Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
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materia di sorveglianza del<strong>la</strong> corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.<br />
Se del caso, questo articolo permette al Servizio di ingiungere agli interessati<br />
di porre rimedio alle carenze constatate o di prescrivere misure per prevenire le<br />
recidive. Il destinatario dell’ingiunzione deve informare il Servizio delle disposizioni<br />
prese. La seconda frase del capoverso 2 è una norma analoga all’articolo 58<br />
capoverso 5 LTC. Oltre a pronunciare le citate misure, il Servizio può agire sul<br />
piano penale fondandosi sull’articolo 40. Occorre precisare <strong>ch</strong>e possono essere<br />
pronunciate misure più incisive di quelle <strong>ch</strong>e il Servizio può adottare secondo il<br />
capoverso 2, come già è il caso oggi, in caso di vio<strong>la</strong>zione del diritto in materia di<br />
sorveglianza del<strong>la</strong> corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.<br />
Queste misure sono di competenza del Dipartimento <strong>federale</strong> dell’ambiente, dei<br />
trasporti, dell’energia e del<strong>la</strong> comunicazione, per quanto concerne <strong>la</strong> corrispondenza<br />
postale e dell’Ufficio <strong>federale</strong> del<strong>la</strong> comunicazione e del<strong>la</strong> Commissione <strong>federale</strong><br />
del<strong>la</strong> comunicazione per quanto concerne il traffico delle telecomunicazioni. Come<br />
attualmente, l’Ufficio <strong>federale</strong> del<strong>la</strong> comunicazione e <strong>la</strong> Commissione <strong>federale</strong> del<strong>la</strong><br />
comunicazione potranno agire in base agli articoli 58 e 60 LTC e il Servizio potrà<br />
informare queste autorità delle vio<strong>la</strong>zioni <strong>ch</strong>e ha constatato per consentire loro di<br />
adottare, se del caso, le succitate misure. Non è necessario adottare una disposizione,<br />
ispirandosi all’articolo 58 capoverso 2 lettera b LTC <strong>ch</strong>e permetta al Servizio di<br />
obbligare un fornitore di servizi di telecomunicazione a versare al<strong>la</strong> Confederazione<br />
un importo corrispondente a quello risparmiato non eseguendo <strong>la</strong> sorveglianza<br />
ri<strong>ch</strong>iesta o non effettuando gli investimenti necessari per adempiere i suoi obblighi<br />
nel settore del<strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza. Il fornitore evita in effetti una spesa in questo caso ma<br />
non ottiene alcun vantaggio finanziario nei sensi del<strong>la</strong> succitata disposizione. Il<br />
fornitore deve tuttavia versare al Servizio un importo definito alle condizioni<br />
dell’articolo 34. Inoltre, l’articolo 33 capoverso 5 permette al Servizio di ingiungere<br />
al fornitore di adottare determinate misure tecni<strong>ch</strong>e e organizzative per compensare<br />
queste carenze nel settore del<strong>la</strong> sorveglianza. Finalmente, il fornitore potrà essere<br />
sanzionato penalmente per il mancato rispetto dell’ingiunzione di eseguire <strong>la</strong> sorveglianza<br />
o dell’ingiunzione secondo l’articolo 33 capoverso 5 (art. 39 cpv. 1 lett. a).<br />
Art. 42 Rimedi giuridici<br />
Occorre fin d’ora precisare <strong>ch</strong>e l’articolo 42 non riguarda il rimedio giuridico dato<br />
alle persone <strong>ch</strong>e sono oggetto di una sorveglianza del<strong>la</strong> corrispondenza postale o del<br />
traffico delle telecomunicazioni o alle persone toccate da tale sorveglianza, tale<br />
rimedio giuridico è retto dagli articoli 279 capoverso 3 CPP o 70k PPM.<br />
L’articolo 279 capoverso 1 CPP indica inoltre quali terzi sorvegliati devono essere<br />
ulteriormente informati; si tratta esclusivamente dei terzi ai sensi dell’articolo 270<br />
lettera b CPP. Altri interessati, per esempio persone <strong>ch</strong>e hanno comunicato con il<br />
sorvegliato o persone <strong>ch</strong>e, nell’ambito di una ricerca per zona di copertura d’antenna<br />
o di ricorso a un IMSI-cat<strong>ch</strong>er, sono inevitabilmente registrate prima del<strong>la</strong> cernita<br />
dei risultati del<strong>la</strong> sorveglianza, non sono sottoposte all’obbligo di comunicazione<br />
secondo l’articolo 279 CPP e non hanno diritto di interporre rec<strong>la</strong>mo ai sensi del<br />
capoverso 3 di tale disposizione. Ciò è giustificato poi<strong>ch</strong>é queste persone non sono<br />
sorvegliate ai sensi di <strong>legge</strong>. Gli articoli 269−279 CPP (in partico<strong>la</strong>re gli<br />
art. 269−269 ter CPP nel<strong>la</strong> loro versione modificata) disciplinano in modo esaustivo<br />
l’ammissibilità di una sorveglianza dal profilo del<strong>la</strong> procedura penale. Così i risultati<br />
di una sorveglianza (in tempo reale o retroattiva; i contenuti delle comunicazioni o i<br />
dati secondari) non possono per esempio essere utilizzati senza l’approvazione del<br />
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