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Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

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cibercriminalità. Protezione dei fanciulli) e dal<strong>la</strong> mozione Barthassat 10.4133 (Aumentare<br />

<strong>la</strong> durata di conservazione dei registri di assegnazione degli indirizzi<br />

Internet Protocol). I motivi dell‘aumento da sei a dodici mesi del<strong>la</strong> durata di conservazione<br />

di tali dati – di cui fanno segnatamente parte i dati sull’attribuzione dei<br />

numeri IP, oggetto del<strong>la</strong> mozione Barthassat 10.4133 – sono legati all’efficacia del<br />

perseguimento penale, segnatamente nel settore del<strong>la</strong> lotta contro <strong>la</strong> pedopornografia,<br />

il crimine organizzato e il terrorismo. In effetti, le esperienze delle autorità di<br />

perseguimento penale mostrano <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> durata di conservazione dei dati di sei mesi è<br />

troppo breve, poi<strong>ch</strong>é tale termine è spesso già completamente scaduto o lo è in gran<br />

parte quando lo stato del procedimento consente all’autorità di ordinare una sorveglianza.<br />

In conseguenza di ciò a volte può essere impossibile dare seguito a una<br />

domanda di assistenza giudiziaria, o identificare un imputato o peggio ancora una<br />

vittima, per esempio un minore vittima di atti pedofili. In considerazione degli<br />

interessi pubblici in gioco, l’aumento da sei a dodici mesi del<strong>la</strong> durata di conservazione<br />

dei dati è compatibile con i diritti fondamentali delle persone i cui dati vengono<br />

così conservati. Il nostro Collegio ha già sostenuto questa posizione nel suo<br />

rapporto del 9 giugno 2006 sul postu<strong>la</strong>to del 21 febbraio 2005 del<strong>la</strong> Commissione<br />

del<strong>la</strong> politica di sicurezza del Consiglio degli Stati 05.3006 (Lotta più efficace<br />

contro il terrorismo e il crimine organizzato) 51. Questa durata va in partico<strong>la</strong>re posta<br />

in re<strong>la</strong>zione con <strong>la</strong> direttiva dell’Unione europea 2006/24/CE del Par<strong>la</strong>mento europeo<br />

e del Consiglio, del 15 marzo 2006. Questa direttiva autorizza <strong>la</strong> conservazione<br />

dei dati <strong>ch</strong>e corrispondono ai dati considerati secondari in Svizzera per un minimo di<br />

sei mesi fino a un massimo, in linea di principio, di due anni dal<strong>la</strong> data del<strong>la</strong> comu-<br />

nicazione 52<br />

gni durante <strong>la</strong> procedura di consultazione. È tuttavia stata rimessa in discussione<br />

negli ambienti dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Questi ultimi hanno<br />

invocato i costi supplementari da cui sarebbero gravati. Secondo il nostro Consiglio,<br />

il proposto aumento del<strong>la</strong> durata di conservazione non genererà costi supplementari<br />

sproporzionati per le persone <strong>ch</strong>e dovranno adempiere a questo obbligo di conservazione.<br />

Inoltre, ricordiamo <strong>ch</strong>e i fornitori di servizi di telecomunicazione conservano<br />

già oggi tutti i dati o una parte di essi per almeno un anno. L’allungamento da sei a<br />

dodici mesi del periodo durante il quale i dati secondari possono essere <strong>ch</strong>iesti con<br />

effetto retroattivo (art. 273 cpv. 3 CPP e art. 70d cpv. 3 PPM) fa da corol<strong>la</strong>rio<br />

all’allungamento del<strong>la</strong> durata di conservazione di questi dati; è giustificato dalle<br />

medesime considerazioni ed è nell’interesse di una maggiore efficacia.<br />

Il capoverso 6 dà al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong> possibilità di dispensare alcuni fornitori di<br />

servizi di telecomunicazione da taluni obblighi <strong>ch</strong>e ri<strong>ch</strong>iedono determinati preparativi<br />

da parte loro (per opposizione al semplice obbligo di tollerare una sorveglianza o<br />

di fornire i dati disponibili), in funzione di specifi<strong>ch</strong>e caratteristi<strong>ch</strong>e. Queste caratteristi<strong>ch</strong>e<br />

permettono per esempio di ritenere <strong>ch</strong>e tali persone non possono a priori<br />

possedere dati interessanti per una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.<br />

Tale può essere il caso delle persone <strong>ch</strong>e offrono servizi di telecomunicazione nel<br />

settore dell’educazione o li offrono a un numero molto esiguo di clienti. Nei fatti<br />

questa possibilità di accordare dispense si avvicina a quanto previsto<br />

nell’ordinamento vigente secondo il quale entrano nel campo d’applicazione personale<br />

del<strong>la</strong> <strong>legge</strong> e sono pertanto gravati da obblighi in virtù del<strong>la</strong> medesima soltanto<br />

56<br />

. L’aumento del<strong>la</strong> durata di conservazione ha raccolto importanti soste-<br />

51 http://www.<strong>admin</strong>.<strong>ch</strong>/<strong>ch</strong>/i/ff/2006/5223.pdf<br />

52 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:IT:PDF

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