Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
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2.8 Sezione 8: Ricerca d’emergenza e ricerca di condannati<br />
Art. 35 Ricerca d’emergenza<br />
L’articolo 35 non trova posto nel CPP poi<strong>ch</strong>é non si applica a un procedimento<br />
penale pendente. Questo articolo non si applica al rapimento o al sequestro di una<br />
persona in un luogo sconosciuto, per<strong>ch</strong>é in questi casi vi è un procedimento penale e<br />
il pubblico ministero potrà immediatamente ordinare le misure di sorveglianza del<strong>la</strong><br />
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni necessarie per localizzare<br />
l’autore dell’atto. L’articolo 35 si applica invece, per esempio, al<strong>la</strong> ricerca di<br />
persone in seguito a una catastrofe (inondazione, terremoto ecc.) nel<strong>la</strong> misura in cui<br />
le condizioni previstevi sono adempite.<br />
Secondo il capoverso 1, contrariamente da quanto previsto nell’articolo 3 del<strong>la</strong><br />
LSCPT vigente e nell’articolo 27 AP-LSCPT, <strong>la</strong> sorveglianza del<strong>la</strong> corrispondenza<br />
postale e del traffico delle telecomunicazione attuata in caso d’emergenza non è più<br />
limitata all’identificazione degli utenti e ai dati re<strong>la</strong>tivi al traffico, vale a dire ai dati<br />
secondari. La sorveglianza permette ora di ottenere il contenuto degli invii per<br />
quanto concerne <strong>la</strong> corrispondenza postale e il contenuto delle comunicazioni per<br />
quanto concerne il traffico delle telecomunicazioni. Il contenuto degli invii e delle<br />
comunicazioni può fornire informazioni sul luogo in cui si trova <strong>la</strong> persona scomparsa<br />
e, nell’ambito del traffico delle telecomunicazioni, può consentire di verificare<br />
se è veramente <strong>la</strong> persona scomparsa a utilizzare il collegamento sorvegliato. Gli<br />
articoli 19−32 e le disposizioni di esecuzione dell’OSCPT precisano i tipi di sorveglianza<br />
del<strong>la</strong> corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ai sensi<br />
dell’articolo 269 CPP <strong>ch</strong>e possono essere ordinati e i soggetti dei diversi obblighi in<br />
materia di esecuzione del<strong>la</strong> sorveglianza.<br />
L’impossibilità di localizzare <strong>la</strong> persona scomparsa è attualmente una delle condizioni<br />
contenute nell’articolo 3 capoverso 2 LSCPT vigente e viene completata nel<br />
capoverso 2 dal<strong>la</strong> condizione del<strong>la</strong> eccessiva difficoltà. L’aggiunta è giustificata dal<br />
fatto <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> condizione dell’impossibilità, considerata in senso letterale, pone esigenze<br />
esorbitanti e sproporzionate rispetto al bene giuridico del<strong>la</strong> persona scomparsa<br />
<strong>ch</strong>e occorre tute<strong>la</strong>re. Una sorveglianza di questo genere è così possibile, come negli<br />
articoli 269 capoverso 1 lettera c CPP e 36 capoverso 1, se le misure già adottate non<br />
hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le ricer<strong>ch</strong>e risulterebbero vane o<br />
eccessivamente difficili.<br />
Il capoverso 3 autorizza l’utilizzazione di speciali dispositivi tecnici di sorveglianza<br />
secondo l’articolo 269 bis CPP per ritrovare una persona scomparsa. Concretamente<br />
ciò permette di utilizzare a tal fine dispositivi come gli IMSI-cat<strong>ch</strong>er. Questo efficace<br />
mezzo di sorveglianza può in partico<strong>la</strong>re consentire di ritrovare una persona<br />
scomparsa an<strong>ch</strong>e se le c<strong>la</strong>ssi<strong>ch</strong>e misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni<br />
non hanno dato esito positivo. L’utilizzazione di dispositivi speciali è tuttavia<br />
sussidiaria rispetto al ricorso alle misure c<strong>la</strong>ssi<strong>ch</strong>e di sorveglianza (cfr. per<br />
analogia il commento dell’art. 269 bis lett. b CPP). Attualmente il ricorso a dispositivi<br />
come l’IMSI-cat<strong>ch</strong>er non necessita l’intervento di un fornitore di servizi di telecomunicazione<br />
né <strong>ch</strong>e questo ultimo abbia un comportamento tipicamente contrario<br />
all’articolo 321 ter cpv. 1 CP e neppure <strong>ch</strong>e il Servizio intervenga a tal fine (e quindi<br />
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