Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
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sotto la direzione di un giudice, con l’impiego di misure tecniche che consentano, ad esempio, di conservare soltanto la corrispondenza con determinati corrispondenti o collegamenti selezionati. Non vi è motivo di conservare nel fascicolo informazioni senza nesso alcuno con l’inchiesta e sottoposte al segreto professionale. Il capoverso 1 va dunque completato e deve prevedere, esattamente come lo fa il capoverso 3, sia la distruzione di tali dati sia il divieto di utilizzarli. Il capoverso 2 s’ispira all’attuale capoverso 2. Spiega tuttavia il caso previsto da quest'ultimo da un punto di vista più logico, poiché il capoverso 2 deve stabilire un'eccezione rispetto al capoverso 1, che sancisce il principio della necessità della cernita delle informazioni raccolte nell'ambito della sorveglianza. Se sono soddisfatte le condizioni cumulative del capoverso 2, la cernita menzionata al capoverso 1 non deve essere effettuata. Nella fattispecie significa che, da una parte, le autorità inquirenti possono accedere direttamente alle informazioni raccolte servendosi del sistema informatico gestito dal Servizio e che, dall'altra, la sorveglianza può essere eseguita con un collegamento diretto. Le caratteristiche del collegamento diretto – da non confondere con la sorveglianza in tempo reale – rendono infatti materialmente impossibile la cernita prevista dal capoverso 1. Per ulteriori dettagli si rimanda all'articolo 17 lettera c D-LSCPT e al pertinente commento. Si rammenta che, ai sensi del capoverso 2 lettera a, il collegamento diretto è possibile solo se la persona vincolata dal segreto professionale è sorvegliata in quanto imputato e non in quanto terzo ai sensi dell'articolo 270 lettera b CPP. Secondo quanto fatto valere a giusto titolo durante la consultazione, l'interesse dei clienti, pazienti, ecc., alla protezione del segreto professionale sussiste sia nel caso del capoverso 2 sia in quelli dei capoversi 1 e 3. Visto che la fattispecie del capoverso 2 è un caso particolare della situazione di cui al capoverso 1, le informazioni senza un nesso diretto con l’indagine e sottoposte al segreto professionale non vanno conservate nel fascicolo; esse vanno distrutte e il loro utilizzo è vietato conformemente a quanto previsto dal capoverso 1. Il capoverso 3 è integrato in modo da tenere meglio conto di quanto avviene nella realtà. Alla stessa stregua del capoverso 1 occorre evitare che le autorità inquirenti vengano a conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale. La cernita svolta sotto la direzione di un giudice concerne esclusivamente informazioni raccolte durante la sorveglianza di invii e comunicazioni con le persone menzionate dagli articoli 170–173 CPP. Le informazioni riguardanti comunicazioni con persone che non presentano tali caratteristiche non sono oggetto di siffatta cernita91. Art. 272 cpv. 2 prima frase e cpv. 3 Adeguamenti di carattere terminologico; si veda in merito il commento all’articolo 270 frase introduttiva e lettera b numero 1. Art. 273 Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza La rubrica di questa disposizione è adeguata al suo tenore. 91 Laurence Aellen / Frédéric Hainard, Secret professionnel et surveillance des télécommunications, Jusletter 23.3.2009, n. 21 segg.; Nathalie Zufferey / Jean-Luc Bacher, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 18 ad art. 271 CPP. 92
La nozione di dati secondari secondo il capoverso 1 viene semplificata rispetto a quella vigente, senza modificare il suo tenore materiale (cfr. commento agli art. 19 cpv. 1 lett. b e 26 cpv. 1 lett. b D-LSCPT). Va rilevato che l’informazione relativa alla durata della corrispondenza (« per quanto tempo ») è rilevante soltanto per il traffico delle telecomunicazioni, e non per gli invii postali (cfr. il tenore dell’art. 19 cpv. 1 lett. b D-LSCPT). Il capoverso 3 estende da sei a dodici mesi il periodo durante il quale è possibile chiedere con effetto retroattivo i cosiddetti dati secondari. Questa estensione mira a un perseguimento più efficace dei reati e ha come corollario l'estensione della durata di conservazione dei dati secondari (art. 19 cpv. 4 e art. 26 cpv. 5 D-LSCPT). Per ulteriori dettagli si rimanda al commento riguardante l’articolo 19 capoverso 4 e 26 capoverso 5 D-LSCPT. Art. 274 cpv. 4 L’articolo 274 capoverso 4 lettera a è adeguato alla nuova versione dell’articolo 271. L’autorizzazione esplicita prevista dall’articolo 274 capoverso 4 lettera b trova la sua giustificazione nel carattere particolarmente aggressivo del fatto di penetrare in un locale non accessibile al pubblico all’insaputa dell’interessato per introdurre un GovWare nel sistema informatico (ad es. computer) che vi si trova. Un GovWare può venir introdotto in un sistema informatico anche a distanza per esempio attraverso una e-mail (cfr. pure il commento dell’art. 269 ter ). Affinché il giudice dei provvedimenti coercitivi sia messo al corrente di questa