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07.06.2013 Views

Codice di procedura penale 72 Art 269 cpv. 2 lett. a L'esperienza insegna che gli strumenti attuali – inclusa la ricerca d’emergenza (art. 35 D-LSCPT) – non bastano a localizzare un minore illecitamente trasportato o trattenuto. Una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, ossia una misura suscettiva di contribuire al ritrovamento del bambino, non può essere ordinata dato che la sottrazione di minorenne (art. 220 CP) non figura nell'elenco dei reati per il cui perseguimento può essere ordinata tale misura. Per tale motivo occorre completare l’articolo 269 capoverso 2 lettera a CPP con un rimando all’articolo 220 CP. Art. 269 bis Utilizzazione di speciali dispositivi tecnici di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (nuovo) L'articolo 269 bis contiene una base legale esplicita che consente al pubblico ministero di fare un uso più ampio di dispositivi speciali quali gli IMSI-catcher, segnatamente per identificare apparecchi mobili di comunicazione e i loro utenti. Il concetto di apparecchi mobili di comunicazione non comprende soltanto gli apparecchi di telefonia mobile bensì segnatamente anche i laptop e i notebook dotati di carte SIM per la trasmissione di dati mediante la rete di telefonia mobile. Tale nuova base legale consente inoltre di impiegare gli IMSI-catcher per ascoltare (e registrare) le comunicazioni nonché per localizzare tali apparecchi o i loro utenti. Le autorità inquirenti che oggigiorno ricorrono a tali dispositivi si fondano sull’articolo 280 lettera a e c CPP. Il citato complemento relativo all’identificazione è indispensabile per il perseguimento dei reati e si giustifica inoltre in quanto l’identificazione lede la sfera privata degli utenti meno delle succitate misure legittime, come la localizzazione e l’ascolto delle conversazioni 73. L'IMSI-catcher consente di simulare gli effetti tra la stazione di base di una rete di telefonia mobile e gli apparecchi di telefonia mobile ubicati all'interno del suo campo. Gli apparecchi notificano la loro presenza all'IMSI-catcher ed eseguono la procedura di identificazione come farebbero con qualsiasi altra stazione di base di una rete. In questo modo è possibile individuare senza l’intervento dell’operatore di telefonia mobile il numero della scheda d'identificazione dell'utente (numero SIM) o il numero d’identificazione internazionale (numero IMSI o numero IMEI), sino ad allora ignoto, di una data persona o apparecchiatura, di localizzare gli apparecchi in una determinata zona o persino di ascoltare le conversazioni telefoniche74. Un numero piuttosto consistente di partecipanti alla procedura di consultazione, in particolare i Cantoni e le organizzazioni che rappresentano le autorità di perseguimento penale, è favorevole all’istituzione di una base legale che consenta l’impiego di dispositivi del tipo IMSI-catcher nel senso di cui sopra. Il Partito ecologista svizzero (I Verdi) nonché alcune organizzazioni di tutela dei consumatori e di utenti 72 RS 312.0 73 Sophie de Saussure, op. cit., n. 45−56 e 70 74 Sylvain Métille, op. cit., n. 25 82

di Internet invece vi si oppone. In particolare quest’ultimi interpellati fanno notare che l'IMSI-catcher non soltanto consente di identificare il telefono mobile di un singolo utente bensì anche di deviare o disturbare le comunicazioni su una rete di telefonia mobile di tutte le persone, sospette o meno, che si trovano nei dintorni dell’utente in questione. Vi è pure stato chi si è interrogato sulla correttezza della classificazione sistematica della misura di sorveglianza presa in considerazione (art. 269 segg. CPP o art. 280 seg. CPP). La classificazione sistematica dell’impiego di dispositivi tecnici quali gli IMSIcatcher tiene conto di quanto richiesto al numero 2 delle mozioni Schmid-Federer 10.3831 (Revisione della LSCPT), Eichenberger 10.3876 (Revisione della LSCPT) e (von Rotz) Schwander 10.3877 (Revisione della LSCPT) secondo cui nessun aspetto inerente al perseguimento penale deve figurare nella LSCPT. Nell’ottica della sistematica, l’utilizzazione di dispositivi tecnici del tipo IMSI-catcher è retta esclusivamente dagli articoli 269 segg. CPP, e non dagli articoli 280 seg. CPP. Attualmente l’impiego di tali metodi di sorveglianza non richiede né la collaborazione di un fornitore di servizi di telecomunicazione né un intervento particolare del Servizio in relazione con l’utilizzazione di siffatti dispositivi di sorveglianza (nessun ordine di sorveglianza gli deve dunque pervenire). Tuttavia si tratta di ottenere dati del traffico delle telecomunicazioni, motivo per cui tale disposizione deve figurare nella sede summenzionata75 Tale metodo di sorveglianza va in particolare distinto dalla sorveglianza volta a ottenere dai fornitori di servizi di telecomunicazione i dati relativi alle chiamate di telefonia mobile transitate, in un determinato lasso di tempo, attraverso le loro antenne, che coprono un luogo delimitato da determinate coordinate geografiche e che possono dunque servire a localizzare un telefono cellulare e la persona che lo utilizza. Occorre precisare che gli articoli 269–279 CPP si applicano all’impiego di dispositivi tecnici di sorveglianza ai sensi dell’articolo 269 bis . CPP, se questa norma non stabilisce altrimenti. Ciò implica segnatamente che l’impiego di un cosiddetto IMSI-catcher ordinato dal pubblico ministero sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Dalla lettera a risulta dunque che i reati per i quali entra in linea di conto una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni mediante dispositivi tecnici quali gli IMSI-catcher sono i medesimi per i quali è possibile ricorrere a una sorveglianza di tipo tradizionale ai sensi dell’articolo 269 CPP. La lettera b prevede che il ricorso a dispositivi tecnici quali gli IMSI-catcher, tenuto conto delle loro caratteristiche tecniche e visto che sono in grado di interferire con le telecomunicazioni, costituisce un metodo di sorveglianza sussidiario. L’impiego di siffatti dispositivi deve limitarsi a colmare le lacune esistenti attualmente nell’ambito dei metodi tradizionali di sorveglianza; infatti tali dispositivi non sono destinati a rimpiazzare i metodi attualmente in uso per sorvegliare il traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 269 CPP76. Considerato che tali dispostivi possono interferire con le telecomunicazioni, la lettera c prevede che un loro impiego è ammesso soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) – e non del giudice dei provve- 75 Sophie de Saussure, op. cit., n. 16, 20 e 41−44 ; di diverso parere Sylvain Métille, op. cit., n. 26 e 40. 76 Sophie de Saussure, op. cit., n. 72. 83

