani.<br />

Le piccole imprese<br />

L’obbligo non è comunque generalizzato, poiché la norma (in modo tutto sommato criticabile e difficilmente<br />

comprensibile) esonera espressamente dal dotare i lavoratori del tesserino di riconoscimento i datori di lavoro con<br />

meno di dieci dipendenti. A questo proposito viene previsto un modo di adempimento equipollente, consistente<br />

nell’annotazione degli estremi del personale, giornalmente impiegato, in un apposito registro di cantiere vidimato,<br />

prima dell’inizio dei lavori, dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.<br />

È necessaria una precisazione, nel computo dei lavoratori per il raggiungimento del tetto massimo dei nove<br />

“dipendenti”, oltre i quali scatta l’obbligo di dotare gli stessi del tesserino di riconoscimento, occorre inserire tutti<br />

i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati (pertanto, devono essere<br />

conteggiati anche i lavoratori atipici, per esempio, i lavoratori a progetto), compresi quelli autonomi.<br />

Il registro deve essere sempre custodito in cantiere ed è evidente, pertanto, che ogni cantiere deve essere dotato<br />

di autonomo documento, nel quale dovranno essere indicati i medesimi dati anagrafici e identificativi presenti sul<br />

tesserino (a esclusione della foto del lavoratore), con l’aggiunta dell’indicazione del cantiere al quale il registro si<br />

riferisce.<br />

In sostanza, è decisamente preferibile e anche più pratico, dotare i lavoratori del tesserino di riconoscimento.<br />

Le sanzioni<br />

La norma stabilisce sanzioni, seppur differenziate, sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori, poiché su entrambi<br />

gravano alcuni obblighi.<br />

Per il datore di lavoro che omette di dotare i lavoratori del tesserino di riconoscimento, ovvero vi provvedono ma<br />

con tesserino non conforme alla normativa, è prevista la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun<br />

lavoratore non dotato di regolare badge di riconoscimento.<br />

Invece, il lavoratore che, pur munito di tessera di riconoscimento, ometta di esporla è punito con la sanzione<br />

amministrativa da 50 a 300€.<br />

Pertanto, è evidente che, come accade per la consegna dei DPI, anche per il tesserino di riconoscimento è<br />

opportuno che il datore di lavoro documenti la consegna dello stesso, preferibilmente fotocopiando il documento<br />

e facendolo sottoscrivere al lavoratore per ricevuta.<br />

Per quanto riguarda le imprese con meno di dieci dipendenti (ma sarebbe preferibile dire, meno di dieci addetti),<br />

la sanzione per l’omessa o irregolare tenuta del registro è la medesima prevista per l’omessa consegna dei tesserini<br />

ai lavoratori e, pertanto, da€100 a 500.<br />

Delle medesime sanzioni è passibile in solido anche il committente nel caso di presenza contemporanea in cantiere<br />

di più datori di lavoro o lavoratori autonomi.<br />

La diffida<br />

È espressamente prevista l’inammissibilità della procedura di diffida di cui all’art. 13, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124,<br />

di riforma delle ispezioni, per cui di fronte alla accertata violazione l’organo ispettivo potrà solamente applicare<br />

la sanzione.<br />

49


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

EUROPA<br />

FRESATRICI<br />

Decisione della Commissione<br />

20 ottobre 2006, n. 2006/704/CE<br />

«Decisione (2006/704/CE) della Commissione<br />

del 20 ottobre 2006 sulla pubblicazione con<br />

restrizione del riferimento della norma EN 848-<br />

3:1999 “<strong>Sicurezza</strong> delle macchine per la lavorazione<br />

del legno - Fresatrici su un solo lato con<br />

utensile rotante - Parte 3: Foratrici e fresatrici a<br />

controllo numerico” conformemente alla direttiva<br />

98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»<br />

(in G.U.C.E. L 21 ottobre 2006, n. 291)<br />

Il provvedimento concerne la decisione di modificare<br />

le indicazioni ufficiali (pubblicazione in Gazzetta<br />

Ufficiale dell’Unione Europea) di riferimento<br />

alla norma EN 848­3:1999 «<strong>Sicurezza</strong> delle macchine<br />

per la lavorazione del legno - Fresatrici su<br />

un solo lato con utensile rotante - Parte 3: Foratrici<br />

e fresatrici a controllo numerico» con un’avvertenza<br />

allegata alla decisione medesima secondo<br />

obiezioni tecniche avanzate dalla Svezia e dalla<br />

Germania.<br />

ITALIA<br />

ISPESL<br />

Decreto del Presidente dell’Istituto Superiore<br />

per la Prevenzione e la <strong>Sicurezza</strong><br />

sul lavoro 5 ottobre 2006<br />

«Regolamento di organizzazione dell’Istituto<br />

superiore per la prevenzione e la sicurezza<br />

del lavoro a livello di strutture e personale (articolo<br />

13, comma 1, lettera n) del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303»<br />

(G.U. del 17 ottobre 2006¸ n. 242)<br />

Si tratta del regolamento di organizzazione dell’Istituto<br />

superiore per la prevenzione e la sicurezza<br />

del lavoro e la disciplina del rapporto di lavoro<br />

dei dipendenti, approvato dal Consiglio di amministrazione<br />

dell’Istituto con delibere nn. 2/2006 e<br />

50<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

9/2006, al fine di sviluppare le attività istituzionali<br />

in materia di ricerca, sperimentazione, controllo,<br />

consulenza, documentazione e assistenza per<br />

quanto concerne la prevenzione degli infortuni,<br />

la sicurezza del lavoro e la tutela della salute<br />

negli ambienti di vita e di lavoro.<br />

GALLERIE STRADALI<br />

Decreto legislativo 5 ottobre 2006,<br />

n. 264<br />

«Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia<br />

di sicurezza per le gallerie della rete<br />

stradale transeuropea» (S.O. n. 195 alla G.U. del 9<br />

ottobre 2006, n. 235)<br />

Il decreto attua la disciplina europea di cui alla<br />

direttiva 2004/54/CE, in materia di sicurezza per le<br />

gallerie della “rete stradale transeuropea”, intendendo<br />

come tale «la rete stradale definita dalla<br />

sezione 2 dell’allegato I della decisione 1692/96/CE<br />

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23<br />

luglio 1996, ed illustrata in carte geografiche o<br />

descritta nell’allegato II di tale Decisione», applicabile<br />

a tutte le gallerie situate nel territorio italiano<br />

di lunghezza superiore a 500 metri già in<br />

esercizio, in fase di costruzione ovvero allo stato<br />

progettuale. Lo scopo è quello di introdurre una<br />

disciplina prevenzionistica per la riduzione di situazioni<br />

critiche tali da generare pericolo per la<br />

vita umana, l’ambiente e gli impianti della galleria,<br />

nonché quello di introdurre misure di protezione<br />

in caso di incidente (art. 1, comma 1). A<br />

carico dei “gestori” di queste gallerie (a seconda<br />

ANAS, Società concessionarie o, nel caso di trafori<br />

internazionali, commissioni intergovernative) gravano,<br />

dunque, alcuni importanti incombenti, tra i<br />

quali: l’adozione di tutti i requisiti di sicurezza<br />

indicati nell’allegato II al D.Lgs. ovvero parametri<br />

di sicurezza e requisiti minimi in funzione di alcuni<br />

parametri indici di rischio, misure infrastrutturali,<br />

misure riguardanti l’esercizio e campagne di informazione<br />

relative alla sicurezza della galleria, pubblicizzanti<br />

il corretto comportamento degli utenti<br />

in fase di avvicinamento e transito nella galleria<br />

(art. 3) ecc. Ulteriori approfondimenti sui prossimi<br />

numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>. l<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


IGIENE E SICUREZZA<br />

QUESITI SULL’ANTINCENDIO<br />

di Mario Abate, Direttore Vice Dirigente ­ Comando VVF Milano<br />

RICHIESTA DEL CPI<br />

IN CAPO AL DIRIGENTE SCOLASTICO<br />

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico si è<br />

costretti ad affrontare i soliti problemi connessi<br />

all’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa<br />

di sicurezza e, soprattutto, su “chi” ha il dovere di fare<br />

“cosa”.<br />

Risultando in capo al Dirigente scolastico la titolarità di<br />

“datore di lavoro” (come definito dal D.Lgs. n. 626/<br />

1994) e la relativa assunzione di responsabilità nell’ambito<br />

di applicazione delle disposizioni in materia di<br />

sicurezza sui luoghi di lavoro, considerato che la proprietà<br />

degli edifici scolastici pubblici è del Comune o<br />

della Provincia, chi risulta essere il soggetto titolato alla<br />

richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi?<br />

(In particolare, se l’edificio scolastico è di nuova costruzione,<br />

nel qual caso probabilmente il Dirigente scolastico<br />

non sarà stato ancora individuato, è l’Ente pubblico<br />

proprietario, che provvede alla progettazione, alla presentazione<br />

del progetto ai Vigili del Fuoco, alla successiva<br />

costruzione anche in ottemperanza alle eventuali<br />

prescrizioni, a sembrare il naturale soggetto che deve<br />

richiedere il CPI e che rimane intestatario dello stesso<br />

nel corso degli anni.)<br />

Vale la pena ricordare che il D.M. 21 giugno 1996,<br />

n. 292, identifica come “datori di lavoro” i dirigenti<br />

scolastici i quali, ai sensi dell’art. 4, comma 12,<br />

D.Lgs. n. 626/1994, e come ribadito dal D.M. 29 settembre<br />

1998, n. 382, relativamente agli interventi strutturali<br />

e di manutenzione necessari per ottenere la conformità<br />

dell’edificio scolastico anche alle norme di prevenzione<br />

incendi, assolvono agli obblighi di legge con<br />

la richiesta del loro adempimento agli enti locali.<br />

In conformità all’art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, e all’art. 3,<br />

legge 11 gennaio 1996, n. 23, l’ente proprietario deve<br />

approntare tutto quanto necessario ai fini del conseguimento<br />

del Certificato di Prevenzione Incendi, ovvero<br />

deve porre in essere tutte le attività preliminari alla<br />

richiesta del parere di conformità, alla realizzazione<br />

degli interventi, alla produzione delle relative certificazioni,<br />

alla richiesta di sopralluogo di controllo o di rinnovo<br />

del CPI in scadenza.<br />

L’ente locale ha l’obbligo, quindi, di collaborare con il<br />

dirigente scolastico nella sua qualità di soggetto responsabile<br />

dell’attività e di organo competente ad<br />

avanzare la richiesta del CPI.<br />

Lo stesso dirigente deve assolvere, però, agli obblighi<br />

di carattere gestionale di propria competenza previsti<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

OSSERVATORIO VV.F.<br />

dall’art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, e dall’art. 12, D.M. 29<br />

agosto 1992, «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia<br />

scolastica», e una volta effettuata la richiesta degli<br />

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria<br />

necessari, trasferisce, di fatto, la responsabilità all’ente<br />

locale che ha il dovere­potere di porvi rimedio.<br />

La richiesta del certificato può essere effettuata direttamente<br />

dell’ente proprietario quando la figura del<br />

dirigente scolastico non risulti individuata, come nel<br />

caso di immobile di nuova costruzione.<br />

FILTRO A PROVA DI FUMO<br />

PER IL MONTALETTIGHE<br />

Il montalettighe da installarsi all’interno di una<br />

casa di riposo per anziani non autosufficienti di<br />

recente costruzione può avere in comune con il vano<br />

scala il filtro a prova di fumo?<br />

Si ricorda che il D.M. 18 settembre 2002, «Approvazione<br />

della regola tecnica di prevenzione incendi<br />

per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle<br />

strutture sanitarie pubbliche e private», si applica,<br />

oltre che alle strutture ospedaliere, anche alle case di<br />

riposo per anziani, ovvero alle cosiddette strutture che<br />

erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo<br />

e/o diurno.<br />

Nel caso di strutture di nuova costruzione, il punto 3.6.1,<br />

Allegato al decreto prevede che, qualora parte degli<br />

edifici siano destinati ad aree di tipo D (ovvero ad aree<br />

destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale),<br />

questi devono disporre di almeno un montalettighe,<br />

utilizzabile in caso di incendio, per le operazioni di<br />

soccorso e di evacuazione da parte del personale appositamente<br />

incaricato e dai Vigili del Fuoco. Tra i requisiti<br />

che questo impianto deve possedere non è riportato,<br />

nello stesso articolo, alcun divieto circa l’accesso da unico<br />

filtro a prova di fumo in comune con il vano scala.<br />

Tuttavia, lo stesso punto è stato recentemente modificato<br />

dall’art. 5, comma 4, D.M. 15 settembre 2005, il<br />

quale dispone che «Gli edifici destinati anche in parte<br />

ad aree di tipo D devono disporre di almeno un ascensore<br />

montalettighe antincendio, da realizzare in conformità<br />

alle specifiche disposizioni vigenti.».<br />

In particolare, i successivi punti 3.3 e 7, Allegato al D.M.<br />

15 settembre 2005, negano la possibilità di poter realizzare<br />

un filtro comune tra il vano scala e il montalettighe<br />

antincendio, al quale si deve accedere, quindi, tramite<br />

un filtro a prova di fumo a uso esclusivo dello<br />

stesso montalettighe. l<br />

51


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

a cura di Pierguido Soprani, avvocato<br />

52<br />

PATTEGGIAMENTO:<br />

AZIONE DI REGRESSO DELL’INAIL<br />

Cassazione civile, sezione lavoro,<br />

(ud. 19 gennaio 2006)<br />

21 febbraio 2006, n. 3723,<br />

Pres. Mattone, Rel. De Matteis<br />

Lavoro ­ Infortuni sul lavoro ­ Igiene e sicurezza<br />

sul lavoro ­ Lesioni colpose ­ Indennizzo<br />

­ Sentenza di patteggiamento ­ Qualificazione<br />

­ È assimilabile alla sentenza di condanna<br />

­ Azione di regresso dell’ente previdenziale<br />

­ Ammissibilità ­ Valutazione ­ È ammissibile<br />

­ Applicabilità del termine triennale<br />

di prescrizione ­ Valutazione ­ È applicabile<br />

­ Interruzione del termine ­ Valutazione ­ È<br />

possibile<br />

Ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso da<br />

parte dell’INAIL ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. n.<br />

1124/1965 nei confronti delle persone civilmente<br />

responsabili per le prestazioni erogate a seguito<br />

di infortunio sul lavoro, la sentenza del giudice<br />

penale di applicazione della pena su richiesta dell’imputato,<br />

ai sensi dell’art. 444 c.p.p., deve ritenersi<br />

assimilabile alla sentenza di condanna, con<br />

la conseguenza che detta azione è ammissibile e<br />

soggetta a termine triennale di prescrizione, suscettibile<br />

di interruzione.<br />

Nota<br />

Nella vicenda processuale l’INAIL pretendeva in<br />

via di regresso dal datore di lavoro quanto erogato<br />

al lavoratore rimasto vittima di un infortunio<br />

sul lavoro. Il procedimento penale si era<br />

concluso con sentenza di patteggiamento nei<br />

confronti del direttore dello stabilimento e del<br />

capo reparto, per il reato di lesioni personali<br />

colpose.<br />

La domanda dell’Inail era stata respinta sia dal<br />

primo giudice sia dalla Corte d’appello, giacché<br />

l’Inail aveva iniziato l’azione di regresso ben<br />

oltre il termine triennale di cui all’art. 112,<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

D.P.R. n. 1124/1965. In particolare, il giudice<br />

d’appello aveva qualificato la sentenza di patteggiamento<br />

come sentenza priva dell’accertamento<br />

del fatto e, quindi, l’azione di regresso<br />

soggetta a termine di decadenza triennale, nella<br />

specie non osservato.<br />

A fronte di ricorso dell’INAIL, la Corte di Cassazione<br />

ha accolto, invece, i motivi addotti dal<br />

ricorrente.<br />

In punto di diritto la controversia concerneva il<br />

valore da attribuire alla sentenza di patteggiamento:<br />

• se di accertamento del fatto reato, si applicava<br />

il termine di prescrizione dell’art. 112, comma<br />

5, T.U. n. 1124/1965, pacificamente più volte<br />

interrotto dall’istituto assicuratore;<br />

• negando, invece, questo valore accertativo,<br />

trovava applicazione il termine di decadenza<br />

previsto nella medesima disposizione, rispetto<br />

al quale gli atti interruttivi dell’istituto non<br />

hanno alcun valore.<br />

La Cassazione, con ampia disamina, richiamando<br />

la pronuncia della Corte a Sezioni Unite 16<br />

aprile 1997, n. 3288, e facendo leva sul testo<br />

della norma, che dispone «II giudizio di cui all’art.<br />

11 non può istituirsi dopo trascorsi tre<br />

anni dalla sentenza penale che ha dichiarato<br />

non doversi procedere per le cause indicate nello<br />

stesso articolo. L’azione di regresso di cui<br />

all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di<br />

tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale<br />

è divenuta irrevocabile», ha ritenuto che la<br />

norma prevede due distinte fattispecie:<br />

• quella della prima parte, che costituisce<br />

un’ipotesi di decadenza dall’azione e sussiste<br />

nel caso in cui, mancando un accertamento del<br />

fatto­reato in sede penale, l’INAIL chieda al<br />

giudice civile di accertare incidenter tantum<br />

l’esistenza del fatto e la responsabilità del datore<br />

di lavoro;<br />

• quella della seconda parte, che costituisce<br />

una ipotesi di prescrizione e sussiste, invece,<br />

qualora vi sia stata una sentenza di condanna.<br />

La ratio di una siffatta distinzione, risiede nel<br />

fatto che la natura decadenziale del termine ­<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


nell’ipotesi di mancanza di accertamento del<br />

fatto reato e della responsabilità dell’imputato<br />

in sede penale ­ è posta a tutela della posizione<br />

del datore di lavoro che ha interesse a vedere<br />

definita rapidamente la propria posizione e a<br />

non vedersi procrastinare a lungo lo stato di<br />

incertezza mediante ricorso al compimento di<br />

atti aventi effetti interruttivi del corso della<br />

prescrizione; di contro, nell’ipotesi in cui, in sede<br />

penale, vi sia stato l’accertamento del fatto<br />

reato e della responsabilità dell’imputato, questi<br />

inconvenienti non sussistono, con la conseguenza<br />

che il termine triennale va considerato<br />

di prescrizione e, quindi, suscettibile di interruzione.<br />

Con queste premesse la Cassazione ha ritenuto la<br />

fondatezza del ricorso dell’istituto assicuratore<br />

per il recupero, nel caso de quo, delle somme<br />

erogate.<br />

Il principio di diritto affermato dalla Suprema<br />

Corte, aderente a precedente orientamento<br />

(sul tema, Cass. 30 dicembre 1999, n. 14374;<br />

Cass. 9 dicembre 2002, n. 17529; Cass. 11 marzo<br />

2005, n. 5348), è che in tema di azione di regresso<br />

dell’INAIL, ai sensi dell’art. 112, D.P.R. n.<br />

1124/1965, nei confronti delle persone civilmente<br />

responsabili per le prestazioni erogate a<br />

seguito di infortunio sul lavoro, avuto riguardo<br />

alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un<br />

accertamento del fatto­reato da parte del giudice<br />

penale (ove l’azione di regresso è soggetta<br />

a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di<br />

sussistenza di questo accertamento con sentenza<br />

penale di condanna (in cui l’azione di regresso<br />

è soggetta a termine triennale di prescrizione),<br />

«la sentenza di applicazione della pena su<br />

richiesta dell’imputato, pronunciata dal giudice<br />

penale ai sensi dell’art. 444 c.p.p, deve ritenersi<br />

di condanna, con la conseguenza che il termine<br />

di cui all’art. 112 cit. si configura come termine<br />

di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione».<br />

Valutando, sul piano sistematico gli artt. 10, 11<br />

e 112, D.P.R. n. 1124/1965, dopo la riforma del<br />

codice di procedura penale, la Cassazione ha<br />

ritenuto che al principio della prevalenza del<br />

giudicato penale sul giudizio civile si è sostituito<br />

il principio relativistico dell’autonomia delle<br />

giurisdizioni e, dunque, è caduta l’identificazione<br />

tra accertamento della responsabilità penale<br />

e sentenza di condanna, cui erano ispirate, all’epoca<br />

in cui vennero scritte, le varie norme del<br />

T.U. n. 1124/1965 in tema di azione di regresso.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

Quindi, non più la necessità e la prevalenza<br />

dell’accertamento del fatto­reato in sede penale,<br />

ma la valutazione della responsabilità penale<br />

del soggetto, in sede penale o civile, a venire<br />

in rilievo (Cass. 27 febbraio 1996, n. 1501).<br />

È in questo rinnovato contesto che, secondo i<br />

Giudici di legittimità, si colloca la nuova figura<br />

dell’applicazione della pena su richiesta delle<br />

parti (cosiddetto patteggiamento) prevista dagli<br />

artt. 444 e 445 c.p.p. In realtà, il rapporto di<br />

reciproca implicazione tra responsabilità e pena,<br />

imposto dall’art. 27 della Costituzione,<br />

comporta che il procedimento e la pronuncia<br />

sulla richiesta di applicazione della pena abbiano<br />

natura giurisdizionale, in cui il giudice conserva<br />

una funzione di controllo non solo di legittimità,<br />

ma anche di merito (Corte Cost., 26<br />

giugno 1990, n. 313). Infatti, egli deve accertare<br />

che dagli atti di indagine compiuti dal PM<br />

non risulti che «il fatto non sussiste o che l’imputato<br />

non lo ha commesso o che il fatto non<br />

costituisce reato o non è previsto dalla legge<br />

come reato ovvero che il reato è estinto o che<br />

manca una condizione di procedibilità» (il che<br />

significa che il giudice può rilevare non solo<br />

l’esistenza di prove positive dell’innocenza dell’imputato,<br />

ma anche la mancanza di prove della<br />

colpevolezza). Se questo accertamento negativo<br />

da parte del giudice non equivale a una<br />

pronuncia positiva di responsabilità, certamente<br />

la presuppone (Corte Cost., 20 maggio 1996,<br />

n. 155), proprio per la correlazione tra pena e<br />

responsabilità posta dall’art. 27 Cost.; se, per un<br />

verso, vi è nell’istituto la componente negoziale<br />

della pena concordata e manca un accertamento<br />

pieno della responsabilità (Corte Cost.,<br />

11 dicembre 1995, n. 499), per altro verso questa<br />

componente negoziale non esaurisce i molteplici<br />

aspetti dell’istituto, che non diventa un<br />

negozio, ma rimane un giudizio, che si conclude<br />

con l’irrogazione di una pena, il quale giudizio<br />

comporta, come condizione imprescindibile,<br />

appunto, per l’irrogazione di una pena, anche<br />

se concordata, un accertamento di responsabilità<br />

penale, che non necessita di essere pieno,<br />

in virtù della volontaria accettazione dell’interessato,<br />

e che implica ammissione del fatto<br />

storico.<br />

Alla luce di queste argomentazioni, la Suprema<br />

Corte ha ritenuto di collocare l’accertamento<br />

parziale implicito nel patteggiamento nella<br />

doppia previsione dell’art. 112, comma 5, D.P.R.<br />

n. 1124/1965, e di qualificarla, all’esito della<br />

53


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

rivisitazione sistematica dell’istituto, non tra le<br />

sentenze di proscioglimento, ma tra quelle di<br />

condanna.<br />

In altra vicenda processuale di condanna in sede<br />

civile del datore di lavoro a seguito di patteggiamento<br />

nel processo penale e di successiva<br />

azione di regresso da parte dell’INAIL, la<br />

Cassazione aveva ritenuto che la sentenza di<br />

patteggiamento costituisce indiscutibile elemento<br />

di prova per il giudice di merito il quale,<br />

ove intenda disconoscere questa efficacia probatoria,<br />

ha il dovere di spiegare le ragioni per<br />

cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente<br />

responsabilità e il giudice penale abbia<br />

prestato fede a questa ammissione e che questo<br />

riconoscimento, pur non essendo oggetto di<br />

statuizione assistita dall’efficacia del giudicato,<br />

può essere utilizzato come prova nel corrispondente<br />

giudizio di responsabilità in sede civile<br />

(Cass. civ., sezione lavoro, 21 marzo 2003, n.<br />

4193).<br />

54<br />

I SOGGETTI RESPONSABILI<br />

NELL’APPALTO E SUBAPPALTO<br />

Cassazione penale, sez. IV,<br />

(ud. 20 aprile 2006) 3 luglio 2006,<br />

n. 22823, Pres. De Grazia, Rel. Marzano<br />

Prevenzione degli infortuni ­ Violazione delle<br />

norme antinfortunistiche ­ Cantiere edile<br />

­ Appalto e Subappalto ­ Individuazione dei<br />

soggetti responsabili ­ Committente ­ È tale ­<br />

Appaltatore ­ È tale in caso di subappalto<br />

In tema di contratto di appalto o contratto<br />

d’opera, grava sul committente, ai sensi dell’art.<br />

7 del D.Lgs. n. 626/1994, l’obbligo di cooperare<br />

all’attuazione delle misure di prevenzione<br />

e di coordinare gli interventi di protezione e<br />

prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,<br />

con reciproca informazione anche al fine<br />

di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i<br />

lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione<br />

dell’opera complessiva. In tale contesto<br />

e assetto operativo, la condizione dell’appaltatore<br />

rispetto a quella del subappaltatore di specifici<br />

lavori, è sostanzialmente assimilabile a<br />

quella del committente.<br />

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Nota<br />

La vicenda giudiziaria in esame riguardava lavori<br />

edili in appalto (fornitura e posa in opera<br />

della struttura prefabbricata di un capannone),<br />

con ulteriore parziale subappalto dei lavori di<br />

montaggio e posa in opera degli elementi in<br />

cemento armato prefabbricato e dei lavori di<br />

fornitura in opera delle lastre di copertura in<br />

fibrocemento del capannone. Una delle imprese<br />

subappaltatrici aveva a sua volta subappaltato<br />

l’esecuzione delle opere inerenti alla copertura<br />

del manufatto e il titolare di quest’ultima<br />

aveva “ceduto” il contratto ­ ovvero, piuttosto,<br />

secondo l’accusa, utilizzato due operai polacchi,<br />

in regime di intermediazione di manodopera,<br />

per l’esecuzione del lavoro. Uno di questi,<br />

terminato il lavoro e in procinto di allontanarsi<br />

dal cantiere, accortosi di aver lasciato un attrezzo<br />

sul tetto, era risalito per recuperarlo; l’operaio,<br />

in questa operazione, era improvvisamente<br />

caduto, sfondando il tetto e rovinando al<br />

suolo (riportando, così, lesioni che lo avevano<br />

tratto a morte), per la mancanza delle cautele<br />

antinfortunistiche dovute (in particolare, per la<br />

mancata predisposizione di tavole sopra le orditure,<br />

di sottopalchi, di idonee scale poste nei<br />

diversi punti del luogo di lavoro e di cinture di<br />

sicurezza), sicché, camminando sulle lastre di<br />

copertura, le aveva sfondate col proprio peso.<br />

I Giudici di merito avevano ritenuto di imputare<br />

la mancata predisposizione delle cautele antinfortunistiche<br />

indifferentemente ai titolari di<br />

tutte le imprese coinvolte nel cantiere. La tesi<br />

difensiva era, invece, che la destinazione soggettiva<br />

del precetto penale implica la responsabilità<br />

del subappaltante in quanto condizionata<br />

alla sussistenza di due specifici requisiti:<br />

• che l’infortunio non riguardi il rischio specifico<br />

del subappaltatore;<br />

• che vi sia stata una effettiva ingerenza del<br />

primo imprenditore sulla attività del secondo.<br />

La Corte di Cassazione ha ritenuto provata in<br />

primis l’intermediazione di manodopera e, parallelamente,<br />

che l’omissione di controllo sull’osservanza<br />

delle norme di legge e regolamentari<br />

era indiscutibilmente ascrivibile a tutti gli<br />

imputati imprenditori, ciascuno per la personale<br />

ingerenza nell’attività di costruzione del capannone.<br />

Nel caso di specie, essendosi proceduto, da parte<br />

dell’impresa principale, al cosiddetto “frazio­<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


namento dell’appalto” attraverso i sub­appalti<br />

parziali, non avendo assunto i singoli subappaltatori<br />

l’onere della intera organizzazione del<br />

lavoro e del cantiere e, con esso, la totale assunzione<br />

della predisposizione delle misure antinfortunistiche<br />

afferenti all’intero luogo di lavoro,<br />

gli appaltatori rimanevano quantomeno<br />

contitolari dell’obbligo di predisporre le misure<br />

di prevenzione volute dalla legge in riferimento<br />

all’intero cantiere e di verificarne, in concreto,<br />

l’attuazione.<br />

Non solo era risultato che l’imprenditore appaltante<br />

aveva conservato il potere direttivo del<br />

cantiere e l’obbligo dell’osservanza delle prescrizioni<br />

antinfortunistiche, ma eventuali clausole<br />

di trasferimento di rischio e responsabilità<br />

tra appaltatore e subappaltatore, in una situazione<br />

nella quale erano stati sub­appaltati solo<br />

alcuni specifici lavori, in ogni caso non potevano<br />

avere rilevanza operativa, trattandosi di<br />

norme di diritto pubblico, insuscettibili di essere<br />

derogate da determinazioni pattizie.<br />

Da ultimo, in questa intricata rete di relazioni<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

contrattuali e fattuali, la Cassazione ha inteso<br />

puntualizzare (peraltro, richiamando una norma<br />

inapplicabile ratione temporis al fatto contestato,<br />

avvenuto in data 18 dicembre 1991)<br />

che ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, in<br />

tema di contratto di appalto o contratto d’opera,<br />

grava sul committente l’obbligo di cooperare<br />

all’attuazione delle misure di prevenzione e<br />

di coordinare gli interventi di protezione e di<br />

prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,<br />

informandosi reciprocamente, anche al fine<br />

di eliminare rischi dovuti alle interferenze<br />

tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione<br />

dell’opera complessiva. In questo<br />

contesto e assetto operativo, la condizione dell’appaltatore<br />

rispetto a quella del subappaltatore<br />

di specifici lavori, è sostanzialmente assimilabile<br />

a quella del committente, laddove,<br />

nella specie, «nonostante tutti gli impegni assunti<br />

tra le diverse ditte, vicendevolmente, nessun<br />

controllo sul lavoro dei due semplici operai<br />

veniva svolto» da alcuno dei preposti di ciascuna<br />

impresa esecutrice. l<br />

55


AMBIENTE<br />

TESTO UNICO AMBIENTALE - RIFIUTI<br />

Articolo<br />

Tra le tante, si segnala anche un’inedita definizione di «prodotto recuperato»<br />

Ipotesi di riforma del D.Lgs. n. 152/2006:<br />

tutti i possibili cambiamenti per i rifiuti<br />

di Paolo Pipere, responsabile Servizio <strong>Ambiente</strong>, Infrastrutture e Territorio ­ Camera di Commercio di Milano<br />

Abolizione dei limiti per<br />

l’assimilazione dei rifiuti speciali<br />

a quelli urbani; ripristino<br />

del MUD per tutti i rifiuti<br />

prodotti; vincoli esclusivamente<br />

quantitativi per il deposito<br />

temporaneo; aggravio delle<br />

procedure di iscrizione all’Albo<br />

gestori ambientali per le imprese<br />

che trasportano i propri rifiuti<br />

non pericolosi; la revisione delle<br />

definizioni di «raccolta<br />

differenziata», di «recupero» e<br />

di «smaltimento»; nuova nozione<br />

di «prodotto recuperato»<br />

e di «materia prima secondaria»;<br />

soppressione del concetto<br />

di sottoprodotto. Queste,<br />

in estrema sintesi, alcune<br />

delle novità contenute<br />

nel schema di decreto correttivo<br />

del nuovo Codice dell’<strong>Ambiente</strong><br />

(D.Lgs. n. 152/2006) approvato<br />

in prima lettura dal Consiglio<br />

dei Ministri il 12 ottobre 2006.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

