Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
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fautori di questa identificazione fanno inoltre valere <strong>ch</strong>e l’accesso anonimo a<br />
Internet non è possibile in alcuni Paesi vicini del<strong>la</strong> Svizzera e in Svezia. Siffatta<br />
normativa si giustifica di certo nell’ottica del<strong>la</strong> lotta contro <strong>la</strong> criminalità. Nonostante<br />
quanto precede, va tenuto presente <strong>ch</strong>e questa rego<strong>la</strong>mentazione rappresenterebbe<br />
un onere supplementare per i fornitori di servizi di telecomunicazione e soprattutto<br />
avrebbe conseguenze importanti per<strong>ch</strong>é impli<strong>ch</strong>erebbe <strong>la</strong> fine del<strong>la</strong> libertà <strong>ch</strong>e offre<br />
il funzionamento attuale delle reti Wi-Fi <strong>ch</strong>e continuerebbero a esistere. L’obbligo di<br />
identificazione non costituirebbe inoltre una panacea per<strong>ch</strong>é vi sono possibilità<br />
tecni<strong>ch</strong>e di eluderlo. Il presente progetto propone quindi di rinunciarvi malgrado il<br />
contenuto del<strong>la</strong> mozione G<strong>la</strong>nzmann-Hunkeler 07.3627 (Obbligo di registrazione<br />
delle carte prepagate Wi-Fi) e il fatto <strong>ch</strong>e in questo modo si tollera una <strong>la</strong>cuna nel<strong>la</strong><br />
sorveglianza.<br />
Art. 30 Obblighi dei venditori professionali di carte e altri mezzi analoghi<br />
L’articolo 30 si prefigge di colmare una <strong>la</strong>cuna del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione in vigore. La<br />
<strong>la</strong>cuna riguarda <strong>la</strong> registrazione, da parte delle persone a cui fa riferimento <strong>la</strong> presente<br />
disposizione, dei dati re<strong>la</strong>tivi all’identità dei loro clienti a cui forniscono i mezzi<br />
per accedere a una rete pubblica di telecomunicazione senza concludere un abbonamento.<br />
In effetti, <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione vigente obbliga soltanto i fornitori di servizi di<br />
telecomunicazione a registrare i dati. Di conseguenza, i venditori <strong>ch</strong>e sono oggetto<br />
del<strong>la</strong> presente disposizione (p. es. Interdiscount, Media Markt e Mobilezone) <strong>ch</strong>e<br />
ottengono questi mezzi dai fornitori di servizi di telecomunicazione (p. es. Swisscom,<br />
Orange e Sunrise) – in partico<strong>la</strong>re le carte SIM prepagate, le carte prepagate<br />
Wi-Fi per l’accesso a Internet, prima <strong>ch</strong>e siano registrate a nome di un cliente, non<br />
sono tenuti a compiere <strong>la</strong> registrazione. Il cliente resta quindi anonimo, <strong>la</strong> qual cosa<br />
comporta una <strong>la</strong>cuna ingiustificata nel<strong>la</strong> sorveglianza. Gli interessati devono in<br />
seguito comunicare i dati registrati al fornitore di servizi di telecomunicazione al<strong>la</strong><br />
cui rete il mezzo venduto dà accesso (p. es. Swisscom, Orange e Sunrise), affin<strong>ch</strong>é<br />
tale fornitore possa registrare i re<strong>la</strong>tivi dati; in questo modo il fornitore può mettere<br />
tali dati a disposizione del sistema di commutazione delle domande d’informazione<br />
sui servizi di telecomunicazione (detto CCIS) gestito dal Servizio in col<strong>la</strong>borazione<br />
con i fornitori di servizi di telecomunicazione. Vedi an<strong>ch</strong>e il commento<br />
dell’articolo 21 capoverso 2. La vio<strong>la</strong>zione degli obblighi previsti all’articolo 30 è<br />
sanzionata dall’articolo 39 capoverso 1 lettera c. Giova precisare <strong>ch</strong>e le semplici<br />
carte telefoni<strong>ch</strong>e (p. es. «taxcard» dotate di un credito e vendute nei <strong>ch</strong>ios<strong>ch</strong>i) non<br />
sottostanno all’obbligo di cui all’articolo 30.<br />
2.7 Sezione 7: Garanzia del<strong>la</strong> disponibilità a informare e<br />
sorvegliare dei fornitori di servizi di telecomunicazione<br />
Come l’articolo 18, gli articoli 31−34 intendono innanzitutto garantire <strong>la</strong> buona<br />
esecuzione delle sorveglianze del traffico delle telecomunicazioni. Si tratta segnatamente<br />
del<strong>la</strong> possibilità di esaminare <strong>la</strong> capacità dei fornitori di servizi di telecomunicazione<br />
di fornire le informazioni e di sorvegliare i servizi di telecomunicazione<br />
designati e questo conformemente al diritto applicabile. Si tratta dunque di una<br />
questione di rispetto («compliance») delle re<strong>la</strong>tive obbligazioni. Non si può sostenere<br />
<strong>ch</strong>e sia un’attività di «certificazione» come era il caso degli articoli 18 e 24 AP-<br />
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