Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sotto l’egida del<strong>la</strong> vigente LSCPT, il nostro Consiglio aveva deciso di rendere<br />
accessibili online i dati menzionati all’articolo 21 capoverso 1 alle autorità indicate<br />
nell’articolo 15 e ciò mediante un sistema di commutazione delle domande di informazioni<br />
sui collegamenti di telecomunicazione (noto come CCIS) e<strong>la</strong>borato e gestito<br />
dal Servizio in col<strong>la</strong>borazione con i fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 19<br />
segg. OSCPT vigente). Le informazioni <strong>ch</strong>e non possono essere ottenute in questo<br />
modo lo sono su ri<strong>ch</strong>iesta (in linea di massima via fax) rivolta al Servizio <strong>ch</strong>e poi <strong>la</strong><br />
inoltra ai fornitori di servizi di telecomunicazione. Il nostro Consiglio non aveva<br />
dunque voluto consentire alle autorità secondo l’articolo 15 di accedere direttamente<br />
alle cartelle esistenti e non accessibili al pubblico. Il capoverso 3 permette al nostro<br />
Collegio di modificare il sistema attuale. Se lo auspica, può per esempio prevedere<br />
<strong>ch</strong>e tutti i dati oggetto degli articoli 21 e 22 dovranno essere resi disponibili online<br />
tramite il sistema di commutazione delle domande di informazione sui servizi di<br />
telecomunicazione. Le autorità di polizia di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera b<br />
potranno di moto proprio <strong>ch</strong>iedere e ottenere dal Servizio i dati di cui agli articoli 21<br />
e 22 senza <strong>ch</strong>e a tal fine sia necessario un ordine del pubblico ministero (cfr. per i<br />
dettagli il commento dell’art. 15 cpv. 1 lett. b).<br />
Art. 24 Informazioni precedenti un ordine di sorveglianza<br />
Diversamente dall’articolo 26 capoverso 2, l’articolo 24 concerne le informazioni<br />
<strong>ch</strong>e occorre ottenere prima di ordinare una sorveglianza. Tali informazioni (p. es. <strong>la</strong><br />
posizione di un’antenna di telefonia mobile) possono essere utili in partico<strong>la</strong>re se si<br />
prevede di ordinare una sorveglianza speciale, vale a dire con caratteristi<strong>ch</strong>e partico<strong>la</strong>ri<br />
rispetto alle sorveglianze abituali.<br />
Art. 25 Informazione sui servizi<br />
L'articolo 25, come gli articoli 32−34, si prefigge di garantire <strong>la</strong> corretta esecuzione<br />
delle sorveglianze in modo tale da evitare le <strong>la</strong>cune nel<strong>la</strong> sorveglianza. Si vuole in<br />
partico<strong>la</strong>re consentire al Servizio di anticipare le difficoltà <strong>ch</strong>e potrebbero insorgere<br />
nel quadro delle future sorveglianze e di non contentarsi di reagire ai problemi <strong>ch</strong>e si<br />
presentano durante l’esecuzione delle sorveglianze. Va precisato <strong>ch</strong>e l’articolo 25<br />
prevede unicamente l’informazione del Servizio sul<strong>la</strong> natura e sulle caratteristi<strong>ch</strong>e<br />
dei servizi in questione e non sulle caratteristi<strong>ch</strong>e del<strong>la</strong> tecnologia sul<strong>la</strong> quale i<br />
servizi in questione si fondano. In effetti non è necessario conoscere le caratteristi<strong>ch</strong>e<br />
di questa tecnologia, l’importante è poter eseguire le sorveglianze conformemente<br />
agli articoli 18 e 32−34. Nei fatti, i fornitori di servizi di telecomunicazi one<br />
dovranno, su ri<strong>ch</strong>iesta del Servizio, spiegare a quest’ultimo quali sono i servizi <strong>ch</strong>e<br />
offrono e in cosa consistono, cioè cosa permettono di fare. Ciò indipendentemente<br />
dal fatto <strong>ch</strong>e il Servizio sia stato sviluppato dal fornitore di servizi di telecomunicazione<br />
o no o dal fatto <strong>ch</strong>e impiega una tecnologia sviluppata da un terzo. L’organo<br />
consultivo di cui all’articolo 5 è un contesto <strong>ch</strong>e agevo<strong>la</strong> l’ottenimento di queste<br />
informazioni da parte del Servizio. Sembra così possibile rinunciare a obbligare i<br />
fornitori di servizi di telecomunicazione a informare spontaneamente il Servizio,<br />
senza essere prima stati interpel<strong>la</strong>ti da quest’ultimo.<br />
È possibile <strong>ch</strong>e i col<strong>la</strong>boratori del Servizio prendano atto in questo modo di segreti<br />
d’affari dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Orbene, a questo proposito<br />
occorre rilevare <strong>ch</strong>e questi col<strong>la</strong>boratori sono sottoposti al segreto di funzione e <strong>ch</strong>e<br />
52