Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
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p<strong>la</strong>usibile <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> mozione G<strong>la</strong>nzmann-Hunkeler 07.3627 (Obbligo di registrazione<br />
delle carte prepagate Wi-Fi), poco <strong>ch</strong>iara su questo punto, persegua questo obiettivo.<br />
Art. 29 Obblighi delle persone <strong>ch</strong>e <strong>la</strong>sciano a disposizione dei terzi il loro<br />
accesso a una rete pubblica di telecomunicazione<br />
L’articolo 29 capoverso 1 impone agli interessati l’obbligo minimo ma sufficiente di<br />
tollerare una sorveglianza e obblighi accessori necessari per permetterne<br />
l’esecuzione. Il disegno prevede <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> sorveglianza sia eseguita dal Servizio o da<br />
una persona <strong>ch</strong>e agisce su suo mandato, in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> polizia. Ciò non significa<br />
<strong>ch</strong>e il Servizio può trasferire compiti amministrativi a privati conformemente<br />
all’articolo 178 capoverso 3 Cost. Il Servizio rimane in effetti responsabile<br />
dell’esecuzione del compito in questione.<br />
Il capoverso 2 impone inoltre a queste persone l’obbligo di consegnare i dati secondari<br />
di cui dispongono (almeno quelli disponibili nel momento in cui è presa <strong>la</strong><br />
decisione di sorveglianza) senza tuttavia costringerli a conservare questi dati. Rispetto<br />
al<strong>la</strong> normativa ordinaria applicabile ai fornitori di servizi di telecomunicazione,<br />
con questo regime si possono perdere i dati secondari ottenuti mediante sorveglianza<br />
retroattiva e i dati ottenuti mediante una sorveglianza in tempo reale, visto <strong>ch</strong>e i<br />
tempi di cui il Servizio o <strong>la</strong> persona <strong>ch</strong>e agisce su mandato di quest’ultimo hanno<br />
bisogno per avviare <strong>la</strong> sorveglianza sono più lunghi È tuttavia opportuno rinunciare<br />
a imporre obblighi supplementari <strong>ch</strong>e ri<strong>ch</strong>iedono preparativi attivi da parte degli<br />
interessati <strong>ch</strong>e dovrebbero fornire sforzi sproporzionati. Ciò vale an<strong>ch</strong>e per l’obbligo<br />
di identificazione <strong>ch</strong>e pare <strong>ch</strong>iedere <strong>la</strong> mozione G<strong>la</strong>nzmann-Hunkeler 07.3627<br />
(Obbligo di registrazione delle carte prepagate Wi-Fi). Un tale obbligo di identificazione<br />
delle persone a cui fa riferimento questo articolo porrebbe inoltre problemi<br />
pratici. In effetti le persone, <strong>ch</strong>e si tratti di individui o di alberghi, ristoranti, caffè,<br />
ospedali, scuole, attività commerciali, comuni ecc., <strong>ch</strong>e <strong>la</strong>sciano il loro accesso al<strong>la</strong><br />
rete a disposizione dei terzi dovrebbero <strong>ch</strong>iedere un documento d’identità e annotare<br />
in un registro <strong>ch</strong>i ha avuto accesso al<strong>la</strong> rete e in quale momento, <strong>la</strong> qual cosa non è<br />
necessariamente compatibile con l’attività del terzo (p. es. rapido consumo di un<br />
caffè in un locale pubblico <strong>ch</strong>e permette l’accesso al<strong>la</strong> propria rete Wi-Fi).<br />
La mozione menzionata in precedenza sembra <strong>ch</strong>iedere <strong>ch</strong>e sia sancito un obbligo di<br />
identificazione degli utenti (e non soltanto dei loro computer) delle reti <strong>la</strong>sciate a<br />
disposizione dei terzi.<br />
Se siffatto obbligo fosse effettivamente previsto dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione, dovrebbe essere a<br />
carico del fornitore di servizi di telecomunicazione <strong>ch</strong>e fornisce <strong>la</strong> rete al<strong>la</strong> persona<br />
<strong>ch</strong>e <strong>la</strong> <strong>la</strong>scia a disposizione dei terzi e non a carico di quest’ultima. Sembra <strong>ch</strong>e i<br />
fornitori di servizi di telecomunicazione sotto il profilo tecnico siano in grado di<br />
identificare gli utenti di queste reti e i loro computer, come previsto nell’articolo 22<br />
AP-LSCPT <strong>ch</strong>e aveva suscitato reazioni di segno diverso durante <strong>la</strong> consultazione.<br />
Secondo i fautori di questa modalità di identificazione, per un albergo o un negozio<br />
dovrebbe essere facile mettere l’accesso a Internet a disposizione di un cliente<br />
tramite un codice, un SMS o il suo indirizzo e-mail personale. La maggioranza dei<br />
grandi fornitori di servizi di telecomunicazione offrono già questa possibilità in<br />
Svizzera. Concretamente, ciò può per esempio essere fatto previa identificazione<br />
dell’utente (p. es. mediante il telefono cellu<strong>la</strong>re o <strong>la</strong> sua carta di credito), prima di<br />
poter ottenere accesso a Internet dal fornitore di servizi di telecomunicazione <strong>ch</strong>e<br />
mette a disposizione <strong>la</strong> rete del<strong>la</strong> persona <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> <strong>la</strong>scia a disposizione dei terzi. I<br />
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