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- per scrupolo di completezza occorre rilevare che le sorveglianze di Internet non necessitano alcuna particolare base legale, poiché il loro disciplinamento negli articoli 269 CPP e 1 LSCPT è incontestato61. Riassumiamo facendo presente che la base legale che indica se una sorveglianza è ammissibile va ricercata negli articoli 269 segg. CPP (aspetto della procedura penale). Invece, la LSCPT indica in quali modi gli attori del settore della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni possono essere obbligati a collaborare nel quadro di una tale sorveglianza (aspetto di diritto amministrativo). Al riguardo si veda anche il commento dell’articolo 42. I capoversi 1 e 2 sono norme di delega che attribuiscono al Consiglio federale la competenza di definire materie che già regola attualmente nell’OSCPT. Questa normativa consente per esempio di tenere conto del fatto che i dati secondari, che devono poter essere chiesti a un fornitore di servizi di telecomunicazione nell’ambito di una sorveglianza retroattiva del traffico delle comunicazioni telefoniche, comprese quelle avvenute via Internet, non devono per forza essere le medesime richieste nell’ambito di una sorveglianza retroattiva di Internet (riguardante dati diversi da quelli delle comunicazioni telefoniche). Una sorveglianza retroattiva di Internet non deve per esempio indicare necessariamente le pagine Internet consultate, poiché tale tipo di sorveglianza, seppure concernente i dati secondari, equivarrebbe in una certa misura a una sorveglianza del contenuto delle comunicazioni. Le cerchie interessate saranno consultate sulle proposte che il Consiglio federale formulerà in virtù dei capoversi 1 e 2. È opportuno indicare che è comunque possibile eseguire sorveglianze di tipo nuovo, che ancora non figurano nelle disposizioni esecutive ma sono coperte dal CPP. Il fornitore di servizi di telecomunicazione non è obbligato a eseguire esso stesso la sorveglianza come è in linea di massima il caso per i fornitori di servizi di comunicazione derivati (art. 27) o per i gerenti di reti di telecomunicazione interne (art. 28), ma dovrà soltanto permettere e tollerare l’esecuzione di siffatta sorveglianza da parte del Servizio o di un terzo che agisce su suo mandato (cfr. art. 26 cpv. 2 e 32 cpv. 2). Il capoverso 3 prevede che i dettagli tecnici e amministrativi necessari per permettere la buona esecuzione con costi minimi delle sorveglianze normalmente ammissibili cessano di essere disciplinati, come finora, nelle direttive del Servizio e saranno d’ora innanzi regolati da ordinanze del DFGP. Per quanto concerne le ordinanze molto tecniche e voluminose adottate a livello dipartimentale si prevede di pubblicare nella Raccolta ufficiale delle leggi federali soltanto un rimando (art. 5 della legge federale del 18 giugno 200462 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale). In questo caso il testo completo sarà disponibile su una pagina Internet del DFGP. Il disciplinamento dei dettagli tecnici e amministrativi in un’ordinanza implica che l’esecuzione delle sorveglianze in questione è standardizzata. Al riguardo vi sono standard internazionali di cui va tenuto conto. Giova rilevare che non tutti i tipi di sorveglianza ammissibili secondo il capoverso 1, coperti cioè dalla legislazione, sono necessariamente standardizzati. Per i casi speciali vi sono tipi speciali di sorveglianza che sono ammissibili ma non (ancora) standardizzati. Tale cambiamento di 61 Cfr. semplicemente Marc Jean-Richard-dit-Bressel in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 15 seg. ad art. 269 CPP 62 RS 170.512 64
competenza è conforme con lo spirito del numero 1 delle mozioni Schmid-Federer 10.3831 (Revisione della LSCPT), Eichenberger 10.3876 (Revisione della LSCPT) e (von Rotz) Schwander 10.3877 (Revisione della LSCPT) secondo cui i compiti normativi e regolamentari del Servizio devono essere sostanzialmente distinti dai suoi compiti d’esecuzione delle sorveglianze. Il cambiamento renderà così più legittime le disposizioni in questione, che potranno essere elaborate nell’ambito dell’organo consultivo secondo l’articolo 5. Art. 32 Disponibilità a informare e sorvegliare L’articolo 32 riguarda ben inteso i tipi di sorveglianza dall’esecuzione dei quali il fornitore di servizi di telecomunicazione non è dispensato in virtù dell’articolo 26 capoverso 6. Il capoverso 1 prevede che le informazioni siano fornite e le sorveglianze eseguite conformemente al diritto applicabile, in particolare nel rispetto delle modalità stabilite nella LSCPT, nella OSCPT e nelle ordinanze che regolano i dettagli tecnici e amministrativi. Per poter adempiere il loro obbligo di fornire le informazioni e i dati in questione, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere in possesso dei citati dati e informazioni, ragione per cui devono conservare le informazioni e i dati secondari. L’obbligo di cui al capoverso 2 dei fornitori di servizi di telecomunicazione implica un comportamento attivo da parte loro, conformemente alle direttive impartite dal Servizio (art. 16 lett. d). Devono di conseguenza fornire segnatamente le informazioni necessarie all’esecuzione della sorveglianza e se necessario garantire l’accesso ai loro impianti. Il capoverso 3 prevede che, a condizione di assumerne le spese, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono affidare l’esecuzione di tutti i loro obblighi di informazione e sorveglianza a terzi, principalmente imprese specializzate nell’offerta di servizi di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni su ordine delle autorità (lawful interception). Questa normativa consente una grande flessibilità. In particolare la presente regolamentazione non obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione a procurarsi le infrastrutture per adempiere questi obblighi. La normativa permette loro, per esempio, anche di associare i loro mezzi per adempiere insieme a questi obblighi, acquistando o noleggiando le infrastrutture necessarie. Per soddisfare i requisiti del capoverso 1 è quindi sufficiente, secondo il capoverso 3, che il fornitore di servizi di telecomunicazione sia in grado di fornire le informazioni e di eseguire le sorveglianze ricorrendo a un terzo o in collaborazione con quest’ultimo. Occorre tuttavia rilevare che, come finora, soltanto i fornitori di servizi di telecomunicazione sono assoggettati agli obblighi di informare e di sorvegliare e non le imprese terze a cui fanno capo. Per il rimanente si veda il commento dell’articolo 33 capoverso 1. Il capoverso 3 seconda frase riguarda il rapporto di diritto privato tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e il terzo che sceglie per eseguire i suoi obblighi. Il capoverso 3 terza frase concerne invece il rapporto di diritto amministrativo tra il Servizio e i il terzo; questa regola si prefigge in particolare un buon svolgimento della sorveglianza, anche sotto il profilo della protezione e della qualità dei dati. 65
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competenza è conforme con lo spirito del numero 1 delle mozioni S<strong>ch</strong>mid-Federer<br />
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(von Rotz) S<strong>ch</strong>wander 10.3877 (Revisione del<strong>la</strong> LSCPT) secondo cui i compiti<br />
normativi e rego<strong>la</strong>mentari del Servizio devono essere sostanzialmente distinti dai<br />
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legittime le disposizioni in questione, <strong>ch</strong>e potranno essere e<strong>la</strong>borate nell’ambito<br />
dell’organo consultivo secondo l’articolo 5.<br />
Art. 32 Disponibilità a informare e sorvegliare<br />
L’articolo 32 riguarda ben inteso i tipi di sorveglianza dall’esecuzione dei quali il<br />
fornitore di servizi di telecomunicazione non è dispensato in virtù dell’articolo 26<br />
capoverso 6.<br />
Il capoverso 1 prevede <strong>ch</strong>e le informazioni siano fornite e le sorveglianze eseguite<br />
conformemente al diritto applicabile, in partico<strong>la</strong>re nel rispetto delle modalità stabilite<br />
nel<strong>la</strong> LSCPT, nel<strong>la</strong> OSCPT e nelle ordinanze <strong>ch</strong>e rego<strong>la</strong>no i dettagli tecnici e<br />
amministrativi. Per poter adempiere il loro obbligo di fornire le informazioni e i dati<br />
in questione, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere in possesso<br />
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L’obbligo di cui al capoverso 2 dei fornitori di servizi di telecomunicazione implica<br />
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Servizio (art. 16 lett. d). Devono di conseguenza fornire segnatamente le informazioni<br />
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ai loro impianti.<br />
Il capoverso 3 prevede <strong>ch</strong>e, a condizione di assumerne le spese, i fornitori di servizi<br />
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e sorveglianza a terzi, principalmente imprese specializzate nell’offerta di<br />
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(<strong>la</strong>wful interception). Questa normativa consente una grande flessibilità. In partico<strong>la</strong>re<br />
<strong>la</strong> presente rego<strong>la</strong>mentazione non obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione<br />
a procurarsi le infrastrutture per adempiere questi obblighi. La normativa<br />
permette loro, per esempio, an<strong>ch</strong>e di associare i loro mezzi per adempiere insieme a<br />
questi obblighi, acquistando o noleggiando le infrastrutture necessarie. Per soddisfare<br />
i requisiti del capoverso 1 è quindi sufficiente, secondo il capoverso 3, <strong>ch</strong>e il<br />
fornitore di servizi di telecomunicazione sia in grado di fornire le informazioni e di<br />
eseguire le sorveglianze ricorrendo a un terzo o in col<strong>la</strong>borazione con quest’ultimo.<br />
Occorre tuttavia rilevare <strong>ch</strong>e, come finora, soltanto i fornitori di servizi di telecomunicazione<br />
sono assoggettati agli obblighi di informare e di sorvegliare e non le<br />
imprese terze a cui fanno capo. Per il rimanente si veda il commento dell’articolo 33<br />
capoverso 1. Il capoverso 3 seconda frase riguarda il rapporto di diritto privato tra i<br />
fornitori di servizi di telecomunicazione e il terzo <strong>ch</strong>e sceglie per eseguire i suoi<br />
obblighi. Il capoverso 3 terza frase concerne invece il rapporto di diritto amministrativo<br />
tra il Servizio e i il terzo; questa rego<strong>la</strong> si prefigge in partico<strong>la</strong>re un buon svolgimento<br />
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