modalità d’esecuzione, il pubblico ministero sarà tenuto a indicarlo conformemente all’articolo 269 ter capoverso 2 lettera b (cfr. pure il commento dell’art. 269 ter cpv. 2 lett. b). Art. 278 cpv. 1 bis Il rimando che figura nell’articolo 278 capoverso 1 bis è modificato e completato. Il rinvio all’articolo 3 della LSCPT vigente è sostituito con il rinvio all’articolo 35 D- LSCPT. Occorre inoltre rinviare anche all'articolo 36 D-LSCPT, dal momento che esso, come l'articolo 35 D-LSCPT, non contempla i procedimenti penali in corso (cfr. commento dell’art. 36 D-LSCPT) e che anche in una situazione del genere sono possibili scoperte casuali. Art. 279 cpv. 3 prima frase Adeguamenti di carattere terminologico; si veda in merito il commento dell’articolo 270 frase introduttiva e lettera b numero 1. Procedura penale militare del 23 marzo 1979 92 92 RS 322.1 93
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sotto <strong>la</strong> direzione di un giudice, con l’impiego di misure tecni<strong>ch</strong>e <strong>ch</strong>e consentano, ad<br />
esempio, di conservare soltanto <strong>la</strong> corrispondenza con determinati corrispondenti o<br />
collegamenti selezionati. Non vi è motivo di conservare nel fascicolo informazioni<br />
senza nesso alcuno con l’in<strong>ch</strong>iesta e sottoposte al segreto professionale. Il capoverso<br />
1 va dunque completato e deve prevedere, esattamente come lo fa il capoverso 3,<br />
sia <strong>la</strong> distruzione di tali dati sia il divieto di utilizzarli.<br />
Il capoverso 2 s’ispira all’attuale capoverso 2. Spiega tuttavia il caso previsto da<br />
quest'ultimo da un punto di vista più logico, poi<strong>ch</strong>é il capoverso 2 deve stabilire<br />
un'eccezione rispetto al capoverso 1, <strong>ch</strong>e sancisce il principio del<strong>la</strong> necessità del<strong>la</strong><br />
cernita delle informazioni raccolte nell'ambito del<strong>la</strong> sorveglianza. Se sono soddisfatte<br />
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non deve essere effettuata. Nel<strong>la</strong> fattispecie significa <strong>ch</strong>e, da una parte, le autorità<br />
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da non confondere con <strong>la</strong> sorveglianza in tempo reale – rendono infatti materialmente<br />
impossibile <strong>la</strong> cernita prevista dal capoverso 1. Per ulteriori dettagli si rimanda<br />
all'articolo 17 lettera c D-LSCPT e al pertinente commento. Si rammenta <strong>ch</strong>e, ai<br />
sensi del capoverso 2 lettera a, il collegamento diretto è possibile solo se <strong>la</strong> persona<br />
vinco<strong>la</strong>ta dal segreto professionale è sorvegliata in quanto imputato e non in quanto<br />
terzo ai sensi dell'articolo 270 lettera b CPP. Secondo quanto fatto valere a giusto<br />
titolo durante <strong>la</strong> consultazione, l'interesse dei clienti, pazienti, ecc., al<strong>la</strong> protezione<br />
del segreto professionale sussiste sia nel caso del capoverso 2 sia in quelli dei capoversi<br />
1 e 3. Visto <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> fattispecie del capoverso 2 è un caso partico<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> situazione<br />
di cui al capoverso 1, le informazioni senza un nesso diretto con l’indagine e<br />
sottoposte al segreto professionale non vanno conservate nel fascicolo; esse vanno<br />
distrutte e il loro utilizzo è vietato conformemente a quanto previsto dal capoverso 1.<br />
Il capoverso 3 è integrato in modo da tenere meglio conto di quanto avviene nel<strong>la</strong><br />
realtà. Al<strong>la</strong> stessa stregua del capoverso 1 occorre evitare <strong>ch</strong>e le autorità inquirenti<br />
vengano a conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale. La cernita<br />
svolta sotto <strong>la</strong> direzione di un giudice concerne esclusivamente informazioni raccolte<br />
durante <strong>la</strong> sorveglianza di invii e comunicazioni con le persone menzionate dagli<br />
articoli 170–173 CPP. Le informazioni riguardanti comunicazioni con persone <strong>ch</strong>e<br />
non presentano tali caratteristi<strong>ch</strong>e non sono oggetto di siffatta cernita91. Art. 272 cpv. 2 prima frase e cpv. 3<br />
Adeguamenti di carattere terminologico; si veda in merito il commento<br />
all’articolo 270 frase introduttiva e lettera b numero 1.<br />
Art. 273 Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristi<strong>ch</strong>e tecni<strong>ch</strong>e<br />
del<strong>la</strong> corrispondenza<br />
La rubrica di questa disposizione è adeguata al suo tenore.<br />
91 Laurence Aellen / Frédéric Hainard, Secret professionnel et surveil<strong>la</strong>nce des télécommunications,<br />
Jusletter 23.3.2009, n. 21 segg.; Nathalie Zufferey / Jean-Luc Ba<strong>ch</strong>er, Commentaire<br />
romand: Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 18 ad art. 271 CPP.<br />
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