Lo schema di decreto correttivo<br />

del nuovo Codice dell’<strong>Ambiente</strong><br />

(D.Lgs. n. 152/2006) approvato<br />

in prima lettura dal Consiglio<br />

dei Ministri il 12 ottobre 2006, introduce<br />

una vasta serie di innovazioni in<br />

materia di gestione dei rifiuti. Tra le<br />

principali spicca:<br />

l l’abolizione dei limiti per l’assimilazione<br />

dei rifiuti speciali a quelli<br />

urbani;<br />

l la scelta di tornare a prevedere<br />

la dichiarazione ambientale per<br />

tutti i rifiuti prodotti;<br />

l la decisione di porre vincoli<br />

esclusivamente quantitativi per il<br />

deposito temporaneo;<br />

l l’aggravio delle procedure di<br />

iscrizione all’Albo gestori ambientali<br />

per le imprese che trasportano i<br />

propri rifiuti non pericolosi.<br />

Rilevanti anche:<br />

l la revisione delle definizioni di<br />

«raccolta differenziata», di «recupero»<br />

e di «smaltimento»;<br />

l la nuova nozione di «prodotto recuperato»<br />

e di «materia prima secondaria»;<br />

l la soppressione del concetto di<br />

sottoprodotto.<br />

Il ritorno della privativa<br />

Lo schema di decreto correttivo<br />

elimina il limite dimensionale - 250<br />

metri quadrati per le imprese e gli enti<br />

ubicati in comuni con popolazione<br />

superiore a 10.000 abitanti, 150 metri<br />

quadrati per i comuni più piccoli -<br />

oltre il quale non era più consentita<br />

l’assimilazione dei rifiuti speciali a<br />

quelli urbani. A seguito di questa mo-<br />

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difica, le imprese e gli enti che esercitano<br />

la loro attività utilizzando locali<br />

di qualsiasi estensione potranno ritornare<br />

a conferire una parte dei rifiuti<br />

prodotti, quelli che il comune ha deciso<br />

di assimilare sulla base dei criteri<br />

definiti dalla deliberazione del Comitato<br />

interministeriale sui rifiuti 27 luglio<br />

1984, al servizio pubblico di raccolta.<br />

Con l’abrogazione dei limiti cade,<br />

però, anche la previsione secondo<br />

la quale «non possono di norma essere<br />

assimilati agli urbani i rifiuti che si<br />

formano nelle aree produttive, compresi<br />

i magazzini di materie prime e<br />

di prodotti finiti», precisazione utile,<br />

invece, a contenere il contenzioso tra<br />

comuni e imprese sulle superfici da<br />

assoggettare al pagamento della tassa<br />

o della tariffa.<br />

MUD anche<br />

per i non pericolosi<br />

Secondo la bozza del decreto, le<br />

imprese che producono rifiuti dovranno,<br />

in futuro, documentare nel modello<br />

unico di dichiarazione ambientale<br />

(cosiddetto MUD), come avveniva<br />

prima dell’entrata in vigore del recente<br />

“Testo Unico” ambientale:<br />

l non solo i rifiuti pericolosi,<br />

l ma anche quelli non pericolosi:<br />

- derivanti da lavorazioni industriali<br />

o artigianali;<br />

- decaduti da trattamenti di depurazione<br />

o potabilizzazione delle acque,<br />

di abbattimento delle emissioni<br />

in atmosfera e da operazioni di trattamento<br />

di rifiuti. L’intervento correttivo<br />

prospettato ricostruirebbe l’originario<br />

rapporto tra registri di carico e<br />

scarico e MUD, nel senso che il pri-<br />

59


TESTO UNICO AMBIENTALE - RIFIUTI<br />

Articolo<br />

mo adempimento tornerebbe a essere<br />

strumentale al secondo e non un onere<br />

aggiuntivo avulso dalla logica del<br />

sistema; inoltre, verrebbe migliorata<br />

la qualità della rilevazione statistica<br />

dei dati, anche se a prezzo di una<br />

maggiore complessità nella redazione<br />

di ogni dichiarazione ambientale.<br />

Limiti quantitativi<br />

per il deposito temporaneo<br />

L’ipotesi di riforma del D.Lgs. n.<br />

152/2006, modifica profondamente i<br />

criteri temporali e quantitativi per il<br />

“deposito temporaneo” dei rifiuti nei<br />

luoghi in cui sono stati prodotti. Lo<br />

schema di decreto correttivo abolisce,<br />

infatti, una delle due strategie di<br />

gestione che il D.Lgs. n. 152/2006,<br />

aveva considerato come alternative<br />

tra loro, ovvero quella che consentiva<br />

l’accumulo di rifiuti in quantità superiori<br />

a 10 (rifiuti pericolosi) o a 20<br />

metri cubi (rifiuti non pericolosi) a<br />

condizione che l’avvio al recupero o<br />

allo smaltimento avvenisse, rispettivamente,<br />

bimestralmente o trimestralmente.<br />

In futuro, quindi, questo<br />

limite quantitativo non potrà mai essere<br />

superato e, in ogni caso, sarà<br />

necessario garantire l’asportazione,<br />

almeno annuale, dei rifiuti prodotti. I<br />

nuovi valori comporteranno, però, un<br />

aumento dei costi di gestione dei rifiuti,<br />

se si considera che un’azienda<br />

di medie dimensioni o un piccolo supermercato<br />

possono raggiungere il limite<br />

di 20 metri cubi in pochi giorni,<br />

anche solo accumulando i rifiuti di<br />

imballaggio di differenti materiali.<br />

Procedura ordinaria<br />

per tutti<br />

Altrettanto gravida di conseguenze<br />

per le imprese, la scelta di abrogare<br />

la procedura semplificata di iscrizione<br />

all’Albo gestori ambientali introdotta<br />

pochi mesi fa. L’obbligo riguarda<br />

le imprese che esercitano, come<br />

attività “ordinaria e regolare”, il<br />

trasporto dei rifiuti da loro stesse generati.<br />

Anche le piccole imprese edi-<br />

60<br />

AMBIENTE<br />

li, i manutentori, i giardinieri e gli<br />

artigiani si dovranno perciò iscrivere<br />

all’Albo seguendo la complessa procedura<br />

ordinaria originariamente definita<br />

per garantire la qualificazione<br />

degli operatori professionali del trasporto<br />

di rifiuti. Per l’iscrizione sarà<br />

necessario:<br />

l soddisfare requisiti di capacità finanziaria<br />

(50.000 euro per il primo<br />

mezzo, 25.000 se di portata inferiore<br />

a 3,5 t);<br />

l individuare un responsabile tecnico<br />

con una specifica formazione ed<br />

esperienza nel trasporto di rifiuti;<br />

l prestare, tramite fideiussione, una<br />

garanzia finanziaria che può superare<br />

i 3 milioni di euro;<br />

l sottoporre a perizia giurata ogni<br />

mezzo utilizzato per il trasporto dei<br />

propri rifiuti.<br />

Campo di applicazione<br />

e definizioni<br />

Rilevanti, come si è anticipato,<br />

anche le modifiche che investono le<br />

definizioni e il campo di applicazione<br />

della norma, rispetto al quale deve<br />

essere segnalata una drastica riduzione<br />

delle ipotesi di esclusione. Si è<br />

provveduto, infatti, a eliminare la<br />

stratificazione di regimi di favore di<br />

uno piuttosto che di un altro scarto di<br />

produzione, riportando alla disciplina<br />

sui rifiuti, tra gli altri:<br />

l il coke da petrolio;<br />

l le ceneri di pirite;<br />

l le polveri di ossidi di ferro;<br />

l il combustibile derivato da rifiuti<br />

di qualità;<br />

l i materiali vegetali non contaminati<br />

provenienti da alvei di scolo e<br />

irrigui;<br />

l il materiale litoide estratto da corsi<br />

d’acqua, bacini idrici e alvei;<br />

l con una decisione che riaprirà<br />

complesse dispute, anche i sottoprodotti<br />

di origine animale non destinati<br />

al consumo umano disciplinati<br />

anche, e non più esclusivamente, dal<br />

regolamento n. 1774/2002.<br />

È facile prevedere che l’eliminazione<br />

della nozione di sottoprodotto<br />

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sarà uno dei temi sui quali si incentrerà<br />

il dibattito nelle prossime settimane,<br />

sebbene la numerosa serie di<br />

condizioni da soddisfare e di garanzie<br />

da prestare per poter raggiungere<br />

l’esclusione dal campo di applicazione<br />

della normativa sui rifiuti fosse<br />

già di per sé stessa tale da indurre<br />

buona parte delle imprese a non ricorrere<br />

a questa possibilità.<br />

Va anche rilevato come le definizioni<br />

delle operazioni di recupero e<br />

di smaltimento siano state adeguate<br />

alle definizioni comunitarie. L’esigenza<br />

di disporre di una definizione<br />

operativa di queste attività, spesso<br />

vagamente e confusamente descritte<br />

dagli appositi allegati alle direttive, si<br />

scontrava, infatti, con l’imperativo di<br />

dirimere la questione a livello comunitario.<br />

Scompaiono perciò dalla definizione<br />

di «recupero» i riferimenti<br />

alle operazioni di selezione e cernita,<br />

mentre da quella di «raccolta differenziata»<br />

viene eliminata la paradossale<br />

scelta operata dal D.Lgs. n. 152/<br />

2006 di includere in questa nozione<br />

anche le operazioni di selezione della<br />

frazione organica raccolta in modo<br />

indifferenziato effettuate presso gli<br />

impianti di trattamento.<br />

Bisognosa di un ulteriore perfezionamento,<br />

infine, la nozione di<br />

«materia prima secondaria», definita<br />

attraverso un rimando all’articolo<br />

181 che, nella nuova formulazione, a<br />

sua volta richiama un emanando decreto<br />

ministeriale che fisserà i metodi<br />

di recupero dei rifiuti «utilizzati per<br />

ottenere materia prima o prodotti» e<br />

non, invece, materie prime secondarie.<br />

Interessante, infine, l’inedita nozione<br />

di prodotto recuperato: «prodotto<br />

finito, derivante da un completo<br />

trattamento di recupero, che non<br />

può più essere distinto da altri prodotti<br />

derivanti da materie prime primarie»,<br />

anche se non è chiaro se, al<br />

termine di un processo di recupero, si<br />

avrà un semplice “prodotto” oppure<br />

un “prodotto recuperato”.<br />

A seguire una breve sintesi di<br />

quanto riportato sopra. l<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

Le possibili modifiche per la legislazione sui rifiuti<br />

Campo<br />

di applicazione<br />

Limiti per l’assimilazione<br />

dei rifiuti speciali<br />

agli urbani<br />

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TESTO UNICO AMBIENTALE - RIFIUTI<br />

Articolo<br />

D.Lgs. n. 152/2006 Decreto correttivo<br />

Esclusioni, tra le altre, per:<br />

­ i sottoprodotti;<br />

­ il coke da petrolio;<br />

­ le ceneri di pirite;<br />

­ le polveri di ossidi di ferro;<br />

­ il combustibile derivato da rifiuti (CDR) di qualità;<br />

­ i materiali vegetali non contaminati provenienti da alvei<br />

di scolo e irrigui;<br />

­ il materiale litoide estratto da corsi d’acqua, bacini idrici<br />

e alvei;<br />

­ i sottoprodotti di origine animale non destinati al consu­<br />

mo umano disciplinati dal regolamento CE 1774/2002.<br />

Divieto di assimilare agli urbani i rifiuti speciali prodotti<br />

da enti o imprese operanti su superfici superiori a 150<br />

(comuni con popolazione < 10.000 abitanti) o a 250 me­<br />

tri quadrati (comuni con popolazione > 10.000 abitanti).<br />

Abolizione delle esclusioni per<br />

le tipologie di scarti citati.<br />

Abrogazione dei limiti dimensionali<br />

per l’assimilazione<br />

Limiti per il deposito Limite temporale (2 mesi per i pericolosi, 3 per i non peri­ Limitequantitativo(10metricubi<br />

temporaneo colosi)senzalimitequantitativo,oppurelimitequantitati per i pericolosi, 20 per i non perivo<br />

(10 metri cubi per i pericolosi, 20 per i non pericolosi) colosi) con avvio al recupero o al­<br />

conavvioalrecuperooallosmaltimentoalmenoannuale. lo smaltimento almeno annuale.<br />

Dichiarazione MUD Solo per rifiuti classificati come pericolosi. Per rifiuti pericolosi e per rifiuti<br />

per i produttori di ri­<br />

non pericolosi derivanti da lavofiutirazioni<br />

industriali o artigianali,<br />

oltre a quelli ­ sempre non pericolosi<br />

­ decaduti da trattamenti<br />

di depurazione o potabilizzazione<br />

delle acque, di abbattimento<br />

delle emissioni in atmosfera<br />

e da operazioni di trattamento<br />

di rifiuti.<br />

Imprese che esercita­ Iscrizione semplificata (comunicazione e diritto annuale Iscrizione ordinaria all’Albo geno<br />

come attività “or­ pari a 50 euro) all’Albo gestori ambientali<br />

stori ambientali<br />

dinaria e regolare” il<br />

trasporto dei rifiuti da<br />

loro stesse generati<br />

61


62<br />

ARIA<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

AMBIENTE<br />

Per i motori elettrici ad alta efficienza<br />

il dato tecnico deve sposare il mercato<br />

di Silvia Berri, responsabile Comunicazione e Promozione<br />

e Angelo Baggini, membro CT 64 CEI ­ Comitato Elettrotecnico Italiano<br />

CEI<br />

L’impiego di motori elettrici a elevato rendimento (EEEM) costituisce uno degli interventi più semplici ed efficaci per ridurre i<br />

costi legati all’energia elettrica per i processi industriali. Questa soluzione, peraltro, è caldeggiata dai DD.MM. 24 aprile 2001<br />

sull’efficienza energetica negli usi finali, in sostituzione di quelli standard. In Italia, il settore industriale impiega il 50% circa<br />

dell’energia elettrica totale del “sistema­Paese”; di questi 138 TWh, la quota dovuta all’impiego di motori elettrici è stimabile<br />

in una percentuale variabile pari a circa il 60­80%. Un miglioramento dell’efficienza di queste macchine inciderebbe, quindi, in<br />

modo determinante sui costi dei consumi e sul mantenimento della competitività dell’economia. Molti sono i fattori da<br />

considerare all’interno di un’analisi comparativa, viste le numerose variabili (tecniche ed economiche) che possono incidere sul<br />

risultato finale. Per uniformare queste stime sono state individuate tre classi di efficienza (EFF1, EFF2 e EFF3), che differenziano<br />

i motori in funzione del livello di rendimento.<br />

ontesto legislativo<br />

’impiego di motori elettrici a elevato rendiento<br />

(EEEM) costituisce uno degli interveni<br />

più semplici ed efficaci per ridurre i costi<br />

egati all’energia elettrica utilizzata per i proessi<br />

industriali. In Italia, il settore industriale<br />

mpiega il 50% circa dell’energia elettrica toale<br />

del “sistema Paese”; di questi 138 TWh,<br />

a quota dovuta all’impiego di motori elettrici<br />

stimabile in una percentuale variabile pari a<br />

irca il 60­80% [1] . I DD.MM. 24 aprile 2001<br />

ull’efficienza energetica negli usi finali [2] ,<br />

uggeriscono, tra le varie misure, anche<br />

uella dell’impiego dei motori ad alta effiienza<br />

in sostituzione di quelli standard. Ai<br />

isparmi conseguiti corrispondono riconoscienti<br />

sotto forma di titoli di efficienza eneretica<br />

(TEE) [3] , che vengono rilasciati secondo<br />

a delibera AEEG n 103/2003 [4] . I TEE sono<br />

egoziabili e il riconoscimento economico<br />

uò essere stimato pari a circa 150­200 €/<br />

EP, il che potrebbe portare, ad esempio, nel<br />

aso di motore di potenza 15 kW con 4.000<br />

ore di utilizzazione anno e un fattore di carico<br />

75%, a un bonus pari a 63,00 €, che<br />

abbasserebbe il payback dai 3,6 anni, senza<br />

gli incentivi costituiti dai TEE, a 2,8 anni (si<br />

veda lo schema 1).<br />

Dati tecnici<br />

È facile intuire come il miglioramento dell’efficienza<br />

di queste macchine possa incidere<br />

in modo determinante sui costi energetici,<br />

soprattutto se l’utilizzo di energia<br />

elettrica nel processo è prevalente.<br />

La convenienza dell’impiego di motori elettrici<br />

ad alto rendimento è ancor più evidente<br />

se si considera che, in generale, il costo<br />

d’acquisto è trascurabile rispetto a quello di<br />

esercizio lungo la vita utile del motore,<br />

oscillando, in rapporto al costo di esercizio,<br />

in un range percentuale variabile tra il 15%<br />

ed il 5% circa.<br />

In generale, il rendimento di un motore<br />

elettrico dipende:<br />

l dal tipo di progetto e, in particola­<br />

[1] Fonte: FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) e Office of Industrial Technologies (OIT).<br />

[2] «Individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’art. 9, comma 1,<br />

del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e<br />

sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (in S.O. n. 125 alla<br />

Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2001, n. 117).<br />

[3] Si veda l’articolo di D. Manzoni a pag. 82 del n. 19/2006 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[4] «Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24<br />

aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica» (in Gazzetta Ufficiale<br />

dell’8 ottobre 2003, n. 234).<br />

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re, dalla qualità e dalla quantità del materiale<br />

impiegato per la costruzione;<br />

l dal tipo e dalla taglia del motore;<br />

l soprattutto, dal coefficiente di utilizzo,<br />

ovvero del rapporto tra la potenza erogata<br />

all’albero e la potenza nominale. Il rendimento<br />

di un motore dipende, infatti, dal<br />

punto di lavoro e nello specifico:<br />

­ decresce al diminuire del coefficiente di utilizzo;<br />

quando questo è inferiore al 50­60%<br />

la diminuzione è particolarmente drastica;<br />

­ cresce all’aumentare della potenza nominale,<br />

con riferimento alla taglia del motore.<br />

Valori tipici di rendimento (riferiti a un coefficiente<br />

di utilizzo pari al 75%) sono compresi<br />

tra 75­95%, per taglie comprese tra 1<br />

e 200 kW.<br />

In termini assolutamente generali, la valutazione<br />

economica di investimenti alternativi<br />

di questo tipo dipende principalmente dai<br />

seguenti fattori:<br />

l costo dell’energia (€/kWh) e della potenza<br />

impegnata (€/kW);<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


potenza 15 kW;<br />

4000 ore di utilizzazione anno<br />

fattore di carico 75%<br />

potenza nominale del motore;<br />

rendimento nominale del motore;<br />

fattore di carico del motore;<br />

ore di funzionamento annue del motore.<br />

ome valori di riferimento si può dire che il<br />

aggior costo di un motore ad alta<br />

fficienza ­ dovuto alla più elevata qualità<br />

quantità dei materiali utilizzati ­ rispetto<br />

uno tradizionale, è pari a circa il<br />

0­40% sul prezzo di listino, a parità di<br />

otenza nominale.<br />

n generale, la convenienza dell’acquisto di<br />

n motore ad alto rendimento è maggiore<br />

er quelli caratterizzati da un numero eleato<br />

di ore di funzionamento oppure per<br />

ercati con elevati costi dell’energia.<br />

importante sottolineare che la riduzione<br />

elle perdite in un motore comporta, oltre al<br />

antaggio del risparmio energetico, anche<br />

na diminuzione delle sovratemperature e,<br />

uindi, un aumento della vita attesa della<br />

acchina a parità di sistema di isolamento e<br />

el consumo di lubrificante, nonché la posibilità<br />

di ridurre la ventilazione e la rumoroità<br />

a essa collegata. Un motore con rendienti<br />

più alti è caratterizzato, inoltre, da:<br />

maggiori rendimenti ai carichi ridotti, esendo<br />

maggiormente contenute le perdite<br />

vuoto;<br />

maggiore capacità di sopportare squiliri<br />

e variazioni di tensione della rete di alientazione;<br />

maggiori vantaggi nelle applicazioni con<br />

limentazione da inverter.<br />

ayback<br />

uando si considera l’acquisto di un<br />

uovo motore, il fattore rilevante nella<br />

alutazione è la differenza tra i costi<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

Benefici del riconoscimento economico<br />

a un bonus pari a 63,00 €<br />

d’acquisto del motore ad alta efficienza<br />

e quelli per uno tradizionale.<br />

Per motori caratterizzati da un numero elevato<br />

di ore di funzionamento, il payback è<br />

compreso tra 1 e 3 anni; quest’ultimo, peraltro,<br />

diminuisce indicativamente in maniera<br />

lineare con le ore di funzionamento e cresce<br />

nell’intervallo di potenze 100­250 kW. Chiaramente<br />

se come indice di valutazione dell’investimento<br />

si utilizza il payback semplice,<br />

si ignora ciò che succede dopo il tempo di<br />

recupero del capitale, cosa particolarmente<br />

penalizzante per investimenti che assicurano<br />

benefici nel corso di un periodo temporale<br />

lungo. Se, infatti, per valutare l’investimento<br />

si tiene conto del costo attualizzato delle<br />

perdite lungo l’intera vita utile del motore, si<br />

ricava che l’acquisto di motori ad alta efficienza<br />

è conveniente:<br />

l con un numero di ore di funzionamento<br />

annuo pari a circa 300 (coefficiente di utilizzo:<br />

0,75; costo dell’energia pari a 5c €/<br />

kWh; costo dell’impegno di potenza 22 €/<br />

kW anno), in riferimento a potenze nominali<br />

superiori a 7,5 kW;<br />

l con un numero di ore di funzionamento<br />

annuo superiore pari a circa 2.500­3.000,<br />

relativamente a taglie inferiori<br />

Riparazione e sostituzione<br />

Per quanto concerne la scelta tra la riparazione<br />

di un motore guasto e l’acquisto di<br />

uno ad alta efficienza, la differenza di costo<br />

imputabile alla soluzione energeticamente<br />

più efficiente è pari allo scarto tra il costo del<br />

motore ad alta efficienza e il costo del riavvolgimento<br />

del motore esistente.<br />

In questo caso, si deve però tener conto che<br />

l’operazione di riavvolgimento comporta un<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

ARIA<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

Schema 1<br />

Il riconoscimento economico può essere stimato pari a circa 150-200 €/tep, il che potrebbe portare, ad esempio,<br />

nel caso di motore con:<br />

che abbasserebbe il payback dai<br />

3,6 anni, senza gli incentivi costituiti<br />

dai TEE, a 2,8 anni<br />

peggioramento delle prestazioni energetiche<br />

del motore variabile, a seconda della<br />

perizia dell’operatore, tra 1 e 4 punti percentuali.<br />

Riavvolgere un motore elettrico significa,<br />

quindi, rimettere in servizio un motore<br />

il cui rendimento è minore rispetto allo<br />

stesso appena acquistato.<br />

Come per il caso precedente, la convenienza<br />

dell’acquisto di un motore ad alto<br />

rendimento è elevata per tipologie caratterizzate<br />

da un numero elevato di ore di<br />

funzionamento (payback compresi tra 0,5<br />

e 2 anni) e il rientro dall’investimento diminuisce<br />

linearmente con le ore di funzionamento.<br />

A differenza, però, di quanto<br />

accade nel caso di un nuovo acquisto, il<br />

payback varia in funzione:<br />

l della potenza nominale del motore, nel<br />

senso che, per motori piccoli (1­11 kW), il<br />

payback risulta estremamente interessante;<br />

l della tipologia costruttiva del motore e,<br />

in particolare, del fatto che la costruzione sia<br />

chiusa o aperta; per questi ultimi, il payback<br />

è più breve rispetto ai motori con costruzione<br />

chiusa ed è compreso tra 1 e 3 anni.<br />

Quando si vuole valutare la convenienza della<br />

sostituzione di un motore in servizio con<br />

uno ad alta efficienza, la differenza di costo<br />

imputabile alla soluzione energeticamente<br />

più efficiente è pari allo scarto tra il costo del<br />

motore ad alta efficienza sommato al costo<br />

della manodopera necessaria per la rimozione<br />

del vecchio e l’installazione del nuovo.<br />

In generale, non si considera mai nel calcolo<br />

economico il valore del motore sostituito<br />

perché, di fatto, non esiste un mercato rilevante<br />

di motori usati.<br />

La sostituzione di motori in servizio<br />

non è particolarmente interessante per:<br />

63


ARIA<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

un numero di ore di funzionamento anuo<br />

basso (per esempio 2.000), a meno<br />

he il costo dell’energia non sia particolarente<br />

elevato (>10c€/kWh);<br />

piccole taglie (1­3,5 kW);<br />

potenze nominali superiori a 100 kW.<br />

e iniziative istituzionali<br />

ella valutazione della convenienza dell’imiego<br />

di EEEM non sono, infine, da trascurae<br />

le iniziative nazionali ed europee che posono<br />

influire, in modo anche determinante,<br />

ul costo complessivo dell’investimento.<br />

l miglioramento annuale dell’efficienza<br />

nergetica negli anni 1990 era pari a<br />

,4% l’anno circa (EC Green Paper on<br />

nergy Efficiency 22 giugno 2005), menre<br />

da allora è diminuito costantemente<br />

ino a un valore stabile pari a circa 0,5%.<br />

on lo scopo di rimuovere queste barriee,<br />

la Commissione europea, attraverso il<br />

rogramma SAVE e l’agenzia IEEA, ha sviuppato<br />

diversi strumenti di supporto per<br />

e aziende per il miglioramento dell’effiienza<br />

energetica; tra questi, il principale<br />

il motor challenge programme (MCP),<br />

a cui finalità è quella di creare una serie<br />

i azioni a sostegno delle industrie per<br />

ncrementare l’efficienza energetica dei<br />

otori elettrici e, più in generale, dei sitemi<br />

che utilizzano motori elettrici.<br />

l programma possono partecipare tutte le<br />

ziende; la Commissione europea provvede<br />

fornire un pubblico un riconoscimento del<br />

ontributo al raggiungimento degli obiettivi<br />

i politica energetica comunitaria attravero,<br />

tra l’altro, l’uso esclusivo del logo del<br />

rogetto e l’inserimento del nominativo<br />

ell’azienda nel catalogo dei partecipanti.<br />

fronte dei risultati positivi riscossi in EU15<br />

a MCP, lo scorso anno la Commissione ha<br />

eciso di finanziarne l’estensione ai nuovi<br />

embri e candidati all’ingresso in Europa,<br />

nche attraverso esperti italiani, con lo scoo<br />

di creare capacità decisionali per i manaer<br />

operanti in questi Paesi dove, molto<br />

pesso, l’efficienza è ancora un miraggio.<br />

iò avviene, in particolar modo, nelle SME,<br />

causa di una limitata disponibilità di forza<br />

avoro e di esperienza nel campo energetio.<br />

L’obiettivo principale di questo progeto<br />

triennale (denominato 4EM­MCP) è<br />

uello di integrare gli strumenti di MCP nei<br />

rogrammi nazionali, per raggiungere<br />

’obiettivo generale dell’IEEA e per una<br />

64<br />

AMBIENTE<br />

completa integrazione dei nuovi membri e<br />

dei Paesi candidati comunitari.<br />

Standard per motori a bassa tensione<br />

sul mercato<br />

Il comitato tecnico del CEI (Comitato Elettrotecnico<br />

Italiano) che si occupa dei motori<br />

elettrici è il CT 2 “Macchine rotanti”, collegato<br />

ai corrispondenti comitati internazionali<br />

CT 2 “Rotating Machinery IEC” (internazionale)<br />

e Cenelec (Europa).<br />

Il CT 2, che è stato uno dei primi comitati a<br />

essere creato, si occupa della normativa per<br />

le macchine elettriche rotanti senza limiti di<br />

tensione, potenza o dimensioni.<br />

Le norme riguardanti i motori elettrici sono<br />

contraddistinte:<br />

l dal numero 60034, quando di origine<br />

internazionale;<br />

l da una differente numerazione se di origine<br />

europea o nazionale.<br />

Di particolare interesse è la recente norma<br />

CEI EN 60034­2 riguardante i metodi per la<br />

determinazione delle perdite e del rendimento<br />

delle macchine elettriche rotanti. Come<br />

avviene in molti settori, la normazione e<br />

l’unificazione giocano un ruolo particolarmente<br />

importante per lo sviluppo di una<br />

tecnologia; la disponibilità di norme di prodotto<br />

e metodi di verifica unificati a livello<br />

internazionale risulta, infatti, essenziale per<br />

lo sviluppo del mercato. Nel 2000 è stato<br />

siglato un accordo volontario tra i principali<br />

produttori europei di macchine elettriche<br />

rappresentati dal CEMEP e dalla Commissione<br />

Europea DG XVII, per la costruzione di<br />

motori elettrici ad alto rendimento.<br />

Sono state individuate tre classi di efficienza<br />

(EFF1, EFF2 e EFF3), che differenziano i motori<br />

in funzione del livello di rendimento. La<br />

classe EFF3 definisce lo standard attuale e la<br />

EFF1 indica il livello di eccellenza. Per ogni<br />

classe sono stati stabiliti i rendimenti minimi;<br />

l’incremento di rendimento definito è compreso<br />

tra 1 e 6 punti percentuali rispetto al<br />

livello di efficienza EFF3 (mediamente circa<br />

2,5%). La classe di efficienza è indicata da<br />

un’etichetta posta sulla targa del motore.<br />

I tassi italiani di adesione<br />

L’ultimo report di monitoraggio indica che le<br />

aziende che hanno finora aderito sono 36 e<br />

che la riduzione del segmento di mercato<br />

occupata dai motori elettrici di classe EFF3 si<br />

è significativamente ridotta in questi ultimi 2<br />

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anni, in linea con gli obiettivi dell’accordo.<br />

Da un punto di vista macroeconomico, un<br />

utilizzo efficiente di energia è un requisito<br />

fondamentale per il mantenimento della<br />

competitività dell’economia europea.<br />

Il potenziale di risparmio elettrico negli<br />

azionamenti elettrici industriali in tutta<br />

Europa può essere stimato in 200 miliardi<br />

di kWh/anno, cioè l’8% del consumo<br />

elettrico complessivo. La produzione di<br />

energia porta a emissioni medie di CO2,<br />

pari a circa 17,5 tCO2/toe. Ciò significa<br />

che il risparmio potenziale medio di azionamenti<br />

elettrici industriali di circa 17<br />

Mtoe/anno corrisponde alla riduzione di<br />

50 millioni di tonnellate di CO2/anno o al<br />

2% dell’obiettivo di Kyoto.<br />

Un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione<br />

europea che ha calcolato il costo<br />

dell’impatto ambientale della produzione<br />

energetica in Europa, ha portato a stimare<br />

mediamente un kWh in Europa pari a circa<br />

3 eurocent. Ciò deve essere sommato al<br />

prezzo di mercato tipico di 5 eurocent/kWh.<br />

Gli attuali schemi di eco­tassazione nei Paesi<br />

membri dell’Ue non internalizzano i costi<br />

esterni complessivi della produzione di energia;<br />

pertanto, un risparmio medio di 200<br />

miliardi di kWh/anno in energia elettrica significa<br />

anche un risparmio, per la società, di<br />

6.500 milioni di€in costi ambientali e di 11<br />

miliardi di€di costi operativi.<br />

Una mancata spesa annua pari a 200 miliardi<br />

di kWh potrebbe generare, inoltre, un<br />

aumento della disponibilità e affidabilità dell’energia<br />

elettrica, riducendo sensibilmente<br />

la dipendenza dall’importazione di combustibili<br />

fossili.<br />

Il miglioramento degli azionamenti elettrici<br />

industriali a livello europeo porterebbe all’eliminazione<br />

di un fabbisogno di circa 47<br />

GW che equivale, ad esempio, a 45­50 centrali<br />

nucleari (1.000 MW) o a 110­130 centrali<br />

a combustibile fossile (350 MW). Si<br />

avrebbe, quindi, una riduzione importante<br />

della domanda di nuove centrali elettriche<br />

con una conseguente maggior disponibilità<br />

di risorse economiche per altri settori.<br />

Gli investimenti richiesti in questo scenario<br />

stimati su scala continentale in 48 miliardi di<br />

€ sono paragonabili al costo di costruzione<br />

delle centrali in grado di soddisfare il fabbisogno<br />

delle sole perdite eliminabili con l’adozione<br />

di EEEM, stimato in 50 miliardi di€.<br />

Considerati i benefici ambientali e la minor<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


dipendenza energetica, l’investimento in efficienza<br />

sembra certamente preferibile alla<br />

costruzione di nuove centrali, non essendo<br />

questa comunque evitabile, dal momento<br />

che, in ogni caso, il parco produttivo esistente<br />

richiede, ora e in futuro, un rinnova­<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

mento importante legato all’età degli impianti.<br />

L’industria dovrebbe sfruttare attivamente i<br />

programmi esistenti per il miglioramento<br />

dell’efficienza energetica e investire in formazione<br />

e apparati ad alta efficienza, consi­<br />

Motori elettrici: convengono veramente?<br />

DATI TECNICI<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

ARIA<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

derando i costi sull’intero ciclo di vita piuttosto<br />

che i soli di acquisto, che, nel caso<br />

specifico, fanno di un intervento con forti<br />

connotati ambientali un ottimo investimento,<br />

anche da un punto di vista puramente<br />

economico. l<br />

Il costo d’acquisto è trascurabile rispetto al costo di esercizio lungo la vita utile del motore, oscillando, in rapporto al<br />

costo di esercizio, in un range percentuale variabile tra il 15% ed il 5% circa.<br />

Il rendimento di un motore elettrico dipende:<br />

• dal tipo di progetto;<br />

• dal tipo e dalla taglia del motore;<br />

• dal coefficiente di utilizzo, ovvero del rapporto tra la potenza erogata all’albero e la potenza nominale;<br />

• nello specifico, dal punto di lavoro:<br />

­ decrescendo al diminuire del coefficiente di utilizzo;<br />

­ crescendo all’aumentare della potenza nominale, con riferimento alla taglia del motore.<br />

Rendimento (riferito a un coefficiente di utilizzo pari al 75%): tra 75­95%, per taglie comprese tra 1 e 200 kW.<br />

Convenienza: l’acquisto di un motore ad alto rendimento conviene per:<br />

• un numero elevato di ore di funzionamento;<br />

• mercati con elevati costi dell’energia.<br />

Maggiori costi: rispetto a un motore tradizionale, a causa della più elevata qualità e quantità dei materiali<br />

utilizzati, pari a circa il 20­40% sul prezzo di listino, a parità di potenza nominale.<br />

Vantaggi:<br />

• riduzione delle perdite in un motore;<br />

• risparmio energetico;<br />

• diminuzione delle sovratemperature e, quindi, un aumento della vita attesa della macchina a parità di sistema di<br />

isolamento e del consumo di lubrificante;<br />

• possibilità di ridurre la ventilazione e la rumorosità a essa collegata;<br />

• maggiori rendimenti ai carichi ridotti, essendo maggiormente contenute le perdite a vuoto;<br />

• maggiore capacità di sopportare squilibri e variazioni di tensione della rete di alimentazione;<br />

• più vantaggi nelle applicazioni con alimentazione da inverter.<br />

DATI DI MERCATO<br />

TABELLA 1<br />

Potenziale di risparmio elettrico in Europa<br />

200 miliardi di kWh/anno, cioè l’ 8% del consumo elettrico complessivo, pari a 6.500 milioni di€ in costi ambientali,<br />

per la società, e di 11 miliardi di€di costi operativi, in grado di:<br />

• generare un aumento della disponibilità e affidabilità dell’energia elettrica, riducendo sensibilmente la<br />

dipendenza dall’importazione di combustibili fossili;<br />

• eliminare un fabbisogno di circa 47 GW che equivale, ad esempio, a 45­50 centrali nucleari (1.000 MW) o a 110­130<br />

centrali a combustibile fossile (350 MW).<br />

Riduzione CO2/anno<br />

La produzione di energia porta a emissioni medie di CO2, pari a circa 17,5 tCO2/toe. Ciò significa che il risparmio<br />

potenziale medio di azionamenti elettrici industriali di circa 17 Mtoe/anno corrisponde alla riduzione di 50 milioni<br />

di tonnellate di CO2/anno o al 2% dell’obiettivo di Kyoto.<br />

Costo dell’impatto ambientale della produzione energetica in Europa<br />

In media, 1 kWh pari a circa 3 eurocent, da sommare al prezzo di mercato tipico di 5 eurocent/kWh.<br />

Investimenti a scala continentale<br />

48 miliardi di€, paragonabili al costo di costruzione delle centrali in grado di soddisfare il fabbisogno delle sole<br />

perdite eliminabili con l’adozione di EEEM, stimato in 50 miliardi di€.<br />

65


66<br />

ARIA<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

AMBIENTE<br />

DATI ECONOMICI<br />

Payback<br />

Per motori caratterizzati da un numero elevato di ore di funzionamento è compreso tra 1 e 3 anni, diminuendo<br />

indicativamente in maniera lineare con le ore di funzionamento e crescendo nell’intervallo di potenze 100­250 kW.<br />

Tenendo conto del costo attualizzato delle perdite lungo l’intera vita utile del motore, si ricava che l’acquisto di un<br />

motore ad alta efficenza è conveniente:<br />

• con un numero di ore di funzionamento annuo pari a circa 300 (coefficiente di utilizzo: 0,75; costo dell’energia pari<br />

a 5c€/kWh; costo dell’impegno di potenza 22€/kW anno), in riferimento a potenze nominali superiori a 7,5 kW;<br />

• con un numero di ore di funzionamento annuo superiore pari a circa 2.500­3.000, relativamente a taglie inferiori.<br />

Riparazione e sostituzione<br />

Tra riparazione di un motore guasto e l’acquisto di un motore ad alta efficienza, la differenza di costo imputabile alla<br />

soluzione energeticamente più efficiente è pari allo scarto tra il costo del motore ad alta efficienza e quello del<br />

riavvolgimento di quello esistente, operazione questa che comporta un peggioramento delle prestazioni<br />

energetiche del motore variabile, a seconda della perizia dell’operatore, tra 1 e 4 punti percentuali. La convenienza<br />

dell’acquisto di un motore ad alto rendimento è elevata per motori caratterizzati da un numero elevato di ore di<br />

funzionamento con un payback (generalmente compreso tra 0,5 e 2 anni) che cresce in funzione:<br />

• della potenza nominale del motore, nel senso che, per motori piccoli (1­11 kW), il payback risulta estremamente<br />

interessante;<br />

• della tipologia costruttiva del motore e, in particolare, del fatto che la costruzione sia chiusa o aperta; per questi<br />

ultimi, il payback è più breve rispetto ai motori con costruzione chiusa ed è compreso tra 1 e 3 anni.<br />

Differenza di costo imputabile alla soluzione energeticamente più efficiente = costo del motore ad alta efficienza +<br />

al costo della manodopera necessaria per la rimozione del vecchio e l’installazione del nuovo.<br />

In generale, non si considera mai nel calcolo economico il valore del motore sostituito perché, di fatto, non esiste un<br />

mercato rilevante di motori usati.<br />

La sostituzione di motori in servizio non è particolarmente interessante per:<br />

• un numero di ore di funzionamento annuo basso (per esempio 2.000), a meno che il costo dell’energia non sia<br />

particolarmente elevato (> 10c€/kWh);<br />

• piccole taglie (1­3,5 kW);<br />

• potenze nominali superiori a 100 kW.<br />

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14 novembre 2006 ­ N. 21


AMBIENTE<br />

ARIA<br />

Articolo<br />

Il nuovo iter è previsto dalla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152<br />

In materia di emissioni in atmosfera<br />

cambia il procedimento autorizzatorio<br />

di Andrea Martelli, B&P avvocati, professore a contratto di Diritto dell’<strong>Ambiente</strong> presso la Facoltà<br />

di Giurisprudenza ­ Università di Udine<br />

Cambiamenti per tutte le tre fasi<br />

(introduttiva, istruttoria<br />

e decisoria) del percorso<br />

autorizzatorio relativo<br />

alle emissioni in atmosfera.<br />

È quanto prevede la Parte V<br />

del D.Lgs. n. 152/2006, che, tra le<br />

tente, ha previsto (a seconda<br />

dei casi) nuove autorità<br />

competenti a cui inoltrare<br />

la domanda, ha definito<br />

l’«autorità competente per il<br />

controllo», gettando le basi<br />

per una possibile scissione<br />

fra le due sfere di competenza ­<br />

autorizzatoria e di controllo,<br />

e ha fissato in quindici anni<br />

la durata dell’autorizzazione<br />

(al contrario del D.P.R<br />

n. 203/1988 che non prevedeva<br />

limiti). Distinte, infine,<br />

le modifiche “sostanziali”<br />

da quelle “non sostanziale”;<br />

per le prime, per l’autorità<br />

competente deve ordinare<br />

al gestore di presentare una<br />

domanda di aggiornamento;<br />

viceversa, nel secondo caso<br />

e in assenza di una<br />

comunicazione dell’autorità<br />

competente entro sessanta<br />

giorni, il gestore potrà procedere<br />

all’esecuzione della modifica.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

