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Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

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Dal capoverso 1 risulta <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> complicità è punibile. E ciò senza <strong>ch</strong>e sia necessario<br />

indicarlo espressamente, visto il contenuto dell’art. 5 DPA applicabile in virtù<br />

dell’articolo 40 e degli articoli 1 e 2 DPA. Gli articoli 6 e 7 DPA (Infrazioni commesse<br />

nell’azienda, da mandatari e simili) sono pure applicabili an<strong>ch</strong>e senza <strong>ch</strong>e sia<br />

necessario indicarlo espressamente in virtù degli articoli 40 e degli articoli 1 e 2<br />

DPA. La normativa degli articoli 6 e 7 DPA sostituisce il capoverso 4<br />

dell’articolo 31 dell’AP-LSCPT. Questa rego<strong>la</strong>mentazione è ragionevole, nel<strong>la</strong><br />

misura in cui si precisa <strong>ch</strong>e le «persone» oggetto del<strong>la</strong> disposizione sono innanzitutto<br />

i fornitori di servizi postali e di telecomunicazione, i loro impiegati, i loro superiori<br />

e le imprese stesse. Inoltre, <strong>la</strong> prescrizione dell’azione penale e del<strong>la</strong> pena per i<br />

reati di cui all’articolo 39 è retta dall’articolo 11 DPA integrato dall’articolo 333<br />

capoverso 6 lettere b e c. fintanto <strong>ch</strong>e i re<strong>la</strong>tivi termini non sono stati adeguati ai<br />

nuovi termini di prescrizione previsti nel<strong>la</strong> parte generale del CP. Secondo questi<br />

articoli, l’azione penale per questi reati si prescrive in 4 e <strong>la</strong> pena in 7 anni e mezzo.<br />

Come prevede il capoverso 2, è più ragionevole attribuire <strong>la</strong> competenza di perseguire<br />

e giudicare le infrazioni ai sensi dell’articolo 39 al Servizio (<strong>ch</strong>e dovrà organizzarsi<br />

di conseguenza) piuttosto <strong>ch</strong>e ai Cantoni, come previsto nell’avamprogetto<br />

posto in consultazione (art. 32 AP-LSCPT). Vi sono diversi argomenti a favore di<br />

questa soluzione. Prima di tutto occorre rilevare <strong>ch</strong>e il Servizio si trova in generale<br />

in condizione di meglio prendere atto dei fatti <strong>ch</strong>e possono costituire siffatti reati.<br />

Inoltre, l’articolo 39 sanziona segnatamente il mancato rispetto delle ingiunzioni del<br />

Servizio. Occorre peraltro rilevare <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> LSCPT conferisce al Servizio compiti di<br />

sorveglianza amministrativa. Infine, facciamo notare <strong>ch</strong>e il perseguimento e il giudizio<br />

dei reati ri<strong>ch</strong>iedono in linea di massima conoscenze tecni<strong>ch</strong>e specifi<strong>ch</strong>e <strong>ch</strong>e le<br />

autorità di perseguimento penale dei Cantoni probabilmente possiedono in misura<br />

minore del Servizio.<br />

2.11 Sezione 11: Vigi<strong>la</strong>nza e rimedi giuridici<br />

Art. 41 Vigi<strong>la</strong>nza<br />

È importante <strong>ch</strong>e soltanto le persone sottoposte al<strong>la</strong> LSCPT <strong>ch</strong>e rispettano <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione<br />

re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> sorveglianza del<strong>la</strong> corrispondenza postale e del traffico delle<br />

telecomunicazioni possano operare sul mercato svizzero. L’articolo 41 sul<strong>la</strong> sorveglianza<br />

amministrativa delle persone assoggettate al<strong>la</strong> LSCPT si prefigge questo<br />

obiettivo e rende l’articolo 58 parzialmente applicabile per analogia. Esso instaura<br />

un sistema di sanzioni amministrative complementari rispetto al sistema delle sanzioni<br />

penali previste nell’articolo 39. Il Servizio esercita le sue competenze <strong>ch</strong>e<br />

risultano dall’articolo 41 in modo vinco<strong>la</strong>nte nei confronti delle persone obbligate a<br />

col<strong>la</strong>borare (art. 2). Non può obbligare le autorità <strong>ch</strong>e ordinano le sorveglianze né le<br />

autorità d’approvazione, poi<strong>ch</strong>é non possiede competenza decisionale nei loro<br />

confronti (cfr. commento dell’art. 16 lett. a e b).<br />

Il capoverso 1 è una norma analoga all’articolo 58 capoverso 1 LTC. Il Servizio<br />

deve svolgere il ruolo di autorità di vigi<strong>la</strong>nza nel settore del<strong>la</strong> corrispondenza postale<br />

e del traffico delle telecomunicazioni, poi<strong>ch</strong>é è l’organo <strong>ch</strong>e meglio conosce <strong>la</strong><br />

materia e le regole applicabili.<br />

Il capoverso 2 è invece una norma analoga all’articolo 58 capoverso 2 lettera a LTC.<br />

Indica le misure <strong>ch</strong>e il Servizio può adottare se constata una vio<strong>la</strong>zione del diritto in<br />

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