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07.06.2013 Views

menzionati nell’elenco di cui all’articolo 286 capoverso 2 CPP, applicabile all’inchiesta mascherata, e non per tutti quei reati menzionati nell’elenco più esteso di cui all’articolo 269 capoverso 2 CPP, applicabile alle misure di sorveglianza classiche della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Tuttavia tale restrizione, formulata nel capoverso 1 lettera b, non è incontestata. In particolare si rileva che, quando l’impiego di un GovWare si rende necessario, l’ingerenza nei diritti fondamentali dell’interessato è più grave rispetto a quando si ricorre a una sorveglianza attuata mediante la procedura convenzionale, ossia tramite un fornitore di servizi di telecomunicazione ai sensi degli articoli 269 segg. CPP; infatti si ritiene87 che se ne dovrebbe tenere conto nell’applicazione del principio della proporzionalità ai sensi dell’articolo 269 capoverso 1 lettera b CPP. La restrizione citata implica segnatamente che se, nell’ambito di una sorveglianza mediante GovWare, vengono raccolte informazioni relative a reati che figurano nel catalogo dell’articolo 269 capoverso 2 CPP, ma non in quello dell’articolo 286 capoverso 2 CPP, esse non potranno essere utilizzate (art. 141 cpv. 1 e 278 CPP). Sempre in considerazione della natura dell’impiego dei GovWare, il capoverso 1 lettera c dispone che l’utilizzo di GovWare è sussidiario alle misure tradizionali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni di cui all’articolo 269 CPP, dato che queste ultime sono già sussidiarie rispetto alle operazioni d’inchiesta classiche (art. 269 cpv. 1 lett. c CPP). Ben inteso va fatto salvo il principio della proporzionalità (art. 269 cpv. 1 CPP). Così facendo è possibile garantire che questo tipo di sorveglianza sarà utilizzato soltanto se veramente necessario. Di sopraggiunta va evidenziato che il costo dell’ideazione di un GovWare nonché la gestione dei dati così ottenuti come pure le difficoltà legate a una sua installazione efficace sono tali da limitarne l’uso e farne uno strumento sussidiario della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. In tale contesto è opportuno rammentare che per impiegare efficacemente un GovWare deve in linea di massima essere preceduto dall’impiego di una misura tradizionale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. L’obbligo del pubblico ministero, discendente dal capoverso 2 lettera a, di indicare nell’ordine di sorveglianza quale tipo di dati vuole ottenere, contribuisce al controllo (da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi) del rispetto del divieto di tentare di ottenere dati diversi da quelli concernenti esclusivamente il traffico delle telecomunicazioni88, in particolare mediante una perquisizione online (cfr. cpv. 3 e il pertinente commento). Per quanto concerne l’obbligo del pubblico ministero, previsto dal capoverso 2 lettera b, di indicare nell’ordine di sorveglianza se sia necessario penetrare in un locale non accessibile al pubblico per introdurre nel sistema informatico interessato gli speciali programmi informatici, esso intende rendere attento il giudice dei provvedimenti coercitivi a questa modalità di esecuzione affinché possa all’occorrenza autorizzarla esplicitamente conformemente all’articolo 274 capoverso 4 lettera c CPP (cfr. anche il commento dell’art. 274 cpv. 4 lett. c CPP). Il capoverso 3 esclude in particolare che si possano utilizzare i mezzi di prova ottenuti in occasione della perquisizione online di un sistema informatico mediante un GovWare che consente di accedere all’integralità dei dati potenzialmente facenti parte della sfera intima, contenuti nel computer interessato. Pure escluso è l’utilizzo 87 Thomas Hansjakob, Einsatz von GovWare – zulässig oder nicht?, Jusletter 5.12.2011, n. 25. 88 Sylvain Métille, op. cit., n. 33 e 38 90