Così come la normativa previgente<br />

(D.P.R. n. 203/1988), la<br />

nuova disciplina in materia di<br />

emissioni in atmosfera di cui alla<br />

Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, attribuisce<br />

un ruolo fondamentale all’autorizzazione.<br />

Per questa ragione, è opportuno<br />

illustrare le varie fasi del<br />

procedimento autorizzatorio, cercando<br />

di evidenziare le principali differenze<br />

rispetto alle norme abrogate e<br />

rinviando, per quanto concerne l’individuazione<br />

degli impianti e delle<br />

attività soggette all’obbligo di autorizzazione,<br />

al contributo pubblicato<br />

sul n. 20/2006 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

Come per ogni procedimento amministrativo,<br />

è possibile individuare<br />

sostanzialmente tre fasi:<br />

l introduttiva (punti rilevanti: autorità<br />

competente e alla domanda di<br />

autorizzazione);<br />

l istruttoria (punti rilevanti: conferenza<br />

di servizi e ruolo del comune);<br />

l decisoria (punti rilevanti: durata e<br />

contenuto dell’autorizzazione).<br />

La fase introduttiva<br />

Trattandosi di un procedimento a<br />

iniziativa di parte, occorre chiarire anzitutto<br />

quali interventi comportino<br />

l’obbligo di presentare una specifica<br />

domanda di autorizzazione alle emissioni<br />

in atmosfera. A questo riguardo,<br />

è opportuno ricordare che un principio<br />

consolidato della normativa ambientale<br />

comunitaria (della quale la Parte V<br />

del D.Lgs. n. 152/2006 costituisce attuazione),<br />

più volte ribadito anche dalla<br />

stessa Corte di giustizia CE, è quello<br />

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in forza del quale le autorizzazioni<br />

ambientali devono avere natura<br />

preventiva ed espressa (come esplicitamente<br />

confermato nell’art. 20, comma<br />

4, legge n. 241/1990 [1] - così come<br />

riformato dall’articolo 3, comma 6-ter,<br />

legge n. 80/2005 - laddove esclude la<br />

possibilità del formarsi del silenzio-assenso<br />

nei procedimenti a istanza di<br />

parte volti al rilascio di provvedimenti<br />

amministrativi in materia ambientale).<br />

In altre parole, sussiste un divieto generale<br />

di realizzare qualsiasi intervento,<br />

senza prima ottenere un formale<br />

provvedimento di autorizzazione dall’autorità<br />

competente.<br />

Per quanto riguarda il settore delle<br />

emissioni in atmosfera, questo divieto<br />

si sostanzia nell’obbligo per il gestore<br />

di richiedere e ottenere una<br />

espressa autorizzazione prima di:<br />

l installare un nuovo impianto (art.<br />

269, comma 2);<br />

l trasferire un impianto da un luogo<br />

ad un altro (art. 269, comma 2).<br />

Prima installazione<br />

Anzitutto necessita di apposita autorizzazione<br />

la prima installazione<br />

(diversa, si noti, dal semplice avvio)<br />

di un nuovo impianto ricadente nella<br />

nozione di cui all’art. 268, comma 1,<br />

lettera h), D.Lgs. n. 152/2006; questa<br />

previsione non si discosta, dunque,<br />

dall’analogo obbligo sancito dall’art.<br />

6, D.P.R. n. 203/1988, che imponeva<br />

la presentazione di una domanda di<br />

autorizzazione prima della costruzione<br />

di un nuovo impianto. L’unica novità<br />

concerne l’estensione del predet-<br />

[1] «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (in Gazzetta Ufficiale<br />

del 18 agosto 1990, n. 192).<br />

67


ARIA<br />

Articolo<br />

to obbligo anche alle attività “senza<br />

impianto” soggette ad autorizzazione<br />

[2] . È questa la ragione per cui l’art.<br />

268, comma 1, lettera n) accoglie una<br />

nozione “ampia” di gestore, da intendersi<br />

come «la persona fìsica o giuridica<br />

che ha un potere decisionale circa<br />

l’installazione o l’esercizio dell’impianto<br />

o, nei casi previsti dall’articolo<br />

269, commi 10, 11 e 12, e dall’articolo<br />

275, la persona fisica o giuridica<br />

che ha un potere decisionale<br />

circa l’esercizio dell’attività». È necessario<br />

ricordare che la Parte V del<br />

D.Lgs. n. 152/2006 - così come il<br />

D.P.R. n. 203/1988 - sanziona penalmente<br />

il mancato rispetto del citato<br />

obbligo, punendo «chi inizia a installare<br />

o esercisce un impianto e chi<br />

esercita una attività in assenza della<br />

prescritta autorizzazione» con la pena<br />

dell’arresto da due mesi a due anni o<br />

dell’ammenda da 258 a 1.032 euro<br />

(art. 279, comma 1).<br />

Trasferimento<br />

La seconda ipotesi - che era contemplata<br />

nei medesimi termini dall’art.<br />

15, D.P.R. n. 203/1988 - riguarda,<br />

invece, il semplice trasferimento<br />

(perciò, anche senza modifiche) in<br />

altro luogo di un impianto già dotato<br />

di una precedente autorizzazione.<br />

Sotto il profilo sanzionatorio, l’art.<br />

279, D.Lgs. n. 152/2006 “dimentica”<br />

inspiegabilmente di comminare una<br />

specifica sanzione per il trasferimento<br />

dell’impianto non preceduto dalla richiesta<br />

(e dall’ottenimento) dell’autorizzazione;<br />

sanzione che era invece<br />

68<br />

AMBIENTE<br />

prevista dall’art. 25, comma 6, D.P.R.<br />

n. 203/1988 (disposizione che, peraltro,<br />

richiamava erroneamente l’art. 13<br />

anziché l’art. 15 del D.P.R. stesso e fu,<br />

perciò, “corretta” dalla Corte Costituzionale<br />

con sentenza n. 185/1992).<br />

L’autorità competente<br />

Sull’autorità competente alla quale<br />

va inoltrata la domanda di autorizzazione,<br />

il D.P.R. n. 203/1988 attribuiva<br />

alla regione la competenza in<br />

materia (competenza che, in molte<br />

amministrazioni regionali, era stata<br />

in seguito trasferita alle province).<br />

L’art. 268 del D.Lgs. n. 152/2006<br />

- pur confermando il ruolo centrale<br />

della regione - distingue tre ipotesi:<br />

l in termini generali, l’autorità<br />

competente al rilascio dell’autorizzazione<br />

alle emissioni e all’adozione<br />

degli altri provvedimenti previsti dal<br />

Titolo I della Parte V, D.Lgs. n. 152/<br />

2006 è la regione (o la Provincia<br />

autonoma) «o la diversa autorità indicata<br />

dalla legge regionale»;<br />

l per le piattaforme off-shore e per<br />

i terminali di rigassificazione di gas<br />

naturale liquefatto off-shore, l’autorità<br />

competente è invece il Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio<br />

[3] ;<br />

l infine, per gli impianti sottoposti<br />

ad autorizzazione integrata ambientale<br />

(AIA), l’autorità competente<br />

è quella che rilascia l’AIA, dovendo,<br />

quindi, essere individuata caso<br />

per caso sulla base dei criteri indicati<br />

dal D.Lgs. n. 59/2005 [4] , e delle singole<br />

normative regionali.<br />

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A differenza del D.P.R. n. 203/<br />

1988, il D.Lgs. n. 152/2006 detta anche<br />

la definizione di «autorità competente<br />

per il controllo» [5] , aprendo<br />

così il varco alla possibilità di una<br />

scissione fra le due sfere di competenza<br />

- autorizzatoria e di controllo [6] -<br />

fermo restando che un’eventuale scelta<br />

in questo senso spetta comunque, e<br />

in via esclusiva, a ciascuna regione.<br />

La domanda di autorizzazione deve<br />

essere corredata:<br />

l dal progetto dell’impianto indicante<br />

almeno le informazioni elencate<br />

nell’art. 269, comma 2 (la specifica<br />

attività a cui l’impianto è destinato,<br />

le tecniche adottate per limitare le<br />

emissioni, la quantità e la qualità delle<br />

emissioni stesse, ecc.);<br />

l da una relazione tecnica che -<br />

sempre ai sensi dell’art. 269, comma<br />

2 - descriva il complessivo ciclo produttivo<br />

in cui si inserisce la specifica<br />

attività cui l’impianto è destinato e<br />

indichi il periodo previsto intercorrente<br />

tra la messa in esercizio e la<br />

messa a regime dell’impianto [7] .<br />

L’art. 269, comma 3, precisa che<br />

eventuali integrazioni della domanda<br />

devono essere trasmesse all’autorità<br />

competente entro trenta giorni dalla<br />

richiesta.<br />

La fase istruttoria<br />

Ricevuta la domanda e la documentazione<br />

a questa allegata, l’autorità<br />

competente avvia la fase istruttoria,<br />

avente a oggetto la raccolta e<br />

l’esame in un unico contesto di tutti<br />

gli elementi (soprattutto, in questo<br />

caso, di natura tecnica) necessari per<br />

[2] Si veda, dello stesso Autore, il contributo pubblicato a pag. 74 del n. 20/2006 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[3] Oggi, Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare.<br />

[4] «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento» (in S.O. n. 72 alla<br />

Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2005, n. 93). Si veda lo Speciale pubblicato sul n. 11/2005 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[5] «L’autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell’autorizzazione e<br />

delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; per gli impianti sottoposti ad<br />

autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l’autorità competente per il controllo è quella prevista dalla<br />

normativa che disciplina tale autorizzazione».<br />

[6] Si noti però che l’art. 278 continua ad assegnare - al pari dell’art. 10, D.P.R. n. 203/1988 - all’«autorità competente» (sottinteso al<br />

rilascio dell’autorizzazione) il potere di ordinanza (ossia, di adottare i provvedimenti di diffida, sospensione dell’attività, revoca<br />

dell’autorizzazione e chiusura dell’impianto o cessazione dell’attività), esercitabile in presenza di inosservanze delle prescrizioni<br />

contenute nell’autorizzazione accertate - di regola - nel corso dell’attività «di controllo» effettuata dalla relativa autorità.<br />

[7] Qualora si tratti di una delle attività “senza impianto” soggette ad autorizzazione, è ragionevole ritenere che la citata documentazione<br />

tecnica non possa essere omessa, ma debba, ovviamente, essere adattata alle peculiarità della fattispecie (ad esempio, sarà<br />

necessario fornire all’autorità una puntuale descrizione delle modalità con cui si intende effettuare l’attività di verniciatura,<br />

nonché, anche in questo caso, indicare la quantità e la qualità delle emissioni, le tecniche adottate per limitare le stesse, ecc.).<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


l’autorità ai fini della decisione in ordine<br />

al rilascio o al diniego della richiesta<br />

autorizzazione nonché della<br />

puntuale individuazione delle prescrizioni<br />

tecniche cui il gestore dovrà<br />

attenersi nella realizzazione dell’impianto<br />

e nell’esercizio dell’attività.<br />

In questa fase - secondo quanto stabilito<br />

dall’art. 269, comma 3 - l’autorità<br />

competente deve indire, entro trenta<br />

giorni dalla ricezione della richiesta,<br />

una «conferenza di servizi ai sensi degli<br />

articoli 14 e seguenti della legge 7<br />

agosto 1990, n. 241, nel corso della<br />

quale si procede anche, in via istrutto-<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

L'iter decisorio<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

ARIA<br />

Articolo<br />

Ricevuta la domanda e la relativa documentazione, l'Autorità competente avvia la fase istruttoria<br />

finalizzata al rilascio o al diniego della richiesta autorizzazione<br />

L'Autorità competente deve concludere il procedimento - mediante il rilascio di un provvedimento<br />

espresso - entro centoventi giorni dall'avvio della fase istruttoria (o, in caso di integrazione della<br />

domanda di autorizzazione, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa)<br />

Sì<br />

Sì<br />

Se entro questo termine non si pronuncia, il Gestore può, entro i<br />

successivi sessanta giorni, rivolgersi al Ministero dell'<strong>Ambiente</strong> e<br />

della Tutela del territorio e del mare, il quale provvederà perciò -<br />

di concerto con i ministri della salute e delle attività produttive,<br />

sentito il comune interessato - in sostituzione dell'autorità competente<br />

rimasta inerte<br />

Se anche il Ministero non si esprime sulla richiesta entro il termine<br />

stabilito (di novanta giorni), si applica l'art. 2, comma 5, legge n.<br />

241/1990, ossia il Gestore può presentare ricorso al TAR avverso il<br />

silenzio (senza necessità di previa diffida all'amministrazione inadempiente)<br />

e il giudice amministrativo può «conoscere della fondatezza<br />

dell'istanza» (cioè, della domanda di autorizzazione)<br />

ria, ad un contestuale esame degli interessi<br />

coinvolti in altri procedimenti<br />

amministrativi e, in particolare, nei<br />

procedimenti svolti dal comune ai sensi<br />

del decreto del Presidente della Repubblica<br />

6 giugno 2001, n. 380, e del<br />

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265».<br />

La disposizione citata introduce<br />

importanti novità rispetto al procedimento<br />

autorizzatorio sinteticamente<br />

descritto dall’art. 7 del D.P.R. n. 203/<br />

1988, chiarendo in particolare che:<br />

l nonostante il generico richiamo<br />

agli articoli 14 e seguenti della legge<br />

241/1990, la conferenza di servizi in<br />

Schema 1<br />

questione ha carattere istruttorio (e<br />

non decisorio);<br />

l il ruolo giocato dal comune nell’ambito<br />

del procedimento autorizzatorio<br />

deve sostanzialmente limitarsi<br />

ai profili edilizi (stante il richiamo al<br />

D.P.R. n. 380/2001 [8] , Testo Unico<br />

dell’edilizia) e - in senso lato - “sanitari”<br />

del realizzando impianto [9] . In<br />

passato la non chiara formulazione<br />

dell’art. 7, D.P.R. n. 203/1988, aveva<br />

suscitato dubbi in merito ai poteri<br />

spettanti al comune nel procedimento<br />

in questione, risolti da un parte della<br />

giurisprudenza [10] , per la quale il pa-<br />

[8] «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (in S.O. n. 239 alla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre<br />

2001, n. 245).<br />

[9] Il citato R.D. n. 1265/1934 - «Testo unico delle leggi sanitarie» che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, risulta tuttora<br />

applicabile - assegna, infatti, al sindaco i poteri relativi alla localizzazione delle industrie insalubri.<br />

[10] TAR Lombardia, sezione Brescia, n. 574/1994.<br />

No<br />

No<br />

69


70<br />

ARIA<br />

Articolo<br />

AMBIENTE<br />

Schema 2<br />

Quando va richiesta una apposita autorizzazione alle emissioni<br />

in atmosfera, ai sensi del Titolo I, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006<br />

Prima ipotesi ð<br />

rere del sindaco, se non vertente su<br />

profili strettamente urbanistici,<br />

avrebbe avuto natura obbligatoria,<br />

ma non vincolante.<br />

Occorre, peraltro, precisare che il<br />

«contestuale esame degli interessi<br />

coinvolti in altri procedimenti amministrativi»<br />

imposto dall’art. 269,<br />

comma 3, non vale in ogni caso ad<br />

attribuire all’autorizzazione in questione<br />

efficacia sostitutiva di qualsivoglia<br />

altro provvedimento autorizzatorio<br />

di competenza della stessa o<br />

di altre autorità (fatto salvo, ovviamente,<br />

il caso di impianti soggetti ad<br />

AIA).<br />

La fase decisoria<br />

Quanto, infine, alla fase propriamente<br />

decisoria, l’art. 269 stabilisce<br />

che l’autorità competente deve<br />

concludere il procedimento - mediante<br />

il rilascio di un provvedimento<br />

espresso - entro centoventi<br />

giorni (o, in caso di integrazione<br />

della domanda di autorizzazione,<br />

entro centocinquanta giorni dalla ricezione<br />

della domanda stessa).<br />

Se entro questo termine non si<br />

pronuncia, il gestore può, entro i<br />

successivi sessanta giorni, rivolgersi<br />

al Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> e<br />

della Tutela del territorio, il quale<br />

provvederà - di concerto con i Ministri<br />

della Salute e delle attività<br />

produttive, sentito il comune interessato<br />

- in sostituzione dell’autorità<br />

competente rimasta inerte.<br />

Se anche il Ministro non si esprime<br />

sulla richiesta entro il termine<br />

prima di installare un nuovo impianto<br />

Seconda ipotesi ð prima di trasferire un impianto da un luogo ad un altro<br />

Terza ipotesi ð<br />

prima di iniziare ad esercitare una delle attività di cui agli articoli 269, commi<br />

10­12 e 275<br />

stabilito (di novanta giorni), si applica<br />

l’art. 2, comma 5, legge n.<br />

241/1990, ossia il gestore può presentare<br />

ricorso al TAR avverso il<br />

silenzio (senza necessità di previa<br />

diffida all’amministrazione inadempiente)<br />

e il giudice amministrativo<br />

può «conoscere della fondatezza<br />

dell’istanza» (cioè, della domanda<br />

di autorizzazione). Per un riepilogo<br />

si veda lo schema 1. L’art. 269 indica<br />

anche i contenuti minimi dell’autorizzazione<br />

in questi termini:<br />

l per le emissioni che risultano<br />

tecnicamente convogliabili, le modalità<br />

di captazione e di convogliamento;<br />

l per le emissioni convogliate o di<br />

cui è stato disposto il convogliamento,<br />

i valori limite di emissione,<br />

le prescrizioni, i metodi di campionamento<br />

e di analisi, i criteri per la<br />

valutazione della conformità dei valori<br />

misurati ai valori limite e la<br />

periodicità dei controlli di competenza<br />

del gestore;<br />

l per le emissioni diffuse, apposite<br />

prescrizioni finalizzate ad assicurarne<br />

il contenimento.<br />

Un’altra importante novità introdotta<br />

dal D.Lgs. n. 152/2006 concerne<br />

la previsione di un termine di durata<br />

dell’autorizzazione (quella<br />

prevista dal D.P.R. n. 203/1988 era<br />

invece rilasciata a tempo indeterminato),<br />

fissato in quindici anni. La<br />

domanda di rinnovo va presentata almeno<br />

un anno prima della scadenza.<br />

Cambia anche il regime degli<br />

obblighi di comunicazione succes-<br />

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sivi all’ottenimento dell’autorizzazione,<br />

in passato incentrato sull’art.<br />

8, D.P.R. n. 203/1988. Al contrario,<br />

l’art. 269, comma 5, prevede oggi<br />

che:<br />

l l’autorizzazione debba espressamente<br />

stabilire il periodo che deve<br />

intercorrere tra la messa in esercizio<br />

e la messa a regime dell’impianto;<br />

l la messa in esercizio debba essere<br />

comunicata dal gestore all’autorità<br />

competente (non più, quindi, anche<br />

al comune) con un anticipo di<br />

almeno quindici giorni<br />

l l’autorizzazione debba, altresì, fissare<br />

la data entro cui devono essere<br />

comunicati all’autorità competente:<br />

- i dati relativi alle emissioni effettuate<br />

in un periodo continuativo<br />

di marcia controllata di durata non<br />

inferiore a dieci giorni, decorrenti<br />

dalla messa a regime;<br />

- la durata di questo periodo;<br />

- il numero dei campionamenti<br />

da realizzare.<br />

A questo proposito, va ricordato<br />

che si tratta di obblighi presidiati da<br />

sanzione penale; l’art. 279, ai commi<br />

3 e 4, prevede, infatti, che:<br />

l «chi mette in esercizio un impianto<br />

o inizia ad esercitare un’attività<br />

senza averne dato la preventiva<br />

comunicazione prescritta ai sensi<br />

dell’articolo 269, comma 5 o comma<br />

15, o ai sensi dell’articolo 272,<br />

comma 1, è punito con l’arresto fino<br />

ad un anno o con l’ammenda<br />

fino a milletrentadue euro»;<br />

l «chi non comunica all’autorità<br />

competente i dati relativi alle emis-<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

ARIA<br />

Articolo<br />

La nuova disciplina in materia di modifiche<br />

di un impianto già dotato di precedente autorizzazione<br />

(art. 269, comma 8)<br />

TIPO DI MODIFICA OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE<br />

Modifica non sostanziale<br />

â<br />

modifica che comporta una variazione di quanto indicato<br />

nel progetto o nella relazione tecnica allegata alla domanda<br />

di autorizzazione o nell’autorizzazione rilasciata<br />

ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o nei documenti previsti<br />

dall’art. 12 del D.P.R. n. 203/1988 (impianti allora esistenti),<br />

anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili<br />

utilizzati<br />

Modifica sostanziale<br />

â<br />

modifica che, alternativamente:<br />

• comporta un aumento delle emissioni<br />

• comporta una variazione qualitativa delle emissioni<br />

• altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle<br />

emissioni<br />

sioni ai sensi dell’articolo 269,<br />

comma 5, è punito con l’arresto fino<br />

a sei mesi o con l’ammenda fino<br />

a milletrentadue euro».<br />

La nuova disciplina<br />

delle modifiche<br />

Muta, altresì, rispetto alla normativa<br />

previgente, la disciplina<br />

delle modifiche di impianto già autorizzato.<br />

In particolare, viene introdotta<br />

la distinzione tra modifica<br />

“sostanziale” e modifica “non sostanziale”.<br />

L’art. 269, comma 8,<br />

stabilisce che il gestore che intenda<br />

sottoporre un impianto a una modifica<br />

che comporti una variazione di<br />

quanto indicato nel progetto o nella<br />

relazione tecnica allegata alla domanda<br />

o nell’autorizzazione (comprese<br />

quelle rilasciate ai sensi del<br />

D.P.R. n. 203/1988), anche relativa<br />

alle modalità di esercizio o ai com-<br />

Schema 3<br />

• semplice obbligo di comunicazione all’autorità competente,<br />

la quale provvede, ove necessario, ad aggiornare<br />

l’autorizzazione in atto;<br />

• se l’autorità non si esprime entro 60 gg., il gestore può<br />

procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale<br />

comunicata, fatto salvo il potere dell’autorità di provvedere<br />

anche successivamente, nel termine di 6 mesi dalla<br />

ricezione della comunicazione;<br />

• se la modifica per cui è stata data comunicazione è considerata<br />

sostanziale dall’autorità competente, quest’ultima<br />

ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento<br />

dell'autorizzazione.<br />

• obbligo di presentare una domanda di aggiornamento,<br />

che soggiace alla stessa procedura prevista per il<br />

rilascio delle autorizzazioni;<br />

• l’aggiornamento dell’autorizzazione comporta il decorso<br />

di un nuovo periodo di 15 anni.<br />

bustibili utilizzati, debba darne comunicazione<br />

all’autorità competente<br />

o, se la modifica è sostanziale,<br />

debba presentare una domanda di<br />

aggiornamento:<br />

l se, a seguito della suddetta comunicazione,<br />

la modifica viene valutata<br />

come sostanziale, sarà l’autorità<br />

competente a ordinare al gestore di<br />

presentare una domanda di aggiornamento;<br />

l se la modifica non è sostanziale<br />

e l’autorità competente non si esprime<br />

entro sessanta giorni, il gestore<br />

potrà procedere all’esecuzione della<br />

modifica non sostanziale comunicata,<br />

fatto salvo il potere dell’autorità<br />

competente di provvedere anche successivamente,<br />

nel termine di sei mesi<br />

dalla ricezione della comunicazione;<br />

si tratta di un’ipotesi di vero e proprio<br />

silenzio-assenso.<br />

A questo proposito, è opportuno<br />

sottolineare la nuova definizione di<br />

«modifica sostanziale», vale a dire<br />

quella che:<br />

l comporta un aumento (variazione<br />

quantitativa in peius) delle emissioni;<br />

l comporta una variazione qualitativa<br />

delle emissioni;<br />

l altera le condizioni di convogliabilità<br />

tecnica delle emissioni stesse.<br />

Anche l’effettuazione di una modifica<br />

senza seguire quanto prescritto<br />

dall’art. 269, comma 8, è sanzionata<br />

penalmente. L’art. 279, comma 1, infatti,<br />

commina:<br />

l la pena dell’arresto fino a sei mesi<br />

o dell’ammenda fino a milletrentadue<br />

euro a chi apporti una modifica<br />

sostanziale all’impianto senza richiedere<br />

l’autorizzazione di cui all’art.<br />

269, comma 8;<br />

l la pena dell’ammenda fino a mille<br />

euro a chi sottopone un impianto ad<br />

una modifica non sostanziale senza<br />

effettuare la comunicazione prevista<br />

dal citato art. 269, comma 8. l<br />

71


AMBIENTE<br />

DANNO AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

Amianto, radioattività e atti di terrorismo tra i nuovi fattori considerati dal mercato<br />

Rischio inquinamento e assicurazioni:<br />

come cambia la copertura del danno?<br />

di Aldo Bertelle, responsabile linea inquinamento ­ AIG Europe S.A.<br />

La crescente importanza<br />

attribuita al tema<br />

della salvaguardia dell’ambiente,<br />

la costante evoluzione<br />

del sistema normativo in materia,<br />

la tendenza ad ampliare<br />

le finalità attribuite al sistema<br />

della responsabilità civile, intesa<br />

sempre più come strumento<br />

di controllo e non più solo<br />

risarcitorio, unitamente<br />

alla costante consapevolezza<br />

del cosiddetto “rischio<br />

imprenditoriale” hanno<br />

determinato un evoluzione<br />

dello scenario giuridicoeconomico<br />

con il quale<br />

gli operatori economici devono<br />

confrontarsi in maniera costante.<br />

Il mercato assicurativo italiano<br />

sta rispondendo con la messa<br />

a punto di soluzioni nuove<br />

che comprendono la copertura<br />

dei danni da amianto,<br />

da radioattività fino<br />

alla biodiversità. Sui temi delle<br />

bonifiche e del danno ambientale<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> ha<br />

organizzato un convegno<br />

gratuito per l’8 novembre 2006<br />

presso la Fiera Ecomondo<br />

di Rimini.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

Conoscere gli strumenti<br />

La consapevolezza del cosiddetto<br />

rischio imprenditoriale da parte di<br />

chi gestisce una qualsiasi attività è, in<br />

generale, un fatto consolidato. La<br />

percezione dei rischi puri, indipendenti,<br />

cioè, dalla volontà di chi ne<br />

subisce gli effetti dannosi, al contrario,<br />

non sempre trova riscontro nella<br />

realtà effettiva in cui questa attività si<br />

svolge. La necessità di stabilire delle<br />

priorità di intervento nelle principali<br />

aree di rischio (si veda la tabella 1)<br />

risulta, infatti, influenzata da fattori<br />

quali:<br />

l tipo di attività;<br />

l dimensione dell’azienda;<br />

l disponibilità finanziarie;<br />

l contingenze legate a fattori produttivi,<br />

alla realtà locale in cui opera<br />

l’azienda o, ancora, alla situazione<br />

normativa del momento.<br />

Solo la formulazione di una politica<br />

di tutela del patrimonio aziendale,<br />

attraverso le tecniche gestionali di<br />

risk e crisis management, consente di<br />

individuare l’effettiva propensione al<br />

rischio dell’azienda, in particolare<br />

per ciò che riguarda la consapevole<br />

determinazione delle perdite economiche<br />

che l’azienda è in grado di<br />

sostenere in proprio a seguito di<br />

eventi inaspettati.<br />

L’importanza di un simile approccio<br />

risulta essere inversamente proporzionale<br />

alle dimensioni dell’azienda;<br />

anche se ciò potrebbe non<br />

apparire in tutta la sua evidenza, infatti,<br />

la “catastrofalità” di un evento<br />

risulta essere tale sia per l’entità dei<br />

danni che possono essere prodotti a<br />

terzi che per il rapporto esistente fra<br />

l’importo dei risarcimenti dovuti e le<br />

capacità finanziarie dell’azienda nel<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

farvi fronte; nella seconda di queste<br />

due ipotesi, quindi, è possibile che il<br />

danno risulti fatale per la sussistenza<br />

dell’azienda pur non provocando<br />

conseguenze dannose di gravità eccezionale;<br />

a ogni modo, le aziende di<br />

maggiori dimensioni dispongono,<br />

generalmente, di capacità economico-finanziare<br />

che consentono loro di<br />

sopportare l’impatto economico di<br />

simili eventi.<br />

L’importanza che riveste oggi il<br />

tema della salvaguardia dell’ambiente,<br />

la costante evoluzione del sistema<br />

normativo in materia e la tendenza a<br />

un ampliamento delle finalità attribuite<br />

al sistema della responsabilità<br />

civile, intesa sempre più come strumento<br />

di controllo e non più solo<br />

risarcitorio, hanno contestualmente<br />

imposto un’evoluzione dello scenario<br />

giuridico-economico con la quale<br />

gli operatori del settore devono confrontarsi<br />

in maniera costante.<br />

Parimenti, la copertura assicurativa<br />

della responsabilità civile per danni<br />

a terzi da inquinamento ha raggiunto<br />

attualmente un’ampiezza non<br />

sempre accompagnata da un’altrettanto<br />

completa conoscenza delle soluzioni,<br />

che è possibile ricercare oggi<br />

sul mercato nazionale da parte di chi<br />

necessita di tali coperture. Questa conoscenza<br />

risulta essere, invece, fondamentale<br />

per chi deve essere realmente<br />

“preparato per l’inatteso”.<br />

Eventi, soggetti, bisogni<br />

La valutazione dell’interesse che<br />

la copertura assicurativa riveste ai fini<br />

di una reale protezione del patrimonio<br />

aziendale passa attraverso la<br />

conoscenza:<br />

l della reale esposizione alle speci-<br />

73


74<br />

DANNO AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

AMBIENTE<br />

Priorità di intervento nelle principali aree di rischio<br />

Aree di rischio<br />

Beni di proprietà<br />

Personale dipendente<br />

Continuità produttiva<br />

Concorrenza<br />

Responsabilità<br />

Conformità normativa<br />

Finanza<br />

Credito<br />

Rischi politici<br />

fiche tipologie di questa forma di rischio<br />

(inquinamento);<br />

l della casistica dei sinistri e, quindi,<br />

delle possibili conseguenze dannose;<br />

l del titolo di responsabilità per il<br />

quale è possibile essere coinvolti e,<br />

attraverso l’analisi della propria realtà,<br />

dell’individuazione dei bisogni<br />

specifici del singolo operatore economico.<br />

In relazione alle aziende per le<br />

quali vengono proposte le coperture,<br />

si osserva che, anche se in misura<br />

differente, non esistono tipologie<br />

produttive del tutto esenti dal rischio<br />

inquinamento. Basti pensare, ad<br />

esempio, alla diffusione che ha tuttora<br />

l’utilizzo dei prodotti petroliferi<br />

per le centrali termiche degli impianti<br />

di riscaldamento (normalmente presenti<br />

in ogni insediamento) nonché ai<br />

potenziali eventi indesiderati correlati<br />

alle fasi di trasporto, travaso e stoccaggio<br />

di questi prodotti.<br />

La casistica dei sinistri può essere<br />

estremamente varia in funzione della<br />

tipologia di attività; schemi quali<br />

quello riportato in tabella 2 possono,<br />

in parte, esemplificare gli ambiti nei<br />

quali possa spaziare l’analisi di rischio<br />

per la generica realtà merceologica.<br />

Nello sviluppo della valutazione è<br />

necessario tenere conto, non solo della<br />

natura del rischio, ma anche del<br />

Livello di rischio<br />

percepito<br />

titolo giuridico sulla base del quale<br />

l’obbligo del risarcimento del danno<br />

ricade su un soggetto; oltre agli eventi<br />

tipici della gestione degli impianti,<br />

devono, quindi, essere individuati<br />

tutti gli eventi connessi ad altre attività<br />

che comportano potenzialmente<br />

rischi di natura diversa, distinguendo<br />

i ruoli dei soggetti e i rispettivi titoli<br />

di responsabilità a essi riconducibili;<br />

da ciò consegue, quindi, l’esigenza di<br />

dare copertura specifica a figure quali,<br />

essenzialmente:<br />

l il proprietario del sito e/o degli<br />

impianti;<br />

l il gestore dell’attività esercitata<br />

nel sito;<br />

l l’appaltatore di un intervento (ad<br />

esempio di bonifica);<br />

l il progettista o del consulente ambientale;<br />

l il venditore e/o l’acquirente di un<br />

sito.<br />

Il panorama dei rischi correlati al<br />

fenomeno inquinante nella sua totalità<br />

richiede, quindi, risposte assicurative<br />

articolate in grado di superare la<br />

logica della copertura rivolta al solo<br />

esercizio di una attività industriale o<br />

commerciale.<br />

Strumenti specifici<br />

di trasferimento del rischio<br />

Caratteristica principale del rischio<br />

inquinamento è la “catastrofalità”,<br />

vale a dire la possibilità del ve-<br />

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TABELLA 1<br />

Frequenza Magnitudo Priorità<br />

rificarsi di eventi caratterizzati da<br />

una bassa frequenza di accadimento<br />

e da un elevato potenziale di danno;<br />

ciò impone, quindi, la necessità di<br />

mettere a disposizione, per la copertura<br />

assicurativa del rischio, capacità<br />

finanziarie significative (alcune decine<br />

di milioni di euro) per offrire massimali<br />

che siano commisurati all’entità<br />

economiche del danno che potenzialmente<br />

si può produrre.<br />

Questa è una delle principali ragioni<br />

per le quali, in alcuni mercati<br />

assicurativi europei, tra i quali l’Italia,<br />

si è fatto ricorso alla soluzione<br />

del “Pool”, organismo attraverso il<br />

quale questa capacità viene ottenuta<br />

con il concorso di più compagnie.<br />

In epoca relativamente recente si<br />

sono, tuttavia, sviluppate - e continuano<br />

a farlo - alternative di offerta<br />

da parte di singole compagnie (non<br />

aderenti al “Pool”) che, puntando<br />

sull’esperienza che possiedono a livello<br />

internazionale e sulla specializzazione<br />

nella copertura di queste tipologie<br />

di rischi, consentono, di fatto,<br />

un ampliamento delle possibilità<br />

di copertura, non solo come alternativa<br />

commerciale ma, più nello specifico,<br />

come personalizzazione della risposta<br />

nel trasferimento assicurativo,<br />

mettendo, oltretutto, a disposizione<br />

capacità finanziarie assolutamente<br />

equivalenti, se non addirittura superiori.<br />

Si evidenziano, di seguito, le<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


principali novità in proposito.<br />

Partendo dai differenti profili di<br />

responsabilità elencati in precedenza<br />

e dalle possibili varie forme di<br />

rischio, si rileva, innanzitutto, la possibilità<br />

di reperire oggi sul mercato<br />

assicurativo italiano prodotti rivolti<br />

alla copertura specifica dei rischi relativi:<br />

l alla sola proprietà del sito e/o degli<br />

impianti;<br />

l alla sola esecuzione di una generica<br />

attività (indipendentemente dal sito<br />

in cui la stessa viene svolta) svolta<br />

dall’appaltatore dell’intervento (ad<br />

esempio di bonifica);<br />

l all’opera professionale dello specialista<br />

(progettista, consulente, ecc.),<br />

la cui attività comporta implicazioni<br />

in campo ambientale;<br />

l ai maggiori costi che possono sopravvenire<br />

nell’effettuazione di un<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

intervento di bonifica di un sito, in<br />

capo al committente;<br />

l agli eventi postumi, che possono,<br />

cioè, verificarsi negli anni successivi,<br />

all’effettuazione di un intervento di<br />

bonifica di un sito, per soggetti quali<br />

il venditore o l’acquirente del sito.<br />

Con riferimento, invece, al contenuto<br />

delle singole polizze si osserva<br />

che, a eccezione di quella cosiddetta<br />

“maggiori costi”, il contenuto essenziale<br />

delle polize è, di massima, il<br />

medesimo e in linea con l’offerta<br />

prevalente fino a oggi sul mercato<br />

nazionale. Trattandosi di coperture<br />

della responsabilità civile verso terzi,<br />

ad eccezione delle differenziazioni<br />

dei testi di polizza dovute alla specificità<br />

del rischio da garantire, il trasferimento<br />

assicurativo interessa rischi<br />

le cui conseguenze dannose colpiscano,<br />

appunto, terzi. Le garanzie<br />

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DANNO AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

