07.06.2013 Views

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

contenuto del traffico delle telecomunicazioni inviate o ricevute (dati di contenuto)<br />

(lett. a) e del<strong>la</strong> sorveglianza <strong>ch</strong>e riguarda unicamente i dati secondari di tale traffico<br />

(lett. b) <strong>ch</strong>e non consentono di conoscere il contenuto delle singole comunicazioni.<br />

Come indica l’articolo 8 lettera b <strong>la</strong> definizione dei dati secondari di telecomunicazione<br />

è semplificata rispetto al<strong>la</strong> definizione del diritto vigente, senza però mutare il<br />

significato materiale del<strong>la</strong> nozione. È così soppressa <strong>la</strong> menzione dei «dati re<strong>la</strong>tivi al<br />

traffico e al<strong>la</strong> fatturazione», poi<strong>ch</strong>é tale categoria di dati rientra nel<strong>la</strong> nuova definizione<br />

dei dati secondari. Le espressioni «sorvegliato» e «dati indicanti con <strong>ch</strong>i»<br />

riguardano più il servizio utilizzato (p. es. il collegamento) <strong>ch</strong>e le persone <strong>ch</strong>e lo<br />

utilizzano. In effetti, l’oggetto del<strong>la</strong> sorveglianza è per esempio il collegamento del<br />

sorvegliato (<strong>ch</strong>e può an<strong>ch</strong>e essere uno sconosciuto) in comunicazione con un altro<br />

collegamento attribuito a una data persona <strong>ch</strong>e non è per forza quel<strong>la</strong> <strong>ch</strong>e ha utilizzato<br />

o utilizza questo secondo collegamento nel momento in questione. Il cambiamento<br />

del<strong>la</strong> definizione dei dati secondari implica <strong>la</strong> modifica dell’articolo 273 capoverso<br />

1 CPP e 70d capoverso 1 PPM. Il capoverso 1 copre ben inteso i dati riguardanti<br />

gli accessi a Internet, poi<strong>ch</strong>é l’accesso a Internet è una modalità del traffico delle<br />

telecomunicazioni (cfr. il commento dell’art. 1 cpv. 1). La formu<strong>la</strong>zione del capoverso<br />

1 permette in partico<strong>la</strong>re di rilevare il contenuto di un SMS (lett. a), i dati<br />

secondari di un SMS (lett. b) e i semplici tentativi di stabilire una comunicazione (p.<br />

es. nel caso in cui <strong>la</strong> persona <strong>ch</strong>e il sorvegliato cerca di raggiungere non risponde al<br />

telefono) (lett. b). È evidente <strong>ch</strong>e per soddisfare il loro obbligo di fornire i dati<br />

considerati, gli interessati devono averli a loro disposizione, <strong>la</strong> qual cosa presuppone<br />

<strong>ch</strong>e conservino i dati secondari. Per spiegazioni più dettagliate del<strong>la</strong> nozione di dati<br />

secondari si veda il commento del capoverso 5. Il riferimento all’articolo 17 lettera c<br />

vuole soltanto rammentare <strong>ch</strong>e, se <strong>la</strong> sorveglianza è eseguita mediante collegamento<br />

diretto, i dati raccolti sono eccezionalmente trasmessi direttamente all’autorità <strong>ch</strong>e<br />

ha ordinato <strong>la</strong> sorveglianza o all’autorità (in linea di massima un’autorità di perseguimento<br />

penale) da essa designata e non dapprima al Servizio <strong>ch</strong>e di principio<br />

svolge il ruolo dell’intermediario. Spetterà al Consiglio <strong>federale</strong> determinare entro<br />

quale termine si possono esigere tali dati dai fornitori di servizi di telecomunicazione.<br />

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono fornire i dati <strong>ch</strong>iesti<br />

dall’autorità <strong>ch</strong>e ha ordinato <strong>la</strong> sorveglianza. Se quest’ultima lo vuole, devono<br />

quindi, nel<strong>la</strong> misura in cui ciò sia ragionevolmente esigibile nel caso concreto,<br />

compiere una cernita per iso<strong>la</strong>re determinati tipi di dati nel flusso di dati in questione<br />

per fornire soltanto i dati ri<strong>ch</strong>iesti (p. es. dati Internet, senza i dati del<strong>la</strong> televisione<br />

via Internet). Per il rimanente si veda il commento dell’articolo 17 lettera f.<br />

Il capoverso 2 riprende gli obblighi necessari per l’esecuzione del<strong>la</strong> sorveglianza<br />

previsti nel<strong>la</strong> LSCPT attuale (art. 15 cpv. 1 prima frase e cpv. 4 seconda frase). A<br />

differenza dell’articolo 24, in questo ambito sono prese in considerazione le informazioni<br />

necessarie quando viene ordinata una sorveglianza. Le informazioni prese<br />

in considerazione nell’ambito del<strong>la</strong> presente disposizioni sono in partico<strong>la</strong>re quelle<br />

re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> tecnica del<strong>la</strong> comunicazione e agli apparec<strong>ch</strong>i dei singoli <strong>ch</strong>e sono<br />

impiegati 49<br />

49 Thomas Hansjakob, op. cit. (nota 11), n. 5 ad art. 15 LSCPT<br />

54<br />

. Tra le informazioni a cui fa riferimento <strong>la</strong> presente disposizione vi sono<br />

in partico<strong>la</strong>re quelle re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> tecnica di comunicazione utilizzata e agli apparec<strong>ch</strong>i<br />

utilizzati dai singoli. Imponendo agli interessati l’obbligo minimo di tollerare <strong>la</strong><br />

sorveglianza non<strong>ch</strong>é obblighi accessori necessari per permetterne l’esecuzione, il<br />

capoverso 2 vuole colmare in una certa misura <strong>la</strong> <strong>la</strong>cuna nel<strong>la</strong> sorveglianza creata<br />

dal capoverso 6. Ispirandosi in parte al<strong>la</strong> normativa contenuta nel<strong>la</strong> vigente LSCPT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!