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07.06.2013 Views

cibercriminalità. Protezione dei fanciulli) e dalla mozione Barthassat 10.4133 (Aumentare la durata di conservazione dei registri di assegnazione degli indirizzi Internet Protocol). I motivi dell‘aumento da sei a dodici mesi della durata di conservazione di tali dati – di cui fanno segnatamente parte i dati sull’attribuzione dei numeri IP, oggetto della mozione Barthassat 10.4133 – sono legati all’efficacia del perseguimento penale, segnatamente nel settore della lotta contro la pedopornografia, il crimine organizzato e il terrorismo. In effetti, le esperienze delle autorità di perseguimento penale mostrano che la durata di conservazione dei dati di sei mesi è troppo breve, poiché tale termine è spesso già completamente scaduto o lo è in gran parte quando lo stato del procedimento consente all’autorità di ordinare una sorveglianza. In conseguenza di ciò a volte può essere impossibile dare seguito a una domanda di assistenza giudiziaria, o identificare un imputato o peggio ancora una vittima, per esempio un minore vittima di atti pedofili. In considerazione degli interessi pubblici in gioco, l’aumento da sei a dodici mesi della durata di conservazione dei dati è compatibile con i diritti fondamentali delle persone i cui dati vengono così conservati. Il nostro Collegio ha già sostenuto questa posizione nel suo rapporto del 9 giugno 2006 sul postulato del 21 febbraio 2005 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati 05.3006 (Lotta più efficace contro il terrorismo e il crimine organizzato) 51. Questa durata va in particolare posta in relazione con la direttiva dell’Unione europea 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. Questa direttiva autorizza la conservazione dei dati che corrispondono ai dati considerati secondari in Svizzera per un minimo di sei mesi fino a un massimo, in linea di principio, di due anni dalla data della comu- nicazione 52 gni durante la procedura di consultazione. È tuttavia stata rimessa in discussione negli ambienti dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Questi ultimi hanno invocato i costi supplementari da cui sarebbero gravati. Secondo il nostro Consiglio, il proposto aumento della durata di conservazione non genererà costi supplementari sproporzionati per le persone che dovranno adempiere a questo obbligo di conservazione. Inoltre, ricordiamo che i fornitori di servizi di telecomunicazione conservano già oggi tutti i dati o una parte di essi per almeno un anno. L’allungamento da sei a dodici mesi del periodo durante il quale i dati secondari possono essere chiesti con effetto retroattivo (art. 273 cpv. 3 CPP e art. 70d cpv. 3 PPM) fa da corollario all’allungamento della durata di conservazione di questi dati; è giustificato dalle medesime considerazioni ed è nell’interesse di una maggiore efficacia. Il capoverso 6 dà al Consiglio federale la possibilità di dispensare alcuni fornitori di servizi di telecomunicazione da taluni obblighi che richiedono determinati preparativi da parte loro (per opposizione al semplice obbligo di tollerare una sorveglianza o di fornire i dati disponibili), in funzione di specifiche caratteristiche. Queste caratteristiche permettono per esempio di ritenere che tali persone non possono a priori possedere dati interessanti per una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Tale può essere il caso delle persone che offrono servizi di telecomunicazione nel settore dell’educazione o li offrono a un numero molto esiguo di clienti. Nei fatti questa possibilità di accordare dispense si avvicina a quanto previsto nell’ordinamento vigente secondo il quale entrano nel campo d’applicazione personale della legge e sono pertanto gravati da obblighi in virtù della medesima soltanto 56 . L’aumento della durata di conservazione ha raccolto importanti soste- 51 http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/5223.pdf 52 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:IT:PDF