Codice di procedura penale 72<br />

Art 269 cpv. 2 lett. a<br />

L'esperienza insegna <strong>ch</strong>e gli strumenti attuali – inclusa <strong>la</strong> ricerca d’emergenza<br />

(art. 35 D-LSCPT) – non bastano a localizzare un minore illecitamente trasportato o<br />

trattenuto. Una sorveglianza del<strong>la</strong> corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni,<br />

ossia una misura suscettiva di contribuire al ritrovamento del bambino,<br />

non può essere ordinata dato <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> sottrazione di minorenne (art. 220 CP) non<br />

figura nell'elenco dei reati per il cui perseguimento può essere ordinata tale misura.<br />

Per tale motivo occorre completare l’articolo 269 capoverso 2 lettera a CPP con un<br />

rimando all’articolo 220 CP.<br />

Art. 269 bis Utilizzazione di speciali dispositivi tecnici di sorveglianza del traffico<br />

delle telecomunicazioni (nuovo)<br />

L'articolo 269 bis contiene una base legale esplicita <strong>ch</strong>e consente al pubblico ministero<br />

di fare un uso più ampio di dispositivi speciali quali gli IMSI-cat<strong>ch</strong>er, segnatamente<br />

per identificare apparec<strong>ch</strong>i mobili di comunicazione e i loro utenti. Il concetto<br />

di apparec<strong>ch</strong>i mobili di comunicazione non comprende soltanto gli apparec<strong>ch</strong>i di<br />

telefonia mobile bensì segnatamente an<strong>ch</strong>e i <strong>la</strong>ptop e i notebook dotati di carte SIM<br />

per <strong>la</strong> trasmissione di dati mediante <strong>la</strong> rete di telefonia mobile. Tale nuova base<br />

legale consente inoltre di impiegare gli IMSI-cat<strong>ch</strong>er per ascoltare (e registrare) le<br />

comunicazioni non<strong>ch</strong>é per localizzare tali apparec<strong>ch</strong>i o i loro utenti. Le autorità<br />

inquirenti <strong>ch</strong>e oggigiorno ricorrono a tali dispositivi si fondano sull’articolo 280<br />

lettera a e c CPP. Il citato complemento re<strong>la</strong>tivo all’identificazione è indispensabile<br />

per il perseguimento dei reati e si giustifica inoltre in quanto l’identificazione lede <strong>la</strong><br />

sfera privata degli utenti meno delle succitate misure legittime, come <strong>la</strong> localizzazione<br />

e l’ascolto delle conversazioni 73. L'IMSI-cat<strong>ch</strong>er consente di simu<strong>la</strong>re gli<br />

effetti tra <strong>la</strong> stazione di base di una rete di telefonia mobile e gli apparec<strong>ch</strong>i di telefonia<br />

mobile ubicati all'interno del suo campo. Gli apparec<strong>ch</strong>i notificano <strong>la</strong> loro<br />

presenza all'IMSI-cat<strong>ch</strong>er ed eseguono <strong>la</strong> procedura di identificazione come farebbero<br />

con qualsiasi altra stazione di base di una rete. In questo modo è possibile individuare<br />

senza l’intervento dell’operatore di telefonia mobile il numero del<strong>la</strong> s<strong>ch</strong>eda<br />

d'identificazione dell'utente (numero SIM) o il numero d’identificazione internazionale<br />

(numero IMSI o numero IMEI), sino ad allora ignoto, di una data persona o<br />

apparec<strong>ch</strong>iatura, di localizzare gli apparec<strong>ch</strong>i in una determinata zona o persino di<br />

ascoltare le conversazioni telefoni<strong>ch</strong>e74. Un numero piuttosto consistente di partecipanti al<strong>la</strong> procedura di consultazione, in<br />

partico<strong>la</strong>re i Cantoni e le organizzazioni <strong>ch</strong>e rappresentano le autorità di perseguimento<br />

penale, è favorevole all’istituzione di una base legale <strong>ch</strong>e consenta l’impiego<br />

di dispositivi del tipo IMSI-cat<strong>ch</strong>er nel senso di cui sopra. Il Partito ecologista<br />

svizzero (I Verdi) non<strong>ch</strong>é alcune organizzazioni di tute<strong>la</strong> dei consumatori e di utenti<br />

72 RS 312.0<br />

73 Sophie de Saussure, op. cit., n. 45−56 e 70<br />

74 Sylvain Métille, op. cit., n. 25<br />

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