Esempi di ambiti nei quali può spaziare l’analisi di rischio<br />

Cause Eventi<br />

Naturali<br />

Tecniche<br />

Umane<br />

Movimenti del suolo<br />

Meteorologici<br />

Allagamenti<br />

……………..<br />

Incendio<br />

Esplosione<br />

Rilascio<br />

Cedimento strutture<br />

Guasto, rottura, ecc.<br />

(macchine o impianti)<br />

Difetto del prodotto<br />

……………..<br />

Errori procedurali<br />

Errori di manovra<br />

Terrorismo<br />

Sabotaggio<br />

Vandalismo<br />

Furto<br />

Azioni Dolose<br />

……………..<br />

TABELLA 2<br />

Danno Conseguenze Strumento/i<br />

Risorse proprie<br />

Beni Persone<br />

A terzi<br />

Beni Persone<br />

Perdite Respons.<br />

di tutela del<br />

patrimonio<br />

aziendale<br />

di base si sintetizzano nella copertura<br />

dei danni:<br />

l a persona (morte e lesioni personali);<br />

l cose (termine nel quale rientrano:<br />

terreno, acque, flora, fauna e beni di<br />

terzi);<br />

l da interruzione di attività di terzi.<br />

L’essenzialità di una simile struttura<br />

della copertura ha consentito, a<br />

oggi, di soddisfare le esigenze di base<br />

relativa a questa tipologia di rischio;<br />

ritornando, infatti, alle esemplificazione<br />

fornite in relazione agli<br />

eventi che possono provocare danni<br />

da inquinamento, pur nel rispetto delle<br />

esclusioni di polizza, le conseguenze<br />

degli stessi, in termini di bersagli<br />

interessati dal danno, rientrano,<br />

a pieno titolo, nell’operatività di questa<br />

garanzia.<br />

L’evoluzione delle norme in mate-<br />

75


DANNO AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

ria ambientale e le conseguenti maggiori<br />

esigenze della domanda implicano<br />

un ampliamento dell’offerta per<br />

una più spinta personalizzazione della<br />

copertura. Di seguito, quindi, si<br />

riepilogano le principali novità di cui<br />

è possibile fruire oggi:<br />

l Copertura del “danno alla biodiversità”.<br />

Questa nuova fattispecie di<br />

danno, introdotta dalla direttiva<br />

2004/35/CE [1] e recepita nella Parte<br />

VI, D.Lgs. n. 152/2006 [2] , deriva dall’evoluzione<br />

del concetto originario<br />

di “danno ambientale” e non risulta<br />

ancora garantita dalla maggior parte<br />

delle polizze attualmente disponibili.<br />

Superate le iniziali difficoltà, in particolare<br />

quelle relative alla liquidazione<br />

del danno, è, comunque, inevitabile<br />

che l’offerta sia destinata ad allargarsi;<br />

l garanzia “danni on-site”. La copertura<br />

assicurativa base, come dice<br />

la stessa denominazione, riguarda la<br />

responsabilità civile verso terzi. I<br />

danni che si verificano all’interno<br />

dell’insediamento colpiscono invece<br />

beni (“cose”), che sono normalmente<br />

di proprietà dello stesso assicurato (e,<br />

quindi, non di terzi). Fatta eccezione<br />

per la garanzia relativa alle cosiddette<br />

“spese di neutralizzazione”, operanti,<br />

peraltro, al sussistere di specifiche<br />

condizioni (di polizza) e, comunque,<br />

con un sottolimite del massimale<br />

(generalmente 10%), non sussisteva<br />

la possibilità di offrire garanzia<br />

per i danni che si verificano con<br />

maggiore frequenza. Attualmente, è,<br />

invece, possibile ottenerne la copertura<br />

senza sottolimite rispetto al massimale<br />

di polizza;<br />

l massimale di polizza aggregato<br />

per periodi di copertura superiori<br />

all’anno. Il mercato assicurativo per<br />

questa tipologia di polizze ha operato,<br />

fino a oggi, ponendo un limite<br />

massimo di esposizione (massimale)<br />

del contratto assicurativo riferito al<br />

singolo sinistro e, contemporanea-<br />

76<br />

AMBIENTE<br />

mente, all’anno di copertura (aggregato,<br />

cioè per più sinistri occorsi nel<br />

medesimo anno). Questa condizione,<br />

che naturalmente si riflette in particolare<br />

sul premio di polizza, può risultare<br />

penalizzante per le aziende maggiormente<br />

virtuose in termini di livelli<br />

di prevenzione e protezione raggiunti.<br />

L’opportunità che queste<br />

aziende possono oggi utilizzare è<br />

quella di decidere se acquistare, in<br />

alternativa, il medesimo massimale<br />

per sinistro e, in aggregato, per un<br />

periodo di copertura superiore all’anno.<br />

In questo caso, se il periodo si<br />

estende per esempio a tre anni, il risparmio<br />

in termini di premio complessivamente<br />

corrisposto nel corrispondente<br />

periodo può giungere fino<br />

al 40%;<br />

l “reporting period”. Il regime di<br />

operatività di questo tipo di polizze è<br />

il cosiddetto “claims made”; con<br />

questa impostazione, il sinistro si<br />

identifica con la richiesta di risarcimento<br />

e la data del sinistro coincide<br />

con quella di presentazione della<br />

suddetta richiesta. Nella formulazione<br />

originaria, questo regime comportava<br />

la presa in carico da parte dell’assicuratore<br />

di tutte le richieste di<br />

risarcimento presentate durante il periodo<br />

di operatività della copertura,<br />

indipendentemente dalla data in cui<br />

ha avuto origine l’evento al quale è<br />

associata la richiesta. Tuttavia, le richieste<br />

che, però, venivano presentate<br />

successivamente alla data di scadenza<br />

del contratto non rientravano<br />

nell’operatività della polizza. Attualmente,<br />

invece, sono disponibili contratti<br />

che prevedono, nella formulazione<br />

base, un periodo successivo alla<br />

scadenza della polizza (che non<br />

venga rinnovata) entro il quale accettare<br />

le richieste di risarcimento pervenute<br />

e relativi a eventi occorsi durante<br />

il periodo di validità del contratto.<br />

Il cosiddetto “reporting period”<br />

previsto in automatico è di un<br />

[1] «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e<br />

riparazione del danno ambientale» (in G.U.C.E. L del 30 aprile 2004, n. 143).<br />

[2] «Nuove norme in materia ambientale» (in S.O. n. 88 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 96).<br />

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mese ma, a richiesta, può essere esteso<br />

fino a dodici mesi;<br />

l danni da amianto. I sinistri riconducibili<br />

all’inquinamento prodotto<br />

da questa sostanza sono esclusi,<br />

senza possibilità di deroga, per il periodo<br />

di latenza delle patologielegate<br />

all’esposizione a questo minerale e<br />

per la dimensione (numero di individui<br />

colpiti) che possono raggiungere<br />

le conseguenze dannose; anche in<br />

questo caso è possibile disporre di<br />

contratti che includano anche questo<br />

tipo di rischi.<br />

l danni da radioattività. La definizione<br />

di inquinamento che si riferisce<br />

alla contaminazione degli elementi<br />

naturali “acqua”, “aria” e “suolo”,<br />

dovuta alla fuoriuscita di “sostanze”,<br />

esclude implicitamente questa fonte<br />

inquinante e, più in generale, qualsiasi<br />

forma di inquinante che si propaghi<br />

sottoforma di onda, in quanto<br />

non assimilabile al concetto di “sostanza”.<br />

Per determinate attività in<br />

particolare, si pensi ad esempio alle<br />

fonderie di seconda fusione o ai centri<br />

ospedalieri, questa garanzia rappresenta,<br />

invece, un completamento<br />

essenziale al processo di trasferimento<br />

del rischio:<br />

- nel primo caso, infatti, sussiste la<br />

possibilità che rottami contaminati<br />

possano, comunque, superare le barriere<br />

di controllo che, comunque, devono<br />

essere operanti sul materiale in<br />

ingresso all’insediamento;<br />

- nel secondo, invece, resterebbe<br />

scoperta tutta l’area di rischio relativa<br />

alle sostanze impiegate nei reparti<br />

di radiologia. Oggi esiste una soluzione<br />

anche per questo tipo di esigenze<br />

nel medesimo contratto;<br />

l danni conseguenti ad atti di<br />

terrorismo. Pur con i necessari<br />

approfondimenti nella fase di analisi<br />

del rischio, anche questa estensione,<br />

fino a oggi non reperibile<br />

sul mercato assicurativo nazionale,<br />

è attualmente disponibile;<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


danni da interruzione di eserciio<br />

dell’assicurato. Non ultima, la<br />

ossibilità (considerata, fino a qualhe<br />

anno addietro, come “assolutaente<br />

non percorribile” per l’assicuato)<br />

di proteggersi anche contro i<br />

ropri danni da interruzione di eserizio<br />

a seguito di evento inquinante e<br />

on solo rispetto a quelli di terzi.<br />

Non deve stupire la rilevanza dele<br />

opportunità sopra evidenziate ripetto<br />

all’esistente se si pensa al-<br />

’esperienza maturata da operatori<br />

pecializzati in un arco di tempo sinificativo<br />

su molteplici e differenti<br />

ercati alcuni dei quali in particolare<br />

olto, più avanzati del nostro in terini<br />

di richieste di risarcimento per<br />

uesta tipologia di danni.<br />

l crisis management<br />

La visione del rapporto con l’asicurato<br />

secondo la logica della<br />

partnership” è alla base di un’alra<br />

importante evoluzione nell’oferta<br />

di un servizio assicurativo in<br />

rado di rispondere in modo più<br />

fficace alle effettive esigenze del-<br />

’assicurato; alcune compagnie, inatti,<br />

puntano sempre più al superaento<br />

dell’attività di semplice<br />

claims settlement” (liquidazione<br />

el sinistro) per giungere ad una<br />

era e propria “customer relationhip<br />

management”.<br />

In termini operativi e con specifico<br />

iferimento alla copertura del rischio<br />

nquinamento, ciò si traduce nell’abinamento<br />

alla classica polizza di un<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

“servizio di supporto dedicato” per<br />

l’assicurato a cui lo stesso può fare<br />

riferimento (attraverso un numero<br />

verde attivo 24 ore su 24) per ottenere<br />

nell’arco delle 24-48 ore dal verificarsi<br />

di un’emergenza (sinistro) specialisti<br />

qualificati in grado di guidare<br />

l’azienda nella gestione della crisi.<br />

Obiettivo del crisis management,<br />

infatti, è quello di realizzare, in una<br />

situazione potenzialmente deteriorabile,<br />

i propri obiettivi a un costo per<br />

se stessi accettabile, persuadendo le<br />

controparti che le soluzioni alternative<br />

eventualmente contrapposte imporrebbero<br />

loro un costo maggiore;<br />

come si può facilmente intuire, il<br />

“massimo contenimento possibile”<br />

del danno risulta essere un obiettivo<br />

assolutamente comune a quello dell’assicuratore.<br />

L’ottenimento effettivo<br />

di questo risultato richiede tuttavia,<br />

l’utilizzo di strumenti e tecniche<br />

appropriate e un’esperienza specifica<br />

che le aziende normalmente non posseggono.<br />

Nel caso della piccola e<br />

media azienda, non è pensabile il ricorso<br />

a una struttura “dedicata” alla<br />

gestione della crisi.<br />

Data la complementarità di questo<br />

strumento con quello assicurativo,<br />

poiché consente di migliorare il processo<br />

di liquidazione del danno, appare<br />

del tutto logico che sia l’assicuratore,<br />

che possiede il know-how specifico<br />

nella gestione dei sinistri e nella<br />

conseguente liquidazione dei danni,<br />

a massimizzare le sinergie esistenti<br />

attraverso l’abbinamento dei due<br />

BONIFICHE E DANNO AMBIENTALE: UN CONVEGNO GRATUITO DI AMBIENTE&SICUREZZA<br />

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DANNO AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

strumenti, incrementando così, in<br />

modo significativo, l’efficacia e<br />

quindi l’interesse per il servizio offerto.<br />

Gli interventi di bonifica costituiscono<br />

l’essenza della riparazione del<br />

danno e, quindi, del trasferimento assicurativo<br />

di questi oneri.<br />

La complessità e l’articolazione<br />

degli interventi di bonifica e, di<br />

conseguenza, dell’offerta di servizi<br />

in questo settore impongono la necessità<br />

di adeguati strumenti a supporto<br />

delle decisioni. La conoscenza<br />

di una normativa in costante<br />

evoluzione per il rispetto puntuale<br />

dei singoli disposti è strettamente<br />

correlata alla scelta corretta e consapevole<br />

del “miglior operatore<br />

possibile”. La possibilità di avvalersi<br />

dell’operatore maggiormente<br />

qualificato e di fare ricorso alle migliori<br />

tecniche di intervento consentono,<br />

non solo il raggiungimento<br />

dell’obiettivo primario di una<br />

ottimale tutela della qualità dell’ambiente,<br />

ma anche di ridurre i<br />

fattori di incertezza favorendo così<br />

lo sviluppo degli interventi di recupero.<br />

In questo contesto, l’opportunità<br />

di mettere a disposizione l’esperienza<br />

tipica di chi è chiamato a liquidare i<br />

danni per una gestione ottimale di<br />

situazioni inaspettate dell’attività<br />

produttive e che, proprio per questo,<br />

generalmente trovano impreparato il<br />

soggetto che ne subisce gli effetti,<br />

rappresentano la vera novità del servizio<br />

offerto dall’assicuratore. l<br />

Su questi e altri temi <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> ha organizzato un convegno dal Titolo “Bonifica dei siti inquinati:<br />

le novità per committenti, progettisti ed esecutori” organizzato, nell’ambito di Ecomondo, il giorno 8<br />

novembre 2006, presso la Sala Diotallevi 1, Hall Sud. 1° piano, lato ovest (inizio: 14:30).<br />

In questo ambito, Uniparmassicurazioni (Università degli Studi di Parma) e Assoreca (Associazione ­ senza<br />

scopo di lucro ­ tra le società di revisione e consulenza ambientale) illustreranno, in qualità di promotori<br />

dell’iniziativa, il progetto “Osservatorio Nazionale delle Bonifiche”, che si pone come riferimento per<br />

tutte le problematiche connesse alla gestione degli interventi.<br />

Per maggiori informazioni si veda a pagina 72.<br />

77


AMBIENTE<br />

RIFIUTI<br />

Commento<br />

La circolare 28 settembre 2006 fa seguito a una sentenza del TAR Liguria n. 941/2006<br />

Gli ultimi chiarimenti dell’Albo gestori<br />

su garanzie finanziarie e semplificazioni<br />

di Rosanna Laraia, APAT ­ Albo gestori ambientali<br />

L’articolo 212, comma 7, D.Lgs.<br />

n. 152/2006, dispone l’obbligo<br />

di presentare idonee garanzie<br />

finanziarie a favore dello Stato<br />

per le imprese che effettuano<br />

attività di raccolta e trasporto,<br />

intermediazione e commercio<br />

di rifiuti, senza detenzione<br />

dei medesimi, e a quelle che<br />

gestiscono impianti mobili<br />

di smaltimento e recupero;<br />

medesimo obbligo, ma a favore<br />

della regione territorialmente<br />

competente, per le imprese<br />

che gestiscono impianti fissi<br />

di smaltimento e di recupero<br />

di titolarità di terzi nonché<br />

di bonifica dei siti e dei beni<br />

contenenti amianto. Sul tema<br />

è tornato l’Albo gestori<br />

ambientali con la circolare<br />

7 agosto 2006, che dettaglia<br />

la documentazione da presentare<br />

alla sezione regionale dell’Albo,<br />

e la delibera n. 2/2006,<br />

che ammette la locazione per le<br />

imprese iscritte nelle categorie<br />

9 e 10. Discorso a parte, quello<br />

della circolare 28 settembre 2006<br />

n. 1309, sull’applicazione<br />

del regime semplificato alle<br />

aziende speciali, ai consorzi<br />

e alle società di cui alla legge<br />

n. 142/1990.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

L’articolo 212,<br />

D.Lgs. n. 152/2006<br />

Il D.Lgs. n. 152/2006, introduce<br />

significative novità anche riguardo<br />

al sistema delle garanzie finanziarie<br />

che, secondo il vecchio regime,<br />

dovevano essere prestate a favore<br />

dello Stato da parte di tutte le categorie<br />

di imprese iscritte all’Albo,<br />

con la sola eccezione di quelle assoggettate<br />

al regime semplificato.<br />

Il nuovo Codice dispone, invece,<br />

all’articolo 212, comma 7, che<br />

solo le imprese che effettuano attività<br />

di raccolta e trasporto, intermediazione<br />

e commercio dei rifiuti,<br />

senza detenzione dei medesimi,<br />

unitamente a quelle che gestiscono<br />

impianti mobili di smaltimento<br />

e recupero, prestino idonee garanzie<br />

finanziarie a favore dello<br />

Stato.<br />

In linea con quanto disposto in<br />

materia di autorizzazioni per gli<br />

impianti di gestione dei rifiuti di<br />

cui all’articolo 210, medesimo<br />

D.Lgs. n. 152/2006, queste garanzie<br />

sono ridotte:<br />

l del 50% per le imprese registrate<br />

ai sensi del regolamento europeo<br />

n. 761/2001 [1] (EMAS);<br />

l del 40% nel caso di imprese in<br />

possesso della certificazione ambientale<br />

ai sensi della norma UNI<br />

EN ISO 14001.<br />

Questa disposizione si prefigge<br />

chiaramente lo scopo di incentiva-<br />

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re, attraverso l’utilizzo di uno strumento<br />

economico, la diffusione di<br />

sistemi volontari di certificazione<br />

finalizzati a garantire una migliore<br />

protezione ambientale.<br />

Diversa è, invece, la disciplina,<br />

prevista al comma 9, per le imprese<br />

che effettuano attività di gestione<br />

di impianti fissi di smaltimento<br />

e di recupero di titolarità di terzi e<br />

per quelle che effettuano le attività<br />

di bonifica dei siti e di bonifica dei<br />

beni contenenti amianto, che dovranno<br />

prestare idonee garanzie<br />

finanziarie solo a favore della regione<br />

territorialmente competente,<br />

nel rispetto dei criteri generali<br />

fissati dallo Stato con successivo<br />

decreto.<br />

Anche in questo caso, le garanzie<br />

sono ridotte del 50%, per le<br />

imprese registrate EMAS, e del<br />

40% nel caso di imprese in possesso<br />

della certificazione ambientale<br />

UNI EN ISO 14001.<br />

Riguardo alle modalità per la loro<br />

prestazione, il D.Lgs. n. 152/<br />

2006, distingue due fattispecie:<br />

l le imprese che effettuano l’attività<br />

di gestione di impianti fissi di<br />

smaltimento e di recupero di titolarità<br />

di terzi dovranno prestare le<br />

garanzie finanziarie a favore della<br />

regione per ogni impianto gestito;<br />

l le imprese che effettuano l’attività<br />

di bonifica dei siti e dei beni<br />

contenenti amianto dovranno pre-<br />

[1] «Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle<br />

organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» (in G.U.C.E. L. del 24 aprile 2001, n. 114). Si vedano il<br />

n. 13/2001 ma anche il n. 2/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

79


RIFIUTI<br />

Commento<br />

stare le garanzie finanziarie a favore<br />

della regione per ogni intervento<br />

di bonifica da effettuare.<br />

Il comma 10 prevede che con<br />

decreto del Ministro dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio, di concerto<br />

con i Ministri delle Attività<br />

produttive, delle Infrastrutture e<br />

dei Trasporti e dell’Economia e<br />

delle Finanze, sentito il parere del<br />

Comitato nazionale, vengano definite<br />

le attribuzioni e le modalità<br />

organizzative dell’Albo, i requisiti,<br />

i termini e le modalità di iscrizione,<br />

i diritti annuali d’iscrizione,<br />

nonché le modalità e gli importi<br />

delle garanzie finanziarie che devono<br />

essere prestate a favore dello<br />

Stato. Fino all’emanazione del decreto,<br />

si prevede, comunque, che<br />

continuino ad applicarsi, per quanto<br />

compatibili, le disposizioni del<br />

D.M. 28 aprile 1998, n. 406.<br />

La lettura delle disposizioni fin<br />

qui descritte ha portato il Comitato<br />

nazionale a ritenere immediatamente<br />

applicabili, in attesa del<br />

nuovo regolamento dell’Albo previsto<br />

dal comma 10, le misure relative<br />

alla riduzione dell’entità degli<br />

importi delle garanzie finanziarie<br />

per le imprese registrate EMAS o<br />

certificate UNI EN ISO 14001.<br />

La circolare<br />

dell’Albo 7 agosto 2006<br />

La circolare 7 agosto 2006<br />

(prot. n. 1000/ALBO/PRES) fornisce<br />

agli operatori economici interessati<br />

e alle sezioni regionali e<br />

provinciali le indicazioni necessarie<br />

all’applicazione di quanto disposto<br />

dall’articolo 212, comma 7.<br />

In particolare, è stato stabilito che<br />

le imprese che effettuano raccolta e<br />

trasporto dei rifiuti, già iscritte all’Albo<br />

nelle categorie 1, 4 e 5, alla<br />

data di entrata in vigore del D.Lgs<br />

n. 152/2006, al fine di ottenere la<br />

80<br />

AMBIENTE<br />

riduzione degli importi delle garanzie<br />

finanziarie già prestate, debbano<br />

presentare alla sezione regionale<br />

dell’Albo:<br />

l domanda di variazione dell’iscrizione<br />

con richiesta di riduzione delle<br />

garanzie finanziarie;<br />

l copia conforme dell’attestato di<br />

registrazione EMAS o di certificazione<br />

UNI EN ISO 14001, oppure<br />

dichiarazione sostitutiva dell’atto di<br />

notorietà, resa dal legale rappresentante<br />

dell’impresa ai sensi dell’articolo<br />

47, D.P.R. n. 445/2000 [2] , con la<br />

quale si attesti il possesso della<br />

registrazione e/o iscrizione;<br />

l appendice alla garanzia finanziaria<br />

prestata con efficacia a decorrere<br />

dalla data di accettazione della stessa<br />

da parte della sezione;<br />

l attestazione del versamento del<br />

diritto di segreteria relativo alle variazioni<br />

dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo<br />

21, comma 1, D.M. n. 406/<br />

1998.<br />

Il Comitato nazionale ha anche<br />

elaborato uno schema di provvedimento<br />

di accettazione dell’appendice<br />

della garanzia finanziaria che<br />

ha trasmesso alle sezioni.<br />

La delibera<br />

10 luglio 2006, n. 2<br />

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11<br />

settembre 2006, n. 211, è stata<br />

pubblicata la deliberazione del Comitato<br />

nazionale dell’Albo nazionale<br />

Gestori Ambientali 10 luglio<br />

2006, n. 2, recante «Disponibilità<br />

attrezzature minime per l’iscrizione<br />

nella categoria 9 - bonifica dei<br />

siti, e nella categoria 10 - bonifica<br />

dei beni contenenti amianto».<br />

Questo provvedimento contiene<br />

modifiche riguardo alle modalità di<br />

dimostrazione della piena ed esclusiva<br />

disponibilità delle attrezzature<br />

minime richieste per l’iscrizione<br />

nelle categorie 9 e 10, consenten-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

do, in particolare, il ricorso a contratti<br />

di locazione. In precedenza,<br />

ai sensi della deliberazione 12 dicembre<br />

2001, prot. n. 005/CN/AL-<br />

BO, modificata con deliberazione<br />

11 maggio 2005, prot. n. 001/CN/<br />

ALBO (criteri e requisiti per<br />

l’iscrizione nella categoria 9) e<br />

della deliberazione 30 marzo 2004,<br />

prot. n 001/CN/ALBO (criteri e requisiti<br />

per l’iscrizione nella categoria<br />

10), le attrezzature minime<br />

richieste ai fini della dimostrazione<br />

dei requisiti tecnici dovevano risultare<br />

di proprietà dell’impresa o<br />

dalla stessa tenute in usufrutto o<br />

acquistate con patto di riservato<br />

dominio o prese in leasing.<br />

Queste deliberazioni escludevano,<br />

dunque, il contratto di locazione<br />

come titolo idoneo a dimostrare<br />

la disponibilità dei mezzi da<br />

parte dell’impresa; questa possibilità<br />

è stata, invece, espressamente<br />

prevista dalla normativa relativa<br />

alla qualificazione dei soggetti esecutori<br />

di lavori pubblici. Il Comitato<br />

nazionale ha, pertanto, ritenuto<br />

di dover coordinare la disciplina<br />

dell’Albo con la normativa in materia<br />

di appalti, includendo anche<br />

la locazione tra i titoli da ritenersi<br />

idonei per dimostrare la piena ed<br />

esclusiva disponibilità delle attrezzature<br />

minime, ritenendo, comunque,<br />

di stabilire alcune specifiche<br />

condizioni per ammettere il ricorso<br />

al contratto di locazione.<br />

Chiaramente la nuova delibera n.<br />

2/2006, va a modificare le precedenti:<br />

l deliberazione 12 dicembre<br />

2001, integrata con deliberazione<br />

11 maggio 2005;<br />

l la deliberazione 30 marzo 2004,<br />

nella parte in cui regolamentano la<br />

piena ed esclusiva disponibilità<br />

delle attrezzature minime richieste.<br />

In particolare, è stato stabilito la<br />

possibilità di ricorrere a un contrat-<br />

[2] «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» (in S.O. n. 30 alla<br />

Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42).<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


to di locazione purché lo stesso<br />

presenti le seguenti caratteristiche:<br />

l sia stipulato in forma scritta con<br />

firme autenticate da pubblico ufficiale;<br />

l abbia durata:<br />

- non inferiore a cinque anni a<br />

decorrere dalla data di efficacia<br />

dell’iscrizione all’Albo dell’impresa<br />

locataria,<br />

- oppure, in caso di impresa già<br />

iscritta, durata almeno pari al residuo<br />

periodo di validità dell’iscrizione;<br />

l abbia a oggetto la messa in disponibilità<br />

piena ed esclusiva delle<br />

attrezzature, che dovranno essere<br />

identificate in modo chiaro e<br />

univoco, a favore dell’impresa locataria;<br />

l contenga la formale dichiarazione<br />

delle parti che le attrezzature<br />

oggetto del contratto non siano,<br />

nemmeno in futuro, utilizzate, per<br />

tutta la durata contrattuale, per<br />

iscrizioni all’Albo diverse da quella<br />

del locatario.<br />

Le prescrizioni introdotte dal Comitato<br />

nazionale con la delibera 10<br />

luglio 2006, n. 2, hanno indubbiamente<br />

l’obiettivo di favorire le imprese,<br />

ammettendo il ricorso a un<br />

contratto di locazione per dimostrare<br />

la disponibilità delle attrezzature<br />

previste per l’iscrizione, garantendo,<br />

nel contempo, che il possesso delle<br />

stesse sia reale, esclusivo e permanga<br />

per tutto l’arco temporale di vigenza<br />

dell’iscrizione.<br />

La circolare<br />

28 settembre 2006, n. 1309<br />

Una modifica di rilievo, introdotta<br />

dall’articolo 212, D.Lgs. n. 152/<br />

2006, rispetto alla previdente normativa,<br />

è la mancata previsione dell’applicazione<br />

del regime semplificato<br />

alle aziende speciali, ai consorzi e<br />

alle società di cui all’articolo 22, legge<br />

8 giugno 1990, n. 14 («Ordinamento<br />

delle autonomie locali»), che<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

esercitano i servizi di gestione dei<br />

rifiuti.<br />

Infatti, ai sensi dell’articolo 30,<br />

comma 10, D.Lgs. n. 22/1997, il possesso<br />

dei requisiti di idoneità tecnica<br />

e di capacità finanziaria per l’iscrizione<br />

all’Albo, per le suddette società,<br />

veniva garantito dal comune o dal<br />

consorzio di comuni.<br />

L'inserimento veniva effettuato<br />

sulla base di apposita comunicazione<br />

di inizio di attività del comune o del<br />

consorzio di comuni alla sezione regionale<br />

dell’Albo territorialmente<br />

competente ed era efficace solo per<br />

le attività di gestione dei rifiuti urbani<br />

svolte nell’interesse del comune o<br />

del consorzio di comuni.<br />

La procedura d’iscrizione semplificata<br />

è stata successivamente regolamentata<br />

dall’articolo l’articolo 13,<br />

D.M. 28 aprile 1998, n. 406, e dalla<br />

deliberazione del comitato nazionale<br />

17 dicembre 1998, n. 4.<br />

La deliberazione 30 gennaio<br />

2003, n. 1, ha, invece, aggiornato i<br />

requisiti minimi per l’iscrizione<br />

nella categoria 1 delle imprese operanti<br />

in regime semplificato (Allegato<br />

D); sono state, conseguentemente,<br />

abrogate le precedenti deliberazioni<br />

regolanti la materia (la<br />

deliberazione 17 dicembre 1998, n.<br />

2, modificata e integrata con deliberazioni<br />

17 marzo 1999, n. 2, e 21<br />

febbraio 2001, n. 2).<br />

Come evidenziato, l’art. 212,<br />

D.Lgs. n. 152/2006, non prevede più<br />

l’applicazione del regime semplificato<br />

per le aziende speciali, i consorzi e<br />

le società di cui alla legge n. 142/<br />

1990, che, di conseguenza, per continuare<br />

a operare, devono iscriversi all’Albo<br />

con procedura ordinaria, dimostrando<br />

il possesso di requisiti<br />

non richiesti per l’iscrizione semplificata,<br />

quali, ad esempio, le autorizzazioni<br />

al trasporto di cose per conto<br />

terzi, che si ottengono a seguito di<br />

una lunga procedura.<br />

Il nuovo regime desta notevoli<br />

perplessità sia in ordine ai tempi più<br />

lunghi richiesti per l’iscrizione ordinaria<br />

sia, soprattutto, per la mancata<br />

previsione di un periodo transitorio<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

RIFIUTI<br />

Commento<br />

che potrebbe generare serie difficoltà<br />

per i soggetti con iscrizioni in scadenza,<br />

con possibili conseguenze negative<br />

sulla gestione dei rifiuti urbani<br />

nei comuni interessati.<br />

In base a quanto disposto dal<br />

D.Lgs. n. 152/2006, a partire dal 29<br />

aprile 2006, data di entrata in vigore<br />

del decreto, le sezioni regionali dell’Albo<br />

hanno effettuato unicamente<br />

le variazioni delle iscrizioni in corso<br />

di validità, non potendo più accettare<br />

nuove comunicazioni e/o rinnovi.<br />

Il comitato nazionale, investito<br />

delle problematiche sollevate dai<br />

soggetti non più ammessi al regime<br />

semplificato, si era espresso condividendo<br />

l’impostazione delle sezioni<br />

regionali, riconoscendo, comunque,<br />

la necessità di ripristinare la normativa<br />

previdente, date le palesi difficoltà<br />

derivanti dall’applicazione della nuova<br />

disciplina.<br />

Con sentenza n. 941/2006, il<br />

TAR della Liguria ha accolto il ricorso<br />

proposto da una S.p.A. contro<br />

la decisione della sezione regionale<br />

della Liguria di non rinnovare<br />

l’iscrizione con procedura semplificata,<br />

ai sensi dell’articolo 30, comma<br />

10, D.Lgs. n. 22/1997 e, per<br />

l’effetto, ha annullato il provvedimento<br />

impugnato.<br />

A giudizio del TAR, infatti, la decisione<br />

della sezione è apparsa in<br />

contrasto con la disciplina transitoria<br />

contenuta all’articolo 212, comma<br />

10, D.Lgs. n. 152/2006, che prevede,<br />

infatti, l’emanazione, entro novanta<br />

giorni dalla data di entrata in<br />

vigore del decreto legislativo, di un<br />

successivo decreto del Ministro dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio,<br />

di concerto con i Ministri delle<br />

Attività produttive, delle Infrastrutture<br />

e dei Trasporti e dell’Economia<br />

e delle finanze, sentito il parere del<br />

Comitato nazionale, che dovrà definire<br />

le attribuzioni e le modalità organizzative<br />

dell’Albo, nonché i requisiti,<br />

termini e modalità di iscrizione,<br />

diritti annuali d'iscrizione e<br />

modalità e importi delle garanzie finanziarie.<br />

Fino all’emanazione del<br />

predetto decreto, la norma prevede<br />

81


82<br />

RIFIUTI<br />

Documento<br />

Commento<br />

che continuino a essere applicate,<br />

per quanto compatibili, le disposizioni<br />

del decreto del Ministro dell’<strong>Ambiente</strong><br />

28 aprile 1998, n. 406.<br />

Il TAR Liguria ha, dunque, ritenuto<br />

che la procedura semplificata si<br />

potesse ancora applicare, pur in assenza<br />

di una disposizione specifica<br />

nel D.Lgs. n. 152/2006, stante la proroga<br />

della disciplina del D.M. n. 406/<br />

1998.<br />

Non può, al riguardo, non segnalarsi<br />

che il comma 10 dell’art. 212,<br />

prevede l’efficacia delle norme di cui<br />

al citato D.M. n. 406/1998, laddove<br />

AMBIENTE<br />

Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 7 agosto 2006,<br />

Prot. n. 1000/ALBO/PRES<br />

Articolo 212, comma 7, D.Lgs. 152/2006<br />

Il Comitato Nazionale ha disposto che le imprese<br />

iscritte all’Albo nelle categorie 1, 4 e 5 alla data di entrata<br />

in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 che intendono ottenere,<br />

ai sensi dell’articolo 212, comma 7, del medesimo decreto<br />

legislativo, la riduzione degli importi delle garanzie<br />

finanziarie già prestate, devono presentare alla Sezione<br />

regionale dell’Albo:<br />

a) domanda di variazione dell’iscrizione con richiesta<br />

di riduzione delle garanzie finanziarie;<br />

b) copia conforme dell’attestato di registrazione<br />

EMAS o di certificazione UNI EN ISO 14001 oppure<br />

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal<br />

Deliberazione del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

del territorio e del mare 10 luglio 2006<br />

Disponibilità attrezzature minime per l’iscrizione nella categoria 9<br />

Bonifica dei siti, e nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto<br />

in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2006, n. 211<br />

IL COMITATO NAZIONALE<br />

dell’Albo nazionale gestori ambientali<br />

Visto l’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.<br />

152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito<br />

l’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato<br />

Albo;<br />

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro<br />

dell’<strong>Ambiente</strong>, di concerto con i Ministri dell’Industria,<br />

compatibili con la nuova legislazione,<br />

mentre, al contrario, non risulta<br />

essere tale l’iscrizione in procedura<br />

semplificata per le aziende speciali e<br />

i consorzi, non essendo più contemplata<br />

dal nuovo regime.<br />

Tuttavia, il comitato nazionale,<br />

anche in considerazione delle problematiche<br />

prima evidenziate, ha ritenuto<br />

di dover uniformare l’attività<br />

dell’Albo a quanto disposto dal TAR<br />

e ha, pertanto, emanato la circolare<br />

28 settembre 2006 n. 1309/ALBO/<br />

PRES, nella quale invita le sezioni<br />

regionali a espletare l’istruttoria del-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

le comunicazioni di inizio di attività<br />

che vengono presentate ai sensi dell’articolo<br />

13, comma 2, D.M. n. 406/<br />

1998, nonché a operare la revisione<br />

delle iscrizioni, ai sensi dell’articolo<br />

19, comma 2, stesso decreto.<br />

Grazie a questa circolare, fino alla<br />

emanazione del decreto previsto dall’articolo<br />

212, comma 10, D.Lgs. n.<br />

152/2006, le aziende speciali, i consorzi<br />

e le società di cui all'articolo 22,<br />

legge n. 142/1990, che esercitano i<br />

servizi di gestione dei rifiuti, potranno,<br />

quindi, continuare a usufruire del<br />

regime agevolato. l<br />

legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’articolo 47<br />

del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti il possesso<br />

delle suddette registrazioni o certificazioni;<br />

c) appendice alla garanzia finanziaria prestata con efficacia<br />

a decorrere dalla data di accettazione della stessa da<br />

parte della Sezione regionale;<br />

d) attestazione del versamento del diritto di segreteria<br />

relativo alla variazione dell‘iscrizione previsto dall‘articolo<br />

21, comma 1, del D.M. n. 406/1998.<br />

Alle Sezioni regionali si trasmette lo schema del provvedimento<br />

di accettazione dell‘appendice alla garanzia<br />

finanziaria. l<br />

del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della<br />

navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione<br />

economica, recante la disciplina dell’Albo nazionale<br />

delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;<br />

Viste le proprie deliberazioni 12 dicembre 2001, prot.<br />

n. 005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio<br />

2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e 30 marzo 2004, prot. n.<br />

