Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art. 33 Prova del<strong>la</strong> disponibilità a informare e sorvegliare<br />
In questo caso, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono dimostrare di<br />
essere in grado di fornire le informazioni e di eseguire le sorveglianze conformemente<br />
al diritto applicabile, in partico<strong>la</strong>re nel rispetto delle modalità stabilite nel<strong>la</strong><br />
LSCPT, nel<strong>la</strong> OSCPT e nelle ordinanze sui dettagli tecnici e amministrativi. I fornitori<br />
di servizi di telecomunicazione sopportano le spese del<strong>la</strong> dimostrazione di cui al<br />
capoverso 1, e di conseguenza an<strong>ch</strong>e le spese risultanti dal ricorso a imprese terze<br />
per compiere tale dimostrazione. Un fornitore di servizi di telecomunicazione deve<br />
ben inteso fornire tale prova soltanto per i tipi di sorveglianza dai quali non è dispensato<br />
in virtù dell’articolo 26 capoverso 6. Questo obbligo implica un comportamento<br />
attivo dei fornitori di servizi di telecomunicazione <strong>ch</strong>e devono in partico<strong>la</strong>re<br />
fornire le informazioni necessarie al<strong>la</strong> dimostrazione non<strong>ch</strong>é, se necessario, garantire<br />
l’accesso ai loro impianti. L’articolo 32 capoverso 3 permette al fornitore di servizi<br />
di telecomunicazione di adempiere i propri obblighi di informare e sorvegliare<br />
ricorrendo a un terzo o col<strong>la</strong>borando con quest’ultimo affidandogli l’esecuzione di<br />
tutti i suoi obblighi o di una parte di essi. In tal caso, il terzo potrà an<strong>ch</strong>e essere<br />
<strong>ch</strong>iamato a dimostrare al Servizio di essere in grado di adempiere i succitati obblighi<br />
di informare e sorvegliare in vece del fornitore di servizi di telecomunicazione o in<br />
col<strong>la</strong>borazione con quest’ultimo; il terzo sosterrà così il fornitore di servizi di telecomunicazione<br />
nel<strong>la</strong> dimostrazione <strong>ch</strong>e è obbligato a fare in virtù del capoverso 1.<br />
Se il terzo non è in grado di compiere <strong>la</strong> dimostrazione, il fallimento va ascritto al<br />
fornitore di servizi di telecomunicazione. Per il rimanente si veda il commento<br />
dell’articolo 32 capoverso 3.<br />
Il capoverso 2 permette al Servizio di incaricare un terzo di control<strong>la</strong>re se il fornitore<br />
di servizi di telecomunicazione ha provato <strong>la</strong> sua disponibilità a informare e sorvegliare;<br />
ciò si giustifica in considerazione del fatto <strong>ch</strong>e questo controllo può necessitare<br />
un lungo <strong>la</strong>voro impossibile da svolgere con le risorse umane di cui dispone il<br />
Servizio. Questa possibilità del Servizio non equivale a trasferire compiti amministrativi<br />
a privati ai sensi dell’articolo 178 capoverso 3 Cost. Il Servizio rimane in<br />
effetti responsabile dell’esecuzione di tale compito. Se fa uso di questa possibilità, il<br />
Servizio secondo il capoverso 6 continua a dover ri<strong>la</strong>sciare ai fornitori di servizi di<br />
telecomunicazione un attestato secondo cui hanno fornito <strong>la</strong> dimostrazione necessaria.<br />
Di conseguenza, esso è tenuto a control<strong>la</strong>re <strong>ch</strong>e il terzo da lui incaricato ha<br />
rispettato le modalità stabilite per compiere il controllo.<br />
Fondandosi sul capoverso 3, il Servizio e il fornitore di servizi di telecomunicazione<br />
possono per esempio compiere controlli del<strong>la</strong> qualità, segnatamente su «bersagli» di<br />
controllo fittizi (cfr. art. 18 e re<strong>la</strong>tivo commento).<br />
Secondo il capoverso 4, il fornitore di servizi di telecomunicazione control<strong>la</strong>to deve<br />
versare un emolumento al Servizio in contropartita del<strong>la</strong> prestazione di quest’ultimo.<br />
Stabilire l’importo dell’emolumento spetta al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>ch</strong>e tiene conto a tal<br />
fine del<strong>la</strong> natura del<strong>la</strong> prestazione fornita dal Servizio.<br />
Il capoverso 5 si approssima all’articolo 16 lettera d <strong>ch</strong>e tuttavia non riguarda una<br />
procedura di prova del<strong>la</strong> disponibilità a informare e sorvegliare, an<strong>ch</strong>e in seguito a<br />
una sorveglianza <strong>ch</strong>e non si è svolta in modo ottimale, ma concerne <strong>la</strong> procedura di<br />
esecuzione di una sorveglianza. I fornitori di servizi di telecomunicazione sopportano<br />
le spese delle misure <strong>ch</strong>e devono adottare per compensare le <strong>la</strong>cune nel<strong>la</strong> loro<br />
disponibilità di informare e sorvegliare, poi<strong>ch</strong>é queste misure sono necessarie per<br />
consentire loro di adempiere i loro obblighi legali. Se non ottemperano alle ingiun-<br />
66