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Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

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- per scrupolo di completezza occorre rilevare <strong>ch</strong>e le sorveglianze di Internet<br />

non necessitano alcuna partico<strong>la</strong>re base legale, poi<strong>ch</strong>é il loro disciplinamento<br />

negli articoli 269 CPP e 1 LSCPT è incontestato61. Riassumiamo facendo presente <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> base legale <strong>ch</strong>e indica se una sorveglianza è<br />

ammissibile va ricercata negli articoli 269 segg. CPP (aspetto del<strong>la</strong> procedura penale).<br />

Invece, <strong>la</strong> LSCPT indica in quali modi gli attori del settore del<strong>la</strong> corrispondenza<br />

postale e del traffico delle telecomunicazioni possono essere obbligati a col<strong>la</strong>borare<br />

nel quadro di una tale sorveglianza (aspetto di diritto amministrativo). Al riguardo si<br />

veda an<strong>ch</strong>e il commento dell’articolo 42.<br />

I capoversi 1 e 2 sono norme di delega <strong>ch</strong>e attribuiscono al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong><br />

competenza di definire materie <strong>ch</strong>e già rego<strong>la</strong> attualmente nell’OSCPT. Questa<br />

normativa consente per esempio di tenere conto del fatto <strong>ch</strong>e i dati secondari, <strong>ch</strong>e<br />

devono poter essere <strong>ch</strong>iesti a un fornitore di servizi di telecomunicazione<br />

nell’ambito di una sorveglianza retroattiva del traffico delle comunicazioni telefoni<strong>ch</strong>e,<br />

comprese quelle avvenute via Internet, non devono per forza essere le medesime<br />

ri<strong>ch</strong>ieste nell’ambito di una sorveglianza retroattiva di Internet (riguardante dati<br />

diversi da quelli delle comunicazioni telefoni<strong>ch</strong>e). Una sorveglianza retroattiva di<br />

Internet non deve per esempio indicare necessariamente le pagine Internet consultate,<br />

poi<strong>ch</strong>é tale tipo di sorveglianza, seppure <strong>concernente</strong> i dati secondari, equivarrebbe<br />

in una certa misura a una sorveglianza del contenuto delle comunicazioni. Le<br />

cer<strong>ch</strong>ie interessate saranno consultate sulle proposte <strong>ch</strong>e il Consiglio <strong>federale</strong> formulerà<br />

in virtù dei capoversi 1 e 2. È opportuno indicare <strong>ch</strong>e è comunque possibile<br />

eseguire sorveglianze di tipo nuovo, <strong>ch</strong>e ancora non figurano nelle disposizioni<br />

esecutive ma sono coperte dal CPP. Il fornitore di servizi di telecomunicazione non<br />

è obbligato a eseguire esso stesso <strong>la</strong> sorveglianza come è in linea di massima il caso<br />

per i fornitori di servizi di comunicazione derivati (art. 27) o per i gerenti di reti di<br />

telecomunicazione interne (art. 28), ma dovrà soltanto permettere e tollerare<br />

l’esecuzione di siffatta sorveglianza da parte del Servizio o di un terzo <strong>ch</strong>e agisce su<br />

suo mandato (cfr. art. 26 cpv. 2 e 32 cpv. 2).<br />

Il capoverso 3 prevede <strong>ch</strong>e i dettagli tecnici e amministrativi necessari per permettere<br />

<strong>la</strong> buona esecuzione con costi minimi delle sorveglianze normalmente ammissibili<br />

cessano di essere disciplinati, come finora, nelle direttive del Servizio e saranno<br />

d’ora innanzi rego<strong>la</strong>ti da ordinanze del DFGP. Per quanto concerne le ordinanze<br />

molto tecni<strong>ch</strong>e e voluminose adottate a livello dipartimentale si prevede di pubblicare<br />

nel<strong>la</strong> Raccolta ufficiale delle leggi federali soltanto un rimando (art. 5 del<strong>la</strong> <strong>legge</strong><br />

<strong>federale</strong> del 18 giugno 200462 sulle raccolte del diritto <strong>federale</strong> e sul Foglio <strong>federale</strong>).<br />

In questo caso il testo completo sarà disponibile su una pagina Internet del<br />

DFGP.<br />

Il disciplinamento dei dettagli tecnici e amministrativi in un’ordinanza implica <strong>ch</strong>e<br />

l’esecuzione delle sorveglianze in questione è standardizzata. Al riguardo vi sono<br />

standard internazionali di cui va tenuto conto. Giova rilevare <strong>ch</strong>e non tutti i tipi di<br />

sorveglianza ammissibili secondo il capoverso 1, coperti cioè dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione,<br />

sono necessariamente standardizzati. Per i casi speciali vi sono tipi speciali di sorveglianza<br />

<strong>ch</strong>e sono ammissibili ma non (ancora) standardizzati. Tale cambiamento di<br />

61 Cfr. semplicemente Marc Jean-Ri<strong>ch</strong>ard-dit-Bressel in: Niggli/Heer/Wiprä<strong>ch</strong>tiger (ed.),<br />

Basler Kommentar, S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>e Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 15 seg. ad<br />

art. 269 CPP<br />

62 RS 170.512<br />

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