01/CN/ALBO, recanti, rispettivamente, criteri e requisiti<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


per l’iscrizione nella categoria 9 e nella categoria 10;<br />

Visto che, ai sensi delle predette deliberazioni, le<br />

attrezzature minime richieste ai fini della dimostrazione<br />

dei requisiti tecnici debbono risultare di proprietà dell’impresa<br />

o dalla stessa tenute in usufrutto o acquistate con<br />

patto di riservato dominio o prese in leasing;<br />

Ritenuto, anche al fine di coordinare la normativa per<br />

l’iscrizione all’Albo con quella relativa alla qualificazione<br />

dei soggetti esecutori di lavori pubblici, di prevedere anche<br />

la locazione tra i titoli da ritenersi idonei per dimostrare<br />

la piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature<br />

minime;<br />

Ritenuto, altresì, di stabilire le condizioni volte a<br />

garantire nell’arco temporale dell’iscrizione la permanenza<br />

della esclusiva e piena disponibilità delle attrezzature<br />

minime mediante locazione;<br />

Delibera:<br />

Art. 1<br />

1. La piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature<br />

minime per l’iscrizione nella categoria 9 e nella catego-<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

RIFIUTI<br />

Documento<br />

Commento<br />

ria 10 di cui alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n.<br />

005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio<br />

2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e alla deliberazione 30 marzo<br />

2004, prot. n. 01/CN/ALBO, può essere dimostrata<br />

anche mediante contratto di locazione.<br />

2. Ai fini del comma 1, il contratto di locazione deve:<br />

a) essere stipulato in forma scritta con firme autenticate<br />

da pubblico ufficiale;<br />

b) avere durata non inferiore ad anni cinque a decorrere<br />

dalla data di efficacia dell’iscrizione all’Albo dell’impresa<br />

locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta,<br />

avere durata almeno pari al residuo periodo di validità<br />

dell’iscrizione;<br />

c) avere ad oggetto la messa in disponibilità piena ed<br />

esclusiva delle attrezzature, che dovranno essere identificate<br />

in modo chiaro ed univoco, a favore dell’impresa<br />

locataria;<br />

d) contenere la formale dichiarazione delle parti che le<br />

attrezzature oggetto dello stesso non sono e non saranno<br />

utilizzate, per tutta la durata contrattuale, per iscrizioni<br />

all’Albo diverse da quella del locatario. l<br />

Circolare del Comitato nazionale 28 settembre 2006<br />

(Prot. n. 1309/ALBO/PRES)<br />

Con sentenza 941/06, allegata in copia, il TAR Liguria<br />

ha accolto il ricorso proposto dalla S.P.A A. avverso la<br />

decisione della Sezione regionale della Liguria di non<br />

rinnovare l’iscrizione, con procedura semplificata, ai sensi<br />

dell’articolo 30, comma 10, del D.Lgs n. 22/1997 e, per<br />

l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato. Il Comitato<br />

Nazionale ha ritenuto di dover uniformare l’attività<br />

Sentenza TAR Liguria iscrizioni semplificate<br />

dell’Albo a quanto disposto dal TAR; le Sezioni regionali,<br />

pertanto, potranno provvedere, fino alla emanazione del<br />

decreto previsto dall’articolo 212, comma 10, del D.Lgs<br />

n. 152/2006, ad espletare l’istruttoria delle comunicazioni<br />

di inizio di attività che vengono presentate ai sensi dell’articolo<br />

13, comma 2, e dell’articolo 19, comma 2, del<br />

D.M. n. 406/1998. l<br />

83


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

AMBIENTE<br />

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

ITALIA<br />

GESTIONE EMERGENZIALE<br />

D.L. 9 ottobre 2006, n. 263<br />

«Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza<br />

nel settore dei rifiuti nella Regione<br />

Campania» (G.U. del 9 ottobre 2006¸ n. 235)<br />

Il decreto emergenziale in questione prova a<br />

segnare un’inversione di tendenza nel contesto<br />

della ordinaria emergenza presente in<br />

Campania nel settore rifiuti, a partire dall’assegnazione<br />

al Capo del Dipartimento della<br />

protezione civile della Presidenza del Consiglio<br />

dei Ministri le funzioni di Commissario<br />

delegato per l’emergenza nel settore dello<br />

smaltimento dei rifiuti nella Regione in questione,<br />

con utilizzo delle strutture operative<br />

nazionali del servizio nazionale della protezione<br />

civile.<br />

Il nuovo provvedimento risulta, inoltre, improntato<br />

all’acquisizione del consenso delle<br />

popolazioni locali interessate circa le iniziative<br />

da adottare o in fase di adozione per risolvere<br />

l’emergenza, con obbligo, per il Commissario,<br />

di emettere, entro 30 giorni dall’entrata<br />

in vigore del D.L., un’ordinanza concernente<br />

le misure di informazione e partecipazione<br />

dei cittadini, conformemente ai principi della<br />

Carta di Aalborg approvata dalla Conferenza<br />

europea sulle città sostenibili (art. 2). Risulta,<br />

inoltre, annullata la procedura di gara indetta<br />

dal Commissario di Governo per l’emergenza<br />

rifiuti nella regione Campania con ordinanza<br />

n. 281/2006, con obbligo di ridefinire<br />

le condizioni di affidamento del servizio di<br />

smaltimento rifiuti in Campania e con conte­<br />

84<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

stuale obbligo sul Commissario di individure,<br />

in termini di «somma urgenza», le soluzioni<br />

ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e delle<br />

cosiddette “ecoballe“ giacenti nelle cave dimesse<br />

della regione, anche attraverso affidamento<br />

diretto a soggetti diversi dalle attuali<br />

società affidatarie del servizio (art. 3). Al neo<br />

Commissario risultano, inoltre, attribuiti ampi<br />

poteri al fine di incentivare e migliorare la<br />

raccolta differenziata nonché per la messa in<br />

sicurezza di alcune discariche (artt. 4 e 5).<br />

COMMERCIO DI DETERGENTI.<br />

NORME SANZIONATORIE<br />

D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 266<br />

«Disciplina sanzionatoria per la violazione<br />

delle disposizioni del regolamento (CE) n.<br />

648/2004 in materia di immissione in commercio<br />

dei detergenti» (G.U. del 18 ottobre 2006,<br />

n. 243)<br />

Il decreto introduce nella normativa italiana<br />

la disciplina sanzionatoria per la violazione<br />

delle disposizioni di cui agli articoli 4, «Limitazioni<br />

in base alla biodegradibilità dei tensioattivi»,<br />

9 «Informazioni date dai fabbricanti e<br />

11, Etichettatura», regolamento (CE) n. 648/<br />

2004, in materia di principi e requisiti per l’immissione<br />

sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi<br />

in essi contenuti, pubblicato in Gazzetta<br />

Ufficiale dell’Unione Europea, serie L, 8<br />

aprile 2004, n. 104.<br />

Innanzitutto, viene identificata nel Ministero<br />

della Salute l’autorità competente responsabile<br />

della comunicazione e dello scambio delle<br />

informazioni relative alla gestione del regola­<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


mento n. 648/2004, ai sensi dell’art. 8, regolamento<br />

medesimo.<br />

L’apparato sanzionatorio risulta, a sua volta,<br />

improntato su sanzioni amministrative di tipo<br />

pecuniario, gravanti, in genere, sul fabbricante<br />

o il primo importatore qualora il detergente<br />

abbia un livello di biodegradabilità primaria<br />

inferiore a quelli di legge (sanzione amministrativa<br />

da 15.000 a 90.000,00 euro), ovvero<br />

qualora il detergente abbia un tensioattivo<br />

con livello di biodegradabilità primaria superiore<br />

ai livelli ex Allegato II, regolamento citato,<br />

ma con biodegradibilità aerobica completa<br />

inferiore ai livelli ex Allegato III, regolamento<br />

medesimo, senza alcuna autorizzazione in deroga<br />

(sanzione da 10.000,00 a 60.000,00 euro).<br />

Analogamente, sono previste sanzioni a carico<br />

del fabbricante che non tenga a disposizione<br />

delle autorità i fascicoli tecnici e le informazioni<br />

previste dall’art. 9, paragrafi 1 e 2, regolamento<br />

citato e relativi Allegati o che non<br />

metta a disposizione del personale dell’Istituto<br />

superiore di sanità la scheda tecnica prevista<br />

dal medesimo art. 9 (rispettivamente sanzione<br />

amministrativa da 2.000,00 a 12.000,00<br />

euro o da 3.000,00 a 18.000,00 euro).<br />

È, infine, prevista un’ulteriore sanzione a carico<br />

dei soggetti tenuti all’obbligo di etichettatura<br />

ex art. 5, regolamento citato, e inadempienti<br />

in questo senso (sanzione da 5.000 a<br />

30.000,00 euro). Le sanzioni saranno applicabili<br />

dalle regioni nel cui territorio è stata commessa<br />

la violazione. Sarà valida, infine, la disciplina<br />

sul procedimento di irrogazione delle<br />

sanzioni amministrative di cui alla legge n.<br />

689/1981; contestualmente, risulta sempre<br />

ammesso il sequestro delle partite di detergenti<br />

non conformi alla disciplina di cui al<br />

regolamento n. 648/2004.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

IGIENE DEGLI IMBALLAGGI<br />

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LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

Decreto del Ministero dei Trasporti<br />

29 settembre 2006, n. 1014<br />

«Norme integrative al codice IMDG (emendamento<br />

32­04) per la verifica della compatibilità<br />

chimica degli imballaggi e dei contenitori<br />

intermedi (IBCs) di plastica destinati al<br />

trasporto di materie liquide» (S.O. n. 196 alla<br />

G.U. del 18 ottobre 2006, n. 243)<br />

Il decreto concerne l’approvazione delle norme<br />

integrative al codice IMDG (emendamento<br />

32­04) per la verifica della compatibilità chimica<br />

degli imballaggi e dei contenitori intermedi<br />

(IBCs) di plastica destinati al trasporto di<br />

materie liquide. In particolare, le norme integrative<br />

vertono sulle verifiche di compatibilità<br />

chimica per imballaggi in polietilene ad elevato<br />

o medio peso molecolare e per i contenitori<br />

intermedi in polietilene ad elevato peso molecolare<br />

ex punto 2, parti II e III, norme integrative<br />

medesime.<br />

DECOMISSIONING DI SITI NUCLEARI<br />

Ordinanza del Commissario delegato<br />

per la sicurezza dei materiali nucleari<br />

2 ottobre 2006<br />

«Integrazione dell’ordinanza 13 dicembre<br />

2005, di autorizzazione alla costruzione nel<br />

sito Eurex del Comune di Saluggia, del nuovo<br />

sistema di approvvigionamento idrico» (G.U.<br />

del 10 ottobre 2006, n. 236)<br />

L’ordinanza dispone la realizzazione di taluni<br />

pozzi relativi al nuovo sistema di approvvigionamento<br />

idrico da realizzarsi nel sito Eurex<br />

del Comune di Saluggia (Vercelli), in deroga<br />

non solo alla disciplina di cui agli articoli<br />

10, 11, 12, 13 e 16, D.P.R. n. 380/2001, come<br />

già dichiarata, bensì anche al vigente strumento<br />

di pianificazione della locale area protetta.<br />

l<br />

85


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

AMBIENTE<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

a cura di Gabriele Taddia, avvocato in Ferrara<br />

ORDINE DI BONIFICA DA AMIANTO LEGITTIMO<br />

SOLO PER PERICOLOSITÀ DELLE SOSTANZE<br />

TAR Campania, sez. Napoli,<br />

27 aprile 2006, n. 6786,<br />

Pres. d’Alessandro, Rel. Francavilla<br />

Ordine di rimozione e bonifica amianto ­ Necessità<br />

del presupposto della pericolosità<br />

della sostanza ­ Valutazione ­ Sussiste ­ Illegittimità<br />

ordinanza emessa in assenza di acclarata<br />

pericolosità ­ È tale<br />

La normativa volta a prevenire i rischi derivanti<br />

dall’amianto individua la pericolosità di tale sostanza<br />

in riferimento all’eventualità del rilascio di<br />

fibre aerodisperse nell’ambiente che costituisce,<br />

pertanto, il presupposto per l’applicazione delle<br />

misure di salvaguardia ivi previste.<br />

Nota<br />

Il TAR Campania affronta in modo corretto il problema<br />

legato ai presupposti necessari e indefettibili<br />

affinché possa ritenersi legittima l’ordinanza<br />

con la quale il Comune impone la bonifica di<br />

un’area interessata dalla presenza di lastre di<br />

amianto.<br />

Il caso che ha originato l’intervento dei Giudici<br />

amministrativi è dato dall’ordinanza di un Comune<br />

(impugnata, poi, unitamente agli atti presupposti,<br />

costituiti da un verbale Asl di accertamento<br />

e da una nota della stessa Asl) con la quale l’Amministrazione<br />

ordinava al ricorrente di procedere<br />

ad horas alla bonifica dello stabile di sua proprietà<br />

con la rimozione dell’amianto esistente.<br />

Veniva proposto ricorso avverso il provvedimento<br />

sopra distinto (unitamente agli atti presupposti),<br />

deducendone l’illegittimità in relazione<br />

ai vizi di violazione e di falsa applicazione<br />

della legge n. 257/1992, del D.M. 6 settembre<br />

1994 e del D.M. 20 agosto 1999, eccesso di<br />

potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà<br />

tra atti, omessa ponderazione, perplessità,<br />

violazione del giusto procedimento,<br />

straripamento, sviamento, difetto del contrad­<br />

86<br />

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dittorio e di motivazione, violazione dell’art.<br />

54, D.Lgs. n. 267/2000.<br />

In sostanza, il ricorrente lamenta il fatto che<br />

l’azienda sanitaria locale avrebbe prescritto la rimozione<br />

dell’amianto non in ragione del cattivo<br />

stato di manutenzione del materiale (mancando<br />

nei verbali ogni riferimento in tal senso), ma a<br />

causa di un generico pericolo conseguente alle<br />

modalità di intervento di demolizione parziale<br />

del fabbricato.<br />

Il Tribunale Amministrativo campano ha opportunamente<br />

accolto il ricorso e, sospesa in via cautelare<br />

l’efficacia dell’ordinanza, ha poi annullato il<br />

provvedimento emesso dal Comune.<br />

È stato, infatti, osservato che «la normativa volta<br />

a prevenire i rischi derivanti dall’amianto individua<br />

la pericolosità di tale sostanza in riferimento<br />

all’eventualità del rilascio di fibre aerodisperse<br />

nell’ambiente che costituisce, pertanto, il presupposto<br />

per l’applicazione delle misure di salvaguardia<br />

ivi previste», così come specificamente<br />

indicato anche dall’art. 1, Allegato 1 al D.M. 6<br />

settembre 1994, secondo cui «la potenziale pericolosità<br />

dei materiali di amianto dipende dall’eventualità<br />

che siano rilasciate fibre aerodisperse<br />

nell’ambiente che possono venire inalate dagli<br />

occupanti».<br />

Per contro, dagli atti del caso in esame non era<br />

riscontrabile alcun riferimento a questo pericolo<br />

o allo stato di cattiva conservazione dell’amianto,<br />

derivandone, correttamente, che la rimozione<br />

della sostanza era stata imposta, più che altro, in<br />

contestazione delle modalità di esecuzione dei<br />

lavori di demolizione dell’edificio.<br />

Questo, però, non costituisce presupposto legale<br />

per l’emissione dell’ordinanza di rimozione, la<br />

quale si basa su un presupposto di intrinseca pericolosità<br />

della sostanza causata dal suo stato di<br />

conservazione.<br />

Nel caso di specie, inoltre, l’ordinanza ha probabilmente<br />

“peccato” anche per difetto di istruttoria;<br />

è ,infatti, possibile che le modalità di lavorazione<br />

o conservazione del materiale possano<br />

comportare rischio di disperisione delle fibre (anche<br />

l’art. 7, Allegato 1 al D.M. 6 settembre 1994,<br />

precisa che lo stesso materiale esposto ad agenti<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


atmosferici subisce un progressivo degrado per<br />

azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell’erosione<br />

eolica e di microrganismi vegetali); tuttavia,<br />

questo aspetto è stato totalmente trascurato<br />

negli atti prodromici all’ordinanza, per cui la<br />

stessa è risultata effettivamente illegittima e da<br />

annullare.<br />

LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE<br />

DI MEZZI PESANTI E POTERI DEL SINDACO<br />

Consiglio di Stato, sez. V,<br />

(ud. 20 dicembre 2005)<br />

22 maggio 2006, n. 3264,<br />

Pres. Farina, Rel. Iannotta<br />

Ordinanza di limitazione alla circolazione veicoli<br />

­ Poteri del sindaco ­ Ordinanze contingibili<br />

ed urgenti ­ Motivi di emergenze sanitarie<br />

e igiene pubblica ­ Valutazione legittimità<br />

­ È tale<br />

Al sindaco è, da tempo, riconosciuta, come competenza<br />

direttamente inerente al suo ufficio di<br />

amministratore locale, quella di emanare ordinanze<br />

contingibili ed urgenti, “in caso di emergenze<br />

sanitarie o di igiene pubblica, a carattere<br />

esclusivamente locale” essendo l’art. 50 del T.U. la<br />

riproduzione di precedenti disposizioni di legge<br />

che tale potere hanno stabilito.<br />

Nota<br />

Interessante sentenza del Consiglio di Stato in<br />

ordine ai poteri delle amministrazioni locali relativamente<br />

alla potestà delle stesse di provvedere<br />

all’emanazione di provvedimenti di limitazione<br />

alla circolazione del traffico veicolare pesante.<br />

Nel caso di specie parte ricorrente è una amministrazione<br />

comunale a richiedere la riforma della<br />

sentenza del Tribunale amministrativo regionale<br />

del Piemonte, sez. I, n. 1064/2005, pubblicata in<br />

data 20 aprile 2005 e notificata il 28 aprile 2005,<br />

con la quale il TAR ha accolto il ricorso dei tre<br />

Comuni intimati per l’annullamento di una ordinanza<br />

del sindaco divenuto ricorrente in questo<br />

procedimento, recante divieto di circolazione ad<br />

alcuni mezzi in determinate zone del comune.<br />

Si sostiene, con l’appello, l’erroneità della sentenza<br />

per la censura accolta, l’inammissibilità del ricorso<br />

introduttivo dei tre comuni e la sua infon­<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

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GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

datezza per tutti i motivi dedotti e assorbiti con la<br />

pronunzia impugnata.<br />

Con l’impugnata sentenza 20 aprile 2005, n.<br />

1064, il Tribunale amministrativo regionale del<br />

Piemonte, su ricorso dei tre Comuni, ha annullato<br />

la citata ordinanza sindacale.<br />

Il provvedimento in questione, in espressa applicazione<br />

del potere di ordinanza di cui all’art. 50,<br />

commi 5 e 6, del TU 18 agosto 2000, n. 267, per i<br />

casi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica,<br />

dispone, per tutti i veicoli con «massa complessiva<br />

superiore a 35 quintali»:<br />

• il divieto di transito in tutto il centro abitato,<br />

ma con puntuale specificazione di cinque strade,<br />

di cui quattro regionali e una provinciale;<br />

• il divieto di transito su tutte le tratte interne<br />

delle strade regionali e provinciali, nonché su tutte<br />

le altre strade comunali.<br />

Il divieto è posto «sino a nuovo ordine o sino alla<br />

revoca».<br />

L’enunciazione delle ragioni di «tutela della salute<br />

pubblica», che avevano imposto quei divieti,<br />

consiste, in sostanza, nel riscontro:<br />

• dei risultati dei rilievi fonometrici eseguiti dei<br />

limiti fissati dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, su<br />

contenimento e prevenzione dell’inquinamento<br />

acustico e sul superamento di essi;<br />

• dell’esposizione delle condizioni di inquinamento<br />

atmosferico rilevate dalle verifiche eseguite<br />

dall’organo regionale di protezione ambientale<br />

ARPA, con i dati «di particolare allarme», che<br />

ne sono emersi, anche nei primi cinque mesi del<br />

2004, con superamento delle “soglie limite” per<br />

72 volte, «a fronte del limite annuo di 35 superamenti»,<br />

con riguardo al parametro P.M. 10;<br />

• della considerazione della necessità di adeguamento<br />

a una pronunzia del TAR sulla insussistenza<br />

delle condizioni per un provvedimento contingibile<br />

e urgente, con riguardo alla motivazione,<br />

criticata dal giudice amministrativo, della precedente<br />

ordinanza 31 ottobre 2003, n. 27;<br />

• l’esistenza di altre ragioni, inerenti alle cause<br />

dei predetti inquinamenti e alla mancanza di interventi,<br />

in proposito, di regione, provincia e prefettura;<br />

• la valutazione e la comparazione delle esigenze<br />

di salute pubblica con quelle di circolazione dei<br />

veicoli e con la situazione dei Comuni limitrofi,<br />

con conclusione per la presenza dei «presupposti<br />

igienico­sanitari», per imporre nuovamente «il divieto<br />

del traffico veicolare pesante».<br />

87


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

La sentenza impugnata reputa fondato il secondo<br />

motivo del ricorso introduttivo, poiché con il<br />

provvedimento è stata regolata una situazione a<br />

norma dell’art. 54, comma 2, TU n. 267/2000.<br />

Questa disposizione però «consente soltanto di<br />

tamponare un’emergenza con rimedi eccezionali,<br />

in attesa dell’espletamento delle ordinarie procedure<br />

previste dall’ordinamento per il corretto<br />

esercizio dell’azione amministrativa, mentre il<br />

comma 3, che pur riguarda i “casi di emergenza<br />

connessi con il traffico e/o l’inquinamento atmosferico<br />

o acustico” attribuisce al sindaco il potere<br />

di incidere sui soli orari degli esercizi commerciali,<br />

degli esercizi pubblici, dei servizi pubblici e degli<br />

uffici, ma non anche di regolamentare in modo<br />

definitivo il traffico nel territorio comunale».<br />

L’appello del Comune è affidato a due critiche alla<br />

sentenza riferita e tratta, poi, delle censure assorbite<br />

dal primo giudice, per confutare anche queste.<br />

Sostiene la difesa dell’appellante che i tre Comuni<br />

non hanno una posizione legittimante, che possa<br />

derivare dall’immaginabile incremento di traffico<br />

nel loro territorio, per effetto della misura contestata<br />

e che, per quel che riguarda i problemi di<br />

natura sanitaria, essi ben possono intervenire regolando<br />

il traffico nel loro territorio, in attesa che<br />

le autorità preposte alla soluzione della questione<br />

adottino gli atti di loro competenza.<br />

A parere del Consiglio di Stato, la censura non ha<br />

pregio.<br />

In primo luogo, il provvedimento è motivato con<br />

riguardo alla situazione di inquinamento atmosferico<br />

e alla frequenza dei superamenti dei limiti<br />

di polveri sottili. È richiamata la deliberazione<br />

della Giunta regionale 11 novembre 2002, n. 14­<br />

7632. Dal suo contenuto il comune sottolinea l’assegnazione<br />

del suo territorio «alla zona 1, e cioè<br />

a quella zona che presenta la maggiore criticità»<br />

e rimarca la sua «situazione isolata di assoluta<br />

emergenza», con riguardo ad altri comuni, fra i<br />

quali quelli ricorrenti, posti in situazioni molto<br />

migliori. Dunque, il provvedimento prende in<br />

considerazione effetti che, in qualche misura,<br />

possono riverberarsi sui comuni che confinano o<br />

sono comunque investibili da una corrente di<br />

traffico pesante più consistente di quella esistente<br />

prima del divieto che impone nel suo centro<br />

abitato.<br />

Nel merito, si mostra fondata la censura avverso<br />

la sentenza del primo giudice, sulla riconosciuta<br />

violazione dell’art. 54, D.Lgs. n. 267/2000. Infatti,<br />

88<br />

AMBIENTE<br />

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l’ordinanza non è basata sulla suddetta norma.<br />

Vero è che la disposizione dell’art. 54, commi 2 e<br />

3, contempla provvedimenti contingibili e urgenti<br />

che il sindaco può adottare, in veste di ufficiale<br />

del Governo, in determinate materie, quali i pericoli<br />

per l’incolumità dei cittadini (comma 2) e le<br />

emergenze connesse con il traffico o l’inquinamento<br />

atmosferico o acustico (comma 3), sebbene,<br />

in questa seconda ipotesi, soltanto con limitata<br />

sfera operativa, quali sono le modificazioni degli<br />

orari di esercizi pubblici e privati, di servizi<br />

pubblici e di uffici pubblici.<br />

Tuttavia, al sindaco è, da tempo, riconosciuta, come<br />

competenza direttamente inerente al suo ufficio<br />

di amministratore locale, quella di emanare<br />

ordinanze contingibili e urgenti, «in caso di emergenze<br />

sanitarie o di igiene pubblica, a carattere<br />

esclusivamente locale»; l’art. 50, TU è la riproduzione<br />

di precedenti disposizioni di legge che hanno<br />

stabilito questo potere.<br />

Dunque, non solo il provvedimento avversato dai<br />

tre comuni richiama espressamente questa seconda<br />

norma, attributiva del potere al sindaco «quale<br />

rappresentante della comunità locale», ma è<br />

palese che la misura adottata, alla stregua della<br />

puntuale e analitica motivazione che reca, è pronunciata<br />

per far fronte a una situazione di inquinamento<br />

atmosferico, che inerisce sicuramente<br />

agli ambiti delle emergenze sanitarie o di igiene<br />

pubblica, i quali, nella loro normale estensione,<br />

ricomprendono i rischi e i conseguenti danni che<br />

ne possono derivare dal superamento dei limiti<br />

stabiliti per la quantità massime di P.M. 10 nel<br />

centro abitato.<br />

Sulla base di questi presupposti di merito, il Consiglio<br />

di Stato è giunto, pertanto, a respingere il<br />

ricorso introduttivo.<br />

RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO<br />

PRIMO LEGITTIMATO PASSIVO<br />

TAR Lazio ­ Sezione staccata di Latina,<br />

(ud. 5 settembre 2006)<br />

7 luglio 2006, n. 600<br />

Pres. Bianchi, Rel. Soricelli<br />

Ordinanza ex art. 8 D.M. n. 471/1999 ­ Obbligo<br />

di bonifica ­ Soggetti legittimati passivi ­<br />

Necessità di ricerca del responsabile dell’inquinamento<br />

­ Omessa ingiunzione al responsabile<br />

dell’inquinamento ­ Dedotta nullità<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


dell’ordinanza a emessa e notificata al solo<br />

proprietario dell’area ­ È tale<br />

L’art. 8 del D.M. n. 471/1999, nel disporre l’obbligo<br />

di bonifica a carico del responsabile dell’inquinamento<br />

e del proprietario dell’area non pone<br />

questi soggetti sul medesimo piano, poiché la<br />

scelta normativa è quella di porre innanzi tutto a<br />

carico del responsabile il costo della bonifica con<br />

notifica dell’ordinanza al proprietario dell’area<br />

ex art. 17 comma 10 e 11 poiché gli interventi di<br />

bonifica dell’area inquinata costituiscono onere<br />

reale a carico dell’area.<br />

Nota<br />

La complessa ed estesa sentenza del TAR del Lazio<br />

(sezione staccata di Latina) è estremamente<br />

interessante, poiché individua, con assoluta chiarezza,<br />

sia i contenuti dell’ordinanza ingiunzione<br />

ex art. 8, D.M. n. 471/1999, sia i relativi soggetti<br />

legittimati passivi.<br />

La vicenda attiene a un’area sulla quale era situato<br />

uno stabilimento industriale per la produzione<br />

di vasche da bagno in ghisa porcellanata. Cessata<br />

l’attività industriale, l’area si era venuta a trovare<br />

in stato di degrado provocato dall’abbandono<br />

della struttura e di residui di lavorazioni industriali.<br />

Con un primo intervento del Comune procedente<br />

era stata adottata un’ordinanza sindacale<br />

con la quale veniva ordinato all’originario proprietario<br />

dell’area e del sito industriale di provvedere<br />

alla bonifica dell’area; negli anni successivi, il<br />

terreno era stato oggetto di numerosi trasferimenti<br />

di proprietà; tuttavia, l’originaria ordinanza<br />

sindacale rimaneva sostanzialmente disattesa. Rilevato<br />

l’aggravamento dello stato di degrado dell’area,<br />

ARPA e Polizia Provinciale provvedevano al<br />

sequestro penale dell’area riscontrandone lo stato<br />

di abbandono e la mancata manutenzione di coperture<br />

di eternit. Veniva, pertanto, emanata da<br />

parte del Comune un’ordinanza dirigenziale (ex<br />

art. 14, D.Lgs. n. 22/1997) con la quale veniva ordinato<br />

alla società attualmente proprietà dell’area<br />

la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei<br />

luoghi. Dopo un lungo periodo di stasi amministrativa,<br />

il Comune emetteva una nuova ordinanza<br />

con la quale si ingiungeva alla società, attuale<br />

proprietaria dell’area, di provvedere alla messa in<br />

sicurezza d’emergenza e di bonifica e ripristino<br />

ambientale, ex art. 17, D.Lgs. n. 22/1997.<br />

Questo provvedimento veniva impugnato dalla<br />

società proprietaria dell’area, in quanto potenzialmente<br />

illegittimo per la mancaza dei relativi<br />

presupposti: «in sostanza la ricorrente lamenta<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

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GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

che il ricorso ad ordinanza contingibile ed urgente<br />

è ammissibile allorché in presenza di una situazione<br />

di emergenza, difettino strumenti giuridici<br />

che consentano di fronteggiarla con efficacia e<br />

immediatezza; così però non è nella fattispecie<br />

perché le situazioni di emergenza ambientale sono<br />

previste dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 22 e dal<br />

successivo D.M. n. 471 citati, che individuano soggetti<br />

responsabili e procedure per fronteggiarle.<br />

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia che<br />

l’ordinanza si rivela illegittima anche se qualificata<br />

come provvedimento dirigenziale esplicazione<br />

del potere previsto dagli articoli 17 del D.Lgs. n. 22<br />

e 8 del D.M. n. 471. Con ulteriore terzo motivo<br />

infine la ricorrente denuncia che l’ordinanza del 4<br />

agosto 2005 è illegittima anche perché il comune<br />

ha del tutto omesso di perseguire il responsabile<br />

dell’inquinamento ponendo sic et sempliciter a<br />

carico del proprietario (incolpevole) il peso della<br />

bonifica. Al contrario, sostiene la ricorrente che<br />

l’articolo 17 del D.Lgs. n. 22 e l’articolo 8 del D.M.<br />

n. 471/1999 sono inequivoci nell’individuare l’obbligo<br />

degli interventi di bonifica in capo al soggetto<br />

responsabile: vale a dire in capo al produttore<br />

del fatto inquinante».<br />

Il Comune ha replicato che l’ordinanza 4 agosto<br />

2005 avrebbe un contenuto complesso, in quanto<br />

integrerebbe sia una ordinanza contingibile e urgente,<br />

ex art. 50, D.Lgs. n. 267/2000 (in questa<br />

chiave si spiega la sottoscrizione da parte del sindaco),<br />

sia un provvedimento ex art. 17, D.Lgs. n.<br />

22/1997. Il primo provvedimento avrebbe la funzione<br />

di tutelare l’igiene pubblica e la salute dei<br />

cittadini e avrebbe come presupposto l’inquinamento<br />

del sottosuolo, delle acque di falda e la<br />

dispersione aerea di fibre di amianto; il secondo,<br />

invece, avrebbe la funzione di intervenire sulla<br />

causa dell’inquinamento, cioè «la persistente<br />

omissione della rimozione dei rifiuti speciali presenti<br />

sull’area», nell’esercizio dello speciale potere<br />

di cui all’art. 17. Di conseguenza, non vi è alcuna<br />

violazione di garanzie procedimentali, dato<br />

che le ordinanze contingibili e urgenti non presuppongono<br />

l’avviso del procedimento e, comunque,<br />

sarebbe applicabile alla specie il principio<br />

sancito dall’art. 21­octies, legge n. 241/1990».<br />

Il TAR accoglie le doglianze della ricorrente premettendo<br />

che la «tesi del comune secondo cui si<br />

tratterebbe di un atto complesso, comprensivo di<br />

una ordinanza sindacale contingibile e urgente<br />

ex articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e<br />

di una ordinanza ex articolo 8 del D.M. n. 479<br />

citato non è persuasiva».<br />

In realtà, il provvedimento deve essere qualificato<br />

come una ordinanza ex art. 8, D.M. n. 479/<br />

89


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

1999. La sua collocazione tra i provvedimenti<br />

complessi contenenti (anche) un‘ordinanza contingibile<br />

e urgente non appare corretta, dato che<br />

difetta uno dei fondamentali presupposti del potere<br />

di ordinanza, cioè una situazione di eccezionalità<br />

che non sia fronteggiabile con gli strumenti<br />

giuridici ordinari previsti dall’ordinamento; come<br />

giustamente evidenziato dalla ricorrente, nel<br />

caso all’esame gli strumenti giuridici ordinari esistono<br />

e sono costituiti dalla procedura prevista<br />

dall’art. 17, D.Lgs. n. 22/1997, e dal suo regolamento<br />

attuativo, che attribuiscono al Comune i<br />

poteri necessari a fronteggiare con immediatezza<br />

situazioni di emergenza ambientale caratterizzate<br />

dal superamento dei valori di concentrazione<br />

limite accettabili di sostanze inquinanti.<br />

D’altra parte, indicativo del fatto che l’ordinanza<br />

impugnata debba ricondursi all’articolo 8, D.M.<br />

479/1999, è la circostanza in base alla quale l’ordinanza<br />

stessa si limita a evidenziare l’avvenuto superamento<br />

delle concentrazioni limite accettabili,<br />

cioè il presupposto per l’esercizio del potere<br />

previsto dall’art. 17, D.Lgs. n. 22/1997, a richiamare<br />

la comunicazione ex art. 9, D.M. n. 471/1999,<br />

ricevuta dalla ricorrente e ad affermare la necessità<br />

di promuovere, ex art. 8, D.M. n. 479/1999, gli<br />

interventi di messa in sicurezza di emergenza e<br />

quelli previsti dalla normativa di riferimento<br />

(cioè, le misure che sono ordinariamente previste<br />

in caso di emergenza ambientale dalla normativa<br />

di riferimento).<br />

Dunque, il provvedimento è senza dubbio una<br />

ordinanza ex art. 8, D.M. n. 479/1999, come confermano<br />

sia il richiamo a questa disposizione contenuto<br />

nell’ultimo “ritenuto” sia il riferimento al<br />

procedimento disciplinato dal citato regolamento<br />

recato nel dispositivo.<br />

Premesso che il provvedimento impugnato è una<br />

ordinanza ex art. 8, D.M. n. 479/1999, occorre<br />

verificare se essa sia stata emanata in presenza<br />

dei presupposti normativamente previsti.<br />

Al riguardo, è opportuno evidenziare come la<br />

complessa normativa prevista dall’art. 17 citato e<br />

dal regolamento attuativo contempli, in caso di<br />

superamento dei valori di concentrazione limite<br />

accettabile o di concreto pericolo di superamento<br />

di essi, varie possibilità:<br />

a) anzitutto l’art. 7, D.M., prevede la possibilità<br />

che sia lo stesso soggetto responsabile del superamento<br />

(o del pericolo di superamento) a prendere<br />

le iniziative necessarie alla messa in sicurezza,<br />

anche d’emergenza;<br />

b) il successivo art. 8 prevede che ­ ove l’acclaramento<br />

del superamento dei valori di concentra­<br />

90<br />

AMBIENTE<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

zione limite accettabile sia eseguito da organi<br />

pubblici ­ questi ne diano comunicazione (tra gli<br />

altri) al Comune, il quale ingiunge al responsabile<br />

dell’inquinamento l’adozione dei necessari interventi<br />

di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica<br />

e ripristino ambientale; lo stesso articolo prescrive,<br />

inoltre, che l’ordinanza venga notificata al<br />

proprietario del sito (questa notifica si ricollega<br />

alle previsioni dei commi 10 e 11 dell’art. 17, secondo<br />

cui gli interventi di bonifica costituiscono<br />

“onere reale” sulle aree inquinate e le spese per il<br />

loro sostenimento sono assistite da privilegio speciale<br />

immobiliare sulle aree medesime). La scelta<br />

normativa è quindi chiaramente quella di porre<br />

anzitutto a carico del responsabile il costo della<br />

bonifica. Come si vede, la normativa esaminata<br />

non pone sullo stesso piano il responsabile dell’inquinamento<br />

e il proprietario dell’area. La scelta è,<br />

quindi, chiaramente quella di porre, anzitutto a<br />

carico del responsabile, il costo della bonifica. Nello<br />

stesso tempo, la normativa si preoccupa di evitare<br />

che il costo della bonifica possa rimanere a<br />

carico della collettività. In definitiva, in caso di non<br />

corrispondenza tra soggetto responsabile dell’inquinamento<br />

e proprietario delle aree inquinate, il<br />

sistema deve essere ricostruito nel nodo seguente:<br />

l la bonifica deve essere eseguita, in linea di<br />

principio, dal responsabile dell’inquinamento;<br />

l se questi non è noto o non risulta possibile<br />

obbligarlo alla bonifica, quest’ultima è eseguita<br />

dall’amministrazione che potrà, per recuperare le<br />

spese, rivalersi sul proprietario, essendo il suo credito<br />

assistito da privilegio speciale immobiliare<br />

sull’area (sulla quale la bonifica costituisce “onere<br />

reale”).<br />

Al riguardo appare necessaria una puntualizzazione,<br />

nel senso che l’ordinanza ex art. 8, ha come<br />

destinatario il “responsabile dell’inquinamento” e<br />

non il proprietario del sito (cui l’ordinanza medesima<br />

deve essere solo notificata per gli effetti di<br />

cui ai commi 10 e 11, art. 17, D.Lgs. n. 22/1997).<br />

Pertanto, se il provvedimento impugnato, come<br />

appare corretto, è una ordinanza ex art. 8, D.M.<br />

n. 471/1999, la ricorrente non avrebbe potuto esserne<br />

destinataria in quanto essa è la proprietaria<br />

del suolo inquinato e non il responsabile dell’inquinamento.<br />

La decisione del Tar Lazio, appare assolutamente<br />

corretta. Il sistema prevede uno scalettamento<br />

preciso di obblighi e responsabilità che l’amministrazione<br />

non può, in nessun caso, eludere, tantomeno<br />

se il responsabile dell’inquinamento o dell’avvenuto<br />

pericolo di inquinamento è ben noto<br />

all’amministrazione stessa, tanto da essere stato<br />

oggetto di precedente provvedimento a contenuto<br />

precettivo. l<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


SERVIZI IDRICI IN EMILIA ROMAGNA:<br />

DAL 2007 OPERATIVA LA NUOVA TARIFFA<br />

Articolo.......................................................................................................pag. 92<br />