dei mezzi di prova ottenuti mediante un GovWare dalla webcam o dal microfono integrati in un computer per scopi diversi dalla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, ad esempio per sorvegliare una stanza. Infatti secondo il capoverso 1, i GovWare possono essere impiegati soltanto per ottenere dati che riguardano il traffico delle telecomunicazioni. Una perquisizione online appare dunque già esclusa dall’articolo 247 CPP, secondo cui l’interessato deve essere messo al corrente della perquisizione visto che l’impiego di un GovWare ha senso soltanto all’insaputa della persona interessata. L’obbligo del pubblico ministero, previsto dal capoverso 2 lettera a, di indicare nell’ordine di sorveglianza il tipo di dati ricercati contribuisce al controllo del rispetto del divieto di raccogliere dati diversi da quelli riguardanti esclusivamente il traffico delle telecomunicazioni, segnatamente mediante una perquisizione online89. I dati raccolti in violazione di tale divieto non possono essere utilizzati (art. 141 cpv. 1 e 277 CPP) 90. Il postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale 11.4042 (Sorveglianza tramite cavalli di Troia [1]) incarica il nostro Collegio di esaminare la necessità di adeguare la normativa vigente riguardante l’utilizzo di GovWare e di stilare un pertinente rapporto. Per quanto concerne invece il postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale 11.4043 (Sorveglianza tramite cavalli di Troia [2]), esso ci incarica di stilare un rapporto sull’utilizzo degli strumenti di sorveglianza elettronica, in particolare i «cavalli di Troia», nonché sulle basi legali e le condizioni generali del loro impiego. Tale rapporto deve illustrare la situazione a livello federale e, all’occorrenza, cantonale. Le argomentazioni esposte in precedenza rispondono alle richieste formulate da questi postulati. Art. 270 frase introduttiva e lett. b n. 1 Adeguamenti di natura terminologica sono attuati nella frase introduttiva e nella lettera b numero 1 per tenere conto dei nuovi concetti utilizzati nel disegno della LSCPT. La nozione di « collegamento », a dipendenza del contesto, è sostituito con la nozione di « servizio » o di « corrispondenza » (cfr. il commento dell’art. 17 D- LSCPT). Il testo francese vigente contempla soltanto la ricezione di invii postali e di comunicazioni da parte dell'imputato tramite l'indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione di terzi. Il testo è troppo restrittivo e deve includere anche la spedizione di invii postali e di comunicazioni da parte dell'imputato tramite l'indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione di terzi, come si evince dalla versione tedesca e da quella italiana. Il testo francese è stato dunque opportunamente adeguato. Art. 271 L’art. 271 è precisato e completato. Si propone di non riprendere la versione del capoverso 1 inviato in consultazione e di mantenere la formulazione attuale completandola (cfr. infra). Infatti quest’ultima è chiara mentre quella inviata in consultazione potrebbe indurre a pensare che neppure la valutazione dei dati, che in seguito alla cernita non sono stati scartati, può essere effettuato dalle autorità di perseguimento penale. La cernita potrà svolgersi 89 Thomas Hansjakob, Einsatz von GovWare – zulässig oder nicht?, Jusletter 5.12.2011, n. 21; Sylvain Métille, op. cit., n. 35 e 40. 90 Sylvain Métille, op. cit., n. 33 e 38. 91

dei mezzi di prova ottenuti mediante un GovWare dal<strong>la</strong> webcam o dal microfono<br />

integrati in un computer per scopi diversi dal<strong>la</strong> sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni,<br />

ad esempio per sorvegliare una stanza. Infatti secondo il capoverso<br />

1, i GovWare possono essere impiegati soltanto per ottenere dati <strong>ch</strong>e riguardano il<br />

traffico delle telecomunicazioni. Una perquisizione online appare dunque già esclusa<br />

dall’articolo 247 CPP, secondo cui l’interessato deve essere messo al corrente del<strong>la</strong><br />

perquisizione visto <strong>ch</strong>e l’impiego di un GovWare ha senso soltanto all’insaputa del<strong>la</strong><br />

persona interessata. L’obbligo del pubblico ministero, previsto dal capoverso 2<br />