i fornitori di servizi di telecomunicazione assoggettati alla concessione o all’obbligo di notificazione (art. 1 cpv. 2 LSCPT vigente in relazione con l’art. 4 cpv. 2 LTC e con l’art. 3 OST). Il capoverso 6 impone a queste persone l’obbligo di fornire i dati secondari di cui dispongono senza tuttavia costringerle a conservare questi dati, diversamente da quanto prevede in linea di massima la regola (cfr. cpv. 5). Queste persone soggiacciono tuttavia all’obbligo minimo di tollerare una sorveglianza nonché a obblighi accessori necessari per permetterne l’esecuzione (cfr. cpv. 2). È tuttavia opportuno tenere presente che questi obblighi non permettono di colmare interamente la lacuna creata dal capoverso 6. Il regime proposto può in effetti portare alla perdita di dati secondari che normalmente potrebbero essere ottenuti nel quadro di una sorveglianza retroattiva e alla perdita di dati normalmente ottenuti nel quadro di una sorveglianza in tempo reale, dato che i tempi necessari per avviare una sorveglianza aumentano, poiché il Servizio o la persona da esso incaricata necessita di tempo a tal fine. Occorre menzionare a questo proposito che il presente disegno propone – malgrado le richieste della mozione Glanzmann-Hunkeler 07.3627 (Obbligo di registrazione delle carte prepagate Wi-Fi) e il fatto che si tollera così una lacuna nella sorveglianza – di rinunciare a imporre al fornitore di servizi di telecomunicazione, che fornisce una rete lasciata a disposizione dei terzi dal suo utente, un obbligo di identificare tali utenti (e non soltanto i loro computer). Per il rimanente si veda il commento dell’articolo 29. Art. 27 Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati Occorre innanzitutto precisare che l’articolo 27 non deve suscitare aspettative eccessive, visto che molti fornitori importanti dei servizi Internet a cui la disposizione fa riferimento hanno sede all’estero dove pure si trova la loro infrastruttura. Per il rimanente si veda il commento dell’articolo 2 lettera c. Il capoverso 1 impone ai fornitori l’obbligo minimo di tollerare una sorveglianza nonché obblighi accessori necessari per permetterne l’esecuzione. La sorveglianza concerne dati che il sorvegliato invia mediante un siffatto fornitore (p. es. nel caso di servizi e-mail) o registra presso il fornitore medesimo (p. es. nel caso di servizi di cloud storage). Il disegno prevede che sia il Servizio o una persona che agisce su suo mandato, in particolare la polizia, a eseguire la sorveglianza. Ciò non significa che il Servizio possa trasferire compiti amministrativi a privati conformemente all’articolo 178 capoverso 3 Cost. Il Servizio rimane in effetti responsabile dell’esecuzione del compito. Il capoverso 2 impone a queste persone l’obbligo di consegnare i dati secondari di cui dispongono (almeno quelli disponibili nel momento in cui viene presa la decisione di sorveglianza) senza tuttavia costringerle a conservarli, a differenza di quanto vale in linea di massima per i fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 26 cpv. 5). Rispetto alla normativa ordinaria applicabile ai fornitori di servizi di telecomunicazione, con questo regime si possono perdere i dati secondari ottenuti mediante sorveglianza retroattiva e i dati ottenuti mediante una sorveglianza in tempo reale, visto che i tempi di cui il Servizio o la persona che agisce su mandato di quest’ultimo hanno bisogno per avviare la sorveglianza sono più lunghi. Il deposito di dati secondari corrisponde in linea di massima a una sorveglianza retroattiva e costituisce un caso particolare di sequestro (art. 263 segg. CPP); in 57

i fornitori di servizi di telecomunicazione assoggettati al<strong>la</strong> concessione o all’obbligo<br />

di notificazione (art. 1 cpv. 2 LSCPT vigente in re<strong>la</strong>zione con l’art. 4 cpv. 2 LTC e<br />

con l’art. 3 OST). Il capoverso 6 impone a queste persone l’obbligo di fornire i dati<br />

secondari di cui dispongono senza tuttavia costringerle a conservare questi dati,<br />

diversamente da quanto prevede in linea di massima <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> (cfr. cpv. 5). Queste<br />

persone soggiacciono tuttavia all’obbligo minimo di tollerare una sorveglianza<br />

non<strong>ch</strong>é a obblighi accessori necessari per permetterne l’esecuzione (cfr. cpv. 2). È<br />

tuttavia opportuno tenere presente <strong>ch</strong>e questi obblighi non permettono di colmare<br />