RASSEGNA DI DELIBERE E LEGGI REGIONALI<br />

SETTEMBRE-OTTOBRE 2006<br />

Sintesi..........................................................................................................pag. 97


ACQUA<br />

Articolo<br />

DALLE REGIONI<br />

Scenario ancora incerto alla luce delle attese riforme legislative di settore<br />

Sui servizi idrici in Emilia-Romagna<br />

nuova tariffa al via da dicembre 2007<br />

di Andrea Zuppiroli e Lorenza Bitelli, Regione Emilia­Romagna ­ Osservatorio regionale sui servizi idrici<br />

e di gestione rifiuti urbani<br />

L’art. 47 della L.R. n. 7/2004,<br />

ha attribuito alla Regione Emilia<br />

Romagna la competenza<br />

di definire un metodo tariffario<br />

regionale nel rispetto delle<br />

indicazioni e dei criteri stabiliti<br />

dalle leggi nazionali;<br />

successivamente, grazie anche<br />

all’attivazione di un gruppo<br />

di lavoro coordinato<br />

dall’“Osservatorio regionale sui<br />

servizi idrici e gestione dei rifiuti<br />

urbani” e composto da esperti<br />

delle ATO, di Federutility,<br />

di Confindustria e della Regione<br />

stessa, è stato messo a punto<br />

un metodo tariffario la cui<br />

versione finale è stata pubblicata<br />

con il decreto del Presidente della<br />

Giunta regionale 13 marzo 2006,<br />

n. 49. La nuova tariffa sarà<br />

applicata a partire dal dicembre<br />

2007, ma nel frattempo si dovrà<br />

necessariamente tenere conto<br />

degli sviluppi derivanti sia dalla<br />

modifica del D.Lgs. n. 152/2006,<br />

«Nuove norme in materia<br />

ambientale», che dal disegno<br />

di legge n. S 772, recante delega<br />

al Governo per il riordino<br />

dei servizi pubblici locali.<br />

92<br />

La nascita di una tariffa<br />

di riferimento regionale<br />

La Regione Emilia-Romagna ha<br />

cominciato ad analizzare in modo approfondito<br />

le tematiche tariffarie del<br />

servizio idrico integrato in seguito all’approvazione<br />

nel 1999 della proprio<br />

provvedimento di attuazione<br />

della legge “Galli” [1] . Questa analisi<br />

ha subìto un’ulteriore accelerazione a<br />

partire dalla fine del 2001 in coincidenza<br />

con le prime attività di consultazione<br />

relative alla predisposizione<br />

del previsto aggiornamento del metodo<br />

tariffario normalizzato, avviate<br />

dal Comitato nazionale di vigilanza.<br />

Il metodo tariffario definito dal<br />

D.M. 1° agosto 1996 [2] , tutt’ora vigente<br />

senza alcuna modifica nonostante<br />

ne fosse previsto l’aggiornamento<br />

dopo 5 anni, oltre a scontare<br />

alcuni problemi di “obsolescenza”<br />

affrontati in Italia dalle autorità<br />

d’ambito (ATO) in modo individuale<br />

e disomogeneo all’interno dei contratti<br />

di servizio, presenta, a giudizio<br />

della Regione Emilia-Romagna, due<br />

importanti limitazioni:<br />

l la prima è costituita dall’impossibilità<br />

di sostenere le politiche ambientali,<br />

attraverso una tariffa che, almeno,<br />

non le penalizzi;<br />

l la seconda è costituita dall’assenza<br />

di strumenti di incentivazione o di<br />

disincentivazione legati alla qualità<br />

del servizio reso agli utenti.<br />

L’esperienza applicativa di questi<br />

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anni ha, inoltre, posto in evidenza<br />

l’esigenza di armonizzare la tariffa<br />

relativa ai reflui industriali con quella<br />

del servizio idrico integrato; questa<br />

tariffa, definita per la prima volta negli<br />

anni settanta e variamente aggiornata<br />

nel tempo da regioni e CIPE, è<br />

oggi, di fatto, superata dallo sviluppo<br />

tecnologico del settore depurazione<br />

e, soprattutto, non rappresenta più i<br />

costi della depurazione dei reflui:<br />

l da un lato, vanificando il principio<br />

“chi inquina paga” introdotto dalla<br />

direttiva quadro sulle acque;<br />

l dall’altro, risultando iniqua per le<br />

aziende.<br />

Questa esigenza di armonizzazione<br />

deriva anche dal fatto che gli impianti<br />

di depurazione dei reflui urbani<br />

e dei reflui delle attività produttive<br />

sono frequentemente gli stessi.<br />

I primi anni di applicazione del metodo<br />

normalizzato nazionale hanno,<br />

infine, anche messo in luce la difficoltà,<br />

in una realtà differenziata e disomogenea<br />

come quella italiana, nell’applicare<br />

una parametrizzazione tariffaria<br />

nazionale alle diverse realtà locali.<br />

Va detto che il metodo tariffario<br />

normalizzato del 1996 ha rappresentato<br />

la prima metodologia tariffaria<br />

italiana per il settore idrico e che alcune<br />

delle critiche nei suoi riguardi<br />

sono state ingenerose; del resto, il<br />

disegno complessivo del metodo in<br />

sè si colloca nell’alveo delle esperienze<br />

dell’epoca in materia di tarif-<br />

[1] Legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» (in S.O. n. 11 alla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994,<br />

n. 14).<br />

[2] «Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico<br />

integrato» (in Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1996, n. 242).<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

DALLE REGIONI<br />

Indicatori relativi alla qualità del servizio erogato<br />

Descrizione misura di qualità Contenuto dell’indicatore<br />

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ACQUA<br />

Articolo<br />

Interruzioni di fornitura non pianificate La misura è data dal tempo di durata dell’interruzione<br />

Risposta ai contatti per reclami e richiesta di informazioni<br />

TABELLA 1<br />

Il rapporto tra le risposte entro la metà del limite massimo previsto<br />

nella carta dei servizi a reclami/richieste formali e il numero dei reclami/richieste<br />

formali ricevute<br />

Facilità di pagamento Modalità di pagamento effettuabili (a mezzo di c/c postale; rimessa<br />

diretta; domiciliazione bancaria; ecc.).<br />

Nel caso in cui la forma di pagamento non preveda oneri aggiuntivi<br />

per l’utente viene attribuito un punteggio aggiuntivo per ogni<br />

convenzione in essere.<br />

Informazioni ai clienti Presenza di:<br />

• una chiara descrizione in bolletta delle componenti della tariffa;<br />

• informazioni sulle modalità di contatto per reclami o chiarimenti<br />

• un sito web contenente un’ampia descrizione dei servizi, delle tariffe<br />

e con possibilità di segnalazioni via e­mail.<br />

Call center: tempo apertura al pubblico Esistenza di ore settimanali di apertura<br />

Call center Il rapporto tra il numero di telefonate al call center di utenti che<br />

hanno riagganciato dopo aver parlato con un operatore (non automatico)<br />

e il numero totale di telefonate ricevute.<br />

Servizi per disabili Esistenza di:<br />

• informazioni essenziali in formati alternativi per disabili;<br />

• servizio di lettura bollette o bollette in braille e a caratteri facilitati;<br />

• servizio di lettura contatore su prenotazione per utenti disabili;<br />

• altri servizi<br />

Pronto intervento fognatura: tempo di messa<br />

in sicurezza<br />

Il rapporto tra il numero di interventi con tempi di messa in sicurezza<br />

sotto le 2 ore e il numero di interventi totali<br />

Rimborsi automatici applicati Il rapporto tra il numero di rimborsi automatici applicati senza richiesta<br />

dell’utente e il numero di rimborsi totali<br />

1° Indicatore libero da definire a cura dell’Agenzia<br />

d’Ambito<br />

2° Indicatore libero da definire a cura dell’Agenzia<br />

d’Ambito<br />

fazione; l’elemento che è mancato<br />

del tutto è stato l’aggiornamento e la<br />

successiva messa a punto sulla base<br />

dell’implementazione empirica del<br />

servizio idrico integrato. È evidente,<br />

quindi, che alla luce delle prime<br />

La definizione di questi due indicatori è completamente affidata<br />

alle AATO; potrebbero essere, ad esempio, individuati indicatori riguardanti<br />

le procedure di certificazione adottate dal gestore, il risparmio<br />

della risorsa acqua, ecc. Non è possibile l’unione tra loro di<br />

questi indicatori.<br />

esperienze applicative è naturalmente<br />

possibile giungere ad una sua migliore<br />

definizione e precisazione.<br />

Nell’aprile 2004 la Regione Emilia-Romagna,<br />

con l’art. 47 della L.R.<br />

n. 7/2004 [3] , si è attribuita la compe-<br />

tenza di definire un metodo tariffario<br />

regionale nel rispetto delle indicazioni<br />

e dei criteri stabiliti dalle leggi nazionali;<br />

successivamente a un ricorso,<br />

da parte della Presidenza del<br />

Consiglio, per illegittimità costituzio-<br />

[3] «Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a leggi regionali» (in B.U.R. del 15 aprile 2004, n. 48). L’art. 47, al<br />

comma 1, prevede che «Con decreto del presidente della Giunta regionale è stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al<br />

servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente<br />

rappresentative sul territorio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente».<br />

93


ACQUA<br />

Articolo<br />

nale in riferimento all’art. 117 della<br />

Costituzione, la Consulta - con sentenza<br />

27 luglio 2005, n. 335 - ha<br />

dichiarato inammissibile la questione<br />

di legittimità costituzionale, lasciando<br />

alla Regione la possibilità di procedere<br />

in modo legittimo alla definizione<br />

di un metodo tariffario relativo<br />

al servizio idrico integrato.<br />

Durante il periodo di tempo intercorso<br />

tra l’approvazione della L.R.<br />

n. 7/2004 e la sentenza della Corte<br />

Costituzionale, la Regione Emilia-<br />

Romagna ha attivato un gruppo di<br />

lavoro coordinato dall’“Osservatorio<br />

regionale sui servizi idrici e gestione<br />

dei rifiuti urbani” e composto<br />

da esperti delle ATO, di Federutility,<br />

di Confindustria e della Regione<br />

stessa, che ha sviluppato un metodo<br />

tariffario, la cui versione finale è stata<br />

pubblicata sul B.U.R. del 24 marzo<br />

2006, n. 45, con il decreto del<br />

Presidente della Giunta regionale 13<br />

marzo 2006, n. 49 [4] .<br />

La nuova tariffa sarà applicata<br />

a partire dal dicembre 2007, in<br />

coincidenza della prima revisione tariffaria<br />

prevista dai Piani d’Ambito<br />

provvisori (predisposti dalle ATO<br />

dell’Emilia-Romagna in gran parte<br />

nel 2004 e che hanno appunto, in<br />

fase transitoria, una durata triennale).<br />

Il nuovo metodo regionale<br />

alla luce del TU ambientale<br />

Il nuovo metodo è stato concepito<br />

inspirandosi, ovviamente, ai principi<br />

della legge “Galli” (come del<br />

resto lo stesso art. 47 citato richiama<br />

espressamente), che vigeva al<br />

momento della pubblicazione sul<br />

B.U.R. del decreto regionale, ma<br />

nato poco prima dell’abrogazione<br />

della legge medesima a opera del<br />

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.<br />

94<br />

DALLE REGIONI<br />

152 [5] , provvedimento di riforma<br />

dell’intera materia ambiente.<br />

A questo punto, appare doveroso,<br />

nel commentare la materia della<br />

gestione delle risorse idriche,<br />

con particolare riferimento al tema<br />

della relativa tariffa, osservare come,<br />

in realtà, la nuova disciplina<br />

contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006,<br />

(in particolare, nella Sezione III -<br />

Gestione delle risorse idriche - della<br />

Parte III) modifichi fortemente<br />

nella sostanza proprio quei principi<br />

fondamentali contenuti nella legge<br />

n. 36/1994. Gli interventi operati<br />

sulla tariffa lasciano del tutto perplessi,<br />

come l’omissione della previsione<br />

già contenuta dal comma 8<br />

nell’articolo 13, legge “Galli” e<br />

concernente la necessità di tener<br />

conto «degli obiettivi di miglioramento<br />

della produttività». Una simile<br />

carenza - rinunciando all’utilizzo<br />

di uno degli strumenti più efficaci<br />

per favorire il miglioramento<br />

dell’efficienza delle gestioni, ovvero<br />

della leva tariffaria - configura<br />

una tariffa priva del controllo sui<br />

costi di gestione e può implicare il<br />

riconoscimento a piè di lista dei<br />

costi operativi del gestore, eliminando<br />

il miglioramento progressivo<br />

in termini di efficienza previsto<br />

dalla normativa precedente, generando<br />

anche un grave danno all’utenza<br />

e allo sviluppo del sistema<br />

dei servizi idrici integrati. Questo<br />

elemento sembra essere confermato<br />

dalla previsione della enumerazione<br />

delle componenti di costo da<br />

riconoscere in tariffa in luogo della<br />

definizione di una metodologia tariffaria.<br />

Un ulteriore elemento che viene<br />

meno, sempre contenuto nello stesso<br />

comma della legge n. 36/1994,<br />

fondamentale per un servizio pubblico<br />

moderno, è il fatto che la tariffa<br />

debba tenere conto della qualità<br />

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del servizio reso; una tariffa priva<br />

di obiettivi di efficientamento dei<br />

costi e di riferimenti alla qualità del<br />

servizio reso prefigura un indebolimento<br />

importante dei principi di regolazione<br />

a suo tempo previsti dalla<br />

legge “Galli”, con particolare riferimento<br />

alla qualità e alle modalità<br />

gestionali del servizio, oltre ad agevolare<br />

la costituzione di potenziali<br />

posizioni di rendita da parte delle<br />

gestioni. Deve essere, inoltre, rilevato<br />

che è in corso un’attività di<br />

profonda revisione del D.Lgs. n.<br />

152/2006, e che, per quanto riguarda<br />

il tema specifico del servizio<br />

idrico integrato, dovranno essere<br />

considerate anche le riforme che<br />

eventualmente scaturiranno dal recente<br />

disegno di legge delega in<br />

materia di servizi pubblici locali [6] ;<br />

il giudizio, pertanto, va sospeso fino<br />

a quando non sarà emanata la<br />

nuova disciplina in materia.<br />

Aspetti chiave e novità del<br />

metodo regionale<br />

Un primo elemento fondamentale<br />

della nuova metodologia tariffaria regionale<br />

è costituito dalla definizione<br />

di un fattore che favorisca la promozione<br />

della qualità del servizio reso e<br />

del risparmio e conservazione della<br />

risorsa, attraverso meccanismi di incentivazione/disincentivazione.Questo<br />

fattore è basato su di un indice<br />

composto di “performance” che può<br />

dare luogo all’applicazione alla tariffa<br />

di un incentivo/disincentivo variabile<br />

asimmetrico dove la penalità pesa<br />

il doppio del premio (si va da una<br />

penalità fino al –1% della tariffa di<br />

riferimento a un incentivo massimo<br />

del +0,5%). Questa asimmetria trova<br />

una giustificazione economica nella<br />

considerazione che l’erogazione di<br />

un servizio inferiore allo standard<br />

debba essere punita più che proporzionalmente,<br />

poiché l’utente paga già<br />

un corrispettivo progettato per un<br />

[4] «Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato».<br />

[5] «Nuove norme in materia ambientale» (in S.O. n. 88 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 96).<br />

[6] Disegno di legge n. S 772, recante delega al governo per il riordino dei servizi pubblici locali. Assegnato alla 1 a Commissione<br />

permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 20 luglio 2006.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


servizio nello standard.<br />

L’indice descritto si compone di<br />

due aree chiave:<br />

l la prima è relativa alla qualità del<br />

servizio;<br />

l la seconda riguarda la performance<br />

ambientale.<br />

Per il dettaglio degli indicatori si<br />

vedano le tabelle 1 e 2.<br />

Al fine di favorire l’implementazione<br />

delle politiche ambientali, oltre<br />

a un fattore come quello descritto in<br />

precedenza, è necessario rendere neutro<br />

per ATO e gestore il risultato/rischio<br />

economico, fatta salva una<br />

franchigia per tenere conto degli<br />

eventuali effetti meteorologici, conseguente<br />

ai “delta” tra volumi previsti<br />

e quelli effettivamente erogati. La tariffa<br />

regionale prevede, quindi, un<br />

meccanismo automatico che annulla<br />

simmetricamente gli effetti di ricavo<br />

dovuti alle differenze suddette. Un ulteriore<br />

elemento fondamentale di novità<br />

è costituito dalla separazione tra<br />

la tariffa di acquedotto e quella di<br />

fognatura-depurazione, attraverso la<br />

definizione distinta delle due tariffe,<br />

avendo a riferimento i relativi costi e<br />

mediante la possibilità di definire articolazioni<br />

tariffarie differenziate tra i<br />

due segmenti. È, infatti, evidente che,<br />

mentre la tariffazione d’acquedotto<br />

deve prevedere un andamento progressivo<br />

al fine di riflettere la preziosità<br />

dell’acqua, quella di fognaturadepurazione,<br />

in talune situazioni o<br />

per determinate categorie, potrebbe<br />

essere, invece, puramente proporzionale,<br />

con lo scopo di applicare più<br />

chiaramente il principio “chi inquina<br />

paga”.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

DALLE REGIONI<br />

Un ulteriore elemento che riveste<br />

particolare importanza, soprattutto<br />

nei primi anni di applicazione del metodo,<br />

è costituito dal cosiddetto limite<br />

di prezzo K. La definizione nazionale<br />

di “K”, che prevede un gradino<br />

iniziale e un successivo sviluppo lineare,<br />

male si attaglia alle varie situazioni<br />

esistenti sul territorio. Frequentemente,<br />

questo limite è troppo basso<br />

per situazioni che vedono tariffe preesistenti<br />

non elevate, fatto che, tra<br />

l’altro, sovente si accompagna proprio<br />

a una maggiore esigenza di investimenti.<br />

In queste situazioni spesso<br />

sarebbero sostenibili incrementi superiori,<br />

ma non sono consentiti dal livello<br />

di K. La crescita lineare non è detto,<br />

poi, che permetta la materiale effettuazione<br />

di investimenti indifferibili<br />

quali quelli necessari, ad esempio,<br />

per soddisfare le normative comunitarie<br />

in materia di acque reflue.<br />

La proposta regionale prevede, pertanto,<br />

un K definito sul periodo di<br />

regolazione e non sulle singole annualità.<br />

In questo modo, si salvaguarda,<br />

in ogni caso, l’esigenza di porre<br />

un tetto di crescita complessiva delle<br />

tariffe del sistema senza vincolarsi a<br />

una particolare curva di sviluppo tariffario,<br />

consentendo nel contempo,<br />

dove socialmente sostenibili, anche<br />

programmi accelerati di investimento<br />

o eventuali picchi di spesa puntuali<br />

dovuti ad adeguamenti normativi.<br />

L’ultimo elemento chiave consiste<br />

nell’aggiornamento e nella ridefinizione<br />

della tariffa relativa ai reflui<br />

delle attività produttive in modo armonizzato<br />

con la tariffa del servizio<br />

idrico integrato. È, infatti, necessario<br />

Indicatori relativi alla qualità ambientale<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

procedere al ri-allineamento della tariffa<br />

AAPP con la struttura effettiva<br />

dei costi dopo che questo legame è<br />

stato perduto in seguito ai successivi<br />

interventi del CIPE, che, permettendo,<br />

negli anni passati, aumenti complessivi<br />

alla tariffa ha, di fatto, svuotato<br />

di significato economico i singoli<br />

fattori di costo. Nel frattempo, è<br />

emersa poi l’esigenza di includere in<br />

questa tariffa nuovi parametri tecnici<br />

da essa non considerati (ad es. i costi<br />

di trattamento di fosforo e azoto) e di<br />

definire, come riferimento territoriale<br />

di applicazione, l’ATO in luogo del<br />

singolo impianto.<br />

Oltre agli elementi fondamentali<br />

appena descritti, è opportuno elencare<br />

un insieme di punti importanti toccati<br />

dalla proposta regionale; si deve<br />

osservare che, su alcuni di questi, anche<br />

il Comitato nazionale di vigilanza,<br />

nella propria proposta del 2002,<br />

aveva suggerito modificazioni e/o<br />

aggiornamenti:<br />

l applicazione dell’ISEE a favore<br />

delle utenze in condizioni di disagio<br />

economico da attuare con modalità<br />

uniformi ad altri servizi pubblici nei<br />

quali questo meccanismo è già applicato<br />

(la proposta fa propria la modalità<br />

applicativa del settore gas);<br />

l definizione dinamica del tasso di<br />

rendimento da applicare al capitale<br />

netto investito;<br />

l inclusione e gestione dei ricavi del<br />

trattamento dei rifiuti liquidi presso<br />

gli impianti di depurazione;<br />

l gestione degli oneri per la tutela delle<br />

risorse idriche nei territori montani;<br />

l regolazione dei canoni antincendio;<br />

Descrizione misura di qualità Contenuto dell’ indicatore<br />

Perdite di rete Si basa su due elementi:<br />

• la massa di acqua che fuoriesce dalla rete;<br />

• andamento nel tempo delle perdite (trend)<br />

Riduzione della dotazione pro­capite effettiva settore<br />

civile (litri/abitanti/giorno)<br />

TABELLA 2<br />

Grado di allineamento della dotazione procapite effettiva<br />

agli obiettivi del piano di tutela delle acque regionale<br />

95


ACQUA<br />

Articolo<br />

l definizione esplicita dei criteri per<br />

la determinazione dei canoni per<br />

l’utilizzo delle infrastrutture;<br />

l definizione più completa delle<br />

operazioni da compiere in sede di revisione<br />

periodica;<br />

l allungamento del periodo di regolazione<br />

a 5 anni.<br />

Connessioni tra la disciplina<br />

regionale e il D.Dl. “delega”<br />

Concludendo, appare opportuno<br />

fare alcune considerazioni sulle peculiarità<br />

della disciplina generale<br />

relativa ai servizi pubblici specifica<br />

dell’Emilia-Romagna, con particolare<br />

riferimento alla parte inerente<br />

al sistema tariffario, rispetto all’attuale<br />

testo del citato ddl recante<br />

«delega al Governo per il riordino<br />

dei servizi pubblici locali» (S 772).<br />

Esso contiene, infatti, almeno due<br />

elementi dubbi rispetto al tema in<br />

questione.<br />

Il primo è contenuto nell’art. 2,<br />

comma 1, che introduce alcuni<br />

principi e criteri direttivi ai quali si<br />

dovranno conformare i decreti delegati,<br />

laddove - alla lettera e) - è<br />

prevista l’esclusione della possibilità<br />

di acquisire la gestione di servizi<br />

diversi (o in ambiti territoriali<br />

diversi da quello di appartenenza)<br />

per i soggetti titolari della gestione<br />

di servizi pubblici locali non affidati<br />

mediante procedure a evidenza<br />

pubblica. Il divieto vale anche<br />

per le imprese partecipate da enti<br />

locali, affidatarie della gestione di<br />

servizi pubblici locali, qualora<br />

usufruiscano di forme di finanziamento<br />

pubblico diretto o indiretto<br />

(fatta eccezione per il ristoro degli<br />

oneri connessi all’assolvimento<br />

degli obblighi di servizio pubblico<br />

derivanti dalla gestione di servizi<br />

affidati secondo procedure a evidenza<br />

pubblica, ove emergessero<br />

96<br />

DALLE REGIONI<br />

da sistemi certificati di separazione<br />

contabile e gestionale). Gli operatori<br />

presenti nel territorio emiliano<br />

- romagnolo sono, per la maggior<br />

parte, società di capitali partecipate<br />

dagli enti locali che, senza dubbio,<br />

usufruiscono di co-finanziamenti<br />

pubblici, soprattutto per la<br />

realizzazione delle infrastrutture<br />

necessarie. Questo divieto potrà<br />

incidere sull’elaborazione della tariffa<br />

da parte di questi soggetti.<br />

Questo divieto legato al finanziamento<br />

pubblico potrebbe dare luogo<br />

a inopportune distorsioni.<br />

Il secondo elemento, che consiste<br />

più in un’incertezza di carattere<br />

interpretativo, è contenuto nella<br />

medesima disposizione, ma alla lettera<br />

a), ove si dettano in parte i<br />

principi e i criteri direttivi ai quali<br />

si deve attenere il Governo nel disciplinare<br />

la materia dei servizi<br />

pubblici, anche per modificare, se<br />

necessario, l’art. 113, D.Lgs. n.<br />

267/2000 [7] . Secondo il Legislatore,<br />

occorrerà, infatti, «prevedere che<br />

l’affidamento delle nuove gestioni<br />

ed il rinnovo delle gestioni in essere<br />

dei servizi pubblici locali di rilevanza<br />

economica debba avvenire<br />

mediante procedure competitive ad<br />

evidenza pubblica di scelta del gestore,<br />

nel rispetto della disciplina<br />

dell’Unione europea in materia di<br />

appalti pubblici e di servizi pubblici,<br />

fatta salva la proprietà pubblica<br />

delle reti e degli altri beni pubblici<br />

strumentali all’esercizio, nonché la<br />

gestione pubblica delle risorse e<br />

dei servizi idrici». Quello che si<br />

nota dalla lettura dell’ultimo capoverso<br />

appena citato è sicuramente<br />

la legittima riaffermazione del principio<br />

della proprietà pubblica degli<br />

asset nei servizi pubblici locali; ciò<br />

che non convince è l’inserimento di<br />

un’inaspettata introduzione dell’ul-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

tima frase; in particolare, è opportuno<br />

chiedersi cosa abbia voluto dire<br />

il Legislatore con «gestione pubblica<br />

delle risorse e dei servizi idrici».<br />

Essendo piuttosto pacifico su<br />

cosa si debba intendere per gestione<br />

pubblica delle risorse idriche<br />

(concessioni di derivazione d’acqua,<br />

gestione del demanio idrico,<br />

ecc.), rimane da chiarire, invece,<br />

l’espressione “gestione pubblica<br />

dei servizi idrici”.<br />

In prima battuta, ci si sente piuttosto<br />

sicuri nell’escludere che il<br />

Legislatore abbia inteso un ritorno<br />

alle gestioni in economia, perché<br />

ciò contrasterebbe non solo con il<br />

significato dell’intero Titolo V, TU<br />

sugli EELL [8] , il cui orientamento<br />

va nel senso di una decisa esternalizzazione<br />

dei servizi pubblici e,<br />

quindi, il loro affidamento a soggetti<br />

imprenditoriali dotati di una<br />

certa capacità tecnica ed economica,<br />

ma addirittura con i principi e le<br />

finalità della disposizione medesima<br />

quali la necessità di una procedura<br />

a evidenza pubblica, il ricorso<br />

eccezionale all’affidamento in house,<br />

ecc. In secondo luogo, con questa<br />

frase si potrebbe intendere il<br />

rafforzamento del principio della titolarità<br />

pubblica del servizio, visto<br />

che ciò che viene esternalizzata è<br />

l’erogazione del servizio pubblico a<br />

rilevanza economica agli utenti e<br />

non la titolarità giuridica. Ma se è<br />

così, c’è allora da chiedersi perché<br />

si sia limitata la riaffermazione di<br />

un principio al solo servizio idrico<br />

integrato. A questo interrogativo<br />

potrà rispondere solo il Legislatore<br />

stesso con la correzione o la più<br />

precisa definizione di quella che, a<br />

prima vista, sembra una formulazione<br />

ambigua emersa durante<br />

l’iter legislativo del disegno di legge<br />

in questione. l<br />

[7] «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (in S.O. n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227). Si<br />

veda il n. 21/2000 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, pag. 88.<br />

[8] Si ricorda l’art. 35 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448/2001), con il quale il Legislatore ha invertito la rotta rispetto<br />

alla disciplina in materia di servizi pubblici locali, riscrivendo totalmente l’art. 113, D.Lgs. n. 267/2000, che prima di questa<br />

modifica riproponeva lo stesso contenuto della corrispondente disposizione dell’abrogata legge n. 142/1990, sull’ordinamento degli<br />

enti locali.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


LE LINEE GUIDA<br />

PER LA REDAZIONE DEL PIMUS<br />

Il Gruppo cantieri, costituito dai tecnici ASL­SPASL della Provincia di<br />

Parma, del CSE e del CPT, ha redatto un documento guida per la stesura<br />

del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio condiviso anche<br />

dagli Ordini e dai Collegi Professionali di Parma. Scopo del gruppo di<br />

lavoro è stato quello di fornire una base documentale comune per tutta la<br />

Provincia, già utilizzabile e completa dal punto di vista dei contenuti, di<br />

sostegno alle imprese, ai tecnici e ai consulenti. Strutturato in maniera tale<br />

da essere compilato per punti successivi a opera del datore di lavoro<br />

dell’impresa che esegue il montaggio e lo smontaggio del ponteggio, il<br />

documento risponde ai contenuti minimi elaborati dal gruppo tecnico<br />

interregionale Prevenzione, Igiene e <strong>Sicurezza</strong> nei luoghi di lavoro e<br />

approvati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con circolare<br />

13 settembre 2006, n. 25.<br />

Queste le sezioni individuate ed elaborate all’interno del documento:<br />

­ anagrafica del cantiere;<br />

­ addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio;<br />

­ marca, tipo e caratteristiche dei ponteggi da montare/smontare;<br />

­ rischi ambientali;<br />

­ dispositivi di protezione individuale utilizzati;<br />

­ movimentazione degli elementi del ponteggio;<br />

­ montaggio, ancoraggio e smontaggio del ponteggio;<br />

­ montaggio e smontaggio di ulteriori elementi al ponteggio;<br />

­ recupero di lavoratore sospeso a cintura di sicurezza;<br />

­ verifiche durante l’uso del ponteggio;<br />

­ schede per la verifica su ponteggio metallico a telai prefabbricati, a<br />

montanti e traversi prefabbricati, a tubi e giunti.<br />

Contributi di:<br />

• Vittorio Gherri<br />

• Gabriella Magri


ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ<br />

CONVEGNO<br />

LA SICUREZZA ALIMENTARE<br />

PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE<br />

Milano, 27 novembre 2006, Circolo della Stampa, Corso Venezia 16<br />

9.00 Introduzione<br />

Dr. GIAMPIERO BELLINI, Presidente CERTIQUALITY<br />

9.10 Lo scenario europeo sulla sicurezza alimentare<br />

D.ssa PAOLA TESTORI GOGGI*, COMMISSIONE EUROPEA<br />

9.30 Le novità della normativa tecnica<br />

Ing. PAOLO GIUIUZZA, Direttore Generale CERTIQUALITY<br />

9.50 Le esigenze della sicurezza alimentare nella GDO<br />

Dr. GIANNI DI FALCO, FEDERDISTRIBUZIONE<br />

10.15 Tavola rotonda: I problemi della sicurezza, qualità e ambiente del sistema alimentare<br />

Moderatore: Dr. ALESSANDRO MASTRANTONIO,<br />

AGRISOLE - Il Sole 24 ORE<br />

Dr. ANDREA BORSARI, GRANAROLO SpA<br />

Dr. FILIPPO AMORETTI, BRENDOLAN PROSCIUTTI SpA<br />

Avv. MASSIMILIANO DONA, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI<br />

Dr. GIULIO TRAVERSI, CERTIQUALITY<br />

Col. LEOPOLDO MARIA DE FILIPPI, COMANDO NAS Milano<br />

11.15 La produzione primaria e la qualità del prodotto<br />

Dr. FILIPPO TRIFILETTI, CONFAGRICOLTURA<br />

11.45 La difesa del prodotto italiano<br />

Dr. LUIGI ROSSI DI MONTELERA, Presidente di FEDERALIMENTARE<br />

12.15 La politica della Regione Lombardia in difesa del prodotto italiano<br />

D.ssa VIVIANA BECCALOSSI, Vice Presidente REGIONE LOMBARDIA<br />

12.45 Conclusione<br />

Dr. GIAMPIERO BELLINI<br />

13.00 Buffet<br />

(*) è stata invitata a partecipare<br />

Conferma PARTECIPAZIONE GRATUITA al Convegno<br />

LA SICUREZZA ALIMENTARE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE<br />

Milano - 27 novembre 2006 - Circolo della Stampa - Corso Venezia 16<br />

da comunicare alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: CERTIQUALITY<br />