lettera a, di indicare nell’ordine di sorveglianza il tipo di dati ricercati contribuisce al<br />

controllo del rispetto del divieto di raccogliere dati diversi da quelli riguardanti<br />

esclusivamente il traffico delle telecomunicazioni, segnatamente mediante una<br />

perquisizione online89. I dati raccolti in vio<strong>la</strong>zione di tale divieto non possono essere<br />

utilizzati (art. 141 cpv. 1 e 277 CPP) 90.<br />

Il postu<strong>la</strong>to del<strong>la</strong> Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale 11.4042<br />

(Sorveglianza tramite cavalli di Troia [1]) incarica il nostro Collegio di esaminare <strong>la</strong><br />

necessità di adeguare <strong>la</strong> normativa vigente riguardante l’utilizzo di GovWare e di<br />

sti<strong>la</strong>re un pertinente rapporto. Per quanto concerne invece il postu<strong>la</strong>to del<strong>la</strong> Commissione<br />

degli affari giuridici del Consiglio nazionale 11.4043 (Sorveglianza tramite<br />

cavalli di Troia [2]), esso ci incarica di sti<strong>la</strong>re un rapporto sull’utilizzo degli strumenti<br />

di sorveglianza elettronica, in partico<strong>la</strong>re i «cavalli di Troia», non<strong>ch</strong>é sulle<br />

basi legali e le condizioni generali del loro impiego. Tale rapporto deve illustrare <strong>la</strong><br />

situazione a livello <strong>federale</strong> e, all’occorrenza, cantonale. Le argomentazioni esposte<br />

in precedenza rispondono alle ri<strong>ch</strong>ieste formu<strong>la</strong>te da questi postu<strong>la</strong>ti.<br />

Art. 270 frase introduttiva e lett. b n. 1<br />

Adeguamenti di natura terminologica sono attuati nel<strong>la</strong> frase introduttiva e nel<strong>la</strong><br />

lettera b numero 1 per tenere conto dei nuovi concetti utilizzati nel disegno del<strong>la</strong><br />

LSCPT. La nozione di « collegamento », a dipendenza del contesto, è sostituito con<br />

<strong>la</strong> nozione di « servizio » o di « corrispondenza » (cfr. il commento dell’art. 17 D-<br />

LSCPT).<br />

Il testo francese vigente contemp<strong>la</strong> soltanto <strong>la</strong> ricezione di invii postali e di comunicazioni<br />

da parte dell'imputato tramite l'indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione<br />

di terzi. Il testo è troppo restrittivo e deve includere an<strong>ch</strong>e <strong>la</strong> spedizione<br />

di invii postali e di comunicazioni da parte dell'imputato tramite l'indirizzo postale o<br />

il collegamento di telecomunicazione di terzi, come si evince dal<strong>la</strong> versione tedesca<br />

e da quel<strong>la</strong> italiana. Il testo francese è stato dunque opportunamente adeguato.<br />

Art. 271<br />

L’art. 271 è precisato e completato.<br />

Si propone di non riprendere <strong>la</strong> versione del capoverso 1 inviato in consultazione e<br />

di mantenere <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione attuale completando<strong>la</strong> (cfr. infra). Infatti quest’ultima<br />

è <strong>ch</strong>iara mentre quel<strong>la</strong> inviata in consultazione potrebbe indurre a pensare <strong>ch</strong>e neppure<br />

<strong>la</strong> valutazione dei dati, <strong>ch</strong>e in seguito al<strong>la</strong> cernita non sono stati scartati, può<br />

essere effettuato dalle autorità di perseguimento penale. La cernita potrà svolgersi<br />

89 Thomas Hansjakob, Einsatz von GovWare – zulässig oder ni<strong>ch</strong>t?, Jusletter 5.12.2011,<br />

n. 21; Sylvain Métille, op. cit., n. 35 e 40.<br />

90 Sylvain Métille, op. cit., n. 33 e 38.<br />

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