interamente <strong>la</strong> <strong>la</strong>cuna creata dal capoverso 6. Il regime proposto può in effetti portare<br />

al<strong>la</strong> perdita di dati secondari <strong>ch</strong>e normalmente potrebbero essere ottenuti nel<br />

quadro di una sorveglianza retroattiva e al<strong>la</strong> perdita di dati normalmente ottenuti nel<br />

quadro di una sorveglianza in tempo reale, dato <strong>ch</strong>e i tempi necessari per avviare una<br />

sorveglianza aumentano, poi<strong>ch</strong>é il Servizio o <strong>la</strong> persona da esso incaricata necessita<br />

di tempo a tal fine.<br />

Occorre menzionare a questo proposito <strong>ch</strong>e il presente disegno propone – malgrado<br />

le ri<strong>ch</strong>ieste del<strong>la</strong> mozione G<strong>la</strong>nzmann-Hunkeler 07.3627 (Obbligo di registrazione<br />

delle carte prepagate Wi-Fi) e il fatto <strong>ch</strong>e si tollera così una <strong>la</strong>cuna nel<strong>la</strong> sorveglianza<br />

– di rinunciare a imporre al fornitore di servizi di telecomunicazione, <strong>ch</strong>e fornisce<br />

una rete <strong>la</strong>sciata a disposizione dei terzi dal suo utente, un obbligo di identificare tali<br />

utenti (e non soltanto i loro computer). Per il rimanente si veda il commento<br />

dell’articolo 29.<br />

Art. 27 Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati<br />

Occorre innanzitutto precisare <strong>ch</strong>e l’articolo 27 non deve suscitare aspettative eccessive,<br />

visto <strong>ch</strong>e molti fornitori importanti dei servizi Internet a cui <strong>la</strong> disposizione fa<br />

riferimento hanno sede all’estero dove pure si trova <strong>la</strong> loro infrastruttura. Per il<br />

rimanente si veda il commento dell’articolo 2 lettera c.<br />

Il capoverso 1 impone ai fornitori l’obbligo minimo di tollerare una sorveglianza<br />

non<strong>ch</strong>é obblighi accessori necessari per permetterne l’esecuzione. La sorveglianza<br />

concerne dati <strong>ch</strong>e il sorvegliato invia mediante un siffatto fornitore (p. es. nel caso di<br />

servizi e-mail) o registra presso il fornitore medesimo (p. es. nel caso di servizi di<br />

cloud storage). Il disegno prevede <strong>ch</strong>e sia il Servizio o una persona <strong>ch</strong>e agisce su suo<br />

mandato, in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> polizia, a eseguire <strong>la</strong> sorveglianza. Ciò non significa <strong>ch</strong>e il<br />

Servizio possa trasferire compiti amministrativi a privati conformemente<br />

all’articolo 178 capoverso 3 Cost. Il Servizio rimane in effetti responsabile<br />

dell’esecuzione del compito.<br />

Il capoverso 2 impone a queste persone l’obbligo di consegnare i dati secondari di<br />

cui dispongono (almeno quelli disponibili nel momento in cui viene presa <strong>la</strong> decisione<br />

di sorveglianza) senza tuttavia costringerle a conservarli, a differenza di quanto<br />

vale in linea di massima per i fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 26<br />

cpv. 5). Rispetto al<strong>la</strong> normativa ordinaria applicabile ai fornitori di servizi di telecomunicazione,<br />

con questo regime si possono perdere i dati secondari ottenuti<br />

mediante sorveglianza retroattiva e i dati ottenuti mediante una sorveglianza in<br />

tempo reale, visto <strong>ch</strong>e i tempi di cui il Servizio o <strong>la</strong> persona <strong>ch</strong>e agisce su mandato<br />

di quest’ultimo hanno bisogno per avviare <strong>la</strong> sorveglianza sono più lunghi.<br />

Il deposito di dati secondari corrisponde in linea di massima a una sorveglianza<br />

retroattiva e costituisce un caso partico<strong>la</strong>re di sequestro (art. 263 segg. CPP); in<br />

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