Dott.ssa Olga Locati (fax 02 80691710 - o.locati@certiquality.it - tel. 02 80691756)<br />

Cognome e Nome<br />

Organizzazione<br />

Indirizzo CAP Città Prov.<br />

Telefono Fax E-mail<br />

In riferimento al D.Lgs. n. 196/03:<br />

1. I dati verranno utilizzati per re-<br />

gistrare la Vostra partecipazione al<br />

Convegno e saranno inseriti in<br />

una nostra banca dati informatica<br />

relativa ai partecipanti. 2. I dati<br />

non saranno oggetto di diffusione<br />

ma potranno essere utilizzati per<br />

informarvi su ulteriori attività di<br />

CERTIQUALITY. 3. Il titolare del<br />

trattamento è CERTIQUALITY, con<br />

sede a Milano - Via G. Giardino, 4.<br />

L'interessato può esercitare i dirit-<br />

ti di cui all'art. 7 del citato Decreto<br />

(richiesta di cancellazione, inte-<br />

grazione modificazione dei dati,<br />

ecc.) rivolgendosi via mail a:<br />

CERTIQUALITY, all'indirizzo<br />

privacy@certiquality.it<br />

Data<br />

Firma


Corso di formazione per ASPP e RSPP - Modulo C<br />

Prevenzione e protezione<br />

dei lavoratori sui luoghi di lavoro<br />

Prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica<br />

e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività<br />

tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione<br />

in azienda e di relazioni sindacali<br />

Milano, 16 e 17 / 23 e 24 novembre 2006<br />

Contenuti del corso<br />

(durata di 32 ore):<br />

Presentazione del corso<br />

Organizzazione e sistemi di gestione<br />

Il sistema delle relazioni<br />

e della comunicazione<br />

Rischi di natura psicosociale<br />

Rischi di natura ergonomica<br />

Ruolo dell’Informazione<br />

e della Formazione<br />

Verifica apprendimento finale<br />

Per informazioni<br />

Politecnico di Milano<br />

Tel. 02 23999450<br />

Comitato scientifico:<br />

Prof.sa Baglioni<br />

Prof. Nano<br />

Prof. Noci<br />

Prof. Rota<br />

Prof. Tronconi<br />

Per visualizzare la brochure del corso: www.formazione.ilsole24ore.com<br />

Il Sole 24 ORE Formazione<br />

Milano - via Monte Rosa, 91<br />

www.formazione.ilsole24ore.com


IV<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento Commento<br />

INSERTO<br />

Il documento è stato sviluppato sulle indicazioni della circolare MinLavoro n. 25/2006<br />

Dai tecnici della Provincia di Parma<br />

le linee guida per il PiMUS<br />

di Vittorio Gherri, tecnico del CSE ­ Centro Servizi Edili di Parma ­ Comitato Paritetico Territoriale,<br />

membro Gruppo Cantieri, esperto in materia di sicurezza e Gabriella Magri, Ordine degli Ingegneri di<br />

Parma, Commissione <strong>Sicurezza</strong>, membro Gruppo Cantieri, consulente ed esperta in materia di sicurezza<br />

Il D.Lgs. n. 235/2003 pone<br />

l’attenzione su uno degli aspetti<br />

di maggior rischio nel settore<br />

delle costruzioni, i lavori in quota.<br />

Nello specifico l’attività<br />

di montaggio, uso e smontaggio<br />

dei ponteggi viene inserita in un<br />

contesto in cui solo attraverso<br />

una preventiva analisi<br />

e organizzazione d’impresa<br />

si può accedere ponendo<br />

l’attenzione, in particolare,<br />

su alcuni aspetti ora trasformati<br />

in obblighi di legge. Uno di questi<br />

è l’obbligo delle redazione<br />

del documento PiMUS ­ Piano<br />

di Montaggio, Uso e Smontaggio<br />

dei ponteggi. Nella Provincia<br />

di Parma da alcuni anni gruppi<br />

di lavoro sono particolarmente<br />

attivi nel settore della sicurezza.<br />

Questi gruppi, costituiti da tecnici<br />

esperti nella materia<br />

e rappresentativi per ogni<br />

categoria coinvolta dall’attività<br />

in studio, si adoperano per<br />

studiare le leggi e uniformare<br />

i contenuti e le modalità<br />

operative, in modo che le diverse<br />

categorie rappresentate<br />

si muovano in maniera,<br />

per quanto autonoma e libera,<br />

il più possibile univoca.<br />

Il“Gruppo Cantieri”, costituito dai<br />

tecnici ASL-SPASL dei diversi distretti<br />

della Provincia di Parma e<br />

dai tecnici CSE - Centro Servizi Edili,<br />

CPT - Comitato Paritetico Territoriale,<br />

si è dato l’obiettivo di redigere un documento<br />

PiMUS uniformato e condiviso,<br />

da distribuire gratuitamente a tutti<br />

quelli coinvolti nella redazione (imprese,<br />

consulenti tecnici, RSPP ecc.) o nel<br />

controllo (tecnici, coordinatori della sicurezza,<br />

committenti, ispettori ecc.).<br />

Lo scopo nel redigere una base documentale<br />

comune per tutta la Provincia,<br />

già utilizzabile e completa (per quanto<br />

sempre migliorabile) dal punto di vista<br />

dei contenuti, è anche quello di sostenere<br />

le imprese, rendendole autonome<br />

dal dover dipendere costantemente da<br />

un consulente e, contemporaneamente,<br />

dare maggior rilievo e valore al lavoro<br />

dei tecnici e dei consulenti stessi che,<br />

con uno scheletro documentale predefinito,<br />

possono dare maggior valore aggiunto<br />

ai contenuti e agli approfondimenti<br />

della materia senza doversi “inventare”,<br />

ogni volta, anche la forma e<br />

l’ordine dei contenuti del documento<br />

da redigere.<br />

Una volta preparata la prima stesura<br />

del documento, il “Gruppo Cantieri” si<br />

è allargato chiedendo l’analisi e la condivisione<br />

degli Ordini e dei Collegi<br />

Professionali di Parma in modo da ottenere<br />

un completo appoggio.<br />

Il documento definitivo è stato presentato<br />

il 7 luglio 2006 e ampiamente<br />

illustrato nei contenuti dall’ASL-SPA-<br />

SL di Parma.<br />

Il modello di PiMUS<br />

approvato a Parma<br />

Il documento presentato è rispondente<br />

ai contenuti minimi elaborati dal<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

gruppo tecnico interregionale Prevenzione,<br />

Igiene e <strong>Sicurezza</strong> nei luoghi di<br />

lavoro, approvati dal Ministero del Lavoro<br />

e della Previdenza sociale e pubblicati<br />

dallo stesso con circolare 13 settembre<br />

2006, n. 25, prot. n. 15/VI/<br />

5047, ed è stato predisposto in maniera<br />

tale da essere compilato per punti successivi<br />

ad opera del datore di lavoro<br />

dell’impresa che esegue il montaggio e<br />

lo smontaggio del ponteggio, così come<br />

da parte di un tecnico al quale il<br />

datore di lavoro demandi la stesura.<br />

La suddivisione in riquadri ne facilita<br />

la lettura e la comprensione agevolando<br />

anche l’estensore meno esperto<br />

e, nel contempo, ne permette la compilazione<br />

guidata.<br />

Anagrafica del cantiere<br />

In questa prima sezione è previsto<br />

l’inserimento dei dati relativi all’ubicazione<br />

del cantiere, al riconoscimento<br />

della ditta che esegue il montaggio del<br />

ponteggio e del suo datore di lavoro,<br />

nonché del committente del cantiere.<br />

Nel caso in cui il PiMUS sia parte<br />

integrante di altro documento (per<br />

esempio, il POS), non sarà necessario<br />

compilare quei dati che già sono noti.<br />

L’attività lavorativa più consueta, in<br />

ordine al montaggio e allo smontaggio<br />

del ponteggio, prevede la presenza di<br />

più addetti tra loro coordinati.<br />

In questa situazione non risulta ipotizzabile<br />

e, quindi, difficilmente credibile<br />

il riferimento a un unico lavoratore<br />

(autonomo) ovvero a una squadra di<br />

lavoratori autonomi che operano tra loro<br />

senza vincoli di subordinazione o<br />

coordinamento.<br />

Per quanto detto sopra, qualora il<br />

montaggio o lo smontaggio venga affidato<br />

a una squadra di singoli artigiani,<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


questi non dovrebbero essere considerati<br />

lavoratori autonomi; dunque, in<br />

questo caso, a seconda della concreta<br />

organizzazione, occorre individuare<br />

colui che, di fatto, riveste il ruolo di<br />

datore di lavoro e al quale competono<br />

gli obblighi inerenti all’applicazione<br />

del decreto in oggetto e, di conseguenza,<br />

anche alla redazione del PiMUS.<br />

Inoltre, deve essere indicato il nome<br />

dell’estensore del documento che, ai<br />

sensi del comma 3, art. 36-quater, decreto<br />

legislativo n. 626/1994, deve essere<br />

«persona competente». La scelta<br />

della persona competente ricade tra le<br />

responsabilità del datore di lavoro; potrà<br />

intendersi persona competente per<br />

la redazione del PiMUS anche lo stesso<br />

datore di lavoro.<br />

Gli addetti<br />

Il datore di lavoro deve individuare<br />

la squadra dei montatori (le linee<br />

guida, al riguardo, prevedono almeno 3<br />

persone, due addetti e un preposto).<br />

Devono essere indicati, poi, i nomi<br />

degli addetti al montaggio del ponteggio<br />

e del preposto che sovrintende a<br />

questa fase, nonché i requisiti maturati<br />

o conseguiti per essere adibiti a questa<br />

mansione, ricordando che i commi 6, 9<br />

e 10, art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/<br />

1994, prevede che il datore di lavoro si<br />

assicuri che «i ponteggi siano montati,<br />

smontati o trasformati sotto la sorveglianza<br />

di un preposto e ad opera di<br />

lavoratori che hanno ricevuto una formazione<br />

adeguata e mirata alle operazioni<br />

previste».<br />

A tal fine, i lavoratori che, alla data<br />

di entrata in vigore del D.Lgs. n. 235/<br />

2003 (19 luglio 2005), abbiano svolto<br />

per almeno due anni (tre anni per i<br />

preposti) attività di montaggio, smontaggio<br />

o trasformazione di ponteggi sono<br />

tenuti a partecipare ai corsi di formazione<br />

di cui al comma 8 del suddetto<br />

articolo, entro i due anni successivi<br />

alla data di entrata in vigore del decreto<br />

stesso (entro il 19 luglio 2007).<br />

A far seguito da questa data, nessuno<br />

potrà montare, smontare e trasformare<br />

ponteggi senza aver frequentato<br />

questo corso di formazione.<br />

È vero anche che, a oggi, un neo<br />

assunto che non possa vantare e dimostrare<br />

l’esperienza biennale (o triennale)<br />

maturata alla data di entrata in vigore<br />

del decreto, non potrà montare,<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

INSERTO<br />

smontare e trasformare il ponteggio<br />

senza prima aver frequentato il corso di<br />

formazione previsto.<br />

Marca e tipo<br />

Si prosegue con l’indicare le caratteristiche<br />

del ponteggio da montare, ricordando<br />

che è possibile “affiancare”<br />

stilate di ponteggio di una marca e tipo<br />

con stilate di ponteggio di altra marca<br />

e/o tipo, purché ogni stilata sia indipendente<br />

e montata secondo quanto previsto<br />

da ciascun libretto di autorizzazione<br />

ministeriale.<br />

Occorre prevedere e allegare il solo<br />

disegno esecutivo nei casi in cui il ponteggio<br />

non sia più alto di 20 m e/o sia<br />

realizzato secondo le configurazioni<br />

previste nel libretto.<br />

Nei casi in cui si superino i 20 metri<br />

di altezza, non vengano rispettati gli<br />

schemi “tipo” del produttore, sulle facciate<br />

del ponteggio siano montate reti e<br />

teli di protezione o cartelloni pubblicitari<br />

di notevoli dimensioni, il ponteggio<br />

sia a sbalzo e/o sia dotato di ponti<br />

da tiro e/o argani, si deve allegare un<br />

progetto comprendente il calcolo di<br />

stabilità dell’intera struttura a firma di<br />

un architetto o ingegnere abilitato a<br />

norma di legge all’esercizio della professione<br />

(art. 32, D.P.R. n. 164/1956).<br />

Rischi ambientali<br />

Il comma 7, art. 36-bis, D.Lgs. n.<br />

626/1994, consente al datore di lavoro<br />

di effettuare i lavori temporanei in quota<br />

soltanto se le condizioni meteorologiche<br />

non mettono in pericolo la sicurezza e la<br />

salute dei lavoratori. Da quest’obbligo<br />

deve discendere una procedura che metta<br />

in condizione il preposto, che sovrintende<br />

al montaggio e alla movimentazione<br />

degli elementi del ponteggio, di<br />

valutare se le condizioni atmosferiche<br />

(vento, gelo, nebbia) consentano di effettuare<br />

le operazioni in sicurezza.<br />

Tra i rischi principali da valutare in<br />

questo capitolo, vi sono quelli riguardanti<br />

la presenza di linee elettriche aeree<br />

in tensione, avendo cura di analizzare,<br />

con particolare attenzione, le fasi<br />

di montaggio/smontaggio e movimentazione<br />

degli elementi del ponteggio,<br />

evidenziando le soluzioni da adottare<br />

per far sì che questi non vengano a<br />

trovarsi a una distanza inferiore ai 5<br />

metri dai conduttori di linea (art. 11,<br />

D.P.R. n. 164/1956).<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento Commento<br />

Inoltre, deve essere valutata la necessità<br />

o meno di dotare il ponteggio di<br />

messa a terra contro le scariche atmosferiche,<br />

in base alle norme CEI di riferimento.<br />

Continuando ad analizzare la zona<br />

circostante del ponteggio in fase di<br />

montaggio, si devono considerare i rischi<br />

dovuti all’insistere dello stesso in<br />

area pubblica, alla presenza di traffico<br />

veicolare o pedonale, ovvero quelli dovuti<br />

alle interferenze con altre attività<br />

lavorative stabili (per esempio, il montaggio<br />

di un ponteggio all’interno di<br />

uno stabilimento in funzione) o provvisorie<br />

(per esempio, il montaggio eseguito<br />

in sovrapposizione ad altre attività<br />

di cantiere) avendo sempre particolare<br />

riguardo a valutare i piani di appoggio<br />

delle basette, considerandone la<br />

portata, l’omogeneità, la ripartizione<br />

del carico.<br />

I dispositivi di protezione<br />

individuale<br />

Fondamentale importanza assumono<br />

i riferimenti ai dispositivi di protezione<br />

individuali (DPI) i quali devono<br />

essere scelti fra quelli conformi alle<br />

normative vigenti e consegnati ai lavoratori<br />

in dotazione personale.<br />

Alla base della scelta deve essere<br />

eseguita, in maniera approfondita,<br />

l’analisi e la valutazione dei rischi, verificare<br />

il tipo di ponteggio da montare<br />

e l’attrezzatura da impiegare, in modo<br />

da individuare i DPI più idonei e descriverne<br />

le modalità d’installazione e<br />

d’uso, con particolare riferimento all’eventuale<br />

sistema di arresto della caduta<br />

adottato e ai relativi punti e sistemi<br />

di ancoraggio.<br />

Movimentazione degli elementi<br />

In questo capitolo devono trovare<br />

posto le indicazioni circa le modalità e<br />

le attrezzature adottate riguardanti la<br />

movimentazione, il sollevamento o il<br />

calo a terra degli elementi del ponteggio,<br />

con particolare riferimento all’accatastamento<br />

e all’imbracatura degli<br />

stessi, ricordando che è assolutamente<br />

vietato movimentare gli elementi con le<br />

sole forche senza, cioè, alcun sistema<br />

che ne assicuri l’ancoraggio alle stesse.<br />

Montaggio del ponteggio<br />

È la parte fondamentale del docu-<br />

V


VI<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento Commento<br />

mento, più descrittiva e, quindi, più<br />

impegnativa per l’impresa, la quale è<br />

chiamata a indicare “passo dopo passo”<br />

le sequenze operative che riguardano<br />

le verifiche da effettuare sugli elementi<br />

del ponteggio e il loro corretto<br />

posizionamento, a partire dalla prima<br />

campata verso quelle successive.<br />

Quindi, devono essere indicate le<br />

modalità di controllo della verticalità e<br />

dell’orizzontalità della campata di terra,<br />

della ripartizione del carico e della<br />

distanza tra il ponteggio e l’opera servita,<br />

ricordando che, a tal fine, è assolutamente<br />

vietato utilizzare materiali<br />

che non garantiscano adeguata resistenza<br />

alla compressione, quali mattoni<br />

forati e simili.<br />

Prima di montare il ponteggio è necessario<br />

verificare gli elementi che lo<br />

compongono al fine di scartare quelli<br />

non idonei (piegati, arrugginiti, senza<br />

marca ecc.). Questa verifica deve essere<br />

documentata; le schede allegate al<br />

documento costituiscono un valido ed<br />

esauriente strumento in tal senso, conforme<br />

alla circolare del Ministero del<br />

Lavoro e della Previdenza sociale n.<br />

46/2000.<br />

Al datore di lavoro resta, comunque,<br />

la possibilità di utilizzare strumenti<br />

alternativi, ma ugualmente validi.<br />

L’impresa si trova, in questo capitolo,<br />

a dover fare anche la scelta del<br />

sistema di protezione, collettivo o individuale,<br />

più consono alle proprie<br />

procedure, descrivendo dettagliatamente<br />

le regole da applicare durante<br />

le suddette operazioni, anche mediante<br />

l’utilizzo di schemi, disegni,<br />

foto e quant’altro possa chiarire, agli<br />

addetti al montaggio, il corretto modo<br />

di procedere.<br />

A questo scopo è superfluo ricordare<br />

che la linea vita di ancoraggio deve<br />

essere sempre già montata nel momento<br />

in cui il lavoratore sbarca al livello<br />

superiore del ponteggio; questo significa<br />

che il montaggio della linea di ancoraggio<br />

deve avvenire dal basso, preventivamente<br />

all’allestimento del livello<br />

superiore; la linea vita di ancoraggio<br />

INSERTO<br />

dei primi livelli deve essere posizionata<br />

a una quota tale da rendere efficace<br />

l’intervento dei DPI anticaduta utilizzati;<br />

nel caso di utilizzo di una linea<br />

vita di ancoraggio costituita da una<br />

“fune tesa”, deve essere prevista la<br />

messa in tensione della fune.<br />

Ancoraggio del ponteggio<br />

In questa parte del documento è necessario<br />

indicare il tipo e le modalità di<br />

realizzazione degli ancoraggi del ponteggio<br />

alla facciata della struttura, eseguiti,<br />

nel caso di costruzione di nuovi<br />

edifici, come indicato sul libretto dal<br />

produttore.<br />

Per quanto riguarda le ristrutturazioni<br />

di edifici esistenti, devono essere<br />

individuate, a priori, le posizioni precise<br />

in cui predisporre ogni ancoraggio,<br />

facendo particolare attenzione a evitare<br />

le zone di muratura sconnesse o incoerenti.<br />

Nel caso di ponteggi a servizio di<br />

opere da demolire, essendo vietati gli<br />

ancoraggi alla facciata, il datore di lavoro<br />

adotta un sistema sostitutivo<br />

(puntellamenti e controventature laterali)<br />

sulla scorta di una relazione di<br />

calcolo firmata da un tecnico abilitato<br />

che troverà spazio tra gli allegati al<br />

PiMUS.<br />

Smontaggio del ponteggio<br />

Per lo smontaggio degli elementi<br />

del ponteggio, devono essere adottate<br />

le procedure e le misure di protezione<br />

indicate nella sezione dedicata alle<br />

modalità di montaggio dello stesso,<br />

avendo cura di indicare se ciò avviene<br />

per intero, in un’unica fase, o a campate<br />

o stilate successive, in funzione<br />

dei lavori.<br />

Montaggio/smontaggio<br />

di ulteriori elementi<br />

A corredo del ponteggio vengono<br />

spesso posizionati degli elementi quali<br />

la mantovana, le reti o i teloni antipolvere,<br />

i cartelloni pubblicitari ecc.<br />

Anche in questo caso devono essere<br />

indicate le misure di prevenzione e<br />

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protezione da adottare contro il pericolo<br />

di caduta dall’alto degli addetti.<br />

Anche per queste situazioni è necessario<br />

predisporre un progetto del<br />

ponteggio comprendente il calcolo di<br />

resistenza e di stabilità dell’intera struttura<br />

a firma di un architetto o di un<br />

ingegnere abilitato, a norma di legge,<br />

all’esercizio della professione (art. 32,<br />

D.P.R. n. 164/1956).<br />

Il recupero<br />

di un lavoratore sospeso<br />

Considerando la pericolosità delle<br />

operazioni di montaggio e smontaggio<br />

del ponteggio e il conseguente<br />

rischio di caduta dall’alto degli<br />

operatori, è necessario prevedere<br />

una o più procedure per l’eventuale<br />

necessità di recuperare un lavoratore<br />

che, cadendo dal ponteggio, rimanga<br />

sospeso al sistema anticaduta, in<br />

maniera cosciente o meno.<br />

Questa sezione permette, quindi,<br />

di indicare e descrivere puntualmente<br />

le attrezzature necessarie, le sequenze<br />

operative e le persone a esse dedicate,<br />

tali da consentire l’attuazione<br />

della suddetta procedura di salvataggio,<br />

tenendo presente che tutto questo<br />

deve avvenire nel più breve tempo<br />

possibile.<br />

A tal fine è quanto mai indispensabile<br />

attivare un percorso di addestramento<br />

individuando, all’interno della<br />

squadra dei montatori, gli addetti alle<br />

situazioni di emergenza.<br />

Le verifiche durante l’uso<br />

Il ponteggio deve essere controllato<br />

non solo al momento dell’allestimento<br />

ma, periodicamente, anche durante<br />

l’uso.<br />

Devono essere indicate, quindi, le<br />

verifiche da fare, la loro periodicità e le<br />

persone incaricate.<br />

Possono essere utili allo scopo le<br />

liste di controllo previste dalla circolare<br />

del Ministero del Lavoro n. 46/2000<br />

che, in formato ceck-list, sono allegate<br />

al PiMUS [1] . l<br />

[1] Il documento presentato, del quale si auspica un ampio utilizzo da parte delle imprese edili e un’ampia diffusione da parte degli<br />

addetti ai lavori, è da considerarsi in costante monitoraggio da parte del Gruppo Cantieri Provinciale di Parma con l’intento di<br />

effettuare, al bisogno, le revisioni o gli aggiornamenti che nel tempo dovessero rendersi necessari.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


INSERTO<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

Documento redatto da SPSAL AUSL Parma e CSE Parma<br />

e condiviso da Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti<br />

e Collegio dei Geometri della Provincia di Parma<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

Piano Montaggio, Smontaggio, Uso e Trasformazione Ponteggi<br />

ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235<br />

Schema con contenuti minimi<br />

1) Anagrafica del cantiere<br />

1.1) Redatto da.....................................................................................................................................................................<br />

nella sua qualità......................................................................................................................................................................<br />

la cui competenza è attestata da .........................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

1.2) Denominazione Cantiere..........................................................................................................................................<br />

sito in ......................................................................................., Via .......................................................................................<br />

1.3) Ditta che esegue il montaggio e lo smontaggio del ponteggio...............................................................................<br />

sede legale in................................................................................ , Via ................................................................................<br />

Datore di Lavoro Sig. .............................................................................................................................................................<br />

1.4) Committente del cantiere Sig. ...................................................................................................................................<br />

residente in ................................................................................., Via .................................................................................<br />

Attenzione: il PIMUS può essere redatto sia come documento a sé stante, sia come parte integrante del POS (in<br />

particolare come parte del POS di cui al punto 7, lettera g) dell’art. 6 del D.P.R. n. 222/2003).<br />

Nel caso in cui il PIMUS sia parte integrante del POS, non sarà necessario compilare questa prima pagina se questi<br />

dati si trovano già in altra parte del POS.<br />

2) Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio<br />

2.1) Preposto all’installazione e controllo: .......................................................................................................................<br />

q dipendente della ditta ......................................................................................................................................................<br />

q altro ....................................................................................................................................................................................<br />

Possesso dei requisiti (Attenzione: allegare documentazione)<br />

q attestato di frequenza corso specifico ex art. 36­quater, comma 8, D.Lgs. n. 626/1994,<br />

q dichiarazione, rilasciata da datore di lavoro, attestante almeno 3 anni di attività di montaggio e smontaggio<br />

ponteggi,<br />

q autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante almeno 3 anni di attività di montaggio e smontaggio<br />

ponteggi.<br />

2.2) Addetto all’installazione: ............................................................................................................................................<br />

­ dipendente della ditta ........................................................................................................................................................<br />

­ altro .......................................................................................................................................................................................<br />

Possesso dei requisiti (Attenzione: allegare documentazione)<br />

q attestato di frequenza corso specifico ex art. 36­quater, comma 8, D.Lgs. n. 626/1994,<br />

q dichiarazione, rilasciata da datore di lavoro, attestante almeno 2 anni di attività di montaggio e smontaggio<br />

ponteggi,<br />

q autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante almeno 2 anni di attività di montaggio e smontaggio<br />

ponteggi.<br />

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VII


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

INSERTO<br />

2.3) Addetto all’installazione: ............................................................................................................................................<br />

q dipendente della ditta ......................................................................................................................................................<br />

q altro ....................................................................................................................................................................................<br />

Possesso dei requisiti (Attenzione: allegare documentazione)<br />

qattestato di frequenza corso specifico ex art. 36­quater, comma 8, D.Lgs. n. 626/1994,<br />

q dichiarazione, rilasciata da datore di lavoro, attestante almeno 2 anni di attività di montaggio e smontaggio<br />

ponteggi,<br />

q autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante almeno 2 anni di attività di montaggio e smontaggio<br />

ponteggi.<br />

VIII<br />

3) Marca, tipo e caratteristiche dei ponteggi da montare/smontare<br />

Marca Modello/tipo<br />

Attenzione allegare:<br />

­ libretto di montaggio con autorizzazione ministeriale dei ponteggi metallici fissi,<br />

­ libretto di montaggio, uso e manutenzione redatto dal costruttore dei ponteggi su ruote (trabattelli).<br />

3.1) Ponteggio realizzato con elementi della stessa marca e tipo<br />

Attenzione: è possibile affiancare stilate di ponteggio di una marca e tipo con stilate di ponteggio di altra marca<br />

e/o tipo, purché ogni stilata sia indipendente dalle altre e montata secondo quanto previsto dal proprio libretto/<br />

aut. min.<br />

q Il ponteggio non è alto più di 20 m ed è montato secondo gli schemi­tipo indicati nel libretto/aut. min.<br />

Attenzione: in questo caso allegare disegno esecutivo del ponteggio consistente in planimetria dove risulti<br />

l’estensione e prospetti dove risultino le altezze (art. 33, D.P.R. n. 164/1956).<br />

q Il ponteggio è alto più di 20 m;<br />

q Il ponteggio non è montato secondo gli schemi­tipo indicati nel libretto/aut.min.;<br />

q Sulle facciate del ponteggio sono installati teli di protezione;<br />

q Sulle facciate del ponteggio sono installati cartelloni pubblicitari di notevoli dimensioni;<br />

q Il ponteggio è dotato di ponti da tiro e/o argani elettrici;<br />

q Il ponteggio è totalmente o parzialmente a sbalzo.<br />

Attenzione: in uno o più di questi casi allegare un progetto del ponteggio comprendente calcolo di stabilità, eseguito<br />

secondo le istruzioni del libretto/aut.min. e disegno esecutivo del ponteggio, il tutto firmato da un ingegnere<br />

o architetto, abilitato a norma di legge all’esercizio della professione (art. 32, D.P.R. n.164/1956).<br />

3.2) Ponteggio realizzato con elementi di diversa marca e/o tipo<br />

Attenzione: in questo caso allegare un progetto del ponteggio comprendente relazione di calcolo resistenza e<br />

stabilità, eseguito secondo le istruzioni dei libretti/aut.min., e disegno esecutivo del ponteggio per le configurazioni<br />

di impiego, il tutto firmato da un ingegnere o architetto, abilitato a norma di legge all’esercizio della professione<br />

(art. 32, D.P.R. n. 164/1956).<br />

3.3) Ponti da tiro e piazzole di carico/scarico<br />

È previsto che la movimentazione del materiale necessario o derivante dalle lavorazioni (mattoni, calce, inerti da<br />

demolizioni, ecc.…) venga effettuata dal ponteggio? q SI q NO<br />

Se la risposta alla precedente domanda è SI, sul ponteggio deve essere realizzato:<br />

­ uno o più ponti da tiro,<br />

­ una o più piazzole di carico/scarico.<br />

Attenzione: in caso di realizzazione di ponte da tiro o di piazzola di carico/scarico non prevista dal libretto/<br />

aut.min. del ponteggio, allegare progetto secondo quanto già indicato nel precedente punto 3.1.<br />

Attenzione: è assolutamente vietato smontare, anche temporaneamente, parapetti o altre parti di ponteggio<br />

per movimentare dei materiali.<br />

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14 novembre 2006 ­ N. 21


14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

INSERTO<br />

4) Rischi ambientali<br />

4.1) Condizioni meteo avverse: pioggia, vento forte, neve, gelo, nebbia<br />

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SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

q Il Preposto all’installazione e al controllo valuta se le condizioni atmosferiche consentono di effettuare le operazioni<br />

di montaggio/smontaggio in tutta sicurezza, in caso contrario sospende tali operazioni.<br />

q Altro ....................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

4.2) Presenza di linee elettriche aeree in tensione ad una distanza minore di 5 m. (Nota bene: riquadro da<br />

compilare solo se in caso affermativo)<br />

Attenzione: Bisogna valutare se in ogni fase del montaggio/smontaggio, con particolare riferimento alle fasi di<br />

movimentazione degli elementi, ci si porta, con qualche elemento e/o struttura, ad una distanza minore di 5 m dai<br />

conduttori della linea.<br />

q Installazione di adeguate protezioni atte ad evitare contatti accidentali o avvicinamenti pericolosi ai conduttori<br />

della linea.<br />

q Spostamento o isolamento dei conduttori della linea da parte della Società Esercente.<br />

q Messa fuori tensione della linea da parte della Società Esercente. (Attenzione: In questo caso il Preposto farà<br />

iniziare le operazioni di montaggio/smontaggio del ponteggio, solo dopo che la Società Esercente gli avrà consegnato<br />

documento attestante l’avvenuta messa fuori tensione della linea).<br />

4.3) Ponteggio mon/smo su area pubblica con transito di mezzi e pedoni. (Nota bene: riquadro da compilare<br />

solo se in caso affermativo)<br />

q Permesso di occupazione di suolo pubblico rilasciato dal comune (Attenzione: deve essere presente in cantiere).<br />

q Viene installata la segnaletica verticale così come previsto dal Codice della Strada.<br />

q L’area necessaria al montaggio/smontaggio viene delimitata con transenne o altro ...............................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

q Il Preposto e gli addetti al montaggio/smontaggio indossano indumenti ad Alta Visibilità di Classe 3.<br />

q Altro ....................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

4.4) Ponteggio mon/smo in cantiere con il contemporaneo transito di mezzi da cantiere quali camion,<br />

ruspe, pale, dumper, ecc. (Nota bene: riquadro da compilare solo se in caso affermativo)<br />

q L’area necessaria al montaggio/smontaggio viene delimitata con transenne o altro ...............................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

q Il Preposto e gli addetti al montaggio/smontaggio indossano indumenti ad Alta Visibilità di Classe 3 ..................<br />

q Altro ....................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

4.5)Ponteggiomon/smoall’internodilocaliconaltraattivitàlavorativainatto. (Notabene: riquadro da<br />

compilare solo se in caso affermativo)<br />

q Rischi che l’altra attività lavorativa in atto comporta a carico degli addetti al montaggio/smontaggio ponteggio<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

q Misure di protezione adottate .........................................................................................................................................<br />

q Rischi che l’attività di montaggio/smontaggio ponteggio comporta a carico dei lavoratori addetti all’altra lavorazione<br />

.......................................................................................................................................................................................<br />

q Misure di protezione adottate .........................................................................................................................................<br />

4.6) Ponteggio mon/smo in cantiere con presenza di attività interferenti interne e/o esterne. (Nota bene:<br />

riquadro da compilare solo se in caso affermativo)<br />

qRischi che le attività interferenti in atto comportano a carico degli addetti al montaggio/smontaggio ponteggio<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

q Misure di protezione adottate .........................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

q Rischi che l’attività di montaggio/smontaggio ponteggio comporta a carico dei lavoratori addetti alle altre attività<br />

interferenti ........................................................................................................................................................................<br />

q Misure di protezione adottate ........................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

IX


X<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

INSERTO<br />

4.7) Ponteggio mon/smo in ore notturne o in aree scarsamente illuminate. (Nota bene: riquadro da compilare<br />

solo se in caso affermativo)<br />

q Installazione di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un adeguato illuminamento ed evitare fastidiosi<br />

abbagliamenti, in tutte le zone interessate dalle attività di montaggio/smontaggio del ponteggio.<br />

4.8) Verifica dell’area di montaggio del ponteggio al fine di evitare franamenti del terreno o cedimenti<br />

di pavimentazioni.<br />

Il terreno su cui verrà montato il ponteggio è sufficientemente compatto e tale da sopportare i pesi previsti? (Attenzione:<br />

per rispondere a questa domanda valutare se è necessaria una relazione tecnico­geologica). q SI q NO<br />

Se la risposta alla precedente domanda è NO indicare quali misure devono essere adottate ......................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Il ponteggio è montato sopra strutture che possono dare luogo a dei cedimenti e sprofondamenti, quali falde di<br />

copertura, solai, tombini, cisterne, cunicoli, ecc.? qSI qNO<br />

(Attenzione: se la risposta è affermativa valutare se necessaria una relazione tecnica)<br />

Se la risposta alla precedente domanda è SI, cioè vi è pericolo di cedimenti e sprofondamenti, indicare quali misure<br />

devono essere adottate ........................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: la relazione tecnica­geologica e la relazione tecnica sopra citate, se realizzate, devono essere allegate<br />

al presente PiMUS.<br />

5) Dispositivi di protezione individuale utilizzati<br />

Attenzione: tutti i DPI devono essere rispondenti al D.Lgs. n. 475/1992. Pertanto ogni DPI deve portare il marchio<br />

“CE” ed essere corredato di “Dichiarazione di Conformità CE” e di “Nota Informativa” riportante le istruzioni<br />

d’uso e manutenzione. La “Dichiarazione di Conformità CE” e la “Nota Informativa” devono essere tenute in cantiere.<br />

5.1) Tutti gli addetti al montaggio/smontaggio devono indossare come minimo i seguenti DPI:<br />

Casco di protezione,<br />

Guanti antiabrasione,<br />

Scarpe con suola antiscivolo, puntale antischiacciamento, lamina antiperforamento.<br />

5.2) Inoltre sono dotati dei seguenti DPI in funzione dei rischi cui sono esposti:<br />

q Cintura di sicurezza con bretelle, cosciali e cordino da 1,5 m<br />

con moschettone<br />

q Pinza per aggancio al ponteggio e/o a tubolari e profilati.<br />

q Dispositivo retrattile con cavo avvolto in carter lungo ...... m<br />

q Indumenti ad alta visibilità di Classe<br />

q 1 q 2 q 3<br />

q Cuffia o Tappi auricolari otoprotettori<br />

q Occhiali di protezione contro polveri e schegge<br />

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q tutti gli addetti<br />

q i seguenti addetti .................................................<br />

qtutti gli addetti<br />

q i seguenti addetti .................................................<br />

qtutti gli addetti<br />

q i seguenti addetti .................................................<br />

qtutti gli addetti<br />

q i seguenti addetti .................................................<br />

qtutti gli addetti<br />

q i seguenti addetti .................................................<br />

qtutti gli addetti<br />

q i seguenti addetti .................................................<br />

q Altri DPI utilizzati ..............................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


INSERTO<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

Attenzione: per i DPI consegnati come dotazione personale al lavoratore deve essere stilato verbale di consegna<br />

controfirmato, per ricevuta, dal lavoratore stesso.<br />

5.3) La verifica dell’integrità e dell’efficienza dei DPI è effettuata:<br />

q da ogni addetto prima di ogni utilizzo del DPI,<br />

q dal preposto ogni ............................................................................................................che stilerà verbale di verifica,<br />

q altro ....................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

6) Movimentazione degli elementi del ponteggio<br />

6.1) La movimentazione e il sollevamento degli elementi del ponteggio è effettuata con:<br />

q Gru di cantiere,<br />

q Autogrù,<br />

q Muletto con braccio estensibile,<br />

q Argano elettrico montato su ..........................................................................................................................................,<br />

q Carrucola montata su ......................................................................................................................................................,<br />

q Movimentazione manuale,<br />

q Altro ....................................................................................................................................................................................<br />

6.2) Se la movimentazione e il sollevamento degli elementi del ponteggio è effettuata con grù di cantiere,<br />

autogrù, o muletto con braccio estensibile:<br />

q il conduttore della gru, dell’autogrù, o del muletto è ..................................................................................................<br />

ed è esperto nella conduzione di detti mezzi in quanto:<br />

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q ha una esperienza di n. .............. anni di attività<br />

q ha svolto specifici corsi di formazione.<br />

Il conduttore della gru o dell’autogrù è sempre in contatto visivo con l’addetto che si trova a terra a imbracare gli<br />

elementi e con l’addetto che si trova sul ponteggio a ricevere gli elementi? q SI q NO<br />

Se la risposta alla precedente domanda è NO indicare quali misure vengono adottate:<br />

q Il conduttore, l’addetto a terra e l’addetto sul ponteggio sono in collegamento radio tra loro,<br />

q Altro ....................................................................................................................................................................................<br />

6.3) Imbracatura degli elementi del ponteggio al gancio della gru, dell’autogrù, del muletto, dell’argano,<br />

della carrucola:<br />

L’imbracatura degli elementi del ponteggio da movimentare è effettuata mediante:<br />

q fasce o funi che legano correttamente gli elementi in modo che non sia possibile la loro caduta durante la movimentazione,<br />

q forche dotate di cestello o altro dispositivo di contenimento,<br />

q Altro ....................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: è assolutamente vietato movimentare gli elementi dei ponteggi con le sole forche senza alcun sistema<br />

che ne assicuri l’ancoraggio alle forche stesse.<br />

Durante la movimentazione non sostare sotto al carico.<br />

6.4) Se la movimentazione e il sollevamento degli elementi del ponteggio è effettuata manualmente:<br />

q gli addetti sono adeguatamente formati circa le corrette tecniche di movimentazione e informati sull’entità dei<br />

pesi.<br />

7.1) Il ponteggio viene montato:<br />

7) Montaggio del ponteggio<br />

q per intero in una unica fase,<br />

q a campate successive in funzione dello sviluppo dei lavori,<br />

q a stilate successive in funzione dello sviluppo dei lavori.<br />

XI


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

INSERTO<br />

7.2) Prima di essere montati gli elementi del ponteggio vengono verificati al fine di constatarne marca,<br />

tipo, integrità.<br />

q Verifica effettuata da ............................................................ nella sua qualità ............................................................<br />

q Verifica effettuata mediante la compilazione e sottoscrizione delle liste di controllo allegate:<br />

q pont. a telai prefabbricati q pont. a montanti e traversi prefabbricati q pont. a tubi e giunti<br />

q Verifica effettuata mediante seguente metodo: ..........................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: le liste di controllo o altro documento attestante l’avvenuta verifica degli elementi del ponteggio<br />

devono essere firmate dal Verificatore e tenute in cantiere allegate al presente PiMUS.<br />

7.3) Posa della prima campata del ponteggio.<br />

Strumenti utilizzati:<br />

q filo a piombo q bolla q laser q metro/tavella q altro .........................................................................<br />

Ripartizione del carico effettuata mediante posa basette su:<br />

q assi da ponte,<br />

q altro ...................................................................................................................................................................................<br />

Livellamento e verticalità effettuata mediante:<br />

q basette dotate di vitone regolabile,<br />

q assi da ponte,<br />

q altro ...................................................................................................................................................................................<br />

Distanza del ponteggio dalla costruzione:<br />

q non superiore a 20 cm,<br />

q superiore a 20 cm (indicare motivi e misure di protezione adottate nei piani successivi contro il rischio di caduta<br />

dall’alto) .................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: per effettuare la ripartizione del carico, il livellamento e la verticalità, è assolutamentevietato utilizzare<br />

materiali che non garantiscano adeguata resistenza alla compressione, quali mattoni forati e simili.<br />

7.4) Posa delle campate successive in altezza del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.<br />

XII<br />

Misura di protezione: gli addetti indossano cintura di sicurezza con bretelle<br />

e cosciali agganciata a linea vita assicurata al ponteggio.<br />

(Nota bene: riquadro da compilare solo nel caso si adotti questo sistema di protezione)<br />

In altezza operano n. ............. addetti.<br />

Misura di protezione utilizzata: q sia in fase di montaggio che di smontaggio degli elementi,<br />

q solo nella fase di montaggio degli elementi,<br />

q solo nella fase di smontaggio degli elementi.<br />

Linea vita costituita da ..........................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Linea vita fissata al ponteggio mediante ............................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Descrizione dettagliata della procedura di montaggio, in sicurezza, di tutti gli elementi ...........................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: possono essere allegate procedure già compilate, foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire<br />

agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere.<br />

7.5) Posa delle campate successive in altezza del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.<br />

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14 novembre 2006 ­ N. 21


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INSERTO<br />

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SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

Misura di protezione: gli addetti indossano cintura di sicurezza con bretelle<br />

e cosciali agganciata a linea vita assicurata alla parete di edificio o altra struttura.<br />

(Nota bene: riquadro da compilare solo nel caso si adotti questo sistema di protezione)<br />

In altezza operano n. ............. addetti.<br />

Misura di protezione utilizzata: q sia in fase di montaggio che di smontaggio degli elementi,<br />

q solo nella fase di montaggio degli elementi,<br />

q solo nella fase di smontaggio degli elementi.<br />

Linea vita costituita da ..........................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Linea vita fissata al ponteggio mediante ............................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Tipo e stato della parete o della struttura ...........................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Descrizione dettagliata della procedura di montaggio, in sicurezza, di tutti gli elementi ...........................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: possono essere allegate procedure già compilate, foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire<br />

agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere.<br />

7.6) Posa delle campate successive in altezza del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.<br />

Misura di protezione: gli addetti indossano cintura di sicurezza con bretelle<br />

e cosciali agganciata a dispositivo retrattile con cavo avvolto in carter.<br />

(Nota bene: riquadro da compilare solo nel caso si adotti questo sistema di protezione)<br />

In altezza operano n. ........ addetti aventi a disposizione un dispositivo retrattile cadauno.<br />

Misura di protezione utilizzata: q sia in fase di montaggio che di smontaggio degli elementi,<br />

q solo nella fase di montaggio degli elementi,<br />

q solo nella fase di smontaggio degli elementi.<br />

Dispositivo/i retrattile posizionato/i sopra all’operatore e fissato a:<br />

q parete edificio q ponteggio q altra struttura ..............................................................................................<br />

Dispositivo retrattile fissato mediante ................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Tipo e stato della parete o della struttura ...........................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Descrizione dettagliata della procedura di montaggio, in sicurezza, di tutti gli elementi ...........................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: possono essere allegate procedure già compilate, foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire<br />

agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere.<br />

7.7) Posa delle campate successive in altezza del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.<br />

Misura di protezione: gli addetti indossano cintura di sicurezza con bretelle<br />

e cosciali con cordino/i dotato/i di pinza/e per aggancio al ponteggio o altra struttura.<br />

(Nota bene: riquadro da compilare solo nel caso si adotti questo sistema di protezione)<br />

In altezza operano n. ........ addetti aventi a disposizione cadauno: q una pinza di aggancio,<br />

q due pinze di aggancio.<br />

XIII


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

INSERTO<br />

Misura di protezione utilizzata: q sia in fase di montaggio che di smontaggio degli elementi,<br />

q solo nella fase di montaggio degli elementi,<br />

q solo nella fase di smontaggio degli elementi.<br />

Pinza/e agganciata/e a: q elementi ponteggio già montati,<br />

q apposito attrezzo solidalmente fissato al ponteggio,<br />

q altra struttura ..........................................................................................................<br />

Descrizione dell’apposito attrezzo fissato solidamente al ponteggio ............................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Tipo e stato della struttura ...................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Descrizione dettagliata della procedura di montaggio, in sicurezza, di tutti gli elementi ...........................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: possono essere allegate procedure già compilate, foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire<br />

agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere.<br />

7.8) Posa delle campate successive in altezza del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.<br />

XIV<br />

Misura di protezione: parapetti mobili agganciabili<br />

alla campata superiore da montare del ponteggio, da terra o dalla campata<br />

già completa di impalcati, parapetti, tavola fermapiede.<br />

(Nota bene: riquadro da compilare solo nel caso si adotti questo sistema di protezione)<br />

In altezza operano n. ........... addetti.<br />

Misura di protezione utilizzata: q sia in fase di montaggio che di smontaggio degli elementi,<br />

q solo nella fase di montaggio degli elementi,<br />

q solo nella fase di smontaggio degli elementi.<br />

Parapetti mobili marca ........................................................................ tipo ........................................................................<br />

Certificazione di sicurezza ....................................................................................................................................................<br />

Sistema di aggancio al ponteggio .......................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Descrizione dettagliata della procedura di montaggio, in sicurezza, di tutti gli elementi ...........................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: allegare certificazione di sicurezza dei parapetti mobili, inoltre possono essere allegate procedure<br />

già compilate, foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere.<br />

7.9) Posa delle campate successive in altezza del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.<br />

Misura di protezione: Altra.<br />

(Nota bene: riquadro da compilare solo nel caso si adotti questo sistema di protezione)<br />

In altezza operano n. ........ addetti.<br />

Misura di protezione utilizzata: q sia in fase di montaggio che di smontaggio degli elementi,<br />

q solo nella fase di montaggio degli elementi,<br />

q solo nella fase di smontaggio degli elementi.<br />

Misura di protezione consistente in ....................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Descrizione dettagliata della procedura di montaggio, in sicurezza, di tutti gli elementi ...........................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: possono essere allegate procedure già compilate, foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire<br />

agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere.<br />

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INSERTO<br />

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SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

8) Ancoraggio del ponteggio<br />

Il ponteggio è ancorato alla facciata dell’edificio o struttura mediante:<br />

q Tasselli con occhiello e staffa rigida,<br />

q Staffatura con giunti,<br />

q Zanca,<br />

q Cravatta,<br />

q Vitone,<br />

q Altro ...................................................................................................................................................................................<br />

Tipo e stato della parete o della struttura ...........................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Note ed informazioni utili ....................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: possono essere allegate foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire agli addetti al montaggio<br />

il corretto modo di procedere.<br />

9) Smontaggio del ponteggio<br />

9.1) Il ponteggio viene smontato:<br />

q per intero in una unica fase,<br />

q a campate successive in funzione dello sviluppo dei lavori,<br />

q a stilate successive in funzione dello sviluppo dei lavori.<br />

9.2) Smontaggio delle campate alte del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto. Misura di protezione<br />

Per lo smontaggio degli elementi del ponteggio viene adottata la misura di protezione di cui al precedente punto:<br />

q 7.4) q 7.5) q 7.6) q 7.7) q 7.8) q 7.9)<br />

10) Montaggio/smontaggio di ulteriori elementi al ponteggio<br />

10.1) Montaggio/smontaggio della mantovana. Rischio di caduta dall’alto.<br />

(Nota bene: riquadro da compilare solo nel caso si installi la mantovana)<br />

Per il montaggio/smontaggio viene adottata la misura di protezione di cui al precedente punto :<br />

q 7.4) q 7.5) q 7.6) q 7.7)<br />

q Altro sistema .....................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

10.2) Montaggio/smontaggio di reti e/o teloni. Rischio di caduta dall’alto.<br />

(Nota bene: riquadro da compilare solo nel caso si installino reti e/o teloni)<br />

q Non vi è rischio di caduta in quanto il montaggio/smontaggio viene effettuato da sopra il ponteggio completamente<br />

montato.<br />

q Vi è rischio di caduta e quindi nel montaggio/smontaggio viene adottata la misure di protezione di cui al precedente<br />

punto:<br />

q 7.4) q 7.5) q 7.6) q 7.7)<br />

q Altro sistema .....................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: in questo caso allegare un progetto del ponteggio comprendente relazione di calcolo resistenza e<br />

stabilità, eseguito secondo le istruzioni del libretto/aut.min., e disegno esecutivo del ponteggio per le configurazioni<br />

di impiego, il tutto firmato da un ingegnere o architetto, abilitato a norma di legge all’esercizio della professione<br />

(art. 32, D.P.R. n. 164/1956).<br />

XV


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

INSERTO<br />

10.3) Montaggio/smontaggio di cartelloni pubblicitari. Rischio di caduta dall’alto.<br />

(Nota bene: riquadro da compilare solo nel caso si installino cartelloni pubblicitari)<br />

q Non vi è rischio di caduta in quanto il montaggio/smontaggio viene effettuato da sopra il ponteggio completamente<br />

montato.<br />

q Vi è rischio di caduta e quindi nel montaggio/smontaggio viene adottata la misura di protezione di cui al precedente<br />

punto:<br />

XVI<br />

q 7.4) q 7.5) q 7.6) q 7.7)<br />

q Altro sistema ......................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: in questo caso allegare un progetto del ponteggio comprendente relazione di calcolo resistenza e<br />

stabilità, eseguito secondo le istruzioni del libretto/aut.min., e disegno esecutivo del ponteggio per le configurazioni<br />

di impiego, il tutto firmato da un ingegnere o architetto, abilitato a norma di legge all’esercizio della professione<br />

(art. 32, D.P.R. n. 164/1956).<br />

11) Recupero di lavoratore sospeso a cintura di sicurezza<br />

Il o i lavoratori rimasti sospesi a cintura di sicurezza a seguito di caduta, sono recuperati secondo la seguente procedura:<br />

....................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione:i lavoratori sospesi devono essere recuperati nel più breve tempo possibile e comunque in un tempo<br />

non superiore a 30 minuti.<br />

12) Verifiche durante l’uso del ponteggio<br />

Periodicamente, durante l’uso, il ponteggio deve essere verificato al fine di constatarne l’integrità.<br />

q Verifiche effettuate da ............................................................nella sua qualità ............................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

q Verifiche effettuate con periodicità ................................................................................................................................<br />

q Verifica effettuata mediante la compilazione e sottoscrizione della lista di controllo allegata.<br />

q Verifica effettuata mediante seguente metodo: ...........................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Attenzione: le liste di controllo o altro documento attestante l’avvenuta verifica del ponteggio, devono essere<br />

firmate dal Verificatore e tenute in cantiere allegate al presente PiMUS.<br />

Tabella riepilogativa degli allegati<br />

q n. .......... attestati di frequenza corso specifico ex art. 36­quater, comma 8, D.Lgs. n. 626/1994,<br />

q n. .......... dichiarazioni, rilasciate da datori di lavoro, attestanti la pregressa attività di montaggio e smontaggio<br />

ponteggi,<br />

q n........... autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti la pregressa attività di montaggio e smontaggio<br />

ponteggi,<br />

q n. .......... libretto/i di montaggio con autorizzazione ministeriale dei ponteggi metallici fissi,<br />

q n. .......... libretto/i di montaggio, redatto dal costruttore dei ponteggi su ruote (trabattelli),<br />

q n. .......... certificati di sicurezza parapetti mobili,<br />

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INSERTO<br />

q disegno esecutivo del ponteggio consistente in planimetria e prospetti,<br />

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SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

q progetto del ponteggio comprendente calcolo di stabilità e disegno esecutivo firmato da un ingegnere o architetto,<br />

q relazione tecnico­geologica attestante la compattezza del terreno su cui verrà montato il ponteggio,<br />

q relazione tecnica attestante la solidità delle strutture su cui verrà montato il ponteggio,<br />

q n. .......... verbale/i di consegna DPI ai lavoratori,<br />

q n. .......... lista/e di controllo o altro documento attestante l’avvenuta verifica, prima del montaggio, degli elementi<br />

del ponteggio,<br />

q n. .......... lista/e di controllo o altro documento attestante le avvenute verifiche durante l’uso del ponteggio,<br />

q altro<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

Il redattore del PiMUS Il Datore di Lavoro della ditta<br />

che esegue il montaggio/smontaggio<br />

............................................................................... ........................................................................................<br />

Il Responsabile di Cantiere per presa visione<br />

......................................................................................................<br />

Ponteggio metallico a telai prefabbricati<br />

SCHEDA 1<br />

Marca .........................................................................................Tipo...................................................................................................<br />

Verifiche degli elementi effettuate in data.................................................................................................Prima del montaggio<br />

Elementi Tipo di verifica<br />

Generale Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione<br />

ministeriale, rilasciata dal<br />

Ministero del Lavoro e Previdenza sociale<br />

Tutti gli elementi:<br />

telai, correnti, diagonali,<br />

impalcati<br />

pref.ti, basette,<br />

fermapiede, trave<br />

per passo carraio<br />

Controllo che gli elementi in tubi e giunti<br />

che sono stati utilizzati sono di tipo autorizzato<br />

appartenenti ad un unico fabbricante<br />

Modalità<br />

di verifica<br />

Misura adottata<br />

Visivo Se non esiste il libretto, il ponteggio non<br />

può essere utilizzato. Occorre richiedere<br />

il libretto, che deve contenere tutti gli<br />

elementi del ponteggio, al fabbricante.<br />

Visivo Se il controllo è negativo, è necessario<br />

utilizzare elementi autorizzati della stessa<br />

marca e tipo.<br />

Controllo marchio come da libretto Visivo Se il marchio non è rilevabile, o è difforme<br />

rispetto a quello indicato sul libretto,<br />

occorre scartare l’elemento.<br />

Controllo stato di conservazione della protezione<br />

contro la corrosione<br />

Telai Controllo della verticalità dei montanti del<br />

telaio<br />

Visivo Se il controllo è negativo, procedere al<br />

controllo degli spessori.<br />

Se il controllo degli spessori è negativo<br />

(tenuto conto delle tolleranze previste<br />

dal fabbricante) scartare l’elemento.<br />

Se il controllo degli spessori è positivo,<br />

procedere al ripristino della protezione<br />

in conformità a quanto previsto dal fabbricante.<br />

Visivo Se la verticalità dei montanti non è soddisfatta<br />

occorre scartare l’elemento.<br />

XVII


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

Correnti<br />

e diagonali<br />

Impalcati<br />

pref.ti<br />

Basette fisse<br />

e regolabili<br />

XVIII<br />

INSERTO<br />

Controllo spinotto di collegamento fra i<br />

montanti<br />

Controllo attacchi controventature: perni<br />

e/o boccole<br />

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Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento o ripristinare la funzionalità<br />

in conformità alle modalità previste dal<br />

fabbricante.<br />

Controllo orizzontalità del traverso Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Controllo della linearità di tutti gli elementi<br />

Controllo stato di conservazione dei collegamenti<br />

al telaio<br />

Controllo dell’orizzontalità dei piani di<br />

calpestio<br />

Controllo di assenza di deformazioni negli<br />

appoggi al traverso<br />

Controllo efficenza dei sistemi di collegamento<br />

tra: piani di calpestio, testata con<br />

ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti<br />

(saldatura, rivettatura, bullonatura<br />

e cianfrinatura)<br />

Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo:<br />

­ integrità del sistema<br />

di collegamento<br />

per rivettatura, bullonatura<br />

e cianfrinatura;<br />

­ assenza, nel sistema<br />

di collegamento, di<br />

cricche, distacchi ed<br />

ossidazioni penetranti<br />

per saldatura.<br />

Se il controllo è negativo, scartare l’elemento<br />

o procedere a cura del fabbricante<br />

del ponteggio al ripristino dell’efficienza<br />

dei sistemi di collegamento.<br />

Controllo orizzontalità piatto di base Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Basette regolabili Controllo verticalità dello stelo Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Controllo stato di conservazione della fi­ Visivo: stato di conlettatura<br />

dello stelo e della ghiera filettata servazione della filettatura.<br />

Funzionale: regolare<br />

avvitamento della<br />

ghiera.<br />

Se il controllo funzionale e visivo è negativo<br />

occorre scartare l’elemento.<br />

Se è negativo solo il controllo funzionale,<br />

ripristinare la funzionalità (pulizia ed ingrassaggio)<br />

se possibile, altrimenti scartare<br />

l’elemento.<br />

Fermapiede Controllo assenza deformazioni Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Trave<br />

per passo carraio<br />

Tavole da ponte<br />

in legno<br />

Controllo stato di conservazione dei collegamenti<br />

al telaio<br />

Controllo stato di conservazione e di efficienza<br />

dei sistemi di collegamento al telaio<br />

Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Controllo stato delle deformazioni Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Controllo dimensioni minime della tavola<br />

­ larghezza 20 cm, spessore 5 cm<br />

­ larghezza 30 cm , spessore 4 cm<br />

Controllo stato di conservazione, assenza<br />

di crepe e altri danni che possono causare<br />

il cedimento della tavola<br />

Visivo con misura Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Verifiche effettuate da .......................................................................... nella sua qualità ..........................................................................<br />

Firma<br />

................................................................................<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


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INSERTO<br />

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SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati<br />

SCHEDA 2<br />

Marca ...................................................................................................Tipo...................................................................................................<br />

Verifiche degli elementi effettuate in data ................................................................................................Prima del montaggio<br />

Elementi Tipo di verifica<br />

Modalità<br />

di verifica<br />

Misura adottata<br />

Generale Controllo esistenza del libretto di cui al­ Visivo Se non esiste il libretto, il ponteggio non<br />

l’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal<br />

può essere utilizzato. Occorre richiedere<br />

Ministero del Lavoro e Previdenza sociale<br />

il libretto, che deve contenere tutti gli<br />

elementi del ponteggio, al fabbricante.<br />

Controllo che gli elementi in tubi e giunti, Visivo Se il controllo è negativo, è necessario<br />

eventualmente utilizzati, siano di tipo au­<br />

utilizzare elementi autorizzati della stestorizzato<br />

appartenenti ad un unico fabbricantesa<br />

marca e tipo.<br />

Tutti gli elementi: Controllo marchio come da libretto Visivo Se il marchio non è rilevabile, o è diffor­<br />

montante, traverme<br />

rispetto a quello indicato sul libretto,<br />

so, correnti, diago­<br />

occorre scartare l’elemento.<br />

nali, impalcati Controllo stato di conservazione della pro­<br />

pref.ti, basette, tezione contro la corrosione<br />

fermapiede, trave<br />

per passo carraio<br />

Visivo Se il controllo è negativo, procedere al<br />

controllo degli spessori.<br />

Se il controllo degli spessori è negativo<br />

(tenuto conto delle tolleranze previste<br />

dal fabbricante) scartare l’elemento.<br />

Se il controllo degli spessori è positivo,<br />

procedere al ripristino della protezione<br />

in conformità a quanto previsto dal fabbricante.<br />

Montanti Controllo della verticalità del montante Visivo Se la verticalità del montante non è soddisfatta<br />

occorre scartare l’elemento.<br />

Controllo spinotto di collegamento fra i Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

montanti<br />

l’elemento.<br />

Controllo attacchi elementi Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Traversi Controllo orizzontalità del traverso Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Correnti<br />

Controllo della linearità di tutti gli ele­ Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

e diagonali menti<br />

l’elemento<br />

Controllo stato di conservazione dei colle­ Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

gamenti ai montanti<br />

l’elemento.<br />

Impalcati Controllo dell’orizzontalità dei piani di Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

pref.ti<br />

calpestio<br />

l’elemento<br />

Controllo di assenza di deformazioni negli Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

appoggi al traverso<br />

l’elemento.<br />

Basette fisse<br />

e regolabili<br />

Basette<br />

regolabili<br />

Controllo efficenza dei sistemi di collegamento<br />

tra: piani di calpestio, testata con<br />

ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti<br />

(saldatura, rivettatura, bullonatura<br />

e cianfrinatura)<br />

Visivo:<br />

­ integrità del sistema<br />

di collegamento<br />

per rivettatura, bullonatura<br />

e cianfrinatura;<br />

­ assenza, nel sistema<br />

di collegamento, di<br />

cricche, distacchi ed<br />

ossidazioni pene­<br />

Se il controllo è negativo, scartare l’elemento,<br />

o procedere a cura del fabbricante<br />

del ponteggio al ripristino dell’efficienza<br />

dei sistemi di collegamento.<br />

Controllo orizzontalità piatto di base<br />

tranti per saldatura.<br />

Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Controllo verticalità dello stelo Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Controllo stato di conservazione della fi­ Visivo: stato di con­ Se il controllo funzionale e visivo è negalettatura<br />

dello stelo e della ghiera filettata servazione della filettivo occorre scartare l’elemento.<br />

tatura.<br />

Se è negativo solo il controllo funzionale,<br />

ripristinare la funzionalità (pulizia ed ingrassaggio)<br />

se possibile, altrimenti scartare<br />

l’elemento.<br />

Funzionale: regolare<br />

avvitamento della<br />

ghiera.<br />

XIX


XX<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

INSERTO<br />

Fermapiede Controllo assenza deformazioni Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Trave<br />

per passo carraio<br />

Tavole da ponte<br />

in legno<br />

Controllo stato di conservazione dei collegamenti<br />

ai montanti<br />

Controllo stato di conservazione e di efficienza<br />

dei sistemi di collegamento ai montanti<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Controllo stato delle deformazioni Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Controllo dimensioni minime della tavola<br />

­ larghezza 20 cm, spessore 5 cm<br />

­ larghezza 30 cm, spessore 4 cm<br />

Controllo stato di conservazione, assenza<br />

di crepe e altri danni che possono causare<br />

il cedimento della tavola<br />

Visivo con misura Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Verifiche effettuate da .......................................................................... nella sua qualità ..........................................................................<br />

Ponteggio metallico a tubi e giunti<br />

Firma<br />

................................................................................<br />

SCHEDA 3<br />

Marca...................................................................................................Tipo ...................................................................................................<br />

Verifiche degli elementi effettuate in data.................................................................................................Prima del montaggio<br />

Elementi Tipo di verifica<br />

Generale Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione<br />

ministeriale, rilasciata dal<br />

Ministero del Lavoro e Previdenza sociale<br />

Tutti gli elementi:<br />

tubi, giunti, impalcati<br />

pref.ti, basette,<br />

fermapiede,<br />

trave per passo<br />

carraio<br />

Controllo che gli elementi in tubi e giunti,<br />

eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato<br />

appartenenti ad un unico fabbricante<br />

Modalità<br />

di verifica<br />

Misura adottata<br />

Visivo Se non esiste il libretto, il ponteggio non<br />

può essere utilizzato. Occorre richiedere<br />

il libretto, che deve contenere tutti gli<br />

elementi del ponteggio, al fabbricante.<br />

Visivo Se il controllo è negativo, è necessario<br />

utilizzare elementi autorizzati della stessa<br />

marca e tipo.<br />

Controllo marchio come da libretto Visivo Se il marchio non è rilevabile, o è difforme<br />

rispetto a quello indicato sul libretto,<br />

occorre scartare l’elemento.<br />

Controllo stato di conservazione della protezione<br />

contro la corrosione<br />

Visivo Se il controllo è negativo, procedere al<br />

controllo degli spessori.<br />

Se il controllo degli spessori è negativo<br />

(tenuto conto delle tolleranze previste<br />

dal fabbricante) scartare l’elemento.<br />

Se il controllo degli spessori è positivo,<br />

procedere al ripristino della protezione<br />

in conformità a quanto previsto dal fabbricante.<br />

Giunti Controllo dei bulloni completi di dadi Visivo: stato di con­ Se il controllo visivo è negativo sostituire<br />

servazione della filet­ il bullone e/o il dado forniti dal fabbritatura.cante<br />

del giunto.<br />

Funzionale: regolare Se è negativo il solo controllo funzionale,<br />

avvitamento del da­ ripristinare la funzionalità (pulizia e indo.grassaggio),<br />

se non possibile scartare<br />

l’elemento.<br />

Controllo linearità martelletti Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

14 novembre 2006 ­ N. 21


14 novembre 2006 ­ N. 21<br />

Controllo perno di rotazione giunto girevole<br />

INSERTO<br />

Visivo: parallelismo<br />

dei due nuclei.<br />

Funzionale: corretta<br />

rotazione.<br />

Tubi Controllo verticalità dei tubi Visivo<br />

(es. utilizzo del filo<br />

a piombo)<br />

Impalcati<br />

pref.ti<br />

(non strutturali)<br />

Basette fisse<br />

e regolabili<br />

Controllo dell’orizzontalità dei piani di<br />

calpestio<br />

Controllo di assenza di deformazioni negli<br />

appoggi al traverso<br />

Controllo efficenza dei sistemi di collegamento<br />

tra: piani di calpestio, testata con<br />

ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti<br />

(saldatura, rivettatura, bullonatura<br />

e cianfrinatura)<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Se la verticalità dei tubi non è soddisfatta<br />

occorre scartare l’elemento (o la parte<br />

danneggiata).<br />

Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo:<br />

­ integrità del sistema<br />

di collegamento<br />

per rivettatura, bullonatura<br />

e cianfrinatura;<br />

­ assenza, nel sistema<br />

di collegamento, di<br />

cricche, distacchi ed<br />

ossidazioni penetranti<br />

per saldatura.<br />

Se il controllo è negativo, scartare l’elemento,<br />

o procedere a cura del fabbricante<br />

del ponteggio al ripristino dell’efficienza<br />

dei sistemi di collegamento.<br />

Controllo orizzontalità piatto di base Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Basette regolabili Controllo verticalità dello stelo Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Controllo stato di conservazione della fi­ Visivo: stato di conlettatura<br />

dello stelo e della ghiera filettata servazione della filettatura.<br />

Funzionale: regolare<br />

avvitamento della<br />

ghiera.<br />

Se il controllo funzionale e visivo è negativo<br />

occorre scartare l’elemento.<br />

Se è negativo solo il controllo funzionale,<br />

ripristinare la funzionalità (pulizia ed ingrassaggio)<br />

se possibile, altrimenti scartare<br />

l’elemento.<br />

Fermapiede Controllo assenza deformazioni Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Trave<br />

per passo carraio<br />

Tavole<br />

da ponte in legno<br />

Controllo stato di conservazione dei collegamenti<br />

ai montanti<br />

Controllo stato di conservazione e di efficienza<br />

dei sistemi di collegamento ai montanti<br />

Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo e Funzionale Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Controllo stato delle deformazioni Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Controllo dimensioni minime della tavola<br />

­ larghezza 20 cm, spessore 5 cm<br />

­ larghezza 30 cm, spessore 4 cm<br />

Controllo stato di conservazione, assenza<br />

di crepe e altri danni che possono causare<br />

il cedimento della tavola<br />

Visivo con misura Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Visivo Se il controllo è negativo occorre scartare<br />

l’elemento.<br />

Verifiche effettuate da .......................................................................... nella sua qualità ..........................................................................<br />

Firma<br />

.............................................................................<br />

XXI


XXII<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

INSERTO<br />

Ponteggio metallico a: Telai prefabbricati<br />

Montanti e traversi prefabbricati<br />

Tubi e giunti<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SCHEDA 4<br />

Marca .................................................................................................. Tipo ..................................................................................................<br />

Verifiche degli elementi effettuate in data.................................................................................................Prima del montaggio<br />

Tipo di verifica<br />

Modalità<br />

di verifica<br />

Misura adottata<br />

Controllare che PiMUS Visivo Se il controllo è negativo produrre copia<br />

il PIMUS sia pre­<br />

dell’originale da tenere in cantiere.<br />

sente in cantie­ libretto/i di montaggio con autorizzazione ministeriare<br />

c o n t u t t i i le<br />

suoi allegati<br />

disegno/i esecutivo/i del ponteggio, planimetria e pro­<br />

Visivo<br />

Visivo<br />

Se il controllo è negativo produrre copia<br />

dell’originale da tenere in cantiere.<br />

Se il controllo è negativo produrre copia<br />

spetti<br />

dell’originale da tenere in cantiere.<br />

progetto/i del ponteggio con calcolo di stabilità e dise­ Visivo Se il controllo è negativo produrre copia<br />

gno esecutivo firmati da ingegnere o architetto<br />

altro ...................................................................................<br />

dell’originale da tenere in cantiere.<br />

Controllare che il ponteggio è montato secondo quanto previsto dal/i Visivo Se il controllo è negativo modificare il<br />

il ponteggio sia disegno/i esecutivo/i e dal libretto/i di montaggio<br />

ponteggio oppure modificare il/i dise­<br />

rispondente ai<br />

gno/i esecutivo/i.<br />

disegni esecuti­ il ponteggio è montato secondo quanto previsto dal/i<br />

vi e/o progetto progetto/i firmato da ingegnere o architetto<br />

Visivo Se il controllo è negativo modificare il<br />

ponteggio oppure modificare il/i progetto/i.<br />

Controllare il verifica della linearità delle aste delle diagonali di fac­ Visivo Se il controllo è negativo sostituire gli<br />

mantenimento ciata e delle diagonali in pianta<br />

elementi danneggiati.<br />

dell’efficienza verifica dello stato di conservazione dei collegamenti<br />

delle contro­ ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonav<br />

e n t a t u re d i li in pianta<br />

pianta e di facciata<br />

verifica dello stato di conservazione degli elementi di<br />

impalcato aventi la funzione di controventatura in<br />

pianta<br />

Visivo<br />

Visivo<br />

Se il controllo è negativo sostituire gli<br />

elementi danneggiati.<br />

Se il controllo è negativo sostituire gli<br />

elementi danneggiati.<br />

Controlli verifica mantenimento distacco non superiore a 20 cm Visivo Se il controllo è negativo ridurre il di­<br />

strutturali tra il bordo interno dell’impalcato del ponteggio e<br />

stacco con l’installazione di apposite ta­<br />

l’opera servita (solo per interventi sulla facciata)<br />

vole oppure installare un parapetto normale<br />

anche su quel lato del ponteggio.<br />

verifica del mantenimento dell’efficienza del parasas­ Visivo Se il controllo è negativo ripristinare<br />

si, capace di intercettare la caduta del materiale dall’alto<br />

l’efficienza del parasassi.<br />

verifica del mantenimento dell’efficienza del serrag­ Visivo Se il controllo è negativo provvedere al<br />

gio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio,<br />

serraggio dei collegamenti fra gli ele­<br />

secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio,<br />

riportate nel libretto di cui all’autorizzazione<br />

ministeriale<br />

menti del ponteggio.<br />

verifica del mantenimento dell’efficienza del serrag­ Visivo Se il controllo è negativo provvedere al<br />

gio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante<br />

del ponteggio, riportate nel libretto di cui all’autorizzazione<br />

ministeriale<br />

serraggio dei giunti del ponteggio.<br />

verifica del mantenimento dell’efficienza degli anco­ Visivo Se il controllo è negativo ripristinare gli<br />

raggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del<br />

ponteggio, riportate nel libretto di cui all’autorizzazione<br />

ministeriale<br />

ancoraggi.<br />

verifica del mantenimento in opera dei dispositivi di Visivo Se il controllo è negativo ripristinare i di­<br />

blocco degli elementi di impalcato<br />

spositivi di blocco.<br />

verifica del mantenimento in opera dei dispositivi di Visivo Se il controllo è negativo ripristinare i di­<br />

blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi<br />

spositivi di blocco.<br />

Verifiche effettuate da .......................................................................... nella sua qualità ..........................................................................<br />

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14 novembre 2006 ­ N. 21


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del trattamento, che è il Responsabile del Coordinamento Commerciale, presso Il Sole 24 ORE S.p.A. - Database Marketing V.le Monte Rosa, 91 - 20149 Milano. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è disponibile presso l’Ufficio Privacy, V.le Monte Rosa, 91, 20149<br />

Milano. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per l’evasione dell’ordine e per l’invio di materiale promozionale ed agli<br />

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